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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4465 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 68 dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
ORLANDO ANTONIO (C.F. in virtù di mandato in atti, presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia;
CP_1
e
(P.I. ), , Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
, , , ; CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
-APPELLATI CONTUMACI-
e
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli n. 5542/2022, pubblicata il 03.6.2022, con la quale venivarigettata la domanda da lui proposta e finalizzata ad ottenere il pagamento in restituzione delle somme portate in 5 assegni circolari (del valore di euro 50.000,00 ognuno), sul presupposto per cui il versamento di dette doveva ritenersi indebito sulla base dell'accertamento riportato nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 10845/2017. Gli appellati non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 17.9.2025 nessuno è comparso e il consigliere istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 24.9 2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2017, è applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 24/09/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi