TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/12/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 999/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 999/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1
NI ZA e VA IN ricorrente c o n t r o
Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) La ricorrente agisce al fine di ottenere l'accertamento del diritto di ricevere la retribuzione professionale docenti, e la condanna del al pagamento del dovuto. CP_1
Allega di essere stata utilizzata dal in attività di docenza mediante stipulazione di ripetuti CP_1
contratti a tempo determinato;
di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL;
che il corrisponde detta retribuzione solo ai docenti di ruolo ed a quelli CP_1
precari che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato di durata annuale.
Il non si è costituito in giudizio. CP_1
II) La domanda di riconoscimento del diritto di ricevere, in proporzione alla durata del servizio prestato, la retribuzione professionale docenti, è fondata.
Sul punto si condivide l'orientamento della Corte di Cassazione (sez. L n. 20015/18) che ha stabilito che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Circa il quantum, il calcolo effettuato dalla ricorrente appare formalmente e sostanzialmente corretto.
LaIl ricorrente risulta aver prestato servizio mediante reiterati contratti a termine negli anni scolastici
2019/20 e 2020/21.
L'art. 25 comma 4 del CCNI comparto scuola del 31.8.1999 stabilisce che la retribuzione professionale docenti spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" mentre, al comma 5, stabilisce che
"per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Complessivamente, quindi, il dovuto è pari ad € 1.367,04.
Pertanto, accertato che la ricorrente ha diritto di ricevere, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato indicati nel ricorso, la retribuzione professionale docenti, il dev'essere CP_1 condannato a pagare alla medesima l'importo di € 1.367,04, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate, come da dispositivo, in misura prossima ai minimi, esclusa la fase istruttoria, stante la serialità della causa in oggetto.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto di percepire la retribuzione Parte_1
professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , indicati nel ricorso introduttivo;
Controparte_1 per l'effetto, dichiara tenuto e condanna, il a pagare a Controparte_1 Parte_1
, la retribuzione professionale docenti maturata, pari ad € 1.367,04 oltre interessi legali dalle
[...]
singole scadenze al saldo;
condanna il a rimborsare a , con distrazione in Controparte_1 Parte_1 favore dei procuratori antistatari, le spese processuali che liquida in € 1.030,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 21 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
EF TR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 999/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1
NI ZA e VA IN ricorrente c o n t r o
Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) La ricorrente agisce al fine di ottenere l'accertamento del diritto di ricevere la retribuzione professionale docenti, e la condanna del al pagamento del dovuto. CP_1
Allega di essere stata utilizzata dal in attività di docenza mediante stipulazione di ripetuti CP_1
contratti a tempo determinato;
di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL;
che il corrisponde detta retribuzione solo ai docenti di ruolo ed a quelli CP_1
precari che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato di durata annuale.
Il non si è costituito in giudizio. CP_1
II) La domanda di riconoscimento del diritto di ricevere, in proporzione alla durata del servizio prestato, la retribuzione professionale docenti, è fondata.
Sul punto si condivide l'orientamento della Corte di Cassazione (sez. L n. 20015/18) che ha stabilito che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Circa il quantum, il calcolo effettuato dalla ricorrente appare formalmente e sostanzialmente corretto.
LaIl ricorrente risulta aver prestato servizio mediante reiterati contratti a termine negli anni scolastici
2019/20 e 2020/21.
L'art. 25 comma 4 del CCNI comparto scuola del 31.8.1999 stabilisce che la retribuzione professionale docenti spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" mentre, al comma 5, stabilisce che
"per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Complessivamente, quindi, il dovuto è pari ad € 1.367,04.
Pertanto, accertato che la ricorrente ha diritto di ricevere, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato indicati nel ricorso, la retribuzione professionale docenti, il dev'essere CP_1 condannato a pagare alla medesima l'importo di € 1.367,04, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate, come da dispositivo, in misura prossima ai minimi, esclusa la fase istruttoria, stante la serialità della causa in oggetto.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto di percepire la retribuzione Parte_1
professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , indicati nel ricorso introduttivo;
Controparte_1 per l'effetto, dichiara tenuto e condanna, il a pagare a Controparte_1 Parte_1
, la retribuzione professionale docenti maturata, pari ad € 1.367,04 oltre interessi legali dalle
[...]
singole scadenze al saldo;
condanna il a rimborsare a , con distrazione in Controparte_1 Parte_1 favore dei procuratori antistatari, le spese processuali che liquida in € 1.030,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 21 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
EF TR