Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1010/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1010/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: Codice Fiscale_1
) Parte 1
e da
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. (C.F.: Codice Fiscale_2 Parte_2
Codice Fiscale_3 ), presso il cui studio Veronica Martello Panno del Foro di Milano (C.F.: sito in Pieve Emanuele (MI), via dei Pini n. 4/I;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 24 maggio 2008 nel Comune di Vidigulfo (PV), in regime di comunione di beni, (atto trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile del suddetto Comune al n. 3, Parte 2, Serie A, anno 2008); che dall'unione coniugale è nato il figlio _1 (n. il 08.07.2011), e che i ricorrenti si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 4385/2023 RG n. 12217/23 del 29.05.2023. Le condizioni di divorzio di cui il Tribunale prende atto sono - come trascritte dall'atto introduttivo
- le seguenti:
"1)Il figlio _1 sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I tempi e le modalità di permanenza del minore presso il padre sono stabiliti come segue:
- A fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
- Infrasettimanalmente, un pomeriggio dalle 17.00 alle ore 20.30 cena compresa, compatibilmente con le necessità del minore;
- Feste natalizie: ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, in base anche alle esigenze lavorative dei genitori, da comunicare entro la fine del mese di novembre di ogni anno;
- Periodo pasquale: ad anni alterni per l'intero periodo delle vacanze;
- Festività annuali e ponti scolastici: in alternanza con la madre e comunque con il genitore con cui non ha trascorso la precedente festività o ponte;
I genitori comunicheranno l'uno all'altro anticipatamente e con un congruo termine le località ove trascorreranno le vacanze estive, le vacanze invernali, le vacanze pasquali. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
I genitori concordemente dichiarano di voler mantenere una comunicazione funzionale con il figlio e tra di loro;
si obbligano a contattare l'altro in caso di emergenze che riguardano il minore. In particolare, la madre, quale genitore con il collocamento prevalente del figlio, si obbliga a condividere con il papà tutte le informazioni riguardanti _1 , ad essere flessibile ed a sostenere la relazione di questi con il papà, non interferendo e né controllando la comunicazione tra _1 ed il sig. Pt 2 ;
3) Le parti si impegnano a rispettare il piano genitoriale allegato al presente ricorso e da ritenersi parte integrante di esso, avente ad oggetto la gestione del figlio minore;
4) Il sig. Pt 2 verserà alla sig.ra Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio _1 una somma mensile di euro 250,00 per dodici mensilità entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese extra- assegno di mantenimento della figlio, così come da protocollo del Tribunale di Milano qui integralmente riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (max 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre, con rinuncia del sig. Pt_2 ad ogni diritto sullo stesso”.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_2 e contratto a Vidigulfo (PV) il 24 maggio 2008 (atto trascritto nei Parte_1 '
registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 3 reg. parte 2 serie A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vidigulfo (PV), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 17.06.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello