Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 37/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 27/2023 R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Roberto Fasciani del Foro di Avezzano, con studio legale in Avezzano (AQ) Via
Giovanni Amendola n. 12, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del proprio difensore, giusta procura in atti;
appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto La Morgia, con studio in Pescara, Via CP_1
Cetteo Ciglia n. 8, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del proprio difensore, giusta procura in atti;
appellata rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cerceo del Foro di Pescara ed Controparte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Pescara (65127) al Viale Gabriele
D'Annunzio n. 142, giusta procura in atti;
appellato pagina 1 di 20
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Della Rocca ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso il suo studio, sito in Pescara, alla Via Tirino n. 8, giusta procura in atti;
appellato nonchè
, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Stefania Valeri e dall'avv.
Marianna Cerasoli dell'Avvocatura Regionale, ai sensi della L.R. n. 9 del 14.02.2000 ed in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del proprio difensore;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 856/2022 pubblicata in data
7.06.2022
CONCLUSIONI: per la “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente Parte_1 appello, riformare la sentenza appellata e per l'effetto accogliere le conclusioni già rassegnate nel primo grado di giudizio, qui da intendersi integralmente confermate e trascritte”; per “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa domanda, richiesta CP_1 ed eccezione, in accoglimento delle spiegate difese: In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla in persona del suo Parte_1 legale rapp.te p.t., ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., poiché privo di ogni ragionevole probabilità di essere accolto per in motivi tutti di cui al presente atto;
Nel merito - rigettare l'appello proposto dalla in persona del suo legale rapp.te p.t., perché inammissibile, Parte_1 improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.
856/2022, pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 7 giugno 2022, resa nell'ambito del procedimento allibrato al n. 4465/2018 R.G.. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria si chiede ammettersi le produzioni come da separato indice […]; per “si conclude affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria Controparte_2 richiesta, eccezione e deduzione disattesa, voglia respingere integralmente l'atto di appello dispiegato dalla siccome inammissibile e, comunque, totalmente infondato nel Parte_1
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merito, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze di lite riguardanti la presente fase di giudizio”; per “CHIEDE Che l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, Parte_2 voglia: - respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 856/2022 del Parte_1
Tribunale di Pescara, per essere del tutto inammissibile e/o privo di fondamento, sia in fatto, sia in diritto, come esposto nella presente comparsa e, per l'effetto, voglia confermare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”; per la ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria Controparte_3 richiesta, eccezione e deduzione, respingere integralmente l'atto di appello della Parte_1
in quanto inammissibile e, comunque, totalmente infondato nel merito, con ogni
[...] consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze di lite, comprensive di spese ed onorari, maggiorati del 23,80% essendo la difesa affidata ad avvocati pubblici, dipendenti dell'Avvocatura Regionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata n. 856/2022, pubblicata in data 07.06.2022, il Tribunale di Pescara rigettava le domande proposte da parte dalla società (quale titolare della Parte_1 concessione mineraria per l'estrazione e lo sfruttamento di acque minerali “S. Croce -Fiuggino” in località Canistro) nei confronti di , e (in CP_1 Controparte_2 Parte_2 qualità, rispettivamente, di dirigente e funzionari della in organico al Controparte_3 [...]
), e volte ad ottenere la condanna di questi ultimi al Controparte_4 risarcimento dei danni conseguenti alle condotte (asseritamente connotate da un uso improprio dell'esercizio della funzione pubblica tale da provocare il venir meno del nesso di immedesimazione organica in quanto preordinate al conseguimento di finalità estranee all'Ente) da questi tenute a far data dal 2016, momento in cui la società manifestava l'intenzione di riattivare la coltivazione del giacimento “ ”, le quali si sarebbero Parte_3 estrinsecate in una serie di atti, verifiche, controlli, diffide, ispezioni, ripetitivi defatiganti e vessatori tesi ad impedire ed ostacolare la concessionaria nella propria attività e funzionali a danneggiarla, oltre che nell'illecito inoltro di comunicazioni ad enti estranei rispetto alla concessione mineraria, da cui sarebbe conseguito, tra l'altro, un provvedimento temporaneo di chiusura dello stabilimento disposto dal Sindaco del Comune di Canistro.
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La medesima sentenza disponeva, altresì, la condanna dei convenuti , CP_1 CP_2
e della intervenuta , in solido tra loro, alla rifusione
[...] Parte_2 Controparte_3 delle spese del regolamento preventivo di giurisdizione in favore della società attrice.
Disponeva, infine, la compensazione delle spese del giudizio nella misura del 30%, con condanna della alla refusione della restante parte nei confronti dei convenuti e della terza Parte_1 intervenuta.
Costituitisi in giudizio, i convenuti , e avevano CP_1 Controparte_2 Parte_2 prospettato una diversa ricostruzione dei fatti, resistendo alle avverse pretese, ognuno per quanto di ragione.
Intervenendo volontariamente, si era costituita altresì la aderendo alla Controparte_3 ricostruzione dei fatti operata dai convenuti ed eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O.
Proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il giudizio veniva interrotto in data
27.11.2019 e - successivamente all'accoglimento del ricorso da parte delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con ordinanza n. 29175/2020, depositata il 21.12.2020, la quale confermava la giurisdizione del G.O. - riassunto da parte dell'attrice in data 15.03.2021.
Ritenuta la natura documentale della controversia e rigettate le istanze istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.02.022 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).
2.Preliminarmente richiamata la disciplina di cui alla L.R. 15/2002 in materia di acque minerali e termali ed i principi di ordine normativo e giurisprudenziale operanti in tema di responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici nei confronti di terzi, la motivazione esplicitata in sentenza - la quale dava atto del rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti e volte ad evidenziare, tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva dei convenuti e l'autorità di giudicato della sentenza n. 561/2018 del TAR Abruzzo – evidenziava che: quanto ai fatti antecedenti al 21.2.2018 (data in cui il aveva comunicato nuovo avvio del CP_4 procedimento e diffidato la società ad effettuare l'attività di imbottigliamento, per carenza delle necessarie autorizzazioni), doveva escludersi, poiché in alcun modo emergente dagli atti né dall'avvicendamento temporale dei fatti, da un lato, qualsivoglia profilo di illegittimità degli atti sino a quel momento posti in essere dai funzionari e, dall'altro, la sussistenza di interessi personali prevaricanti rispetto alla natura pubblicistica dei fini ultimi da perseguire e posti a fondamento delle rispettive azioni;
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era altresì da escludere la sussistenza della dedotta cesura del nesso di imputabilità organica all'ente di riferimento in quanto alcuna delle azioni od omissioni commesse risultava – dall'esame degli atti considerati - connotata dal requisito soggettivo del dolo o colpa grave;
priva di pregio risultava altresì la censura circa le comunicazioni a soggetti ed enti non competenti a conoscerne (comprese le autorità giudiziarie) in quanto l'inoltro della prima comunicazione del servizio del 22.11.2016, era stato effettuato nei confronti dei medesimi soggetti primariamente individuati proprio dalle note della società attrice (quelle del 16.11.2016 e del
21.11.2016) che avevano dato origine alla vicenda de qua;
quanto alle vicende successive al 21.2.2018, a rilevare era, non solo l'effettivo possesso dell'autorizzazione sanitaria da parte della bensì anche il comportamento tenuto Parte_1 dal Servizio e dalla società stessa, nell'ottica di una leale collaborazione nel perseguimento dei fini pubblicistici sottesi al corretto esercizio dell'azione amministrativa.
Risultava altresì rispettata, secondo la decisione qui gravata, la competenza della Direzione
Sanità della e quella delle Asl, in materia ignienico-sanitaria, conseguentemente restando CP_3 assorbite le doglianze relative alla integrazione del reato di abuso d'ufficio per travalicamento delle specifiche competenze spettanti ai singoli servizi della CP_3
Quanto alle affermazioni degli organi regionali relative all'inesistenza dell'autorizzazione: a) la circostanza che la comunicazione del 21.2.2018 non contenesse l'oggetto del procedimento di decadenza avviato costituiva mera irregolarità, come tale inidonea a ritenere integrati gli elementi del dolo e della colpa grave. Peraltro, tale provvedimento risultava antecedente alla conferma da parte del servizio competente, avvenuta solamente in data 18.10.2018. Considerata la funzione della comunicazione di avvio del procedimento e la possibilità per la società di controdedurre, la stessa non poteva ritenersi integrare di per condotte dolose o colpose;
b) proprio nel controdedurre a tale comunicazione, la pur rappresentando di essere Parte_1 titolare di tre autorizzazioni sanitarie, aveva tuttavia allegato la sola autorizzazione 4123/2007, la quale risultava rilasciata per il solo deposito e stoccaggio di acque oligominerali e non per l'attività di imbottigliamento;
c) la richiesta di chiarimenti del 16.3.2018, relativa alla sussistenza delle autorizzazioni sanitarie, indirizzata alle varie autorità competenti a conoscerne, non poteva pertanto essere considerata atto abnorme, doloso o colposo, poiché inoltrata alla stregua di una richiesta informativa, anche in virtù dell'allegazione della sola autorizzazione relativa al deposito e allo stoccaggio da parte della concessionaria;
d) la comunicazione della ASL del 3.5.2018, intervenuta nelle more, che aveva informato la società della necessità di presentare richiesta di pagina 5 di 20 6
riconoscimento dello stabilimento e della rete di adduzione alla , si poneva come Controparte_3 prodromica per la comprensione e la contestualizzazione della nota del 30.5.2018, avente ad oggetto la presa d'atto della mancanza di autorizzazione igienico-sanitaria, con relative comunicazioni. Seppur la nota della ASL faceva riferimento al solo riconoscimento, tale divergenza non era idonea a fondare un giudizio di responsabilità, considerata la complessità della materia e la stessa condotta dell'attrice. Di conseguenza, il contestuale invito, da parte del servizio, “all'adozione immediata di provvedimenti conseguenziali e all'attivazione dei controlli che la normativa di settore prevede” non poteva risultare illegittimo, tanto più che anche dall'esame del verbale della visita ispettiva effettuata in data 24.7.2018 era emersa la necessità che la società presentasse nuova richiesta di riconoscimento dello stabilimento, proprio ed esclusivamente ai fini igienico sanitari per l'esercizio dell'attività di imbottigliamento. Pertanto, risultavano legittime le incertezze dei funzionari relative alla posizione irregolare della società quanto al possesso dei titoli abilitativi sanitari legittimi, anche in ragione dell'attività vincolata esplicata;
e) l'incertezza della vicenda era vieppiù corroborata dalla circostanza che, in data
14.8.2018, la avesse provveduto a depositare, presso il SUAP del comune di Parte_1
Canistro, istanza di “Aggiornamento dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 7 del D.L.vo n.
176/2011 e s.m.i. per lo stabilimento di imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali
“Fiuggino”, ubicato nel Comune di Canistro (AQ) in località Piana Paduli, snc, così come richiamato dagli artt. 54 e 55 della LR Abruzzo 15/2002 e smi”, e ciò nonostante avesse sempre sostenuto di essere già in possesso dell'autorizzazione sanitaria. D'altro canto, la circostanza che, successivamente all'aggiornamento della autorizzazione, tutti i servizi competenti avessero rilasciato parere favorevole all'aggiornamento del decreto di riconoscimento della concessione, con le relative autorizzazioni alle modifiche strutturali per l'imbottigliamento e l'immissione in commercio dell'acqua minerale, dimostrava l'insussistenza del paventato disegno criminoso;
f) era altresì da escludere che le iniziative di collaborazione intraprese dal servizio nei confronti del servizio Sanità veterinaria Igiene e Sicurezza degli alimenti fossero state effettuate esulando dalle attribuzioni dei singoli uffici e in violazione dei doveri presidianti l'agire pubblico, trattandosi di normale collaborazione tra uffici riferibili allo stesso ente, non posti a danno della concessionaria, la quale (al di fuori del caso dell'incontro del 24.9.2018 che, per le ragioni sopra esposte, non avrebbe dovuto essere portato all'attenzione della società) era sempre stata posta in condizioni di controdedurre e partecipare attivamente ai procedimenti che la riguardavano;
f) per tali motivi, non risultava possibile rinvenire la ratio giustificativa della diffida della del Parte_1
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29.9.2018, mossa nei confronti del dipartimento welfare, per evitare che lo stesso desse riscontro alle richieste di informazioni inoltrate dal servizio. Peraltro, la comunicazione del dipartimento per la salute e il welfare del 18.10.2018 con cui era stato dato atto della presenza delle autorizzazioni sanitarie (con esito dunque favorevole nei confronti dell'attrice) era stata inoltrata proprio in risposta alle sollecitazioni del servizio procedente.
Sotto diverso profilo, era poi da escludere che l'inoltro delle comunicazioni e delle note ai vari enti ed organi in indirizzo presentasse carattere abnorme o illegittimo, trattandosi di autorità già individuate dalla società concessionaria nelle prime comunicazioni dalla medesima effettuate nel
2016.
Tale inoltro non poteva in ogni caso integrare gli estremi del reato di calunnia, richiedendosi a tal fine un atto di denuncia o querela oltre che la natura dolosa della condotta del calunniante.
Parimenti era da escludere la sussistenza del reato di falso ideologico, non potendo nelle note del
Dipartimento Salute e Welfare del 28.6.2018 e 17.7.2018 rinvenirsi alcuna implicita conferma circa la presenza dell'autorizzazione stessa, di talché l'omissione della menzione della stessa nei successivi atti emanati dal Servizio (che secondo l'attrice giustificherebbe l'integrazione del reato di cui all'art. 479 c.p.) non poteva reputarsi condotta penalmente rilevante.
La circostanza poi che gli atti presi in considerazione fossero tutti volti all'accertamento dell'effettiva esistenza di detta autorizzazione, a fronte di un legittimo dubbio sulla regolarità delle stesse e con comunicazione alle autorità competenti, escludeva altresì la sussistenza di una condotta diffamatoria.
Quanto, infine, alla “relazione istruttoria” del 2.5.2018, anche laddove la convenuta CP_1 avesse violato l'obbligo di astensione dai procedimenti inerenti la concessionaria, datata
20.3.2018 e posto in capo alla medesima, le relative conseguenze sarebbero state eventualmente da rinvenire, non sul piano dell'illecito civile, bensì in ambito disciplinare.
Al fine di vedere accolta una specifica richiesta risarcitoria in tal senso, invero, sarebbe stato preciso onere dell'attrice quello di dimostrare che, proprio dalla relazione di servizio, formata con dolo o colpa grave, fosse derivato il lamentato danno, nel caso di specie risultando tali elementi del tutto privi di riscontro.
3.Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la integrale Parte_1 riforma sulla scorta di quattro motivi di gravame.
3.1Con un primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata esclusa l'incompetenza del Servizio in materia sanitaria, sul rilievo che tutte le pagina 7 di 20 8
comunicazioni da questi inoltrate ai vari destinatari fossero state esplicitamente formate ai sensi dell'art. 71 L.R. 15/2002. Sostiene tuttavia l'appellante come, se da un lato il testo dell'art. 71 riportato in sentenza differirebbe dalla versione ratio temporis applicabile (quale risultante dalle modifiche normative di cui alla L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e L.R. 18 dicembre 2012, n. 64), la quale non farebbe in alcun modo riferimento al , Controparte_4 dall'altro, costituendo il una articolazione interna al Dipartimento, sarebbe per il CP_4 medesimo esclusa la possibilità arrogarsi una prerogativa nei riguardi di un Dipartimento, con l'effetto che i convenuti avrebbero deliberatamente ignorato il riparto di attribuzioni contenuto nella delibera di Giunta Regionale n. 632 del 07.08.2018.
I funzionari avrebbero dunque interloquito con la concessionaria, con atti e richieste vessatorie, in una materia che sfuggiva alla loro competenza ed attribuzione, di fatto stravolgendo il rapporto gerarchico e funzionale con l'Ente di appartenenza.
Di tale incompetenza vi sarebbe, peraltro, espresso riconoscimento da parte degli stessi convenuti i quali, con comunicazione del 27.09.2018, nel confessare di essere privi di competenze nella materia sanitaria, avrebbero formulato al Dipartimento competente (Salute e Welfare della
Regione Abruzzo) una espressa richiesta di informazioni e chiarimenti di competenza in relazione alla concessione in oggetto.
3.1.1 Viene altresì censurata l'erroneità della motivazione nella parte in cui era stata esclusa la natura dolosa ovvero gravemente colposa della condotta dei funzionari in relazione alle affermazioni degli organi regionali circa l'inesistenza della autorizzazione sanitaria.
Il primo giudice avrebbe infatti scrutinato il requisito della colpevolezza dei convenuti in senso esclusivamente atomistico, circolare e monolaterale, riferendosi al solo percorso intellettivo interno degli stessi funzionari e non anche in termini di relazione-rapporto con la concessionaria.
Invero, questi avrebbe totalmente omesso di considerare l'esistenza, in capo ai funzionari, di veri e propri obblighi di prudenza, buona fede in senso oggettivo e tutela della posizione giuridica qualificata della società, già titolare di un atto concessorio alla data dei fatti contestati.
Non avrebbe inoltre tenuto conto delle due inescusabili omissioni consistenti, da un lato, nel non aver riportato nelle note del 27.09.2018, e del 3.10.2018, tre atti provenienti dal competente
Dipartimento della Salute e del Welfare relativi alle autorizzazioni sanitarie in possesso della concessionaria e, dall'altro, nella totale mancata considerazione delle ragioni giuridiche fatte valere dalla concessionaria.
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Inconferente e comunque contrastante con le risultanze documentali si rivelerebbe, infine,
l'assunto del primo giudice secondo cui, dopo l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, i servizi competenti avrebbero rilasciato "parere favorevole all'aggiornamento del decreto di riconoscimento della concessione", quale circostanza che dimostrerebbe "l'insussistenza del disegno criminoso che l'attrice intende attribuire ai convenuti". In ogni caso, la circostanza che le azioni dei funzionari si fossero arrestate solo in seguito all'ordinanza di chiusura dello stabilimento disposta dal Sindaco di Canistro deporrebbe, viceversa, nel senso di ritenere che siffatto disegno criminoso (come denominato dal primo giudice) risultasse, in realtà, essere stato portato a pieno compimento.
3.1.2 Sotto ulteriore profilo, viene poi denunciata la contraddittorietà ed illogicità della decisione laddove, sulla (erronea) premessa della ritenuta competenza del Servizio a supervisionare e vigilare l'attività delle altre Direzioni regionali, era stato assunto, quale elemento giustificativo del comportamento dei funzionari, quello della “complessità della materia e la stessa condotta dell'attrice”.
3.2Con un secondo motivo, l'appellante censura la omessa statuizione in punto di quantum risarcitorio, riproponendo integralmente le difese già svolte in primo grado e volte alla condanna al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti conseguenti alla chiusura Pt_2 CP_2 dello stabilimento in Piana Paduli - disposta con ordinanza del Sindaco del Comune di Canistro
n. 17 del 03.08.2018 – ed occasionata dalle false attestazioni proveniente dai convenuti.
3.3 Con un terzo motivo, viene dedotta la erroneità della decisione nella parte in cui era stata rigettata la domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti e per CP_1 Controparte_2 illecito inoltro di comunicazioni ad Enti terzi. Sul punto, la motivazione esplicitata in sentenza – ossia, che l'inoltro ai medesimi soggetti sarebbe stato effettuato "proprio dalle note della Pt_1 stessa, che [avrebbero] dato origine alla vicenda per cui è processo” -
[...] sarebbe fallace in quanto: a) le note della società richiamate dal primo giudice non riguarderebbero la contestazione di assenza di autorizzazioni sanitarie, bensì la ripresa delle attività industriali;
b) l'inoltro di comunicazioni ad Enti ed Autorità terzi ancora a distanza di due anni (cfr. nota n. 11 del 16.03.2018) e su vicende diverse da quelle inziali risulterebbe chiaramente rappresentativo di un contegno volutamente lesivo e denigratorio da parte dei convenuti;
c) in ogni caso, “l'agire di un privato non giustifica e non legittima un funzionario pubblico a conformarvisi”.
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3.4 Con il quarto motivo, infine, sul presupposto che le attività di divulgazione costantemente poste in essere dai convenuti avrebbero causato ingenti danni di immagine aziendale, l'appellante si limita a reiterare integralmente la relativa domanda risarcitoria, nulla avendo la sentenza statuito sul relativo quantum risarcitorio.
4. Hanno resistito al gravame , e la CP_1 Controparte_2 Parte_2 CP_3
i quali, nel costituirsi mediante distinte comparse di costituzione in appello, hanno
[...] chiesto dichiararsi l'inammissibilità del gravame e, in ogni caso, il rigetto nel merito, concludendo come in epigrafe.
5.L'appello è infondato.
5.1 L'odierna appellante, così in questa sede riassume la prospettazione su cui era sin da subito fondata l'iniziale domanda risarcitoria: ai convenuti è stato contestato di aver ripetutamente ed ingiustificatamente inviato e trasmesso le proprie comunicazioni ad enti estranei rispetto alla concessione mineraria di cui è titolare la concessionaria, ivi inclusa l'Autorità di Polizia Giudiziaria e la Procura della Repubblica astrattamente competente;
falsità contenute nelle note del 30 maggio 2018, prot. n. 0154098/18, del 14 agosto 2018, prot. n. 230423/18, del 27settembre 2018, prot. n. 267360/18, del 27 settembre 2018, prot. 267375/18 e 3 ottobre 2018, prot. n. 272788/18.
In definitiva, stando all'atto di gravame, l'uso distorto della funzione pubblica da parte dei convenuti sarebbe rinvenibile nella mancanza di qualsivoglia collocazione procedimentale in ogni loro intervento: gli stessi avrebbero scientemente adottato atti estranei alla loro funzione, nella chiara consapevolezza che il rispetto delle rispettive prerogative e competenze loro assegnate avrebbe certamente impedito di poter porre in essere azioni tese a pregiudicare la concessionaria.
Per effetto delle dichiarazioni rese dai convenuti, la concessionaria sarebbe stata quindi destinataria di un provvedimento temporaneo, del Sindaco del Comune di Canistro, di chiusura dello stabilimento produttivo, con ingenti danni economici e di immagine, pure ancora reclamati in questa sede.
5.2 Eccepiscono gli appellati l'inammissibilità dell'atto di appello per genericità ed indeterminatezza.
L'eccezione è infondata.
Il gravame è invece conforme al disposto di cui all'art. 342 cpc nuova formulazione, anche tenuto conto che le introdotte modifiche a tale disposizioni non sembrano sostanzialmente incidere sul portato precettivo degli arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità.
E' vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n. 22781). pagina 10 di 20 11
Tuttavia l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello né tantomeno nella elaborazione di un progetto alternativa di decisione (Cass. ord. VI^ nr. 6705/18), essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione - da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12960 e SSUU.nr. Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'atto di impugnazione risulta redatto nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
5.3 Lo scrutinio di questa Corte distrettuale resta comunque circoscritto agli specifici motivi di appello, proposti nell'atto di impugnazione.
5.3.1 Con un primo motivo di appello, si denuncia allora in questa sede l' erroneità della sentenza sulla richiesta di condanna formulata nei confronti dei convenuti e Controparte_2 Parte_2 Violazione dell'art. 2043 cod. civ. e 28 Cost.
[...]
Il Tribunale ha sul punto qui criticato ritenuto che andasse “primariamente sgombrato il campo dalla doglianza relativa all'incompetenza del servizio in materia sanitaria…”. Secondo infatti il giudice di prime cure, “tutte le comunicazioni che il Controparte_4
ha inoltrato ai vari destinatari [sarebbero] stati esplicitamente
[...] Controparte_4 formati ai sensi dell'art. 71 L.R. 15/2002…” che sempre secondo il Tribunale, disporrebbe che “a tale servizio [farebbero] capo la vigilanza ed il controllo delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia ed il coordinamento ed il monitoraggio delle attività … delle altre Direzioni regionali…”.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe invece considerato che il testo dell'art. 71, primo comma, della L.R. n. 15/2002 riportato in sentenza (pag. 24) è stato modificato dapprima dalla L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e poi dalla L.R. 18 dicembre 2012, n. 64, art. 60, comma 1 ed il testo attuale – rilevante ratio temporis – non corrisponde a quello riportato in sentenza. L'art. 71 cit. vigente alla data dei fatti contestati non parla, infatti, di
[...]
, come sostenuto dal primo Giudice, bensì la “Direzione Controparte_4 [...]
”; in ogni caso anche a voler prescindere dalla inapplicabilità di una Parte_4 norma già a suo tempo modificata vi è che:
l'art. 71 L.R. n. 15/2002 cit. non rappresenterebbe una norma di relazione bensì di azione (valevole, quindi, nei solo per rapporti tra uffici amministrativi e non con i privati); mentre d'altro canto, costituendo il Servizio una articolazione di un Dipartimento, il singolo Servizio – appartenente ad un determinato Dipartimento – non potrebbe neppure astrattamente arrogarsi una prerogativa nei riguardi di un Dipartimento, ciò che avrebbe determinato da parte dei convenuti uno stravolgimento del rapporto gerarchico e funzionale con l'Ente di appartenenza. In relazione a tale motivo di gravame, l'appellante evidenzia come l'incompetenza del Servizio regionale Risorse del Territorio ad interloquire nella materia sanitaria sarebbe stata comunque ammessa e riconosciuta anche dagli stessi convenuti. Il motivo è manifestamente infondato. pagina 11 di 20 12
Ai sensi allora dell'art. 71 della legge 15/2002 (vigilanza), nel testo successivo alla modifica disposta da ultimo con legge 64/12
1. Alla Direzione Sviluppo economico e del turismo spettano le funzioni di vigilanza e controllo nonche' il coordinamento ed il monitoraggio delle attivita' delle altre Direzioni regionali.
2. Tale Direzione cura ogni adempimento tecnico relativo al Comitato Tecnico regionale Consultivo per il Termalismo, al Piano, alla Programmazione.
3. Al Servizio "Risorse del Territorio" competono pure le funzioni amministrative di polizia mineraria e sulla sicurezza del lavoro nelle attivita' di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, termali e di sorgente.
4. I controlli igienico-sanitari spettano alla Direzione regionale competente in materia di politiche della salute ed alle Asl.
5. La vigilanza sul rispetto dei provvedimenti relativi alla ricerca, alla coltivazione e all'utilizzazione delle acque minerali e termali e' esercitata dalla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, del Territorio. Controparte_4 Ai sensi dell'art. 34 d.lgs. nr. 112/98 sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma. Ai sensi allora del comma 5 della disposizione al vaglio (art. 71 cit.), la vigilanza sul rispetto dei provvedimenti relativi alla ricerca, alla coltivazione e all'utilizzazione delle acque minerali e termali e' esercitata, nell'ambito della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, proprio dal ed appare già sintomatico che tale comma della disposizione di cui Controparte_4 all'art. 71 non venga testualmente riprodotta nel corrispondente motivo di appello.
Dunque è proprio il , collocato nel Dipartimento, che è chiamato a Controparte_4 svolgere attività di vigilanza sul rispetto dei provvedimenti relativi alla utilizzazione delle acque nonché a svolgere attività di polizia mineraria già di competenza anche dei prefetti (co. 3 e 5 dell'art. 71 cit.). Con riferimento a tale ultimo richiamo, senza alcuna pretesa di esaustività e con estrema sintesi, si limita questa Corte ad indicare la normativa che nel tempo, dalla istituzione cioè dello Stato unitario, ha indicato le funzioni in materia sia degli ingegneri capo dei distretti minerari, in relazione a tali profili individuato esplicitamente come Polizia Giudiziaria, sia del prefetto;
funzioni che, come visto, dal 1998 sono state definitivamente trasferite alle Regioni e, nel caso della , affidate proprio al " " . Controparte_3 CP_4 Controparte_4 Il riferimento è alle seguenti disposizioni:
r.d. 12 dicembre 1861, n. 401 - provvedimento relativo alla formazione di una carta geologica del Regno
r.d. 6 giugno 1863, n. 1320 - provvedimento di approvazione del Regolamento per le ispezioni del Genio civile r.d. 28 febbraio 1864, n. 1699 - provvedimento relativo alla circoscrizione dei distretti mineralogici r.d. 23 dicembre 1865, n. 2744 - provvedimento relativo al servizio di vigilanza dei calcaroni nelle province siciliane r.d. 11 marzo 1869, n. 4952 - provvedimento di unificazione legislativa del Regno
r.d. 19 maggio 1870, n. 5673 - provvedimento relativo alla pianta organica del Corpo reale delle miniere r.d. 30 dicembre 1871 n. 619 - provvedimento relativo alla pianta del personale e ai distretti territoriali del Corpo reale delle miniere pagina 12 di 20 13
l. 30 marzo 1893, n. 184 - provvedimento relativo alla polizia delle miniere, cave e torbiere r.d. 14 gennaio 1894, n. 19 - regolamento di attuazione della l. 30 mar. 1893, n. 184
r.d. 18 giugno 1899, n. 231 - provvedimento di approvazione del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave r.d. 10 gennaio 1907, n. 152 - provvedimento di approvazione di un nuovo regolamento sulla polizia delle miniere, cave e torbiere r.d. 17 agosto 1907, n. 646 - Che approva un nuovo regolamento per la sorveglianza delle caldaie e recipienti di vapore r.d. 20 dicembre 1908, n. 828 - provvedimento di estensione al Corpo delle miniere di alcuni articoli del testo unico della legge sull'ordinamento del Corpo del genio civile l. 19 marzo 1911, n. 250 - provvedimento a favore dell'industria del petrolio r.d. 21 gennaio 1912, n. 58 - regolamento di attuazione della l. 19 mar. 1911, n. 250 l. 22 dicembre 1912, n. 1361 - provvedimento di istituzione di un corpo di ispettori dell'industria e del lavoro alla dipendenza del Ministero di agricoltura industria e commercio r.d. 27 aprile 1913, n. 431 - regolamento di attuazione della l. 22 dic. 1912, n. 1361
r.d. 22 giugno 1916, n. 755 - provvedimento di divisione del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio d.l. lgt. 7 gennaio 1917, n. 35 - Recante provvedimenti straordinari per la coltivazione delle miniere di combustibili fossili d.l. lgt. 22 febbraio 1917, n. 261 - provvedimento relativo al Comitato composto dai sottosegretari di Stato dell'agricoltura, delle munizioni e dei lavori pubblici d.l. lgt. 26 aprile 1917, n. 696 - provvedimento relativo al Comitato composto dai sottosegretari di Stato dell'agricoltura, delle munizioni e dei lavori pubblici d. lgt. 5 agosto 1917, n. 1215 - provvedimento di istituzione del Commissariato generale per i carboni e combustibili nazionali r.d. 28 settembre 1919, n. 1924 - provvedimento relativo alle acque termali e agli stabilimenti termali r.d.l. 2 ottobre 1919, n. 1794 - provvedimento di istituzione della Direzione generale delle miniere r.d. 18 novembre 1920, n. 1803 - provvedimento di istituzione dell'Ispettorato centrale tecnico per le esplorazioni del sottosuolo presso il Ministero dell'agricoltura l. 3 dicembre 1922, n. 1636 - provvedimento relativo alla ricerca e l'utilizzazione delle sostanze radioattive r.d. 6 settembre 1923, n. 2700 - Provvedimenti per i corpi consultivi dei cessati ministeri dell'agricoltura, dell'industria e il commercio, del lavoro e la previdenza sociale r.d. 31 ottobre 1923, n. 2449 - provvedimento di istituzione dell'Ufficio delle sostanze radioattive per gli studi sul controllo della radioattività dei preparati e dei materiali naturali r.d. 23 ottobre 1925, n. 2118 - provvedimento relativo al passaggio dell'Ufficio delle sostanze radioattive dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quella del Ministero dell'interno r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 - Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno
r.d. 18 dicembre 1927, n. 2717 - provvedimento relativo alla denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e delle cave da parte degli esercenti r.d.l. 6 gennaio 1936, n. 94 - provvedimento di soppressione della Commissione per le sostanze radioattive r.d.l. 20 gennaio 1936, n. 237 - provvedimento di riordinamento del Corpo delle miniere l. 25 maggio 1936, n. 1308 - provvedimento di modifica del r.d.l. 20 gen. 1936, n. 237
pagina 13 di 20 14
r.d.l. 15 giugno 1936, n. 1347 - provvedimento relativo alla ricerca e alla coltivazione delle miniere l. 7 novembre 1941, n. 1360 - Classificazione delle sostanze minerali l. 4 gennaio 1951, n.
2 - provvedimento di istituzione della Direzione delle miniere d.p.r. 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio l. 11 gennaio 1957, n.
6 - Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi l. 4 marzo 1958, n. 198 - delega al Governo ad emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e riforma il Consiglio superiore delle miniere d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128 - provvedimento relativo a norme di polizia delle miniere e delle cave d.p.r. 14 gennaio 1972, n.
2 - provvedimento di trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 - provvedimento di trasferimento alle regioni delle funzioni statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere d.p.r. 24 luglio 1977, n. 617 - Soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali l. 6 ottobre 1982, n. 752 - provvedimento relativo alla politica mineraria l. 30 luglio 1990, n. 221 - Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali l. costituzionale 2001, n.
3 - provvedimento relativo al passaggio definitivo della materia delle cave e delle torbiere sotto la potestà legislativa delle Regioni. Considerando allora che all'esito dell'intervento del 1998, sono rimaste in capo allo Stato solo le seguenti funzioni:
- la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonché la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;
- la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
- l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;
- la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;
- la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;
- la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
- la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;
- l'inventario delle risorse geotermiche;
- la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di perito industriale o di geometra per i capi servizio delle miniere;
- la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte di richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabilite con legge;
- la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
- la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
- il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco;
e che, di converso ogni altra funzione è stata trasferita in capo alle Regioni, ben si comprende la vastità e penetranza dei poteri di vigilanza e controllo affidata dalla normativa regionale Abruzzo proprio al Servizio de quo ex co. 5 art. 71 cit., residuando invece in capo al pagina 14 di 20 15
Dipartimento compiti di alta sorveglianza e mero coordinamento tra i Dipartimenti vari ex art. 1 della stessa disposizione. E' proprio positivamente escluso allora che il Servizio, interloquendo su ogni aspetto relativo alla portata delle concessione de quibus, si sa arrogato di una prerogativa nei riguardi di un Dipartimento, in quanto il Dipartimento stesso, nel sistema delineato dal legislatore regionale agisce proprio, nell'espletamento di tale vaste funzioni, con il proprio Servizio e CP_3 l'attività di questo è direttamente riferibile al Dipartimento stesso. Che poi la disposizione di cui all'art. 5 rappresenti norma di azione e non di relazione, distinzione peraltro dai più ritenuta ormai priva di specifico interesse alla luce dell'ormai riconosciuta tutela risarcitoria anche dell'interesse legittimo leso, è valutazione espressa dalla difesa della parte appellante, che si pone in contraddizione sostanzialmente con la residua esposizione del relativo motivo di appello qui proposto, presupponendo quella affermazione la natura di norma di azione della disposizione al vaglio, la cui violazione si assume tuttavia avere le conseguenze (risarcitorie da lesione di diritto soggettivo del provato) della violazione delle norme di relazione.
5.3.2. La sentenza meriterebbe poi di essere riformata anche laddove è passata ad esaminare le
“affermazioni degli organi regionali relative all'inesistenza dell'autorizzazione [sanitaria n.d.s.]” e concluso nel senso che “dall'esame” degli atti non sarebbero risultati sussistenti gli elementi sulla “natura dolosa o gravemente colposa” sul comportamento dei convenuti (pag. 35).
Secondo il relativo motivo di appello, le note sopra già indicate conterrebbero una palese erronea e falsa rappresentazione della normativa espressamente ivi richiamata e dei fatti affermati. I convenuti avrebbero infatti ripetutamente affermato l'assenza, in capo alla concessionaria, di una autorizzazione sanitaria, mentre lo stesso giudice di prime cure avrebbe accertato che:
- "quanto alla sussistenza dell'autorizzazione sanitaria, va rilevato che l'attrice ha depositato in atti (cfr. all.ti 64,65 e 66, II memoria), tre autorizzazioni" e che
- "l'esistenza di tale titolo abilitativo all'esercizio è stata inoltre confermata dal dipartimento Salute e Welfare nella nota del 18.10.2018".
Il Tribunale non avrebbe comunque minimamente considerato, in capo ai funzionari convenuti, l'esistenza di veri e propri obblighi di prudenza, buona fede in senso oggettivo e tutela della posizione giuridica qualificata della concessionaria, quali aspetti in ogni caso dirimenti ai fini del giudizio di colpevolezza;
valutazione di censurabilità del comportamento dei funzionari che si imporrebbe anche alla luce delle considerazioni – asseritamente ignorate dal giudice di prime cure - attinenti il non aver riportato nelle note del 27 settembre 2018, prot. n. 267375/18 e del 3 ottobre 2018 i tre atti provenienti nientemeno che dal Dipartimento regionale competente (Dipartimento della Salute e del Welfare), relativi proprio alle autorizzazioni sanitarie in possesso della concessionaria (cfr. note del 19 giugno 2018, 28 giugno 2018 e 17 luglio 2018) e nel non aver preso in considerazione né riportato le ragioni giuridiche fatte valere dalla stessa concessionaria (mai confutate) come se non fossero mai state rese.
Anche tale parte del relativo motivo è manifestamente fondata. Non tiene in particolare minimamente in conto l'appellante, che la sentenza qui gravata è vero che dà esplicitamente atto che “quanto alla sussistenza dell'autorizzazione sanitaria, va rilevato che l'attrice ha depositato in atti (cfr. all.ti 64,65 e 66, II memoria), tre autorizzazioni" e che
- "l'esistenza di tale titolo abilitativo all'esercizio è stata inoltre confermata dal dipartimento Salute e Welfare nella nota del 18.10.2018" , ma tuttavia subito dopo si affretta a precisare che
“le affermazioni degli organi regionali relative all'inesistenza dell'autorizzazione vanno lette nel contesto dell'intera vicenda succeduta alla comunicazione del 21.2.2018”. pagina 15 di 20 16
E' noto allora che , in tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi in "re ipsa" nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso;
b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa (Cass. sez. III, 20/04/2012, (ud. 02/04/2012, dep. 20/04/2012), n.6283 22508 del 2011 ).
Dop avere ripercorso l'intera vicenda, con analitico excursus neanche contestato in questa sede dall'appellante, la sentenza qui gravata conclude, del tutto condivisibilmente, affermando che le incertezze dei funzionari relative alla posizione della società quanto al possesso dei titoli abilitativi sanitari fossero legittimate dalla sussistenza di un quadro tutt'altro che univoco, costituito anche da comportamenti non lineari della stessa Parte_1
L'annoso contenzioso de quo ha inizio in seguito della riconsegna ufficiale, da parte della
[...]
della concessione “ ”. Parte_1 Parte_5 La concessione “ ” era stata conferita alla sino al 14 dicembre Parte_5 Parte_1 2015, allorchè era stato disposto, con determina dirigenziale DPC023/56, l'annullamento, in via di autotutela, della gara concernente la riassegnazione della medesima per irregolarità del DURC presentato dalla predetta Società. In seguito a detta determinazione, in data 15 dicembre 2015, il Servizio Risorse del Territorio ed Attività Estrattive della Regione Abruzzo aveva effettuato un sopralluogo, al fine di verificare che, nell'impianto di imbottigliamento della Società, si fosse effettivamente proceduto alla chiusura della saracinesca della condotta, riscontrando, altresì, il fermo del misuratore di portata, recante un valore cumulativo pari a 2.826.233 mc. All'esito delle successive visite ispettive, erano stati riscontrati prelevamenti di acqua e l'attivazione di linee di imbottigliamento. In data 2 dicembre 2016, la ha dovuto procedere alla sigillatura delle saracinesche dei CP_3 serbatoi di accumulo di acqua minerale presso il medesimo stabilimento ed al contestuale sequestro del suo contenuto. Si è, infine, addivenuti al dissequestro, a seguito di proposta transattiva formulata dalla Società, ratificata dalla con delibera della Giunta Regionale n. 477 dell'8 settembre 2017, e CP_3 successiva sottoscrizione del relativo atto di transazione del 21 settembre 2017, che ha consentito alla Società di vendere e/o distruggere le bottiglie sequestrate, occupanti l'intera area di stoccaggio dello stabilimento. Attualmente sembrerebbe essere in corso un procedimento per valutare l'istanza di imbottigliamento provvisorio, avanzata dalla sino alla conclusione della Parte_1 procedura di gara che sarà prossimamente indetta. Come emerge dal mero vaglio della documentazione in atti, con le note 16.11.2016 e 21.11.2016 a firma dell'odierna appellante, in sostanza la società meramente estrinsecava la propria intenzione di : captare l'acqua minerale dalla fonte “S. Croce” ex “Fiuggino” (pure oggetto di concessione in favore della stessa società ndr) , convogliandola “ nella tubazione presente in loco del diametro di 110 mm, denominata “condotta ausiliare”, al fine di alimentare i serbatoi di accumulo di acqua minerale ubicati presso gli stabilimenti ubicati in località Cotardo e Piana Paduli di Canistro, di esclusiva proprietà della società …”;
pagina 16 di 20 17
procedere alla realizzazione, nel pozzetto di ispezione n. 4, di “opere di collegamento idraulico, sul tubo esistente in polietilene … 110 mm che attualmente preleva acqua minerale dalla
[...]
ed alimenta i serbatoi dello stabilimento di imbottigliamento in località Parte_6 Cotardo, al fine di deviare e convogliare l'acqua minerale della , Parte_6 tramite il collegamento idraulico, al tubo esistente in polietilene … 110 mm, definito tubo
“sussidiario” che attualmente alimenta i servizi dello stabilimento di imbottigliamento in località Piana Paduli, per necessità tecnico-organizzative”. Appare evidente la possenza dell'intervento, meramente comunicato nell'occasione da che Pt_7 non poteva che richiedere la doverosa attivazione del Servizio, nella sua qualità di organo addetto alla vigilanza sul rispetto dei provvedimenti concessori relativi all'utilizzazione delle acque minerali, in forza dei quali la S.C. stava compiendo quella articolata, sia da un punto di vista fattuale che giuridico, operazione, proprio al fine di verificare l'effettiva fattibilità della stessa.
A fronte di tale circostanza, il Servizio regionale non poteva che adottare il provvedimento DPC023 del 21 febbraio 2018 Prot. n. 52231 (impugnato davanti al TAR AQ con ricorso RG 462/2017), con il quale non poteva che diffidare la Società “dall'effettuare l'attività d'imbottigliamento nello stabilimento sito in Piana Paduli” (Comune di Canistro - AQ), in mancanza delle prescritte autorizzazioni di cui agli artt. 54 e 55 della L.R. 15/2002 sia per CP_5 l'impianto d'imbottigliamento, che per la rete di adduzione” e la invitava “a trasmettere, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, le autorizzazioni dovute ai sensi degli Artt. 54 e 55 della L.R. per l'attività d'imbottigliamento nello stabilimento sito in Piana Parte_8 Paduli” (Comune di Canistro - AQ)”.
I serbatoi di accumulo dell'acqua minerale dello stabilimento di imbottigliamento sito in località
“Piana Paduli” di Canistro dal 02.12.2016 sino al 25.09.2017 avevano peraltro formato oggetto di sequestro nell'ambito di quella vicenda sopra descritta.
Con le controdeduzioni in particolari del giorno l'1.3.2018, in risposta alla nota del Servizio del 21.2.2018, la aveva rappresentato di essere titolare di tre autorizzazioni sanitarie Parte_1 (4599 del 17.12.2021, 4123 del 5.12.2007 e 0905 del 4.2.2005) nonché di un provvedimento autorizzatorio comunale per le reti di adduzione e tuttavia aveva allegato la sola autorizzazione 4123/2007, la concessione edilizia 2/2003 e il ricorso al TAR iscritto al RG 99/2018 (cfr doc 30 allegato all'atto di citazione). L'autorizzazione 4123/2007 risultava peraltro rilasciata per il solo deposito e stoccaggio di acque oligominerali e non per l'attività di imbottigliamento.
La stessa autorizzazione sanitaria all'imbottigliamento e deposito di acque oligominerali rilasciata dal Comune di Canistro (AQ) in data 4 febbraio 2005 – n. 9/2005 del registro ASL, inviata dal Servizio regionale DPF011, non poteva poi ontologicamente estendersi anche alla nuova rete di adduzione/conduttura tramite la quale l'Acqua Minerale proveniente dalla Fonte
“ ” veniva convogliata dalla nello stabilimento Parte_3 Parte_9 sito in località Piana Paduli.
La successiva richiesta di chiarimenti del 16.3.2018, lungi dall'integrare atto vessatorio, costituiva allora vero e proprio “atto dovuto” da parte della P.A. qui convenuta.
Così ancora, l'adozione della nota del 30.5.2018, avente ad oggetto la presa d'atto della mancanza di autorizzazione igienico-sanitaria, con relative comunicazioni, era condotta imposta in capo alla PA dal contenuto della comunicazione nel frattempo adottata anche dalla ASL il precedente 3.5.2018 sulla necessità di presentare richiesta di riconoscimento dello stabilimento e della rete di adduzione alla Regione Abruzzo, tramite il SUAP del Comune di Canistro, a sua volta evidentemente frutto dell'esito ispettivo del 24.7.2018.
pagina 17 di 20 18
La circostanza infine che proprio il 14.8.2018, la avesse provveduto a depositare, Parte_1 presso il SUAP del comune di Canistro, istanza di “Aggiornamento dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 176/2011 e s.m.i. per lo stabilimento di imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali “Fiuggino”, ubicato nel Comune di Canistro (AQ) in località Piana Paduli, snc, così come richiamato dagli artt. 54 e 55 della 15/2002 e smi”, Parte_10 nonostante avesse sempre sostenuto di essere già in possesso dell'autorizzazione sanitaria, dimostra i contorni non lineari della vicenda, come tali ex se inidonei a configurare profili anche solo di colpa in capo agli organi investiti della gestione del procedimento e qui convenuti.
L'autorizzazione all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale “Fiuggino” veniva allora rilasciata, ai sensi degli articoli 54 e 55 della L.R. n. 15/2002, dal CP_4 Controparte_6 tenuto conto de “ …le modifiche strutturali dello stabilimento per
[...] l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale in Località Piana Paduli …”, visto il parere favorevole dell' di Avezzano dal punto di vista igienico – sanitario, con Determinazione Pt_11 dirigenziale n. DPF011/185 in data 20/12/2018, e dunque proprio in seguito alle richieste e sollecitazioni pertinentemente avanzate dal . Controparte_7
D'altro canto, la circostanza che successivamente all'aggiornamento della autorizzazione, tutti i servizi competenti avessero rilasciato parere favorevole all'aggiornamento del decreto di riconoscimento della concessione, con le relative autorizzazioni alle modifiche strutturali per l'imbottigliamento e l'immissione in commercio dell'acqua minerale, conferma l'insussistenza del disegno addirittura criminoso doloso che l'attrice intende attribuire ai convenuti.
5.4 Secondo motivo di appello Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria di cui al motivo sul presupposto che "dall'esame della prima del Servizio del 22.11.2016" sarebbe emerso che l'inoltro ai medesimi soggetti sarebbe stato effettuato "proprio dalle note della stessa, che [avrebbero] dato origine alla Parte_1 vicenda per cui è processo (del 16.11.2016 e del 21.11.2016)" (pag. 34).
Secondo l'appellante: le note della società richiamate dal Tribunale non riguardavano affatto la contestazione (fallace e denigratoria) di assenza di autorizzazioni sanitarie bensì la ripresa delle attività industriali, già oggetto di contestazioni - seppure per le vie informali - da parte del regionale;
CP_4
l'inoltro, da parte sempre dei convenuti, di comunicazioni ad Enti ed Autorità terzi ancora a distanza di due anni - cfr. nota n. 11 (del 16 marzo 2018) - e su vicende diverse da quelle inziali risultava allora chiaramente rappresentativo di un contegno volutamente lesivo e denigratorio in ogni caso, l'agire di un privato non giustificherebbe e non legittimerebbe un funzionario pubblico a conformarvisi. Anche tale motivo è manifestamente infondato. Si è già sopra accennato alla genesi del contenzioso de quo. Come emerge dal mero vaglio della documentazione in atti, le suddette note 16.11.2016 e 21.11.2016 a firma dell'odierna appellante, venivano inoltrate, all'atto della riconsegna della sorgente “ ”, a: Parte_5 Regione CP_3 Controparte_8 Controparte_9
(indirizzando espressamente detta nota alla Controparte_4 cortese attenzione della Dott.ssa ), nonché al Servizio Genio Civile de L'Aquila, al CP_1 Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, al Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, al Vicepresidente della Giunta Regionale, al Presidente della seconda Commissione Consiliare competente in materia di Acque pagina 18 di 20 19
Minerali della Regione Abruzzo, al Presidente della Terza Commissione Consiliare competente in materia di acque minerali della Regione al Direttore Generale della , e CP_3 Controparte_3 per conoscenza: al Sindaco del Comune di Canistro, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila, alla Questura de L'Aquila, al Comandante Provinciale Carabinieri de L'Aquila, al Comandante della Stazione Carabinieri di Tagliacozzo, al Prefetto de L'Aquila, ai N.A.S. di Pescara, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza de L'Aquila, al Direttore Generale della
[...]
, al Direttore del Servizio Igiene Parte_12 Controparte_10
al
[...] Parte_12 Controparte_11
, al Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato de L'Aquila, al
[...]
Controparte_12 Controparte_13
al ,
[...] Controparte_14 nonché, da ultimo, agli avvocati della Controparte_15 Nelle note de quibus in sostanza la società, come detto, esternava a tutti quei soggetti pubblici la propria intenzione di : captare l'acqua minerale dalla fonte “S. Croce” ex “Fiuggino” (pure oggetto di concessione in favore della stessa società ndr) , convogliandola “ nella tubazione presente in loco del diametro di 110 mm, denominata “condotta ausiliare”, al fine di alimentare i serbatoi di accumulo di acqua minerale ubicati presso gli stabilimenti ubicati in località Cotardo e Piana Paduli di Canistro, di esclusiva proprietà della società …” procedere alla realizzazione, nel pozzetto di ispezione n. 4, di “opere di collegamento idraulico, sul tubo esistente in polietilene … 110 mm che attualmente preleva acqua minerale dalla Parte_6
ed alimenta i serbatoi dello stabilimento di imbottigliamento in località Cotardo, al fine
[...] di deviare e convogliare l'acqua minerale della , tramite il collegamento Parte_6 idraulico, al tubo esistente in polietilene … 110 mm, definito tubo “sussidiario” che attualmente alimenta i servizi dello stabilimento di imbottigliamento in località Piana Paduli, per necessità tecnico-organizzative”.
Appare allora evidente, in ragione di quelle pregresse criticità nel rapporto PA concedente – società concessionaria, transitate anche attraverso l'annullamento della gara concernente la riassegnazione della concessione per irregolarità del DURC da parte dell'appellante, come a seguito dell'investimento da parte della stessa concessionaria di tutti i soggetti pubblici indicati come destinatari della propria comunicazione/intenzione, presso quegli stessi fossero stati aperti (se non lo fossero stati già) immediatamente fascicoli almeno “conoscitivi” relativi all'intera vicenda. Doverosamente allora, e per facilitare la cognizione della complessa controversia anche in capo a quegli Uffici, Enti e strutture vari, alcuni anche deputati al controllo “penale” (P.G. e Ufficio Procura) coinvolti dalla stessa i funzionari qui convenuti hanno, nell'interloquire Parte_1 con la stessa S.C., contribuito ad implementare la formazione di quei fascicoli ormai aperti, sì da consentire a quelli una più immediata e compiuta formazione della proprie determinazioni relativamente all'intera questione loro sottoposta dalla stessa S.C.
Non occorre scendere a valutare allora gli ulteriori profili di appello, dovendosi escludere recisamente ogni profilo di responsabilità in capo ai convenuti.
6. L'appello deve essere pertanto respinto.
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6.1 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore degli importi oggetto della domanda risarcitoria (apparendo non corretta l'indicazione del valore indeterminabile), pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. Non risulta impugnata la già disposta esclusione della maggiorazione invocata da CP_3 L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati che per compensi professionali liquida in euro 20.000,00 , oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge, in favore di ciascuno degli stessi;
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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