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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/06/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5597/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5597/2023 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
[...]
APPELLATI
Contr
INTERVENUTA
Oggi 25 giugno 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, lette le memorie conclusive e di replica, nonché le note scritte delle parti;
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 5597/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 MICHELANGELO CAPOBIANCO e dell'Avv. PASQUALE FORTE ed elett.te domiciliata in Lucera
– Via San Rocco n. 4 – presso lo studio dell'Avv. MICHELANGELO CAPOBIANCO e dell'Avv. PASQUALE FORTE
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATI CONTUMACI nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO CASO Controparte_4 P.IVA_2 ed elett.te domiciliato in FOGGIA – Via G. Matteotti n. 4 – presso lo studio dell'Avv. ROBERTO CASO
INTERVENTORE VOLONTARIO
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, co. 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi al Parte_1 Giudice di Pace di Lucera, e al fine di conseguire Controparte_1 Controparte_3 ex art. 144 C.d.A. il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso nell'abitato di pagina 2 di 5 Lucera (FG), in data 27.06.2019, alle ore 13.00 circa, quantificati in € 2.000,00, oltre interessi ed accessori di legge, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In particolare, l'attrice rappresentava che alla guida della propria Ford Fusion tg. DK208JW vi era
, allorquando, attraversata l'area di intersezione e nel procinto di ultimare la svolta a CP_5 sinistra, l'autovettura veniva tamponata dalla Kia CA tg. CV624HB, di proprietà e condotta da
, assicurata con Controparte_1 Controparte_3
Iscritta la causa a ruolo (R.G. n. 265/2020), i convenuti non si costituivano in giudizio, venendo pertanto dichiarati contumaci.
Espletata l'istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali, il procedimento veniva definito con sentenza R.G. n. 712/2023 di rigetto della domanda.
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la predetta sentenza, Parte_1 citando in giudizio i medesimi convenuti dinanzi al Tribunale di Foggia.
L'appellante ha chiesto al Tribunale di riformare integralmente la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando la fondatezza della domanda, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio, venendone così dichiarata la contumacia.
è intervenuta compagnia assicuratrice del veicolo Ford Fusion Controparte_4 dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'atto di gravame.
All'udienza del 25.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
******
2. In via preliminare, è da ritenersi fondata l'eccezione preliminare di rito sull'inammissibilità dell'intervento di Controparte_4
Tale intervento sarebbe qualificabile come uno di tipo autonomo dipendente ex art. 105 co. 2 c.p.c., a mente del quale può intervenire un terzo per sostenere le ragioni di una parte quando vi abbia un proprio interesse. La legittimazione ad intervenire dipende pertanto dalla sussistenza di un interesse del terzo a che l'esito della controversia sia favorevole ad una delle parti, non assumendo una posizione autonoma bensì una subordinata a quella della parte adiuvata, in quanto dall'accertamento del diritto da questa vantato consegue anche un vantaggio in capo all'interventore.
Nel caso di specie, è intervenuta assumendo inspiegabilmente una posizione Controparte_4 d'ausilio rispetto non alla propria assicurata-appellante bensì all'appellata Parte_1 [...]
, chiedendo il rigetto dell'atto di gravame e conseguentemente la conferma della sentenza CP_1 appellata.
Risultando pertanto carente dei presupposti di cui agli artt. 105 e 100 c.p.c., non avendo la Compagnia alcun interesse alla soccombenza del suo assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio e rimasto contumace, l'intervento spiegato da è da dichiararsi inammissibile. Controparte_4
3. Nel merito, l'appello risulta infondato ed è, pertanto, da rigettarsi per i motivi di seguito esposti.
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe illegittima per omesso ed erroneo utilizzo del materiale probatorio, nonché per omessa o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in violazione dell'art. 132 c.p.c.
pagina 3 di 5 Innanzitutto, appare necessario inquadrare l'azione proposta da nella sua qualità Parte_1 di proprietaria dell'autovettura Ford Fusion. Come noto, infatti, il proprietario gode di una gamma di opzioni che possono essere scelte liberamente in ragione delle sue necessità ed esigenze. Nello specifico, può citare in giudizio il solo responsabile civile, azionando lo strumento generale di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., ed unitamente a questo convenire la Compagnia di assicurazione del danneggiante, per mezzo dell'azione diretta ex art. 144 D.Lgs. n. 209/2005; oppure invocare l'art. 149 del predetto decreto agendo nei confronti del proprio assicuratore. Nel caso di specie, dal momento che la suddetta attrice ha agito nei confronti del responsabile civile e della Compagnia Controparte_1 assicuratrice di quest'ultima, l'azione deve essere qualificata ai sensi Controparte_3 del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 D.Lgs. n. 209/2005.
L'art. 2054 co. 2 c.c. prevede, in via presuntiva, un concorso di colpa dei conducenti nella produzione del danno subito dai singoli veicoli ma è opportuno precisare che tale presunzione opera in via sussidiaria, ossia solo quando non sia stato possibile accertare il concreto riparto della responsabilità in capo a ciascuno dei conducenti coinvolti nella causazione del sinistro (cfr. Cass. n. 18917/2019; Cass. n. 25412/2017).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha ritenuto di non additare ad ambo i conducenti una quota di responsabilità bensì di ascriverla esclusivamente in capo all'attrice la quale Parte_1 deduceva che la Ford Fusion, condotta da , veniva urtata dalla Kia CA, proveniente da CP_5 destra, dopo aver attraversato tutta l'area di intersezione, avendo così precedenza di fatto. I danni lamentati, e confermati dalla stessa appellante in atto di citazione di primo grado, offrono però una visione differente della dinamica, in quanto la riportava danni sulla parte anteriore destra, CP_6 a differenza della Kia CA che li riportava sulla parte posteriore sinistra, ciò a significare che la predetta Ford dell'attrice non aveva ancora attraversato l'intera area di intersezione ma era piuttosto in procinto di ultimarlo, e avrebbe dovuto ben ravvedersi a verificare che nessuna autovettura provenisse dalla sua destra, così come prescritto dall'art. 145 C.d.S. Alla stessa conclusione sono pervenuti i Vigili Urbani di Lucera, i quali, intervenuti in loco e ricostruita la dinamica in base alla posizione dei veicoli, affermavano, giusto rapporto in atti, che il sinistro si fosse verificato a causa dell'omessa precedenza da parte di . CP_5
I predetti elementi hanno portato il Giudice di primo grado ad accertare pacificamente l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente della Ford, di proprietà dell'attrice. Non risulta, difatti, fondata la deduzione dell'appellante secondo cui il Giudice di Pace avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio e fornito una motivazione illogica e contraddittoria o avrebbe addirittura omesso di motivare. I danni riportati ed il rapporto dei Vigili, seppur redatto in seguito ad intervento successivo al sinistro, ben possono fornire al Giudice elementi idonei ad una pacifica ricostruzione della dinamica, a nulla rilevando le dichiarazioni dei testimoni, e , che affermano Testimone_1 Testimone_2 CP_ che la aveva già oltrepassato l'incrocio con Via La Cava da cui proveniva la Kia, di fatto incompatibili con i danni presenti su ambo le autovetture rappresentati poc'anzi. Non risulta altresì illegittima, al contrario di quanto sostenuto in atto di gravame, l'omessa valutazione della mancata costituzione in giudizio di entrambi i convenuti e mancata presentazione di a Controparte_1 rendere il deferitole interrogatorio formale, in quanto possono formare il convincimento del Giudice in concorso di altri elementi di prova, che però nel caso di specie sono incompatibili con un accertamento a svantaggio della suddetta.
Alla luce di quanto sopra, essendo stato pertanto possibile accertare l'esclusiva responsabilità in capo al conducente della e risultando conseguentemente assorbite le questioni su an e quantum, è CP_6 condivisibile il rigetto della domanda attorea da parte del Giudice di prime cure, imponendosi così il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
pagina 4 di 5 4. Nulla sulle spese di lite del presente giudizio di appello, stante la contumacia delle parti appellate e e l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_1 Controparte_3 [...]
Controparte_4
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della L. n. 228/2012, è da darsi atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara inammissibile l'intervento volontario spiegato da Controparte_4
• rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata;
• nulla sulle spese di lite del presente giudizio di appello, stante la contumacia delle parti appellate e e l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_1 Controparte_3 [...]
Controparte_4
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 25.06.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5597/2023 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
[...]
APPELLATI
Contr
INTERVENUTA
Oggi 25 giugno 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, lette le memorie conclusive e di replica, nonché le note scritte delle parti;
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 5597/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 MICHELANGELO CAPOBIANCO e dell'Avv. PASQUALE FORTE ed elett.te domiciliata in Lucera
– Via San Rocco n. 4 – presso lo studio dell'Avv. MICHELANGELO CAPOBIANCO e dell'Avv. PASQUALE FORTE
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATI CONTUMACI nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO CASO Controparte_4 P.IVA_2 ed elett.te domiciliato in FOGGIA – Via G. Matteotti n. 4 – presso lo studio dell'Avv. ROBERTO CASO
INTERVENTORE VOLONTARIO
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, co. 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi al Parte_1 Giudice di Pace di Lucera, e al fine di conseguire Controparte_1 Controparte_3 ex art. 144 C.d.A. il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso nell'abitato di pagina 2 di 5 Lucera (FG), in data 27.06.2019, alle ore 13.00 circa, quantificati in € 2.000,00, oltre interessi ed accessori di legge, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In particolare, l'attrice rappresentava che alla guida della propria Ford Fusion tg. DK208JW vi era
, allorquando, attraversata l'area di intersezione e nel procinto di ultimare la svolta a CP_5 sinistra, l'autovettura veniva tamponata dalla Kia CA tg. CV624HB, di proprietà e condotta da
, assicurata con Controparte_1 Controparte_3
Iscritta la causa a ruolo (R.G. n. 265/2020), i convenuti non si costituivano in giudizio, venendo pertanto dichiarati contumaci.
Espletata l'istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali, il procedimento veniva definito con sentenza R.G. n. 712/2023 di rigetto della domanda.
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la predetta sentenza, Parte_1 citando in giudizio i medesimi convenuti dinanzi al Tribunale di Foggia.
L'appellante ha chiesto al Tribunale di riformare integralmente la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando la fondatezza della domanda, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio, venendone così dichiarata la contumacia.
è intervenuta compagnia assicuratrice del veicolo Ford Fusion Controparte_4 dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'atto di gravame.
All'udienza del 25.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
******
2. In via preliminare, è da ritenersi fondata l'eccezione preliminare di rito sull'inammissibilità dell'intervento di Controparte_4
Tale intervento sarebbe qualificabile come uno di tipo autonomo dipendente ex art. 105 co. 2 c.p.c., a mente del quale può intervenire un terzo per sostenere le ragioni di una parte quando vi abbia un proprio interesse. La legittimazione ad intervenire dipende pertanto dalla sussistenza di un interesse del terzo a che l'esito della controversia sia favorevole ad una delle parti, non assumendo una posizione autonoma bensì una subordinata a quella della parte adiuvata, in quanto dall'accertamento del diritto da questa vantato consegue anche un vantaggio in capo all'interventore.
Nel caso di specie, è intervenuta assumendo inspiegabilmente una posizione Controparte_4 d'ausilio rispetto non alla propria assicurata-appellante bensì all'appellata Parte_1 [...]
, chiedendo il rigetto dell'atto di gravame e conseguentemente la conferma della sentenza CP_1 appellata.
Risultando pertanto carente dei presupposti di cui agli artt. 105 e 100 c.p.c., non avendo la Compagnia alcun interesse alla soccombenza del suo assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio e rimasto contumace, l'intervento spiegato da è da dichiararsi inammissibile. Controparte_4
3. Nel merito, l'appello risulta infondato ed è, pertanto, da rigettarsi per i motivi di seguito esposti.
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe illegittima per omesso ed erroneo utilizzo del materiale probatorio, nonché per omessa o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in violazione dell'art. 132 c.p.c.
pagina 3 di 5 Innanzitutto, appare necessario inquadrare l'azione proposta da nella sua qualità Parte_1 di proprietaria dell'autovettura Ford Fusion. Come noto, infatti, il proprietario gode di una gamma di opzioni che possono essere scelte liberamente in ragione delle sue necessità ed esigenze. Nello specifico, può citare in giudizio il solo responsabile civile, azionando lo strumento generale di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., ed unitamente a questo convenire la Compagnia di assicurazione del danneggiante, per mezzo dell'azione diretta ex art. 144 D.Lgs. n. 209/2005; oppure invocare l'art. 149 del predetto decreto agendo nei confronti del proprio assicuratore. Nel caso di specie, dal momento che la suddetta attrice ha agito nei confronti del responsabile civile e della Compagnia Controparte_1 assicuratrice di quest'ultima, l'azione deve essere qualificata ai sensi Controparte_3 del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 D.Lgs. n. 209/2005.
L'art. 2054 co. 2 c.c. prevede, in via presuntiva, un concorso di colpa dei conducenti nella produzione del danno subito dai singoli veicoli ma è opportuno precisare che tale presunzione opera in via sussidiaria, ossia solo quando non sia stato possibile accertare il concreto riparto della responsabilità in capo a ciascuno dei conducenti coinvolti nella causazione del sinistro (cfr. Cass. n. 18917/2019; Cass. n. 25412/2017).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha ritenuto di non additare ad ambo i conducenti una quota di responsabilità bensì di ascriverla esclusivamente in capo all'attrice la quale Parte_1 deduceva che la Ford Fusion, condotta da , veniva urtata dalla Kia CA, proveniente da CP_5 destra, dopo aver attraversato tutta l'area di intersezione, avendo così precedenza di fatto. I danni lamentati, e confermati dalla stessa appellante in atto di citazione di primo grado, offrono però una visione differente della dinamica, in quanto la riportava danni sulla parte anteriore destra, CP_6 a differenza della Kia CA che li riportava sulla parte posteriore sinistra, ciò a significare che la predetta Ford dell'attrice non aveva ancora attraversato l'intera area di intersezione ma era piuttosto in procinto di ultimarlo, e avrebbe dovuto ben ravvedersi a verificare che nessuna autovettura provenisse dalla sua destra, così come prescritto dall'art. 145 C.d.S. Alla stessa conclusione sono pervenuti i Vigili Urbani di Lucera, i quali, intervenuti in loco e ricostruita la dinamica in base alla posizione dei veicoli, affermavano, giusto rapporto in atti, che il sinistro si fosse verificato a causa dell'omessa precedenza da parte di . CP_5
I predetti elementi hanno portato il Giudice di primo grado ad accertare pacificamente l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente della Ford, di proprietà dell'attrice. Non risulta, difatti, fondata la deduzione dell'appellante secondo cui il Giudice di Pace avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio e fornito una motivazione illogica e contraddittoria o avrebbe addirittura omesso di motivare. I danni riportati ed il rapporto dei Vigili, seppur redatto in seguito ad intervento successivo al sinistro, ben possono fornire al Giudice elementi idonei ad una pacifica ricostruzione della dinamica, a nulla rilevando le dichiarazioni dei testimoni, e , che affermano Testimone_1 Testimone_2 CP_ che la aveva già oltrepassato l'incrocio con Via La Cava da cui proveniva la Kia, di fatto incompatibili con i danni presenti su ambo le autovetture rappresentati poc'anzi. Non risulta altresì illegittima, al contrario di quanto sostenuto in atto di gravame, l'omessa valutazione della mancata costituzione in giudizio di entrambi i convenuti e mancata presentazione di a Controparte_1 rendere il deferitole interrogatorio formale, in quanto possono formare il convincimento del Giudice in concorso di altri elementi di prova, che però nel caso di specie sono incompatibili con un accertamento a svantaggio della suddetta.
Alla luce di quanto sopra, essendo stato pertanto possibile accertare l'esclusiva responsabilità in capo al conducente della e risultando conseguentemente assorbite le questioni su an e quantum, è CP_6 condivisibile il rigetto della domanda attorea da parte del Giudice di prime cure, imponendosi così il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
pagina 4 di 5 4. Nulla sulle spese di lite del presente giudizio di appello, stante la contumacia delle parti appellate e e l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_1 Controparte_3 [...]
Controparte_4
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della L. n. 228/2012, è da darsi atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara inammissibile l'intervento volontario spiegato da Controparte_4
• rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata;
• nulla sulle spese di lite del presente giudizio di appello, stante la contumacia delle parti appellate e e l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_1 Controparte_3 [...]
Controparte_4
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 25.06.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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