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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il G.U., dott.ssa Luigia Franzese, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. R.G. 2194/2019, riservata in decisione all'udienza cartolare del 26 novembre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
AVV. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, Parte_1
dall'avv.to Mariabernardetta Di Luccio;
PARTE ATTRICE
E
, rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Angelo Riccitelli;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Diritti della personalità
CONCLUSIONI: come riportato nelle note di trattazione scritta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierno attore ha esposto: - di aver, nel mese di settembre 2017, notificato ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a Parte_2
in adempimento del mandato ricevuto dal proprio assistito, e
[...] Controparte_2 sulla scorta della documentazione da questo fornita;
- che il Tribunale, ritenuta detta documentazione satisfattiva, emetteva il decreto ingiuntivo nonché ordinanza di assegnazione delle somme;
- che inviava all'avv. una comunicazione con cui contestava le somme oggetto Parte_2 Pt_1
di ingiunzione e ne chiedeva lo stralcio;
- di aver declinato tale richiesta in quanto la stessa lo avrebbe esposto a responsabilità professionale nei confronti del proprio assistito;
- che, pertanto, lo Parte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecuzione;
- che tale istanza è stata rigettata;
- che, successivamente, l'odierno attore azionava il titolo esecutivo;
- che, con esposto del 27.04.2018, , figlia del debitore Controparte_1
chiedeva l'intervento disciplinare dell'Ordine Professionale nei confronti Parte_2
dell'avv. al fine di valutarne la condotta;
- che, con detto esposto, la muoveva accuse Pt_1 Parte_2
infamanti con riguardo alla serietà e professionalità dell'attore, alludendo ad una condotta negligente e fraudolenta dello stesso e arrivando a definire l'odierno attore uno “squadrista del ventennio”, privo
di decoro professionale ed appartenente alla categoria di “addetti al recupero crediti” arroganti e
temerari che mal rappresentano l'Ordine Forense; - che la stessa riferiva, altresì, che avrebbe inviato l'esposto anche a familiari ed amici oltre che al suo legale di fiducia;
- che in data 26.11.2018 il
Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense deliberava, all'unanimità, l'archiviazione di detto esposto disciplinare;
- di aver presentato querela per diffamazione nei confronti della convenuta.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto condannarsi l'odierna convenuta al pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni prodotti alla propria immagine e al proprio decoro professionale, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa di riposta, depositata in data 18.06.2019, si è costituita la convenuta la quale,
contestate le avverse deduzioni, ha esposto: - che, nel mese di settembre 2017, l'avv. Parte_1
notificava ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a Parte_2
intimandolo al pagamento di oltre seimila euro per presunti oneri condominiali, oltre spese legali;
-
che il Magistrato adito emetteva il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione presentata dell'odierno attore e, tuttavia, in sede di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, veniva in rilievo l'erroneità di detta documentazione;
- che, pertanto, lo provvedeva ad informare Parte_2
tempestivamente l'avv. invitandolo a prendere atto dell'errore e a porvi rimedio, senza Pt_1
tuttavia ricevere risposta alcuna;
- che sulla somma ingiunta l'avv. ha azionato in successione Pt_1 tre diversi pignoramenti;
- che in data 26.04.2018, a seguito della notifica di un ulteriore atto di pignoramento ai danni del padre, la dott.ssa trasmetteva all'Ordine degli Controparte_1
Avvocati di Santa Maria Capua Vetere un'interrogazione sulla condotta dell'avv. per ricevere Pt_1
un parere circa la correttezza del comportamento da questi assunto;
- che ricevuta tale missiva, il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere non offriva alcuna risposta e inoltrava la stessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense il quale, in data 26.11.2018,
disponeva l'archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'odierno attore;
- che, in data 09.02.2019, l'avv. notificava all'odierna convenuta una formale costituzione in mora Pt_1
invitandola a prendere contatti entro 7 giorni;
- che lo stesso, in data 13.02.2019, quindi prima ancora del decorso di detto termine di 7 giorni, citava in giudizio la convenuta;
- che, preliminarmente, va rilevata l'incompetenza per territorio dell'adito giudicante, non sussistendo, nel caso di specie,
nessuno dei criteri di connessione dei fori facoltativi;
- che va rilevata, altresì, l'improcedibilità della domanda per non aver l'attore esperito il procedimento di negoziazione assistita;
- che la domanda è,
altresì, improcedibile in quanto l'istante ha depositato l'istanza di mediazione presso un Organismo
di Mediazione incompetente per territorio;
- che, infatti, l'odierna convenuta è residente nel comune di Belluno;
- che contrariamente a quanto riferito da parte attrice, ad oggi, la convenuta non è stata destinataria di alcuna convocazione da parte della Procura della Repubblica;
- che, pertanto, è
verosimile che la querela dallo stesso sporta sia stata archiviata;
- che, dunque, in assenza di reato non può esservi risarcimento in sede civile;
- che è diritto inalienabile quello di ogni individuo alla libertà di parola e di critica e, pertanto, inviare un'interrogazione all'Ordine degli Avvocati circa la condotta di un iscritto è condotta più che legittima;
- che nel caso in esame, piuttosto, viene in rilievo un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di critica;
- che, peraltro, l'odierno attore ha omesso di indicare le prove a sostegno di quanto asserito né ha fornito prova alcuna delle conseguenze dallo stesso subite.
Tanto premesso, l'odierna convenuta ha chiesto: - in via preliminare, accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 c.p.c.; - in subordine, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per aver l'attore depositato domanda di mediazione presso un organismo incompetente per territorio;
- nel merito, rigettarsi la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto, oltre che temeraria, con vittoria di spese e compensi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Rilevata la tardività della costituzione di parte convenuta, con ordinanza del 21.12.2019 sono state rigettate le eccezioni di rito dalla stessa formulate e, concessi i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., la causa è stata rinviata in prosieguo per l'istruttoria.
Esperita la prova testimoniale, all'udienza cartolare del 26.11.2024 la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare, va revocata l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del 16.11.2020.
Ciò in quanto il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati fino allo scadere delle preclusioni assertive ovvero del termine per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n.1 c.p.c.
Invero, i capi di prova articolati da parte attrice contengono fatti nuovi ovvero non allegati nei termini di legge e come tali sono inammissibili così come sono inammissibili le relative richieste istruttorie (cfr., ex multis, Tribunale di Reggio Emilia n.1134 del 2012).
Nel merito, parte attrice ha richiesto il risarcimento dei danni subiti all'immagine e al decoro professionale a seguito di un esposto presentato dalla convenuta al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Santa Maria C.V. cui appartiene l'istante.
In merito, occorre, innanzitutto, evidenziare che il danno non patrimoniale è configurabile anche in assenza di un fatto-reato, se il pregiudizio deriva, come nel caso di specie, dalla lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente rilevante (cfr., ex multis, Cass. n. 27343 del
2024).
La giurisprudenza, con motivazione condivisibile, ha, poi, chiarito che l'esposto al Consiglio
dell'Ordine può in astratto integrare, al ricorrere degli altri presupposti, il reato di diffamazione in quanto sussiste il presupposto della comunicazione a più persone, trattandosi di un organo collegiale
(cfr., ex multis, Cass. n. 39486 del 2018). La giurisprudenza ha anche chiarito che se è vero che l'esposto al Consiglio dell'ordine degli
Avvocati contenente dubbi e perplessità, sia pur espressi in forma aspra e vibrata, sulla correttezza professionale di un legale non costituisce, di regola, fonte di responsabilità, ricorrendo la generale causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica (preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche), è anche vero che, a tal fine, è necessario che le espressioni utilizzate non travalichino i limiti del corretto esercizio di tale diritto (cfr. ex multis,
Tribunale di Taranto n. 308 del 2022; Cass. n. 29661 del 2024; Cass. n. 32407 del 2019).
Ciò posto, il Tribunale ritiene che talune espressioni utilizzate dalla convenuta nell'esposto presentato al Consiglio dell' cui appartiene l'istante, non siano strettamente CP_3
necessarie e utili all'esercizio del diritto di critica né proporzionali alla difesa svolta.
In particolare, a pag. 4 dell'esposto per cui è causa, la convenuta paventa la sussistenza del delitto di “estorsione” a carico dell'istante, il quale avrebbe continuato ad intimare nuovi
pignoramenti sulla base di un titolo esecutivo ottenuto in maniera verosimilmente fraudolenta, allo
scopo di trarne un vantaggio personale e, a pag. 5 del suddetto esposto, la condotta dell'istante viene assimilata ad atteggiamenti tipici degli “squadristi del ventennio”.
Tali espressioni devono ritenersi lesive dell'immagine e del decoro professionale in quanto non strettamente necessarie e strumentali all'esercizio del diritto di critica.
Ciò posto, il Tribunale ritiene che tale condotta sia fonte di responsabilità risarcitoria a carico della convenuta nei confronti dell'istante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c.
In merito, occorre evidenziare che la prova del danno (che è un danno-conseguenza) può
essere fornita anche per presunzioni, assumendo, a tal fine, rilevanza quali parametri di riferimento,
la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima e che la liquidazione può essere fatta in via equitativa dal giudice (cfr. ex multis, Cass. n. 9068 del 2024; Cass.
n. 6368 del 2025; Tribunale di Marsala n. 628 del 2025).
Nel caso di specie, ai fini della determinazione e della liquidazione del danno, assume certamente rilievo la rilevanza delle offese perpetrate, tenuto conto dell'attività professionale forense svolta da parte attrice. Pertanto, il Tribunale ritiene congruo liquidare il danno richiesto nella misura di € 2.000,00 già determinato all'attualità.
Nella determinazione del quantum, si è tenuto conto, tuttavia, anche delle caratteristiche del mezzo di diffusione utilizzato nonché della limitata conoscibilità dell'esposto (cfr. sul punto, Cass.
n. 24059 del 2024).
In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento dell'importo di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'istante.
Atteso l'accoglimento solo parziale della domanda di parte attrice, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare le spese di lite compensate per la metà, mentre per la restante parte si liquidano come in dispositivo, in base al d.m.
10 marzo 2014 n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, come successivamente modificato, il quale trova applicazione per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( cfr. art. 28 del d.m. citato),
tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta,
con attribuzione.
PQM
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2194/2019, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1. in accoglimento per quanto di ragione della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno,
dell'importo di € 2.000,00, già rivalutato all'attualità;
2. compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della restante parte, che si liquida in € 30,00 per spese ed € 1.063,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria CV il 16.06.2025 Il Giudice
(dott.ssa Luigia Franzese)