Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 10721/2019 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “appalto, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2401/2019 del Tribunale di S. Maria C.V. depositato in data 22.10.2019” e vertente
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t. avv. Assunta Zona Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), sito in Sparanise (CE) alla via Canonico De Felice n. 42, rappresentato C.F._1
e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio separato e resa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Matilde Testa, presso il cui studio in Caserta alla via Caduti Sul Lavoro
n. 102 elettivamente domicilia.
- OPPONENTE -
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 106, presso lo studio degli Controparte_2 avvocati Roberto Matarazzo e Luigi Lamanna che la rappresentano e difendono congiuntamente e/o disgiuntamente in virtù di procura resa su foglio separato ed allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
- OPPOSTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 C.P.C. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Richiamasi in questa sede il contenuto degli atti di causa tutti, delle memorie prodotte nei termini concessi, delle deduzioni svolte a verbale d'udienza, delle conclusioni rassegnate.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione il Parte_1 in persona dell'amministratore p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2401/2019, rubricato al R.G. n. 6822/2019, pubblicato dall'intestato Tribunale il 22.10.2019, mediante il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro € 10.800,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso su istanza della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., sulla scorta della fattura n. 10 del 14.03.2018, riportante il corrispettivo dovuto per i lavori di tinteggiatura esterna completa dell'immobile dell'anzidetto Condominio e commissionati da quest'ultimo extra contratto rispetto ad una più ampia opera di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al contratto di appalto del 10.02.2017.
L'opponente eccepiva preliminarmente la nullità della notifica ai sensi dell'art. 160 c.p.c., per essere stato il decreto ingiuntivo notificato ad un condomino residente nel e non Parte_1 all'amministratrice, nonché l'inidoneità della fattura a costituire prova del credito sia in ordine alle prestazioni ivi indicate quali effettuate che in ordine al quantum richiesto, posto che alla proposta della società per il completamento dei lavori volta all'esecuzione della tinteggiatura, onde approfittare dei ponteggi già installati per l'esecuzione dei lavori precedentemente appaltati, pur riconosciuta, non era seguito alcun atto formale da cui evincersi modalità di svolgimento e tempi di ultimazione, e conseguentemente i termini del pagamento.
Nel merito, deduceva che i lavori di tinteggiatura esterna delle facciate e dei balconi del fabbricato non erano stati eseguiti a regola d'arte dalla opposta, presentando l'immobile intonaci lesionati e tinteggiature in parte rimosse ed in parte lesionate, oltre a non essere stati completati, in quanto un'intera ala dello stabile non era stata tinteggiata, come risultante dalla relazione tecnica di parte. Rilevava ancora l'opponente, che non era stata stornata dalla somma richiesta per i lavori di tinteggiatura, la somma di € 1.600,00 versata direttamente alla ditta opposta dal condomino Parte_2 in data 16.02.2018 e 09.03.2018, quale pro-quota da imputare a detti lavori condominiali.
Alla luce delle suddette doglianze, il instava per la revoca dell'opposto decreto Parte_1 Pt_1 monitorio, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa e spiegava domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni subiti per i lamentati vizi dell'opera di tinteggiatura esterna e dei balconi dell'edificio, quantificati complessivamente in € 9.400,00, da compensarsi in via subordinata con l'eventuale credito riconosciuto in giudizio alla opposta società, comunque al netto della somma già percepita per € 1.600,00. Si costituiva in giudizio l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto - di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività ex art. 648, comma I, c.p.c. – eccependo l'infondatezza dell'opposizione, il tutto con vittoria delle spese processuali, oltre al risarcimento dei danni per responsabilità ex art. 96 c.p.c..
In particolare, deduceva la che le opere di pitturazione esterna del fabbricato, CP_1 oggetto della fattura di cui all'ingiunzione opposta, erano state deliberate in un secondo momento dal vista l'opportunità di poter usufruire dei ponteggi ancora istallati e differivano dunque
Parte_1 dalle opere di cui al contratto di appalto del 10.02.2017 per il ripristino e la tinteggiatura dei frontalini dei balconi del fabbricato, terminate e regolarmente pagate, e che solo in seguito alla richiesta di pagamento della fattura de qua, il sollevava contestazioni per le opere eseguite, di qui la
Parte_1 strumentalità ed il carattere dilatorio dell'opposizione. Rilevava altresì la ditta opposta, di aver proposto anzitempo domanda di mediazione e di aver presenziato a sopralluoghi presso il con la partecipazione del Direttore dei lavori e dell'Amministratore, onde giungere alla
Parte_1 risoluzione dell'istaurata controversia, non incontrando tuttavia la disponibilità del alla
Parte_1 composizione bonaria.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., con provvedimento del 26.09.2023, veniva disposta CTU tecnica ed all'esito la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i, essendo stato esperito dalla opposta il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, come da verbale depositato in atti.
Orbene, il condominio opponente ha chiesto in via pregiudiziale accertarsi e dichiararsi la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 160 c.p.c. e, per l'effetto, revocarsi lo stesso D.I. n. 2401/2019, eccependo che la notifica sarebbe stata effettuata ad un condomino, sig. residente nel condominio e non all'amministratrice, Persona_1 Pt_1 nonostante lo stabile non fosse munito di servizi di portineria e la persona dell'amministratore fosse facilmente individuata ed individuabile.
La predetta eccezione risulta solo parzialmente fondata, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
A tal riguardo, giova infatti premettere in punto di diritto che la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo di soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (Cass. n. 27352/2016).
Ed ancora, la Suprema Corte ha precisato che la notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente eseguita nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un "ufficio" dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo
(Cass. n. 11303/2007).
Per invalidare tale tipo di notifica non è necessario contestare la qualità dichiarata dal consegnatario, atteso che tale qualità, considerata in sé e per sé, non è sufficiente a far ritenere validamente perfezionata la notificazione nei confronti del fatta nello Parte_1 stabile condominiale: non è, infatti, sufficiente allo scopo la consegna dell'atto ad uno dei condomini, anche se "incaricato al ritiro" ed anche se "capace", dovendo risultare, dalla relazione di notificazione ovvero altrimenti, lo stato dei luoghi come sopra descritti. In tal caso, l'onere della prova relativa non incombe sul destinatario dell'atto, poiché dal tenore della relazione di notificazione non è desumibile "prima facie" la regolarità della notificazione destinata al condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, effettuata però presso lo stabile condominiale a persona diversa dall'amministratore (a differenza di quanto invece si avrebbe se, per esempio, dalla relata di notificazione risulti la consegna al "portiere" o ad altra persona incaricata presso un apposito "ufficio" interno all'edificio condominiale): pertanto, è onere del notificante dimostrare che la notificazione, malgrado il tenore della relazione dell'ufficiale giudiziario, venga effettuata con le modalità richieste quando destinatario sia un condominio.
In mancanza, la notificazione, destinata all'amministratore del condominio, ma fatta presso l'edificio condominiale al singolo condomino, anche se qualificatosi come incaricato al ritiro, è da ritenersi nulla (Cassazione civile, sez. III, 15/04/2011, n. 8724).
Nel caso di specie, nell'istanza di notifica viene indicato quale destinatario il in Parte_1 persona dell'amministratore p.t. Assunta Zona, presso l'indirizzo del condominio medesimo, alla Via
Canonico De Felice n. 42 in Sparanise (CE) e non presso il domicilio dell'amministratrice p.t.
Pertanto, sulla scorta degli argomenti che precedono, non essendo stata fornita prova dalla ingiungente società che nello stabile vi fosse un servizio di portineria o altro locale comunque appositamente destinato allo svolgimento ed alla gestione condominiale ove poter validamente ricevere gli atti notificati o che lo stesso fosse stato ricevuto personalmente dall'amministratore, come eccepito dall'opponente, la notificazione del decreto ingiuntivo è da ritenersi nulla.
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, risulta in ogni caso sanata dall'opposizione proposta dal che ha notificato l'atto di opposizione alla in data Parte_1 CP_1
20.12.2019.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha rilevato che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione, “con la conseguenza che, qualora l'ingiunto, opponente tardivo, non abbia, con l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., dedotto altre ragioni ulteriori rispetto a quelle della nullità della notificazione, quest'ultima risulta sanata per effetto dell'opposizione stessa” (v. Cass., sez. VI Civ., ord. n. 29729/19).
Né può essere dichiarata nel caso di specie l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644
c.p.c., peraltro neppure richiesta dall'opponente né rilevabile d'ufficio, poiché come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass.7478/2011), l'inefficacia è predicabile nella sola ipotesi in cui manchi del tutto o sia giuridicamente inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta e non anche nell'ipotesi (evocata dall'opponente) di nullità o di irregolarità della notifica stessa eseguita nel termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Si è quindi ritenuto che, se la nullità o irregolarità della notifica del decreto abbia impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto, sarà proponibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Tali principi, dunque, "confinano la inefficacia del decreto ingiuntivo alla sola inesistenza della notifica nel termine previsto e conferiscono rilievo alla notifica nulla o irregolare - come quella dedotta nella specie - solo per consentire la tardiva istaurazione del giudizio di cognizione mediante opposizione"; pertanto, "certamente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non può avere alcun effetto nell'ambito di un giudizio di opposizione tempestivamente instaurato" (cfr. Cass. 24223/2015;
Trib. Trieste 23.07.2020).
Nel caso de quo, il decreto ingiuntivo risulta emesso in data 22.10.2019 e portato per la notifica in data 25.10.2019 e dunque notificato nei termini di legge, nonché l'opposizione comunque tempestivamente proposta.
Avendo l'opponente eccepito la nullità della notifica, e proposto tempestiva opposizione, nessuna questione di inefficacia ex art. 644 c.p.c del decreto ingiuntivo può quindi fondatamente porsi. Sul punto è opportuno altresì ricordare come l'eccezione di inefficacia per decreto ingiuntivo notificato fuori termine non sia rilevabile d'ufficio: "...l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in conseguenza della sua notificazione oltre il termine prescritto (art. 644 c.p.c.), non è rilevabile d'ufficio, e può essere dedotta solo dalla parte interessata con opposizione all'ingiunzione nel termine di cui all'art. 645
c.p.c. con decorrenza dalla notificazione, pur se tardiva, del decreto, con la conseguenza che decorso predetto termine l'inefficacia medesima non può essere invocata né con la speciale procedura prevista dall'art. 183 disp. att. c.p.c., né in sede di giudizio di cognizione ordinaria o di opposizione alla esecuzione...."; Cassazione civile, sez. III, 14 aprile 2005, n. 7764).
Ebbene, nel presente giudizio l'inefficacia del decreto ingiuntivo non è stata neppure eccepita, essendo stata dedotta ed eccepita la sola nullità della notifica del decreto ingiuntivo.
Non è pertanto precluso a questo giudice di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta.
Nel merito, l'opposizione va ritenuta fondata per la ragioni appresso esplicitate.
In effetti, va osservato che con l'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento; è pacifico, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Cass. Civ.,
Sez. II, Sentenza n. 13240/2019).
Orbene, con il decreto ingiuntivo opposto 2401/2019, la nella spiegata qualità, ha Controparte_1 ottenuto ingiunzione per il pagamento della somma di euro € 10.800,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, sulla scorta della fattura n. 10 del 14.03.2018, a fronte dell'esecuzione dei lavori di tinteggiatura esterna di un fabbricato del commissionati da quest'ultimo Parte_1 nell'ambito della più ampia opera di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al contratto di appalto stipulato e sottoscritto in data 10.02.2017.
Ciò posto, qualora si controverta, come nella specie, sulle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe su quest'ultimo fornirne la prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c.c., poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso, come nel caso de quo, anche tale aspetto del rapporto, il prestatore d'opera non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cfr. Cass. Civ.
Sentenza n. 17959/2016; 1511/1989).
Pertanto, è senza dubbio onere dell'appaltatore provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro, la tangibile realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Nell'ipotesi scrutinata, non è in discussione l'originario contratto di appalto del 10.02.2017 intercorso con la opposta per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti e già saldati, né
l'affidamento dei lavori di tinteggiatura esterna delle facciate e dei balconi di cui alla fattura n.
10/2018 oggetto di giudizio, frutto di un accordo extra contrattuale in forma verbale con la ditta, onde sfruttare l'opportunità del ponteggio già installato.
Nondimeno, l'opponente eccepiva, oltre al mancato completamento delle lavorazioni e all'irregolare esecuzione di talune opere, la non debenza dell'intero credito ingiunto - riportato dalla fattura n.
10/2018 per l'importo di € 10.800,00, stante l'inesistenza di un atto formale che disciplinasse modalità e tempi di svolgimento, nonché termini di pagamento, ed il mancato storno delle some già versate da un condomino, chiedendo altresì in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti a causa delle non corretta esecuzione delle lavorazioni, in subordine da compensarsi con l'eventuale credito della opposta ove accertato.
Invero, secondo le prospettazioni dell'opponente, il prezzo complessivo delle lavorazioni successive all'appalto del 10.02.2017 non era stato affatto concordato, ed era comunque da ritenersi assorbito dall'ammontare dei danni subiti dal condominio per effetto delle opere eseguite dalla
[...]
oltre che parzialmente saldati per € 1.600,00, come da ricevute in atti. CP_1
Orbene, essendo onere dell'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, provare l'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto (Cfr. Cass. Civ., Sez. II,
Sent. n. 2303/2017; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 16530/2016; Cass. Civ., Sent. n. 22616/2009), spettava all'impresa edile opposta fornire la prova della congruità della somma richiesta rispetto alle opere eseguite e, per fare ciò, l'opponente avrebbe dovuto preliminarmente dimostrare natura, entità e consistenza delle opere cui il corrispettivo richiesto (saldo) si riferiva, non potendo costituire idonea prova del credito la fattura azionata in monitorio, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte richiedente che, come è noto, se costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non può invece costituire prova dell'esistenza del credito nel susseguente giudizio di opposizione, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cfr. Cass. Civ. 17050/2011; 5915/2011; 5071/2009).
In particolare, va rammentato che “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione - quanto, al più, un "mero indizio" - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi
l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 128 del 4 gennaio 2022;
Cass. Civ., n. 33575/2021; 26517/2018; 10860/2007 e 2333/95).
Alla stregua dei suesposti principi, i documenti prodotti dalla ditta opposta - fattura e contabilità non approvata dalla committenza - non assurgono a prova dell'entità dei lavori complessivamente svolti e, correlativamente, del corrispettivo dovuto all'appaltatore.
Nello specifico, tuttavia, se da un lato la documentazione di natura fiscale prodotta unilateralmente dall'opposta non prova l'accettazione delle opere eseguite ed il valore di dette opere, mancando un capitolato d'appalto, un preventivo concordato e sottoscritto da entrambe le parti, un piano di pagamento, etc., le risultanze della espletata CTU. hanno consentito di accertare l'entità ed il valore delle lavorazioni effettivamente eseguite ed indicate nella fattura oggetto di contestazione.
Cionondimeno risulta fornita la prova, sulla scorta degli esiti dell'elaborato peritale, dei vizi e difetti lamentati dall'opponente in ordine alle opere riportate nella fattura n. 10/2018 e dei costi per la loro eliminazione, nonché in ordine alla mancata ultimazione delle opere stesse. rilievo centrale hanno gli accertamenti compiuti dai CTU nel corso del presente giudizio.
Nella fattispecie de qua il Giudicante ritiene infatti di far proprie le conclusioni del CTU, in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni, assistite da presunzioni di imparzialità e supportate da completi riscontri tecnici.
In particolare il CTU, effettuando a monte una distinzione tra le opere eseguite in esecuzione dell'appalto del 10.02.2017, ed i lavori di tinteggiatura esterna del fabbricato di cui alla fattura n. 10 del 2018 scaturiti da accordi extra contrattuali, proprio in relazione a questi ultimi ha riscontrato per gran parte le problematiche lamentante dal condominio ed ha altresì confermando il loro mancato completamento, precisando che “l'unico lato che non è stato oggetto di tinteggiatura è quello del lato scala (nord)”.
In primis il CTU ha ricavato il prezzo al metro quadrato per la tinteggiatura e la verniciatura applicato dall'impresa al calcolato in € 4,61069 per metro quadrato Controparte_1 Parte_1 di superficie, somma che, a parere del consulente, non coprirebbe nemmeno i costi della mano d'opera necessaria per eseguirli, rendendo di fatto impossibile ottenere risultati diversi da quelli riscontrati sui luoghi di causa, ritenendo di conseguenza sussistere una corresponsabilità tra la ditta ed il condominio, “che ha portato l'uno a proporre e l'altro ad accettare un prezzo così enormemente basso, senza garanzie e che poteva tradursi in una più bassa qualità dei lavori, considerato che il mercato di riferimento a riguardo proponeva prezzi molto più alti”.
Avendo altresì accertato il CTU, durante le operazioni peritali, che la parete nord non era stata tinteggiata, è stato decurtato dall'imponibile di € 9.818,18 della fattura n°10 del 2018 l'importo di €
3.318,655, restando da saldare ad avviso del CTU della predetta fattura € 6.499,53 oltre Iva.
Dalla somma dovuta all'impresa dal condominio opponente, vanno tuttavia decurtati anche gli importi non contestati versati dal condomino , per totali € 1.600,00, come da Parte_3 ricevute in atti. Lo stesso CTU, in ordine a tali somme percepite dalla Controparte_1 direttamente dal condomino ha dichiarato in sede di osservazioni, di esserne stato a Parte_2 conoscenza poiché riportato negli atti di causa, oltre ad averne discusso con entrambi i C.T.P. durante le operazioni peritali, ritenendo di poterle detrarre dalle stime finali delle somme dovute all'impresa, ove documentate.
Ebbene le ricevute della rilasciate al condominio del 16.02.2018 CP_1 Parte_3 per € 800,00 in acconto e del 09.03.2018 per ulteriori € 800,00 a saldo, riportanti quale causale “quota condominiale per i lavori di ristrutturazione depositate” dall'opponente (cfr. Parte_1 produzione , non sono state mai disconosciute dalla opposta, che pare omettere Parte_1 qualsivoglia contestazione sul punto, non negando di aver ricevuto tali importi.
In ordine ai danni lamentati dall'opponente e richiesti in via riconvenzionale sempre Parte_1 riferiti alle opere di tinteggiatura cui alla fattura oggetto di causa, il CTU, “dopo aver accertato le cause e che i lavori elencati in consulenza tecnica d'ufficio non sono stati eseguiti alla regola dell'arte”, ha proceduto alla determinazione economica necessaria al completamento dei lavori tesi al ripristino dello stato dei luoghi, quantificando la relativa spesa in € 24.396,95 oltre Iva.
Tuttavia, avendo riconosciuto anche in tal caso una corresponsabilità al 50% tra le parti in causa per aver l'una proposto e l'altro accettato un prezzo così enormemente basso senza garanzie e che poteva tradursi in una più bassa qualità dei lavori, l'importo del danno da imputarsi alla è CP_1 stato ridotto ad € 12.198,48 oltre Iva.
Anche in merito al quantum si ritiene di poter aderire a tale determinazione del danno effettuata dal ctu.
Sul punto va ribadito che nell'elaborato peritale sono stati tenuti ben distinti i vizi e difetti lamentati dall'opponente relativamente al contratto di appalto del 10.02.2017, che hanno determinato ad avviso del CTU un deprezzamento dell'originario contratto per complessivi € 7.153,00, da ridursi anch'essi del 50% in considerazione della corresponsabilità al 50% del condominio, per un totale di € 3.576,50, da quelli facenti parte delle eccezioni e delle opposizioni del in ordine alla fattura Parte_1
n°10 del 14.03.2018 oggetto di giudizio.
Orbene, sul punto il CTU ha tenuto a precisare che “per quanto riguarda i lavori non eseguiti alla regola dell'arte, esistenza di vizi e difetti lamentati dall'opponente relativamente al contratto di appalto del 10.02.2017 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, lo scrivente C.T.U. ritiene che non facciano parte delle eccezioni e delle opposizioni che il Parte_1
sta facendo rispetto alla fattura n°10 del 2018 di € 10.800 Iva compresa (imponibile € 9.818,18)
[...]
e di cui al D.I. n. 2401/201 depositato il 22.10.2019 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che riguarda esclusivamente i lavori di tinteggiatura e verniciatura esterna”. Per vero lo stesso opponente nell'atto introduttivo ha tenuto a precisare “per mero scrupolo difensivo” che anche i lavori di ristrutturazione di cui all'appalto del 10.2.2017 presentavano vistosi vizi e difetti prontamente denunciati, riservandosi “ogni più ampia azione”, richiedendo in questa sede in via riconvenzionale il risarcimento dei soli danni derivanti dalle opere di tinteggiatura esterna di cui alla fattura contestata, quantificati in € 9.400,00, come indicati nella relazione di consulenza a firma dell'ing. prodotta in atti. Per_2
Va da sé che i danni per i vizi e difetti lamentati dall'opponente relativamente al contratto di appalto del 10.02.2017 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, quantificati in perizia in € 3.576,50, non potranno essere riconosciuti al mentre sono certamene Parte_1 risarcibili, come quantificati in sede di ctu, i danni per i lavori non eseguiti secondo le regole dell'arte, indicati nella fattura n. 10/2018, per il loro corretto completamento, e pari a € 12.198,48 oltre Iva, somma già ridotta del 50% in ragione della corresponsabilità del con la ditta. Parte_1
In conclusione, andranno stornate dalla fattura n. 10/2018 pari ad € 10.800,00 (imponibile € 9.818,18) emessa dalla e non pagata, i costi per le lavorazioni non eseguite relativamente al CP_1 lato scala (nord) per € 3.318,655 oltre Iva, restando da saldare della predetta fattura, come accertato dal CTU, € 6.499,53 oltre Iva, e dunque un totale di € 7.149,48 con Iva al 10%.
Parimenti vanno decurtati dalle somme dovute all'opposta, gli importi versati direttamente alla
[...] dal condomino per totali € 1.600,00, risultando un saldo negativo a carico del CP_1 Parte_2 condominio, al netto di tale ulteriore riduzione, pari ad € 5.549,48 Iva inclusa.
Tuttavia, essendo stato accertato un controcredito del condominio opponente per € 12.198,48 oltre
Iva, riferito ai lavori non eseguiti a regola d'arte dalla opposta, operando una compensazione con il credito vantato dalla pari € 5.549,48, ne discende che la Controparte_1 Controparte_1 in persona della legale rappresentante p.t., risulta debitrice nei confronti dell'opponente della somma di € 6.649,00.
In definitiva, l'opposizione proposta merita accoglimento con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, al pari della domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente nei confronti della
Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della complessità e del valore della domanda, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014
e successive modificazioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel proc. n. 10721/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2401/2019, –
R.G. n. 6822/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 in persona dell'amministratore p.t., della somma di € 6.649,00;
[...]
c) condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'opponente , che liquida in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, Parte_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
d) pone le spese di CTU come liquidate definitivamente a carico di parte opposta, con eventuali oneri restitutori.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 17.04.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente