Sentenza breve 22 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 22/06/2021, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2021
N. 00832/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00475/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Cinetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. -OMISSIS-, adottato dal Viceprefetto Vicario di -OMISSIS- in data -OMISSIS- e notificato a mani in data -OMISSIS-, con il quale veniva revocata la misura di accoglienza del sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, richiedente asilo, impugna con il presente ricorso, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di -OMISSIS- gli ha revocato, previo preavviso, le misure di accoglienza in quanto “non è risultato presente nella struttura che lo ospitava al momento dell'effettuazione del -OMISSIS- disposto dall'autorità sanitaria, pur essendo a conoscenza dell'obbligo ed essere stato adeguatamente informato dal gestore circa l'importanza di effettuarlo, e con ciò violando l'isolamento sanitario cui era sottoposto”.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità della revoca per violazione di legge e difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, in sostanza: - la Prefettura non avrebbe adeguatamente considerato che il ricorrente si era recato presso la sede della Cooperativa per effettuare il -OMISSIS-, avendo erroneamente, ma in buona fede, capito che ivi si sarebbe svolta tale analisi, e che lo stesso aveva subito contattato l’operatore della Cooperativa e, dopo il chiarimento, si era immediatamente mosso verso il giusto luogo, arrivandovi in ritardo di pochi minuti; - il messaggio al gruppo wp riporterebbe solo il giorno dell’effettuazione del -OMISSIS- ma non il luogo; - l’operatore di riferimento della cooperativa avrebbe confermato di aver ricevuto le telefonate del ricorrente; - il ricorrente comprende e parla solo parzialmente l’italiano. Il ricorrente evidenzia che l’art. 23, comma 1, lett. e) d.lgs.142/2015 stabilisce che il Prefetto può, con decreto motivato, revocare le misure di accoglienza in caso di “violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti”, ma, nel caso di specie, l’errore del ricorrente sarebbe dovuto ad una errata comprensione di quanto comunicatogli e andrebbe inquadrato in un mero disguido/svista, umano ed ancor più giustificabile se posto in essere da un soggetto che non padroneggia la lingua italiana, e non sarebbe, pertanto, idoneo a giustificare la revoca in questione, tenuto conto della buona fede del ricorrente, che si è immediatamente attivato per avvertire del disguido, come confermato dall’operatore della cooperativa. Essendo la revoca delle misure di accoglienza una misura da adottarsi quale extrema ratio ed in presenza di una reale quanto grave (o reiterata) violazione del regolamento e delle norme di convivenza, il provvedimento sarebbe, inoltre, affetto da difetto di motivazione, non avendo la Prefettura tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando documentazione, tra cui la relazione della Prefettura, e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 9 giugno 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, sussistendone i relativi presupposti.
Il ricorso, le cui censure possono essere congiuntamente scrutinate in quanto tra loro connesse, è fondato, secondo quanto segue.
Si ricorda, innanzitutto, che, come da giurisprudenza costante, la revoca delle misure di accoglienza è provvedimento di carattere chiaramente sanzionatorio (Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2018, n. 3297; id., 8 gennaio 2018, n. 80) per il quale è richiesto, in particolare, uno “sforzo motivazionale, frutto di un'attenta e ponderata istruttoria” da parte dell’Amministrazione, che deve esprimersi “valutando in modo approfondito tutti gli elementi che compongono il quadro istruttorio” (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 3 ottobre 2018, n. 2201). Inoltre, l’art. 20 della direttiva n. 2013/33/UE, recepita con il D. Lgs. n. 142/2015, consente di adottare sanzioni e di ridurre o revocare le misure di accoglienza, purché nella doverosa osservanza dei principi di proporzionalità e di rispetto della dignità umana (cfr. Tar Milano, sent. n.1970 del 2020 che richiama Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 12 novembre 2019, nella causa C-233/18).
Tanto premesso, nel caso di specie, fondate sono le dedotte censure di difetto di motivazione e di istruttoria, non potendosi ritenere, in ossequio al principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, che il comportamento del ricorrente, alla luce degli elementi fattuali rappresentati già in sede procedimentale e poi in sede di ricorso, sia connotato da quella gravità richiesta per l’adozione del provvedimento sanzionatorio di revoca delle misure di accoglienza ex art. 23 d.lgs. 142/2015, tenuto conto, a favore del ricorrente, dell’unicità della condotta contestata, della circostanza che nel messaggio inviato tramite WhatsApp non è indicato espressamente il luogo dove sarebbe stato effettuato il -OMISSIS- e che l’operatore delle cooperativa ha dichiarato, a conferma dell’errore di comprensione in cui era incorso lo straniero e della sua buona fede, che il giorno -OMISSIS- alle ore 9.15 e alle ore 09.18 aveva ricevuto le telefonate del ricorrente, che gli aveva riferito di trovarsi di fronte all'ingresso della -OMISSIS-, 1 per effettuare il -OMISSIS- molecolare programmato dall'Ufficio Igiene di -OMISSIS-, e ha dichiarato di avergli, allora, chiarito che l'appuntamento per il -OMISSIS- non era stato fissato in quella sede bensì all'indirizzo di via -OMISSIS-, sollecitandolo a rientrare immediatamente a casa.
Per quanto sopra, il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
Per quanto riguarda, infine, la liquidazione del compenso del difensore del ricorrente, che è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della apposita commissione n. -OMISSIS-, che si conferma in questa sede, si ritiene congrua, in relazione alla natura della controversia, all'impegno professionale richiesto e all’attività processuale espletata, considerata anche la definizione della controversia già nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, e tenuto conto che l'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori, la determinazione in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) della somma spettante al difensore per onorari e spese, oltre i.v.a. e c.p.a. di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Liquida al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di complessivi euro 1.000,00 (mille/00) per compensi e spese, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.