TRIB
Sentenza 12 agosto 2024
Sentenza 12 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/08/2024, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R.G. N. 995/2024
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1 con l'Avv. Pasquale Calvino
RICORRENTE contro
CP_1 con l'Avv. Floriana Collerone
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avviso addebito
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
22.4.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso CP_1
Avviso di addebito n. 319 2024 00000593 11 00, emesso dall' – Sede di Bergamo, formato CP_1 in data 09/03/2024 e notificato il 13/03/2024, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'opponente rilevata che l'avviso d'addebito era basato sul Verbale ispettivo NIU
2022002966/DDL, Prot. 5100.23/06/2022.0489410 del 23 giugno 2022, impugnato CP_1 aventi al Tribunale di Napoli che che con sentenza n. 5661/2023 del 4 ottobre 2023, resa nel
1 suindicato procedimento n. 12874/2022 RG (ed ormai definitiva), che si produce in atti sub doc. 5, il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro ha accolto integralmente il ricorso proposto da e per l'effetto ha dichiarato come non dovuti gli importi calcolati nel Parte_1
Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002966/DDL del 23/06/2022 a titolo di contributi pari a € 364.564,01 ed a titolo di somme aggiuntive, pari a € 254.604,24, per complessivi € 619.168,25.
La parte convenuta si è costituita in giudizio affermando che in sede di riesame amministrativo è stato sgravato l'avviso di addebito: “Con riferimento al ricorso in oggetto si evidenzia CP_ che l'avviso di addebito è stato oggetto di annullamento da parte della sede di Bergamo in data
10/04/2024. Si specifica che lo scrivente ufficio è venuto a conoscenza della sentenza n. 5661/2023 del 4 ottobre 2023, ormai passata in giudicato, solamente in data 10/04/2024 a seguito di invio dell'invito a regolarizzare per il rilascio del DU (sentenza allegata dalla ricorrente sulla casella istituzionale
. Nulla è stato comunicato in precedenza dalla sede di Napoli. Email_1 CP_1
Si invia in allegato la schermata del provvedimento di annullamento. Il DU è stato emesso, proprio in seguito a tale annullamento, con esito regolare nella stessa data del 10/04/2024.”. ha concluso chiedendo di dichiarare la cessata la materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese di lite. con le note per l'udienza di discussione ha prodotto schermata dalla quale risulta CP_1 chiaramente il completo sgravio.
***
La parte ricorrente ha eccepito che manca un provvedimento formale di autotutela e chiesto la condanna alle spese di lite.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
***
Come è noto, “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso
(...)[con] una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. civ. n.
19160 del 13/9/2007).
Nel nostro caso allega e prova di aver rettificato in autotutela con riconoscimento della CP_1 provvidenza. 2 Considerato il leale comportamento processuale dell' che ha evitato il protrarsi del CP_1 giudizio nonché osservato che la società ben avrebbe potuto chiedere ad un estratto CP_2 debitorio dal quale sarebbe risultato l'avvenuto sgravio appare congrua la compensazione per i tre quarti delle spese di lite.
Le residue spese di lite sono liquidate nei minimi ridotte considerata l'assenza di questioni di fatto e diritto ex art. 4 c. 4 dm 55/2014 e le fasi svolte e aumentate del 5% per la predisposizione per il pct ex art. 4 c. 1 bis che prevede l'aumento “fino al 30 %” considerata l'esiguità dei documenti prodotti, e seguono il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere,
- compensa per i tre quarti le spese di lite tra le parti,
- condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.650,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Bergamo, 12 agosto 2024
Il Giudice
Giulia Bertolino
3