Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Ordinanza collegiale 23 marzo 2023
Ordinanza collegiale 8 giugno 2023
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 08/06/2022, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2022
N. 00606/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2022, proposto da
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia ed adozione delle richieste misure cautelari:
- della nota prot. n. A0O_180/PROT – 28/02/2022 – 0010628 del 28 febbraio 2022, rif. 31/2022, resa dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente, Sezione coordinamento servizi territoriali, Servizio territoriale Lecce, con la quale è stata dichiarata improcedibile l'istanza congiunta di autorizzazione ai sensi dell'art. 87 D. Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni di proprietà Cellnex Italia S.p.A., ed installazione di una Stazione Radio a servizio della telefonia mobile della società Wind Tre S.p.A., sita nel Comune di Gallipoli (LE) in Lungomare Galileo Galilei - identificata al N.C.T. del medesimo comune al foglio 20 particella 590, notificata in pari data;
- ove esistente, del verbale di sopralluogo del 22 febbraio 2022 effettuato dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente, sezione coordinamento servizi territoriali, Servizio territoriale Lecce;
- ove occorra e per la parte d'interesse del Regolamento Regionale della Regione Puglia del 11 marzo 2015, n. 9, recante “Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”, pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 38 suppl. del 18 marzo 2015;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la Regione resistente il difensore avv.to D. Limongelli, in sostituzione dell'avv.to R. P. Bellomo;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso (a parte ogni questione di ammissibilità del gravame) non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , atteso - essenzialmente -, da un lato, che l’atto impugnato (parere regionale vincolante) fa corretta e doverosa applicazione dell’art. 26, comma 3, del Regolamento Regionale Pugliese n. 09/2015 (Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico), in base al quale “ E’ vietata la realizzazione di qualsiasi opera edile all’interno di aree boscate salvo quelle tese alla conservazione delle stesse e alla prevenzione incendi ” (da intendere riferito, in base all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, anche alle opere di urbanizzazione de quibus realizzate da soggetti privati), sicchè la motivazione dell’atto impugnato appare adeguata ed è comunque irrilevante ex art. 21 octies comma 2 della Legge n. 241/1990 l’allegato omesso preavviso di diniego di cui all’art. 10- bis L. n. 241/1990 - spettante peraltro all’A.C. e non alla Regione Puglia - (né le Amministrazioni resistenti avevano l’onere di proporre la valutazione di siti alternativi), e, dall’altro lato, il predetto art. 26, comma 3, del Regolamento Regionale Pugliese n. 09/2015 non si pone in contrasto con l’art. 86 del Decreto Lgs. n. 259/2003 che, solo in linea di principio, ammette le S.R.B. anche all’interno di Parchi e Riserve Naturali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO