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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/09/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 713/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora ConSIliere
Dr. Paola Mureddu ConSIliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 713/2024 R.G. promossa da
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sandro Moroni, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Civitanova
Marche (MC), Via Carso n. 18;
APPELLANTE contro
- (C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Alessandra Perticarà, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Porto Potenza Picena (MC), via Regina Margherita n.133/C;
APPELLATA con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 584/2024 del Tribunale di Macerata, pubblicata in data 11.06.2024 e notificata in data 13/06/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, per le causali sopra descritti,
- IN VIA PRINCIPALE accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza n. 584/2024 emessa dal Tribunale di Macerata in data
11/06/2024, rigettare la domanda di rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli avanzata dalla SI.ra ex artt. 337 Controparte_1 quinques c.c. e 473 bis.47 c.p.c. confermando l'ammontare dell'assegno previsto
a carico del SI. nel decreto cron. 4784/2018 emesso il 03.10.2018 Parte_1 dal Tribunale di Macerata nell'ambito del giudizio RG 1210/2018;
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
NEL RITO: In via principale: rilevata l'omessa e inesistente notifica del ricorso per impugnazione e decreto di fissazione di udienza del 17.07.2024 nel termine del
24.07.2024 e comunque non entro la prima udienza di comparizione delle parti, dichiarare l'improcedibilità della spiegata impugnazione;
In via subordinata: dichiarare in ogni caso inammissibile l'azione per nullità e/o inesistenza della notifica effettuata in data 18.12.2024 per inosservanza dei termini a comparire di cui all'art. 473 n. 31 e 32 cpc.
Nel merito Rigettare la spiegata impugnazione e confermare il contributo al mantenimento per i figli in capo al pari nella misura complessiva di € 1050,00 così come determinato dalla sentenza n. 584/2024 emessa dal Tribunale di Macerata in data 11.6.2024.
In ogni caso con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio. Salvi juribus.
Con vittoria di spese del presente giudizio.”
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
pagina 2 di 11 Con ricorso depositato in data 14.12.2023, adiva il Tribunale di Controparte_1
Macerata per richiedere la modifica del contributo al mantenimento dei tre figli e nati dalla relazione con Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1 fissato dal Tribunale di Macerata con decreto n. 4748/2018 del 3/08/2018 nella misura di €.300,00 ciascuno, chiedendone l'aumento ad €.450,00 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La deduceva un aumento delle spese ordinarie e straordinarie per il CP_1 mantenimento dei figli, allo stato non economicamente autosufficienti;
l'esistenza di un disinteresse del padre nei loro confronti, anche rispetto alle accresciute eSIenze economiche, nonché il rifiuto di corrispondere l'aggiornamento ISTAT degli assegni, peraltro già concordato con le condizioni pattuite dalle parti e fatte proprie dal Tribunale nel decreto menzionato.
Il SI. ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda, _1 contestando alcune delle circostanze di fatto dedotte dalla parte avversa e, in particolare, deducendo di non essersi mai sottratto alle incombenze di cura e mantenimento della prole a lui spettanti;
il difetto delle condizioni previste per la modifica dell'assegno di mantenimento dei figli, in rapporto alle sue condizioni economiche e all'assenza di mutamenti di rilievo nei redditi dei componenti della coppia genitoriale.
Il Tribunale di Macerata, in parziale modifica del decreto n. 4784/2018, emesso il
3.10.2018, disponeva a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra _1
, a far data dalla domanda, la somma di €.350,00 per ciascun figlio - CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge - e rigettava le ulteriori domande della ricorrente, compensando le spese del giudizio nella misura del 50%, con condanna del SI. per la parte restante. _1
In particolare, il primo Giudice riteneva che la SI.ra non avesse CP_1 adeguatamente provato il miglioramento delle condizioni reddituali del _1 rispetto alle proprie, mentre reputava che le aumentate necessità ed eSIenze dei figli con il crescere dell'età - considerati gli anni trascorsi dagli accordi di convivenza - giustificassero l'aumento del contributo, nella misura ritenuta equa di €.350,00.
pagina 3 di 11 Avverso tale pronuncia ha proposto appello il SI. censurando la decisione _1 gravata nella parte in cui ha aumentato il contributo al mantenimento dei figli, chiedendo di rigettare la domanda di rideterminazione degli assegni di mantenimento e confermare l'ammontare della provvidenza prevista a carico del SI. nel decreto n. 4784/2018 emesso il 03.10.2018 dal Tribunale di Parte_1
Macerata nell'ambito del giudizio RG 1210/2018, con vittoria degli oneri di lite.
Intervenendo nel presente procedimento, la Procura Generale ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado.
All'udienza cartolare del 24.11.2024 la parte appellante non presentava note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, pertanto, il
Collegio fissava una nuova udienza cartolare per il 20.01.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c.
Con nota depositata il 20.01.2025 la difesa della parte appellante rappresentava che il mancato deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del
25.11.2024 non era alla stessa imputabile: in proposito, la difesa evidenziava e documentava che l'omessa comunicazione p.e.c. del biglietto di cancelleria relativo al decreto del 17.07.2024 le aveva impedito sia di notificare alla controparte - nei termini prescritti - l'atto di appello e il decreto di fissazione dell'udienza del 25.11.2024, sia di depositare le note scritte per l'udienza cartolare, essendo venuto a conoscenza della pendenza del procedimento solo a seguito della notifica p.e.c. dell'ordinanza del 27.11.2024 da parte della cancelleria.
La difesa dell'appellante, pertanto, rappresentava che in data 23.12.2024, attesa la mancata assegnazione di un nuovo termine, aveva provveduto alla notifica via p.e.c. nei confronti della controparte dell'atto di ricorso e del provvedimento del
27.11.2024 e chiedeva “la concessione di un nuovo termine per rinnovare la notifica nei riguardi della stessa controparte dell'atto di appello e del correlato decreto di fissazione dell'udienza, con salvezza di diritti.”
In data 20.1.2025 si costituiva la SI.ra per eccepire in rito CP_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica e per inosservanza dei termini liberi di comparizione ex artt. 474 bis.31 e 474bis.32
pagina 4 di 11 c.p.c.; in via subordinata, chiedeva di fissare una nuova udienza di comparizione nel rispetto del termine libero di cui all'art. 473.bis c.p.c., con riserva di spiegare ogni difesa anche nel merito.
Con ordinanza del 23.01.2025 la Corte fissava una nuova udienza - con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 473bis.31 e s.s. c.p.c., assegnando termini per note sino alla data del
12.05.2025.
In data 11.4.2025, la SI.ra si costituiva spiegando le difese anche nel CP_1 merito e chiedeva di respingere l'impugnazione - in quanto infondata in fatto ed in diritto - pur insistendo, in via preliminare, per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità dell'azione per omessa notifica.
Con ordinanza del 15.05.2025, il Collegio - ritenuto necessario acquisire, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la documentazione dei redditi degli ultimi due anni (periodi di imposta 2024 e 2023) e quella relativa agli estratti dei conti correnti bancari riferiti alle annualità del 2024 e del 2025 - mandava alle parti di produrre, in copia, la documentazione indicata entro il 30.05.2025 e rinviava al 04.06.2025 per la decisione, assegnando termine per il deposito delle predette note, sino alla data dell'udienza cartolare.
Con nota del 26.05.2025 la SI.ra provvedeva a depositare l'estratto di CP_1 conto corrente per gli anni 2024 e 2025 e il CU 2024-2025; con nota del
31.05.2025 la parte appellante provvedeva a depositare, in parte, la documentazione richiesta, nonché quella relativa ai rapporti di lavoro dei figli
[...]
e - coeva al giudizio di primo grado - sostenendo di non averla Per_1 Per_2 potuta depositare prima, per il diniego frapposto dai figli stessi.
Con nota del 03.06.2025, la parte appellata rilevava che la documentazione fiscale e contabile fornita era parziale e non trasparente;
la difesa contestava la produzione documentale relativa ai rapporti di lavoro dei figli e Persona_1
- in ipotesi contraria ai principi del divieto di nuove prove in appello - Per_2 effettuata in violazione delle disposizioni della Corte che aveva richiesto solo la documentazione delle parti relativa agli anni 2023 e 2024.
pagina 5 di 11 La difesa, pertanto, chiedeva l'espulsione dal presente giudizio dei documenti in quanto inammissibili e, comunque, inidonei a dimostrare l'indipendenza economica dei figli invocata dal _1
Con istanza di rimessione in termini e relativa nota scritta - entrambe del
04.06.2025 - parte appellante rappresentava di non aver potuto depositare nel termine indicato tutti i documenti richiesti dall'ordinanza del 15.5.2025 sia per un impedimento fisico certificato sia per impossibilità materiale di produrre il modello dei redditi d'impresa per l'anno 2024, considerato che la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di impresa era fissata per il
31.10.2025.
Chiedeva, pertanto, di essere rimesso in termini per il deposito della documentazione, autorizzando, nel caso, un nuovo deposito telematico, nonché la produzione dei documenti relativi ai rapporti di lavoro dei figli e , Per_1 Per_2 con fissazione di una nuova udienza per la discussione.
Con ordinanza del 16.07.2025, il Collegio - rilevato che il termine assegnato non era perentorio e che, comunque, alla controparte era stato garantito un termine congruo per svolgere adeguata difesa - rigettava l'istanza di rimessione in termini per la produzione documentale e tratteneva la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'azione per omessa notifica sollevata dalla difesa dell'appellata, sul rilievo che, pur risultando dagli atti del che la comunicazione p.e.c. del biglietto di cancelleria del decreto del Pt_2
17.07.2024 non era andata a buon fine “per casella piena del destinatario”, la
, verificata la mancata consegna, avrebbe dovuto effettuare una nuova CP_2 comunicazione, ex art. 136 c.p.c.
Osserva il Collegio che la notificazione del ricorso in appello, effettuata in data
23.12.2024 ad opera della parte appellante (venuta a conoscenza della pendenza del procedimento); la successiva concessione dei termini a difesa e la costituzione dell'appellata hanno sanato il vizio della notifica, dovendosi - per l'effetto - escludere la sussistenza di una lesione del principio di difesa e contraddittorio.
pagina 6 di 11 Con il primo - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha aumentato il contributo di mantenimento da lui dovuto in favore dei tre figli, pur in assenza di sopravvenienze tali da influire sulla misura dell'emolumento già fissato, senza che fosse trascorso un tempo consistente rispetto al precedente provvedimento e senza considerare che, nel rispetto del principio di proporzionalità, le maggiori eSIenze e spese dei figli dovrebbero essere contemperate con l'effettiva capacità economica e con le “capienze” dell'obbligato che, nel caso concreto - a suo dire - non consentirebbero maggiori esborsi.
Ed invero, ad avviso dell'appellante, il primo Giudice non avrebbe valutato adeguatamente le risultanze istruttorie, i redditi e le risorse economiche di entrambi i genitori e non avrebbe considerato che la sua posizione economica, lungi dall'essere migliorata, sarebbe addirittura peggiorata.
In particolare, a sostegno della propria tesi, il rappresenta che: _1
- egli dimora presso la casa dei genitori, non potendo permettersi di prendere in locazione un appartamento;
- egli ha subito - negli ultimi due anni - una contrazione del proprio reddito: nell'anno 2020, infatti, ha percepito un reddito imponibile euro 40.522,00; nell'anno 2021 ha percepito un reddito complessivo lordo di euro 38.953,00; nel
2022 ha percepito un reddito complessivo lordo di euro 25.620,00;
- egli ha una ridotta disponibilità di liquidità nel proprio (unico) conto corrente bancario (c/c n. 1000/7079, acceso presso la filiale di Civitanova Marche della
), come attestato dagli estratti conto versati in atti e dalla Controparte_3 lista movimenti c/c dal 01/01/2024 al 16/04/2024;
- egli è titolare della carta di debito/Bancomat n. 5167 9532 0888 4773, scadente il 03/27, agganciata al suddetto conto corrente bancario n. 1000/7079;
- egli è titolare del libretto postale n. 40922493 che al 15/04/2024 recava un saldo contabile di euro 252,22, come attestato dall'estratto conto versato in atti;
- egli, infine, risulta gravato dei seguenti esborsi mensili che riducono le sue disponibilità: a) €.900,00, a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli;
b) quota del 50% dei corrispettivi delle bollette delle utenze relative alla casa pagina 7 di 11 familiare assegnata alla SI.ra ; c) €.594,00, a titolo di rata di Controparte_1 ammortamento del mutuo fondiario impiegato per l'acquisto della casa familiare assegnata alla SI.ra ; d) €.430,11, a titolo di rata di Controparte_1 ammortamento del mutuo acceso per la ristrutturazione della casa familiare, gravemente danneggiata dall'incendio ivi divampato nell'estate del 2015.
Rappresenta, invece, che la situazione della SI.ra e dei figli e CP_1 Per_1
sarebbe migliorata in quanto: Per_2
- ella vive nella casa coniugale insieme ai figli;
- ella lavora come cassiera di un supermercato con contratto a tempo pieno e indeterminato e percepisce una retribuzione mensile di euro 1.200,00 circa, oltre all'assegno unico universale familiare, presentando una situazione reddituale migliore rispetto al tempo del primo provvedimento;
- la figlia (maggiorenne), dopo aver lavorato anche come bagnino di Per_1 salvataggio, ha conseguito il brevetto di istruttrice di nuoto che le consente di lavorare presso la piscina comunale di Civitanova Marche per la Cooperativa “Il
Grillo” di Civitanova Marche e di impiegare parte dello stipendio per pagare la retta mensile della scuola privata dalla stessa frequentata;
- il figlio - oggi maggiorenne - può ritenersi economicamente Per_2 indipendente, dal momento che, dopo aver interrotto gli studi, ha sempre lavorato, dapprima presso il negozio del padre e poi come bagnino;
lo stesso, a breve, dovrebbe essere assunto a tempo indeterminato presso la ditta
Termoidraulica Muzi, dove ha svolto uno stage retribuito dal mese di ottobre 2023 fino al febbraio 2024.
La parte appellata contesta i motivi di impugnazione, in quanto generici ed evidenzia che il non ha provato che i figli e lavorino con _1 Per_1 Per_2 contratti a tempo indeterminato e che siano autosufficienti;
osserva, poi, che il giudice ha correttamente valutato le situazioni economiche reddituali delle parti, nonostante l'omissione della documentazione patrimoniale e contabile da parte del che l'aumento stabilito dal giudice pari a euro 50,00 per figlio è _1 pienamente sostenibile dall'appellante e proporzionato rispetto alle sostanze di entrambe le parti;
infine, sottolinea che è principio consolidato in giurisprudenza pagina 8 di 11 che l'aumento del contributo per il mantenimento dei figli può essere determinato semplicemente all'aumentare dell'età, che notoriamente comporta delle accresciute eSIenze.
Il motivo è infondato.
Com'è noto, nel procedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli il giudice non può procedere ad una nuova - ed autonoma - valutazione dei presupposti e dell'entità dell'assegno, ma deve limitarsi a verificare se - ed eventualmente in che misura - la circostanza (sopravvenuta) dell'esercizio di un'attività lavorativa retribuita alle dipendenze di terzi da parte del figlio maggiorenne abbia alterato l'equilibrio così raggiunto provvedendo - in caso positivo - ad adeguare l'importo alla nuova situazione o - addirittura - a revocare lo stesso obbligo dei genitori alla contribuzione, qualora sia dimostrata la completa capacità e/o autonomia economica del figlio.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il diritto del coniuge di ottenere un assegno per il mantenimento della prole maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultima abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione -
o il negativo andamento della stessa - non comporta la reviviscenza dell'obbligo genitoriale al mantenimento (cfr. Cass. n. 6509/2017; Cass. n. 1761/2008; Cass.
n. 26259/2005).
Tuttavia, la S.C. ha opportunamente precisato che non ogni attività lavorativa a tempo determinato può reputarsi idonea a dar ragione del raggiungimento dell'autosufficienza economica, dovendo questa essere esclusa dall'eSIuità della durata del rapporto - tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica, con esplicito riferimento ad un lavoro stagionale o a chiamata - o dalla ridotta misura della retribuzione, ponendo così in risalto il tema dell'adeguatezza del trattamento economico che deve essere idoneo, proporzionato e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione ad assicurare
- per la sua stessa entità - l'anzidetta autosufficienza (cfr. Cass. n. 40282/2021).
pagina 9 di 11 Giova ricordare che - in tema di assegno di mantenimento del figlio - l'aumento delle eSIenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17055 del
03/08/2007, Cassazione civile sez. I, 29/04/2022, (ud. 02/03/2022, dep.
29/04/2022, n.13664).
A prescindere dall'inammissibilità della produzione dei contratti di lavoro dei figli e - ormai maggiorenni - ai sensi dell'art 473bis.35 c.p.c., si Per_1 Per_2 osserva che la giovane età dei ragazzi ( , nata il [...] e , Per_1 Per_2 nato il [...]), la tipologia dei contratti, la bassa entità della retribuzione, inducono ad escludere che entrambi abbiano raggiunto una formazione idonea e una sufficiente capacità lavorativa e reddituale tale da permettere loro di provvedere - anche solo in parte - alle proprie necessità, aumentate con il crescere dell'età, con conseguente riduzione del contributo paterno.
Tanto meno può essere rimproverato a e un atteggiamento di Per_1 Per_2 inerzia e rifiuto nel percorso formativo e/o di inserimento nel mondo del lavoro.
Infine, per quanto riguarda (nata il [...]) di appena 10 anni al Per_3 tempo del decreto del 2018 e oggi adolescente, l'aumento delle eSIenze - alimentari, scolastiche, sociali, sportive, sanitarie etc. - ben giustifica l'incremento del contributo (nella misura di euro 50,00 mensili), del tutto compatibile con le possibilità economiche del _1
L'esame dei redditi delle parti, poi, attesta un'evidente sproporzione a svantaggio della : della denuncia dei redditi del 2024 (anno di imposta 2023) del CP_1 emerge un reddito imponibile di €.30.359,00 per il periodo di imposta 2023, _1 costituito sia da reddito da lavoro dipendente che da reddito di partecipazione societaria, mentre la per il medesimo periodo d'imposta (anno 2023) ha CP_1 dichiarato un reddito imponibile pari a €.19.692,00.
Tenuto conto del reddito, delle spese e degli esborsi del per la casa familiare, _1 appare equo e sostenibile l'aumento del contributo di mantenimento dei figli, pari a complessivi €.150,00.
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
pagina 10 di 11 Infine, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- respinge l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di
Macerata, pubblicata in data 11.06.2024;
- condanna l'appellante a rifondere - alla controparte - le spese del presente grado, che vengono liquidate in €.4.236,00, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 23.07.2025.
Il ConSIliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora ConSIliere
Dr. Paola Mureddu ConSIliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 713/2024 R.G. promossa da
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sandro Moroni, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Civitanova
Marche (MC), Via Carso n. 18;
APPELLANTE contro
- (C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Alessandra Perticarà, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Porto Potenza Picena (MC), via Regina Margherita n.133/C;
APPELLATA con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 584/2024 del Tribunale di Macerata, pubblicata in data 11.06.2024 e notificata in data 13/06/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, per le causali sopra descritti,
- IN VIA PRINCIPALE accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza n. 584/2024 emessa dal Tribunale di Macerata in data
11/06/2024, rigettare la domanda di rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli avanzata dalla SI.ra ex artt. 337 Controparte_1 quinques c.c. e 473 bis.47 c.p.c. confermando l'ammontare dell'assegno previsto
a carico del SI. nel decreto cron. 4784/2018 emesso il 03.10.2018 Parte_1 dal Tribunale di Macerata nell'ambito del giudizio RG 1210/2018;
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
NEL RITO: In via principale: rilevata l'omessa e inesistente notifica del ricorso per impugnazione e decreto di fissazione di udienza del 17.07.2024 nel termine del
24.07.2024 e comunque non entro la prima udienza di comparizione delle parti, dichiarare l'improcedibilità della spiegata impugnazione;
In via subordinata: dichiarare in ogni caso inammissibile l'azione per nullità e/o inesistenza della notifica effettuata in data 18.12.2024 per inosservanza dei termini a comparire di cui all'art. 473 n. 31 e 32 cpc.
Nel merito Rigettare la spiegata impugnazione e confermare il contributo al mantenimento per i figli in capo al pari nella misura complessiva di € 1050,00 così come determinato dalla sentenza n. 584/2024 emessa dal Tribunale di Macerata in data 11.6.2024.
In ogni caso con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio. Salvi juribus.
Con vittoria di spese del presente giudizio.”
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
pagina 2 di 11 Con ricorso depositato in data 14.12.2023, adiva il Tribunale di Controparte_1
Macerata per richiedere la modifica del contributo al mantenimento dei tre figli e nati dalla relazione con Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1 fissato dal Tribunale di Macerata con decreto n. 4748/2018 del 3/08/2018 nella misura di €.300,00 ciascuno, chiedendone l'aumento ad €.450,00 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La deduceva un aumento delle spese ordinarie e straordinarie per il CP_1 mantenimento dei figli, allo stato non economicamente autosufficienti;
l'esistenza di un disinteresse del padre nei loro confronti, anche rispetto alle accresciute eSIenze economiche, nonché il rifiuto di corrispondere l'aggiornamento ISTAT degli assegni, peraltro già concordato con le condizioni pattuite dalle parti e fatte proprie dal Tribunale nel decreto menzionato.
Il SI. ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda, _1 contestando alcune delle circostanze di fatto dedotte dalla parte avversa e, in particolare, deducendo di non essersi mai sottratto alle incombenze di cura e mantenimento della prole a lui spettanti;
il difetto delle condizioni previste per la modifica dell'assegno di mantenimento dei figli, in rapporto alle sue condizioni economiche e all'assenza di mutamenti di rilievo nei redditi dei componenti della coppia genitoriale.
Il Tribunale di Macerata, in parziale modifica del decreto n. 4784/2018, emesso il
3.10.2018, disponeva a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra _1
, a far data dalla domanda, la somma di €.350,00 per ciascun figlio - CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge - e rigettava le ulteriori domande della ricorrente, compensando le spese del giudizio nella misura del 50%, con condanna del SI. per la parte restante. _1
In particolare, il primo Giudice riteneva che la SI.ra non avesse CP_1 adeguatamente provato il miglioramento delle condizioni reddituali del _1 rispetto alle proprie, mentre reputava che le aumentate necessità ed eSIenze dei figli con il crescere dell'età - considerati gli anni trascorsi dagli accordi di convivenza - giustificassero l'aumento del contributo, nella misura ritenuta equa di €.350,00.
pagina 3 di 11 Avverso tale pronuncia ha proposto appello il SI. censurando la decisione _1 gravata nella parte in cui ha aumentato il contributo al mantenimento dei figli, chiedendo di rigettare la domanda di rideterminazione degli assegni di mantenimento e confermare l'ammontare della provvidenza prevista a carico del SI. nel decreto n. 4784/2018 emesso il 03.10.2018 dal Tribunale di Parte_1
Macerata nell'ambito del giudizio RG 1210/2018, con vittoria degli oneri di lite.
Intervenendo nel presente procedimento, la Procura Generale ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado.
All'udienza cartolare del 24.11.2024 la parte appellante non presentava note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, pertanto, il
Collegio fissava una nuova udienza cartolare per il 20.01.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c.
Con nota depositata il 20.01.2025 la difesa della parte appellante rappresentava che il mancato deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del
25.11.2024 non era alla stessa imputabile: in proposito, la difesa evidenziava e documentava che l'omessa comunicazione p.e.c. del biglietto di cancelleria relativo al decreto del 17.07.2024 le aveva impedito sia di notificare alla controparte - nei termini prescritti - l'atto di appello e il decreto di fissazione dell'udienza del 25.11.2024, sia di depositare le note scritte per l'udienza cartolare, essendo venuto a conoscenza della pendenza del procedimento solo a seguito della notifica p.e.c. dell'ordinanza del 27.11.2024 da parte della cancelleria.
La difesa dell'appellante, pertanto, rappresentava che in data 23.12.2024, attesa la mancata assegnazione di un nuovo termine, aveva provveduto alla notifica via p.e.c. nei confronti della controparte dell'atto di ricorso e del provvedimento del
27.11.2024 e chiedeva “la concessione di un nuovo termine per rinnovare la notifica nei riguardi della stessa controparte dell'atto di appello e del correlato decreto di fissazione dell'udienza, con salvezza di diritti.”
In data 20.1.2025 si costituiva la SI.ra per eccepire in rito CP_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica e per inosservanza dei termini liberi di comparizione ex artt. 474 bis.31 e 474bis.32
pagina 4 di 11 c.p.c.; in via subordinata, chiedeva di fissare una nuova udienza di comparizione nel rispetto del termine libero di cui all'art. 473.bis c.p.c., con riserva di spiegare ogni difesa anche nel merito.
Con ordinanza del 23.01.2025 la Corte fissava una nuova udienza - con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 473bis.31 e s.s. c.p.c., assegnando termini per note sino alla data del
12.05.2025.
In data 11.4.2025, la SI.ra si costituiva spiegando le difese anche nel CP_1 merito e chiedeva di respingere l'impugnazione - in quanto infondata in fatto ed in diritto - pur insistendo, in via preliminare, per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità dell'azione per omessa notifica.
Con ordinanza del 15.05.2025, il Collegio - ritenuto necessario acquisire, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la documentazione dei redditi degli ultimi due anni (periodi di imposta 2024 e 2023) e quella relativa agli estratti dei conti correnti bancari riferiti alle annualità del 2024 e del 2025 - mandava alle parti di produrre, in copia, la documentazione indicata entro il 30.05.2025 e rinviava al 04.06.2025 per la decisione, assegnando termine per il deposito delle predette note, sino alla data dell'udienza cartolare.
Con nota del 26.05.2025 la SI.ra provvedeva a depositare l'estratto di CP_1 conto corrente per gli anni 2024 e 2025 e il CU 2024-2025; con nota del
31.05.2025 la parte appellante provvedeva a depositare, in parte, la documentazione richiesta, nonché quella relativa ai rapporti di lavoro dei figli
[...]
e - coeva al giudizio di primo grado - sostenendo di non averla Per_1 Per_2 potuta depositare prima, per il diniego frapposto dai figli stessi.
Con nota del 03.06.2025, la parte appellata rilevava che la documentazione fiscale e contabile fornita era parziale e non trasparente;
la difesa contestava la produzione documentale relativa ai rapporti di lavoro dei figli e Persona_1
- in ipotesi contraria ai principi del divieto di nuove prove in appello - Per_2 effettuata in violazione delle disposizioni della Corte che aveva richiesto solo la documentazione delle parti relativa agli anni 2023 e 2024.
pagina 5 di 11 La difesa, pertanto, chiedeva l'espulsione dal presente giudizio dei documenti in quanto inammissibili e, comunque, inidonei a dimostrare l'indipendenza economica dei figli invocata dal _1
Con istanza di rimessione in termini e relativa nota scritta - entrambe del
04.06.2025 - parte appellante rappresentava di non aver potuto depositare nel termine indicato tutti i documenti richiesti dall'ordinanza del 15.5.2025 sia per un impedimento fisico certificato sia per impossibilità materiale di produrre il modello dei redditi d'impresa per l'anno 2024, considerato che la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di impresa era fissata per il
31.10.2025.
Chiedeva, pertanto, di essere rimesso in termini per il deposito della documentazione, autorizzando, nel caso, un nuovo deposito telematico, nonché la produzione dei documenti relativi ai rapporti di lavoro dei figli e , Per_1 Per_2 con fissazione di una nuova udienza per la discussione.
Con ordinanza del 16.07.2025, il Collegio - rilevato che il termine assegnato non era perentorio e che, comunque, alla controparte era stato garantito un termine congruo per svolgere adeguata difesa - rigettava l'istanza di rimessione in termini per la produzione documentale e tratteneva la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'azione per omessa notifica sollevata dalla difesa dell'appellata, sul rilievo che, pur risultando dagli atti del che la comunicazione p.e.c. del biglietto di cancelleria del decreto del Pt_2
17.07.2024 non era andata a buon fine “per casella piena del destinatario”, la
, verificata la mancata consegna, avrebbe dovuto effettuare una nuova CP_2 comunicazione, ex art. 136 c.p.c.
Osserva il Collegio che la notificazione del ricorso in appello, effettuata in data
23.12.2024 ad opera della parte appellante (venuta a conoscenza della pendenza del procedimento); la successiva concessione dei termini a difesa e la costituzione dell'appellata hanno sanato il vizio della notifica, dovendosi - per l'effetto - escludere la sussistenza di una lesione del principio di difesa e contraddittorio.
pagina 6 di 11 Con il primo - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha aumentato il contributo di mantenimento da lui dovuto in favore dei tre figli, pur in assenza di sopravvenienze tali da influire sulla misura dell'emolumento già fissato, senza che fosse trascorso un tempo consistente rispetto al precedente provvedimento e senza considerare che, nel rispetto del principio di proporzionalità, le maggiori eSIenze e spese dei figli dovrebbero essere contemperate con l'effettiva capacità economica e con le “capienze” dell'obbligato che, nel caso concreto - a suo dire - non consentirebbero maggiori esborsi.
Ed invero, ad avviso dell'appellante, il primo Giudice non avrebbe valutato adeguatamente le risultanze istruttorie, i redditi e le risorse economiche di entrambi i genitori e non avrebbe considerato che la sua posizione economica, lungi dall'essere migliorata, sarebbe addirittura peggiorata.
In particolare, a sostegno della propria tesi, il rappresenta che: _1
- egli dimora presso la casa dei genitori, non potendo permettersi di prendere in locazione un appartamento;
- egli ha subito - negli ultimi due anni - una contrazione del proprio reddito: nell'anno 2020, infatti, ha percepito un reddito imponibile euro 40.522,00; nell'anno 2021 ha percepito un reddito complessivo lordo di euro 38.953,00; nel
2022 ha percepito un reddito complessivo lordo di euro 25.620,00;
- egli ha una ridotta disponibilità di liquidità nel proprio (unico) conto corrente bancario (c/c n. 1000/7079, acceso presso la filiale di Civitanova Marche della
), come attestato dagli estratti conto versati in atti e dalla Controparte_3 lista movimenti c/c dal 01/01/2024 al 16/04/2024;
- egli è titolare della carta di debito/Bancomat n. 5167 9532 0888 4773, scadente il 03/27, agganciata al suddetto conto corrente bancario n. 1000/7079;
- egli è titolare del libretto postale n. 40922493 che al 15/04/2024 recava un saldo contabile di euro 252,22, come attestato dall'estratto conto versato in atti;
- egli, infine, risulta gravato dei seguenti esborsi mensili che riducono le sue disponibilità: a) €.900,00, a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli;
b) quota del 50% dei corrispettivi delle bollette delle utenze relative alla casa pagina 7 di 11 familiare assegnata alla SI.ra ; c) €.594,00, a titolo di rata di Controparte_1 ammortamento del mutuo fondiario impiegato per l'acquisto della casa familiare assegnata alla SI.ra ; d) €.430,11, a titolo di rata di Controparte_1 ammortamento del mutuo acceso per la ristrutturazione della casa familiare, gravemente danneggiata dall'incendio ivi divampato nell'estate del 2015.
Rappresenta, invece, che la situazione della SI.ra e dei figli e CP_1 Per_1
sarebbe migliorata in quanto: Per_2
- ella vive nella casa coniugale insieme ai figli;
- ella lavora come cassiera di un supermercato con contratto a tempo pieno e indeterminato e percepisce una retribuzione mensile di euro 1.200,00 circa, oltre all'assegno unico universale familiare, presentando una situazione reddituale migliore rispetto al tempo del primo provvedimento;
- la figlia (maggiorenne), dopo aver lavorato anche come bagnino di Per_1 salvataggio, ha conseguito il brevetto di istruttrice di nuoto che le consente di lavorare presso la piscina comunale di Civitanova Marche per la Cooperativa “Il
Grillo” di Civitanova Marche e di impiegare parte dello stipendio per pagare la retta mensile della scuola privata dalla stessa frequentata;
- il figlio - oggi maggiorenne - può ritenersi economicamente Per_2 indipendente, dal momento che, dopo aver interrotto gli studi, ha sempre lavorato, dapprima presso il negozio del padre e poi come bagnino;
lo stesso, a breve, dovrebbe essere assunto a tempo indeterminato presso la ditta
Termoidraulica Muzi, dove ha svolto uno stage retribuito dal mese di ottobre 2023 fino al febbraio 2024.
La parte appellata contesta i motivi di impugnazione, in quanto generici ed evidenzia che il non ha provato che i figli e lavorino con _1 Per_1 Per_2 contratti a tempo indeterminato e che siano autosufficienti;
osserva, poi, che il giudice ha correttamente valutato le situazioni economiche reddituali delle parti, nonostante l'omissione della documentazione patrimoniale e contabile da parte del che l'aumento stabilito dal giudice pari a euro 50,00 per figlio è _1 pienamente sostenibile dall'appellante e proporzionato rispetto alle sostanze di entrambe le parti;
infine, sottolinea che è principio consolidato in giurisprudenza pagina 8 di 11 che l'aumento del contributo per il mantenimento dei figli può essere determinato semplicemente all'aumentare dell'età, che notoriamente comporta delle accresciute eSIenze.
Il motivo è infondato.
Com'è noto, nel procedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli il giudice non può procedere ad una nuova - ed autonoma - valutazione dei presupposti e dell'entità dell'assegno, ma deve limitarsi a verificare se - ed eventualmente in che misura - la circostanza (sopravvenuta) dell'esercizio di un'attività lavorativa retribuita alle dipendenze di terzi da parte del figlio maggiorenne abbia alterato l'equilibrio così raggiunto provvedendo - in caso positivo - ad adeguare l'importo alla nuova situazione o - addirittura - a revocare lo stesso obbligo dei genitori alla contribuzione, qualora sia dimostrata la completa capacità e/o autonomia economica del figlio.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il diritto del coniuge di ottenere un assegno per il mantenimento della prole maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultima abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione -
o il negativo andamento della stessa - non comporta la reviviscenza dell'obbligo genitoriale al mantenimento (cfr. Cass. n. 6509/2017; Cass. n. 1761/2008; Cass.
n. 26259/2005).
Tuttavia, la S.C. ha opportunamente precisato che non ogni attività lavorativa a tempo determinato può reputarsi idonea a dar ragione del raggiungimento dell'autosufficienza economica, dovendo questa essere esclusa dall'eSIuità della durata del rapporto - tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica, con esplicito riferimento ad un lavoro stagionale o a chiamata - o dalla ridotta misura della retribuzione, ponendo così in risalto il tema dell'adeguatezza del trattamento economico che deve essere idoneo, proporzionato e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione ad assicurare
- per la sua stessa entità - l'anzidetta autosufficienza (cfr. Cass. n. 40282/2021).
pagina 9 di 11 Giova ricordare che - in tema di assegno di mantenimento del figlio - l'aumento delle eSIenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17055 del
03/08/2007, Cassazione civile sez. I, 29/04/2022, (ud. 02/03/2022, dep.
29/04/2022, n.13664).
A prescindere dall'inammissibilità della produzione dei contratti di lavoro dei figli e - ormai maggiorenni - ai sensi dell'art 473bis.35 c.p.c., si Per_1 Per_2 osserva che la giovane età dei ragazzi ( , nata il [...] e , Per_1 Per_2 nato il [...]), la tipologia dei contratti, la bassa entità della retribuzione, inducono ad escludere che entrambi abbiano raggiunto una formazione idonea e una sufficiente capacità lavorativa e reddituale tale da permettere loro di provvedere - anche solo in parte - alle proprie necessità, aumentate con il crescere dell'età, con conseguente riduzione del contributo paterno.
Tanto meno può essere rimproverato a e un atteggiamento di Per_1 Per_2 inerzia e rifiuto nel percorso formativo e/o di inserimento nel mondo del lavoro.
Infine, per quanto riguarda (nata il [...]) di appena 10 anni al Per_3 tempo del decreto del 2018 e oggi adolescente, l'aumento delle eSIenze - alimentari, scolastiche, sociali, sportive, sanitarie etc. - ben giustifica l'incremento del contributo (nella misura di euro 50,00 mensili), del tutto compatibile con le possibilità economiche del _1
L'esame dei redditi delle parti, poi, attesta un'evidente sproporzione a svantaggio della : della denuncia dei redditi del 2024 (anno di imposta 2023) del CP_1 emerge un reddito imponibile di €.30.359,00 per il periodo di imposta 2023, _1 costituito sia da reddito da lavoro dipendente che da reddito di partecipazione societaria, mentre la per il medesimo periodo d'imposta (anno 2023) ha CP_1 dichiarato un reddito imponibile pari a €.19.692,00.
Tenuto conto del reddito, delle spese e degli esborsi del per la casa familiare, _1 appare equo e sostenibile l'aumento del contributo di mantenimento dei figli, pari a complessivi €.150,00.
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
pagina 10 di 11 Infine, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- respinge l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di
Macerata, pubblicata in data 11.06.2024;
- condanna l'appellante a rifondere - alla controparte - le spese del presente grado, che vengono liquidate in €.4.236,00, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 23.07.2025.
Il ConSIliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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