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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/11/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 380/2024 r.g., proposta
da
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla via G. C.F._2
Schipani, n. 168/E, presso lo studio degli avv.ti Fabio IR (cod. fisc.:
– pec: e C.F._3 Email_1
Vincenzo IR (cod. fisc.: - pec: C.F._4
, che li rappresentano e Email_2
difendono in forza di procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORI OPPONENTI- contro
cod. fisc. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata da cod. fisc. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
1 Catanzaro, Via de Filippis, n. 68, presso lo studio dell'avv. Gianmichele Bosco, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Menghini (cod. fisc.
– pec: e C.F._5 Email_3
dall'avv. Davide Sarina (cod. fisc. – pec: C.F._6
, giusta procura generale alle liti;
Email_4
-CONVENUTA OPPOSTA-
CONCLUSIONI
I difensori hanno discusso la causa come da verbale dell'udienza del giorno
22.9.2025, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione.
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 7/2024, (R.G. n. 1246/2023), emesso dal
Tribunale di Crotone in data 3.1.2024.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.2.- Si controverte di una domanda giudiziale avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo.
I.3.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 7/2024 (R.G. n. 1246/2023), emesso dal
Tribunale di Crotone in data 3.1.2024, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 232.173,06 oltre interessi e spese, quale saldo del finanziamento n. 51779215 concesso originariamente da Banco di LI a favore della società , di cui essi erano soci. A sostegno CP_3
dell'opposizione, esponevano: che sussisteva il difetto di titolarità del diritto in
2 capo all'attore per inefficacia o inesistenza della cessione del credito da parte del
Banco di LI, in quanto non era stato esibito il contratto di cessione né alcun documento di legittimazione;
che la cessione era comunque inopponibile in quanto non era stata dimostrata l'iscrizione nel registro delle imprese;
che il contratto di fideiussione conteneva clausole in contrasto con il libero mercato
(cd. Clausole ABI) che avrebbero dovuto essere dichiarate nulle e inefficaci nei confronti dei fideiussori;
che a fronte di obbligazioni rimaste impagate dalla società sin dal 17.2.2014, il creditore non aveva chiesto nulla ai fideiussori nei termini di cui all'art. 1957 c.c.
Chiedevano, pertanto, di “Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o di titolarità del diritto azionato da parte della CP_1
e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto”; “In
[...]
ogni caso accertare e dichiarare l'inopponibilità della cessione del credito nei confronti degli opponenti, e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto”; ”Comunque sia, nel merito accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione di cui è causa, per tutto quanto dedotto ed argomentato nell'atto che precede, anche ai sensi dell'art. 1956 cod. civ.”; “per l'effetto della declaratoria che precede, accertare e dichiarare che nessuna obbligazione scaturisce in capo agli opponenti per il contratto di finanziamento di cui in narrativa, e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto”; “con vittoria delle spese di giudizio”.
I.4.- Si costituiva rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
con propria memoria, deducendo: che era infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in quanto il rapporto di mutuo in esame era ricompreso nel “blocco” dei crediti ceduti a , come da lista crediti ceduti CP_1
estraibile dal sito di Intesa Sanpaolo, e depositava copia della dichiarazione di cessione;
che la comunicazione era stata altresì iscritta nel Registro delle
Imprese; che il principio enunciato da Cass., SS., n. 41994/2021 non avrebbe potuto essere applicato alla fattispecie in esame, nella quale i sig.ri e Pt_1 ucco avevano rilasciato una fideiussione per operazione specifica (e non
3 omnibus) nel 2013, ossia otto anni dopo il provvedimento della Banca d'Italia che riguardava le fideiussioni generali rilasciate tra il 2003 e il 2005; che, comunque era insussistente sia l'illecito anticoncorrenziale che l'effettiva limitazione della libertà di scelta dei fideiubenti.
Chiedeva, pertanto, “in via preliminare: dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 7/2024 (R.G. n.
1246/2023) emesso dal Tribunale di Crotone ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai Sig.ri e , e con essa rigettare tutte le domande ed Parte_1 Parte_2
eccezioni dai medesimi formulate, in quanto infondate in fatto e/o in diritto per tutti i motivi dedotti in giudizio, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo n. 7/2024 (R.G. n. 1246/2023) emesso dal Tribunale di Crotone in favore di come rappresentata da contro i Sig.ri Controparte_1 Controparte_2
e ; nel merito ed in ipotesi subordinata e Parte_1 Parte_2
denegata di accoglimento parziale dell'opposizione, salvo gravame: condannare i Sig.ri e al pagamento, in solido tra loro, ed Parte_1 Parte_2 in favore di come rappresentata da e Controparte_1 Controparte_2
come sopra domiciliata, della diversa somma per capitale ed interessi ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, il tutto oltre interessi legali. Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa.”.
I.5.- Instaurato il contradditorio, con ordinanza depositata il 25.10.2024 il giudice precedentemente titolare della controversia rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Crotone in ordine alla domanda di parte opponente diretta a far accertare la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust, dichiarando competente per materia il
Tribunale delle imprese di LI, separando le domande.
I.6.- Istruita la causa sulla scorta della produzione documentale e della c.t.u., la causa perveniva all'udienza del 22.9.2025 nella quale le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
4 * * * *
II.- Preliminarmente, deve rilevarsi che con ordinanza depositata il
25.10.2024 il giudice precedentemente titolare del fascicolo ha dichiarato l'incompetenza per materia del Tribunale di Crotone in merito alla domanda degli opponenti diretta all'accertamento della nullità della fideiussione prestata da e per violazione della disciplina antitrust e Parte_1 Parte_2 ha separato i giudizi.
Nella presente sede saranno, pertanto, esaminati soltanto i due primi motivi di opposizione (accertamento della carenza di legittimazione e di titolarità del diritto azionato da e revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo, accertamento dell'inopponibilità della cessione del credito nei confronti degli opponenti).
Ebbene, i due motivi di opposizione analizzabili nella presente sede sono infondati e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Preme preliminarmente evidenziare che il rapporto sottostante avente ad oggetto il mutuo chirografario n. 51779215 del 17.1.2013 intercorso tra
[...]
e garantito dagli odierni opponenti e l'originaria creditrice Banco di CP_4
LI s.p.a. non è contestato, come dimostrato dalla documentazione allegata dalla convenuta nel fascicolo monitorio e nel presente.
E' infatti incontestato e dimostrato dalla documentazione presente nel fascicolo d'ufficio che Banco di LI era creditrice di e che Controparte_5
gli odierni opponenti si erano costituiti fideiussori della società debitrice.
Fatta questa necessaria premessa, va altresì premesso in punto di diritto che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano,
5 dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali, in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Devono essere pertanto esaminati, alla luce della ricostruzione in fatto come effettuata, i motivi di opposizione.
Con il primo motivo, gli opponenti eccepiscono che la controparte non abbia fornito la prova del credito.
Il motivo è infondato.
Deve infatti rilevarsi che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
17944/2023 ha ritenuto che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame. La S.C., aggiungendo un elemento di novità rispetto al
6 passato, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione;
solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione;
In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, non essendo stato depositato il contratto da parte convenuta, e compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo
Tribunale, deve ritenersi comunque che la convenuta abbia fornito elementi tranquillizzanti sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso, tenuto conto dei seguenti elementi: ha acquistato da alcuni istituti bancari (Intesa Controparte_1
Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Banco di LI S.p.A.,
Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A., Banca CR Firenze S.p.A., Mediocredito
Italiano S.p.A., Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.,
[...]
e Cassa di Risparmio del Friuli Controparte_6
Venezia Giulia S.p.A.), la titolarità pro-soluto di un portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, dandone notizia ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30/04/1999 n.130 e dell'art. 58 del D. Lgs. 1°
7 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) e informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.
30/06/2003 n.196, a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 52 del
05/05/2018. Nella cessione del credito è chiaramente inclusa la posizione creditoria della società , in quanto si evince che i crediti ceduti CP_3
sono quelli concessi a “persone giuridiche”, e sorti nel periodo compreso “tra il
1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017”, qualificati come attività finanziaria deteriorata, qualità riscontrabile nella che aveva fatto accesso alla CP_3
procedura di concordato preventivo nel 2014 (come dimostrato da parte convenuta opposta).
è pertanto subentrata nell'integrale posizione Controparte_1 creditoria facente capo alla cedente, divenendone unica titolare.
Parte convenuta opposta ha esibito inoltre dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata da Intesa Sanpaolo s.p.a. relativa alla posizione di CP_3
con ndg 0643577721000.
[...]
La pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. esonera inoltre la cessionaria dalla notifica al debitore ceduto (cfr., recentemente, Corte App.
Roma, 19.8.2023, n. 5457, secondo la quale “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 l. n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata dall'art. 58 t.u.b., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264
c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella G.U. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole contropartite acquisite”; cfr. inoltre Cass., n.
22151/2009; Cass., n. 5997/2006).
E' inoltre del tutto infondato il motivo di opposizione avente ad oggetto l'inopponibilità della cessione del credito per omessa iscrizione nel Registro delle Imprese in quanto la convenuta opposta ha depositato prova dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della comunicazione ex art. 58 comma
2 t.u.b. effettuata in data 02/05/2018 relativa alla cessione del 20/04/2018.
8 In ogni caso, la contestazione avente ad oggetto la mancata prova dell'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese non è fondata in quanto l'adempimento dell'iscrizione è estraneo alla fattispecie traslativa e serve solo ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento a terzi (Cass., n. 5997/2006).
Per le ragioni di cui innanzi l'opposizione va rigettata e conseguentemente confermato l'opposto monitorio, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
III. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, nella misura dei valori medi di tariffa secondo il valore della controversia, senza fase istruttoria, non svolta, e con i compensi opportunamente ridotti attesa la semplicità e sostanziale unicità delle questioni giuridiche controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7/2024, (R.G. n.
1246/2023), emesso dal Tribunale di Crotone in data 3.1.2024 (R.G. n. 380/2024), proposta da (cod. fisc. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(cod. fisc. con atto di citazione ritualmente Pt_2 C.F._2 notificato contro cod. fisc. e P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata da cod. fisc. Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: P.IVA_2
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
7/2024, (R.G. n. 1246/2023), emesso dal Tribunale di Crotone in data
3.1.2024, e lo dichiara esecutivo;
• condanna gli attori e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata da CP_7
[...]
[...] in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 4.217,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Crotone il 13 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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