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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2871/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 3447/2019 del Tribunale di Napoli
TRA
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , con sede legale in Quarto (NA), Corso Italia n. 219, elettivamente Parte_2
domiciliata in Ortona (CH) alla Via Galileo Galilei n.10, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Florindi del Foro di CHIETI (C.F. dal quale è rappresentata e difesa, C.F._1 in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E con sede in Torino, alla Piazza S. Carlo, n. 156 (P. IVA Controparte_1
), quale società incorporante il (P. IVA P.IVA_2 Controparte_2
), in virtù di atto di fusione del 10.10.2018, per notar di P.IVA_3 Persona_1
Torino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per esso del dott.
[...]
in virtù di procura con atto per notar di Milano del 21.3.2019, Per_2 Persona_3
P.IVA_ (Rep. n. , Racc. n. 13795), elettivamente domiciliata in alla Piazza S. Maria CP_2
degli Angeli a Pizzofalcone n. 1, presso lo studio del Prof.Avv. Nicola Rocco di Torrepadula
(C.F.: ), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura su CodiceFiscale_2
foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17 dicembre 2014 la conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli ed esponeva: Controparte_2
- che in data 1 settembre 2005 stipulava con un contratto di mutuo Controparte_2
fondiario (Notaio Rep n.8546-Racc.n.3546) per la somma di Euro Persona_4
1.050.000,00 da rimborsarsi in 120 mesi mediante rate semestrali posticipate;
a garanzia del mutuo e dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti da contratto era concessa ipoteca di primo grado per la somma di Euro 2.100.000,00 su beni immobili della proprietà della nonché di e;
Parte_1 Parte_2 CP_3
- che in data 17 gennaio 2006, ad integrazione della precedente erogazione di Euro
800.000,00 effettuata il 14 ottobre 2005, era stipulato, con il versamento della somma di
Euro 250.000,00, l'atto di erogazione e quietanza di mutuo (Notaio Rep.8797- Persona_4
Racc.3672) , ove all'art.3 era confermato che il tasso percentuale degli interessi corrispettivi era pari ad una quota fissa del 3%, maggiorata di una quota variabile ancorata al tasso
Euribor pari al 2,63%, sicchè il tasso di mutuo era dunque pari al 5,637% nominale annuo;
- che con riferimento all'atto di erogazione e quietanza del 17 gennaio 2006 il tasso d'interesse nominale annuo effettivamente applicato risultava superiore a quello dichiarato nel contratto;
in particolare il TAN applicato era pari al 5,715%, anziché del 5,637%, come da consulenza tecnica di parte espletata dal Dr. e dr. ; Persona_5 Persona_6
- che il TAE, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi, era pari al 5,797%, superiore, pertanto, al tasso soglia rilevato per la categoria mutui a tasso variabile, pari al 5,775%.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto di erogazione e quietanza del
17/01/2006 (rep. 8797 – racc. 3672 per atto Notaio ) ex art. 1418 I comma c.c. per la Per_4
pattuizione di un tasso d'interesse annuo effettivo in violazione della legge 108/1996 ed art.
644 c.p. rilevato nel periodo di stipula del mutuo e per la categoria dei mutui a tasso variabile con garanzia reale;
2. accertare e dichiarare in relazione all'atto di erogazione e quietanza del 17/01/2006 (rep. 8797 – racc. 3672 per atto
Notaio ) la pattuizione di un I.S.C. nonché di un T.A.E.G. superiore ai limiti di cui alla Per_4
L. 108/96 rilevato nel periodo di stipula del mutuo e per la categoria dei mutui a tasso variabile con garanzia reale;
conseguentemente 3. accertare e dichiarare ex art. 1815 c.c.
II comma, che non sono dovuti interessi di alcun genere;
4. accertare e dichiarare il diritto della alla ripetizione delle somme pagate a titolo di interessi e per Parte_1
l'effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice di tali somme pagate quantificate dal CTU alla data del pagamento dell'ultima quietanza del 01/02/2016 in €
335.844,80 oltre interessi e rivalutazione dalla data dei ispettivi pagamenti al saldo, ovvero alla diversa somma minore o maggiore che il Tribunale adito vorrà determinare in corso di causa in base alle risultanze istruttorie;
5. accertare la pattuizione - sia in relazione all'atto di mutuo del 01/09/2005 per atto del Notaio dott. , (rep. 8546 – racc. 3546 ) Persona_4 sia in relazione all'atto di erogazione e quietanza del 17/01/2006 (rep. 8797 – racc. 3672 per atto Notaio ) - di un tasso nominale annuo nonché di un tasso annuo effettivo Per_4
(TAEG/ISC) maggiore rispetto a quello dichiarato in contratto, nonché dichiarare la violazione dell'art. 1284 cc, e dell'117 IV comma D.Lgs.
1.9.1993 n. 385; 6. determinare il debito residuo del mutuo imputando tutti i versamenti effettuati a titolo di interessi, al capitale residuo;
in via subordinata 7. in accoglimento della domanda di cui al punto 5) precedente, accertare e dichiarare il diritto della comparente al pagamento degli interessi ex art. 117 comma VII del D. lgs. 385/1993 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice delle somme pagate in eccesso quantificate dal CTU alla data del pagamento dell'ultima quietanza del 01/02/2016 in € 209.314,95, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo;
in ogni caso 8. condannare la convenuta al pagamento delle spese e compenso all'avvocato di lite oltre gli accessori direttamente in favore dell'Avv.
Andrea Florindi che si dichiara procuratore antistatario, nonché delle spese di CTU”.
Si costituiva che contestava la domanda e proponeva domanda Controparte_2
riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto in caso di accertata usurarietà del tasso di interesse pattuito.
Chiedeva dunque: “1) Dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande. 2) In ogni caso accertare che nulla è dovuto dalla CP_4 all'attrice. 3) In via subordinata, compensare, fino alla concorrenza, il credito della banca con quanto eventualmente dovuto all'attrice. 4) In via subordinata e riconvenzionale, accertare la legittimità del recesso operato dalla banca ai sensi dell'art. 1464 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1373 c.c., o, comunque, in virtù del contratto. 5) Per l'effetto, accertare il credito della banca nei confronti dell'attrice, da liquidare, se del caso, anche in via equitativa. 6) Condannare l'attrice al pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 7) In via ancor più subordinata e riconvenzionale, risolvere il contratto per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 c.c.. 8) Per l'effetto, accertare il credito della banca nei confronti dell'attrice, da liquidare, se del caso, anche in via equitativa.
9) Condannare l'attrice al pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 10) In ogni caso, in via riconvenzionale e condizionatamente al comportamento dell'attrice, accertare l'inadempimento di quest'ultima e dichiarare legittima la risoluzione fatta valere in questa sede dalla banca, o, comunque, risolvere giudizialmente il contratto per inadempimento. 11) In ogni caso, sempre in via riconvenzionale e condizionatamente al comportamento dell'attrice, dichiarare quest'ultima decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.. 12) Per l'effetto, accertare il credito della banca nei confronti dell'attrice, da liquidare, se del caso, anche in via equitativa. 13) Condannare l'attrice al pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 14) In ogni caso, in via riconvenzionale, accertare i danni prodotti dall'attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. anche per la violazione dei principi di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni (art.1175 c.c.), di buona fede nell'interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.), e di buona fede nell'esecuzione dello stesso (art. 1375 c.c.). 15) Condannare l'attrice al risarcimento di tali danni, da liquidare, se del caso, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 16) Condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di causa anche ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c.”.
Depositata documentazione, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, con sentenza n. 3447/2019 pubblicata il 29.03.2019, il Tribunale di Napoli così provvedeva: “a) RIGETTA le domande proposte dalla b) Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite;
c) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in atti, definitivamente a carico della e del Parte_1 Controparte_2 in egual misura”
[...]
Il giudice di prime cure, accogliendo le osservazioni conclusive del C.T.U. Dr.
[...]
, qualificava il contratto in esame quale contratto di mutuo a stato avanzamento Per_7 lavori garantito da ipoteca di primo grado e riconduceva l'intera operazione finanziaria nella categoria denominata dalla Banca d'Italia “Altri finanziamenti”, per la quale il tasso soglia era superiore rispetto a quello previsto per i mutui a tasso variabile, nello specifico pari a
8,445%, e che, di conseguenza il T.a.e.g. indicato in contratto, pari a 5,784 non superava il tasso soglia, con la conseguenza che il tasso di interesse applicato non poteva considerarsi usurario.
Dichiarava, poi, assorbita la domanda di risoluzione del contratto formulata in via riconvenzionale dalla Banca. Avverso la predetta sentenza con atto notificato in data 7.6.2019 la Parte_1
proponeva appello sostenendo 1) la nullità e ingiustizia della sentenza e/o del procedimento di primo grado per erronea interpretazione dei negozi giuridici intervenuti tra le parti”; 2)
“nullità ed ingiustizia della sentenza e/o del procedimento di primo grado per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e per erronea ricostruzione dei fatti”; 3) “nullità ed ingiustizia della sentenza e/o del procedimento di primo grado per violazione e/o falsa
e/o errata e/o contraddittoria interpretazione dell'art. 1284 c.c. - dell'art. 117 IV comma D.
Lgs. 385/93 - dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000 - dell'art. 9 della Delibera CICR del
4.3.03.”;
Chiedeva pertanto l'accoglimento della domanda come proposta in primo grado.
Si costituiva incorporante il n virtù di atto di fusione, Controparte_1 Controparte_2 che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. ed ex art.348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e formulava appello incidentale condizionato a mezzo del quale lamentava l'erroneità della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione con i termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi formulata dall'appellata Controparte_1
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(Cass.Sez.Un. 16.11.2017 n.27199; 30.5.2018 n. 13535, 29.10.2018 n.27391, Sez.Un.
20.11.2018 n. 12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto
e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare
, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675).
Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dall'appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali
(Cass.15.4.2019 n.10422).
Ciò premesso, l'appello proposto dalla è parzialmente fondato e va accolto per Pt_1
quanto di ragione.
Con primo motivo di appello, rubricato “la nullità e ingiustizia della sentenza e/o del procedimento di primo grado per erronea interpretazione dei negozi giuridici intervenuti tra le parti” l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado per illogicità e contraddittorietà.
Evidenzia in particolare che il giudice di prime cure dapprima afferma che “va innanzitutto precisato che non appare corretta la ricostruzione effettuata dalla difesa di parte attrice che pretende di individuare quale fonte negoziale dell'usura il solo accordo di cui all'atto di erogazione e quietanza del 17/01/2006 (rep. 8797 – racc. 3672 per atto Notaio ). Per Per_4
determinare, infatti la categoria dell'operazione finanziaria di riferimento ai fini di individuare il tasso soglia applicabile è infatti necessario l'esame del contratto di mutuo stipulato in data
01/09/2005 per atto del Notaio dott. , (rep. 8546 – racc. 3546)”; poi prosegue Persona_4 affermando: “l'accordo del 17/01/2006, che lasciava inalterata la durata del mutuo, ha per oggetto unicamente la determinazione della misura dei tassi d'interesse e della commissione di estinzione anticipata, senza novazione del rapporto obbligatorio in mancanza di volontà espressa in tale senso”.
Ad avviso di parte appellante il giudice di prime cure ha erroneamente esaminato ai fini della determinazione del tasso soglia applicabile il contratto di mutuo stipulato nel settembre del
2005, pur riconoscendo che la determinazione della misura dei tassi d'interesse e della commissione di estinzione anticipata è oggetto unicamente dell'accordo del 17 gennaio
2006.
Sostiene in proposito che il contratto stipulato in data 1 settembre 2005 è un contratto preliminare di concessione e/o promessa di mutuo, mentre il contratto del 17 gennaio 2006
è un mutuo di natura reale perfezionatosi con la consegna della somma di denaro e conseguimento della disponibilità giuridica di essa da parte della Parte_1
Pertanto, l'usura contestata attiene al tasso di interesse pattuito con l'atto di erogazione e quietanza del 17 gennaio 2006.
Il giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare, ai fini dell'individuazione del tasso soglia applicabile al rapporto di cui causa, l'atto di erogazione e quietanza del gennaio 2006 e non la mera promessa di mutuo del settembre 2005.
Il motivo di appello non è meritevole di accoglimento perché l'appellante ha fornito una lettura interpretativa errata della parte della sentenza oggetto della presente censura.
Invero nessun profilo di contraddittorietà può ravvisarsi nel ragionamento logico-giuridico del giudice di primo grado.
Al riguardo è utile ricordare che la ha chiesto l'accertamento e la Parte_1 declaratoria di nullità parziale dell'atto di erogazione e quietanza del 17 gennaio 2006 ex art.1418 I comma c.c. per la pattuizione di un interesse annuo effettivo in violazione della legge 108/1996 rilevato nel periodo di stipula del mutuo;
di accertare e dichiarare ex art.1815 secondo comma c.c. non dovuti gli interessi corrisposti e per l'effetto condannare la CP_4
alla restituzione di quanto indebitamente versato dalla (pagg. 13-14 Parte_1
atto di citazione I grado). Le parti nell'atto di erogazione e quietanza, sciogliendo la riserva di cui all'art.2 del contratto di mutuo del primo settembre 2005, definivano le modalità di ammortamento del mutuo, confermando la durata in dieci anni e convenendo la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi in 20 rate semestrali posticipate, decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione dell'atto in esame, con determinazione del tasso percentuale degli interessi dovuto per ciascun semestre in misura pari alla somma dei seguenti addendi: una quota fissa nominale annua pari a tre punti percentuali, costituita dal margine di intermediazione della una quota variabile pari al tasso percentuale lettera nominale CP_4
annuo per depositi interbancari in Euro 6 mesi denominato Euribor, allora pari al 2,637%.
Al momento della stipula il tasso di mutuo era pari al 5,637% nominale annuo e l'ISC/TAEG pari al 5,784% nominale annuo.
Tanto considerato, il giudice di prime cure ha attribuito priorità logica alla individuazione dell'operazione finanziaria realizzata, necessariamente implicante l'esame della natura dei due contratti in questione per poter applicare il TEGM di riferimento, e ha poi riservato la verifica di usurarietà al solo atto di erogazione e quietanza contenente la determinazione degli interessi.
Precisamente, ritenuto che la concessione del credito fondiario si era realizzata, nel caso di specie, in due fasi, la prima di preammortamento, in cui era stata attribuita dalla la CP_4 quasi totalità della somma pattuita, in correlazione dell'avanzamento lavori, prodromica alla seconda, relativa alla restituzione dell'integrale capitale ricevuto secondo il piano di ammortamento definito nell'atto di erogazione e quietanza, e ricondotta l'operazione finanziaria nell'ambito della categoria “Altri finanziamenti” in ragione della sua struttura e funzione, il giudice di prime cure ha svolto il giudizio di accertamento di usurarietà del “tasso effettivo globale annuo” indicato dalla pari al 5,784%. CP_4
È operazione necessariamente antecedente la qualificazione dell'operazione finanziaria ai fini della individuazione della categoria di riferimento indicata dalla Banca d'Italia, cui consegue l'individuazione del TEGM di riferimento per la verifica di usurarietà dei tassi pattuiti.
Sotto il profilo logico, la motivazione è, pertanto, coerente e non presenta elementi di contraddittorietà.
Il primo motivo va pertanto rigettato.
Con secondo motivo di appello l'appellante articola complessa censura contestando la qualificazione giuridica che il giudice fa del contratto de quo come contratto di mutuo edilizio a stato avanzamento lavori e, contesta altresì, anche ove fosse un contratto di mutuo a stato avanzamento lavori, la riconducibilità nella categoria “Altri finanziamenti”.
Innanzi tutto sostiene che il mutuo di cui si discute non era preordinato alla realizzazione di alcun edificio e che pertanto esso si presenta come un mutuo di liquidità. Poi prosegue rilevando la stessa controparte non ha mai eccepito una erronea interpretazione della vicenda contrattuale da parte della né ha mai sostenuto l'applicazione al Parte_1 caso di specie del tasso soglia relativo alla categoria “altri finanziamenti”, tacitamente esplicitando il reale originario intento delle parti.
Aggiunge, in merito alla questione se i contratti di mutuo a stato avanzamento lavori rientrino o meno nella categoria 10 individuata dalla Banca d'Italia ossia “Altri finanziamenti” o nella categoria “Mutui a tasso variabile”, che dalle Istruzioni della Banca d'Italia di agosto 2009 si evince che nella categoria “Altri finanziamenti” sono collocati i mutui che prevedono l'erogazione a stato avanzamento lavori, senza specificazione dell'ulteriore connotato che qui ricorre, ossia l'effettiva garanzia ipotecaria.
Ne discende che l'allineamento ai mutui chirografari, contenuto nella definizione della stessa categoria 10, lascia intendere che siano stati considerati come “altri finanziamenti” solo i mutui a SAL non adeguatamente garantiti da ipoteca.
Il giudice avrebbe, quindi, dovuto inquadrare il contratto o i contratti di cui è in causa nella categoria “mutui ipotecari” e non già nella residuale categoria “altri finanziamenti” di cui il contratto de quo non presenta i requisiti, e di conseguenza avrebbe dovuto considerare ai fini dell'accertamento del superamento o meno del tasso soglia, il limite previsto per la categoria dei mutui nel primo trimestre del 2006.
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di quanto in seguito esposto.
Anzitutto, ai fini della disamina della censura articolata, si deve premettere che il mutuo di cui si discute è stato stipulato mediante lo schema del doppio contratto.
Nel settembre del 2005 le parti stipulavano un contratto di mutuo fondiario di 1.500.000,00 da rimborsarsi in 120 mesi mediante rate semestrali posticipate, riservandosi la possibilità di modificare la durata, la periodicità e le modalità dell'ammortamento, in adesione a quanto pattuito all'art.2 del contratto in cui prevedevano la possibilità di modificare le modalità di ammortamento nell'atto di erogazione e quietanza.
A garanzia del mutuo e dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto era concessa ipoteca di primo grado per la somma di Euro 2.100.000,00 a favore della CP_4 su più beni immobili di proprietà della società nonché di Parte_1 Pt_2
e .
[...] CP_3
In data 17 gennaio 2006 era stipulato l'atto di erogazione e quietanza mediante il versamento della somma di Euro 250.000,00 ad integrazione della precedente erogazione di Euro 800.000,00 effettuata il 14 ottobre 2005.
All'art. 3 di detto atto del 17 gennaio 2006, sciogliendo la riserva di cui all'art.2 del contratto del 2005, le parti confermavano la durata dell'ammortamento in 10 anni, pattuivano la restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi in 20 rate semestrali posticipate, confermavano il tasso percentuale degli interessi dovuto per ciascun semestre pari alla metà della somma di una quota fissa nominale di tre punti percentuali, costituita dal margine di intermediazione della e di una quota variabile pari al tasso percentuale lettera CP_4
nominale annuo per depositi interbancari in Euro 6 mesi denominato Euribor, allora pari al
2,637%.
Il contratto di mutuo si intende quindi perfezionato con la stipula dell'atto di erogazione e quietanza del 17 gennaio 2006.
Ciò detto, quanto al primo profilo attinente alla qualificazione dell'operazione finanziaria de qua in termini di contratto di mutuo a stato avanzamento lavori, risulta dall'art.1 del contratto di mutuo del 1/09/2005 che “la Banca mutuante potrà effettuare, a sua esclusiva facoltà, anteriormente all'atto di erogazione e quietanza, erogazioni rateali sul mutuo alla parte mutuataria, ai sensi degli artt.
1-3 e 7 delle condizioni generali”.
All'art.3 delle condizioni generali dei mutui stipulati con si Parte_3 legge “se il mutuo è destinato al finanziamento di opere edilizie, o comunque, di un investimento in corso di realizzazione, la Banca potrà erogarlo mediante versamenti rateali in base a stati avanzamento lavori o alle fasi di realizzazione del programma di investimenti.
L'accertamento dello stato dei lavori e la determinazione della misura, delle modalità e della forma dei versamenti rateali sono riservati alla che, in corso d'opera, avrà diritto di CP_4
far eseguire i controlli relativi agli stati di avanzamento e della conformità delle opere alla legge, agli strumenti urbanistici, al progetto e/o al programma di investimenti consegnato alla medesima. CP_4
Si legge inoltre alla lettera B) - Clausole contrattuali che regolano l'operazione, e segnatamente al capitolo b1) del documento di sintesi ai sensi della delibera C.I.C.R del 4 marzo 2003, allegato al contratto di mutuo del settembre 2005, rubricato Erogazioni rateali mutuo “le parti convengono che le erogazioni rateali a stato avanzamento lavori saranno subordinate, tra l'altro, all'accertamento e cura di un Tecnico incaricato dalla Banca della realizzazione di almeno il 50% dei lavori.
Ebbene è pacifico che anteriormente all'atto di erogazione e quietanza, e precisamente in data 14 ottobre 2005, la ha erogato la somma di Euro 800.000,00. CP_4
Dall'esame delle clausole contrattuali indicate emerge la volontà delle parti di stipulare un contratto di mutuo finalizzato ad attività di costruzione/ristrutturazione di un bene immobile e che la abbia erogato una tranche del totale della somma anteriormente all'atto di CP_4
erogazione e quietanza;
contestualmente alla stipula di tale atto la ha erogato la CP_4
restante somma di 250.000,00 perfezionando il contratto di mutuo.
Le parti contraenti avevano, quindi, dato vita ad un rapporto contrattuale avente ad oggetto la concessione del finanziamento indicato, articolatosi in due fasi: la prima, di preammortamento, in cui era stata attribuita dalla banca la disponibilità a titolo oneroso della quasi totalità della somma pattuita progressivamente, in correlazione con l'avanzamento dei lavori, era prodromica alla seconda, relativa alla restituzione dell'integrale capitale ricevuto secondo il piano di ammortamento e la regolamentazione prevista nell'atto di quietanza del
17/01/2006.
Deve pertanto condividersi la motivazione del Giudice di prime cure in parte qua.
Ciò detto, il secondo profilo del motivo di appello attiene alla riconducibilità del contratto di mutuo a stato avanzamento lavori garantiti da ipoteca nella categoria “Altri finanziamenti” o
“Mutui a tasso variabile” ai fini dell'applicazione del TEGM di riferimento per il giudizio di usurarietà.
In proposito va rilevato dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura che la Banca d'Italia alla categoria “mutui” (categoria 7) stabilisce che “rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che:
a) abbiano durata superiore a cinque anni;
b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi”.
Definisce poi la categoria “Altri finanziamenti” (categoria 10) una categoria residuale in cui vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedentemente individuate e, a titolo esemplificativo, riconduce in tale categoria anche, tra gli altri, i mutui che prevedono l'erogazione a stato avanzamento lavori.
Non vi è dubbio dunque che, mentre il contratto di mutuo in senso proprio è un contratto essenzialmente reale ed unilaterale, con obbligazioni da una sola parte, il quale si perfeziona soltanto con la consegna da parte del mutuante a favore del mutuatario di determinate quantità di danaro o di altre cose fungibili - sorgendo da quel momento, a carico del solo mutuatario, l'obbligazione fondamentale di restituire, nei termini e nei modi previsti, altrettante cose della stessa specie e qualità, con l'aggiunta eventuale dell'obbligazione parallela di prestare gli interessi - il contratto di finanziamento risulta caratterizzato dall'obbligo di un soggetto di fornire capitali a ripetizione, in base ad un rapporto fondamentale di carattere consensuale ed obbligatorio (Cass. 27 novembre 1967, n. 2845).
Di conseguenza, il momento perfezionativo del negozio di mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la traditio, con la consegna, cioè, del denaro (o di altra cosa fungibile) al mutuatario che ne acquista la proprietà, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante;
il contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, è, per converso, fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, che assolve essenzialmente una funzione creditizia, con la conseguenza che la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento, e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché (come nel mutuo) l'elemento costitutivo del contratto (Cass. 21 luglio 1998, n. 7116).
Tanto premesso, però, al di là della morfologia delle singole operazioni, come recentemente affermato dalla Suprema Corte in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi globali medi, l'interprete debba procedere a individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie ivi contemplate, attribuendo rilievo, a tal fine, ai richiamati parametri normativi individuati dall'art. 2, comma
2, I. n. 108/1996 (natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie) e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio giustifichino l'inclusione del finanziamento preso in esame in questa o in quella classe di operazioni. (Cass.5 settembre
2024 n.23866).
Vero è che nei finanziamenti a stato di avanzamento l'interesse più elevato, solitamente praticato dagli intermediari (e risultante, del resto, dal livello dei tassi effettivi globali medi che trova comunemente riscontro nei decreti ministeriali emanati trimestralmente) parrebbe compensare il maggior rischio che l'operatore bancario o finanziario assume con l'erogazione del finanziamento, il quale avviene in assenza di una garanzia reale. Un tale argomento non è, tuttavia, evidentemente spendibile nel caso in cui il finanziamento erogato a stato di avanzamento dei lavori sia assistito da ipoteca, giacché in tale ipotesi l'intermediario - che, rispetto al mutuo, già gode del vantaggio di non erogare l'intera somma in un'unica soluzione, al momento della conclusione del contratto, ma gradualmente, in ragione del progredire dei lavori - è coperto, rispetto a eventuali inadempimenti del finanziato, dalla garanzia reale da questi prestata.
Né, a ben vedere, potrebbe opporsi che tale garanzia inerisca a un bene sprovvisto, prima del completamento dell'opera, di un valore di mercato particolarmente significativo (e che, pertanto, la garanzia non abbia, sul piano economico, la consistenza propria dell'ipoteca accesa su di un fabbricato ultimato, come tale commerciabile): in termini generali, infatti, tale condizione è bilanciata dall'erogazione frazionata delle somme mutuate, che segue la puntuale verifica dell'esecuzione dei lavori;
in conseguenza, l'incremento degli importi mutuati si coniuga con l'accrescimento progressivo del valore del bene oggetto della garanzia. (Cass.6 settembre 2019 n. 22380)
Occorre considerare che da due dei parametri menzionati dal cit. art. 2, comma 1, I. n.
108/1996 - quello dei rischi e quello delle garanzie prestate - può senz'altro desumersi l'omogeneità tra i contratti di finanziamento ipotecario a stato di avanzamenti e quelli di mutuo.
Tale conclusione non è inibita dal principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte (cfr.
Cass. Sez. U. 20 giugno 2018, n. 16303, cit.) secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 1, comma 1, I. n. 108 del
1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione.
Per un verso, infatti, resta indimostrato che la rilevazione, da parte della Banca d'Italia, del tasso effettivo globale medio concernente i mutui con garanzia reale non abbia riguardato anche i finanziamenti a stati di avanzamento assistiti da ipoteca;
per altro verso, e comunque, l'indicato principio non può esimere il giudice dal compito di identificare la categoria di operazioni, tra quelle cui si riferiscono le soglie, che presenti maggiori elementi di omogeneità con la singola operazione della cui usurarietà si controverta: ciò che è implicato nella valutazione che lo stesso giudice è chiamato a compiere a norma dell'art. 2, comma 4, I. n. 108 cit.
Ne discende, in applicazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione che, il mutuo a stato avanzamento lavori assistito da garanzia ipotecaria presenta elementi di omogeneità con il contratto di mutuo e deve pertanto ritenersi applicabile il tasso soglia previsto per la categoria “Mutui a tasso variabile” pari a 5,775%. Non possono pertanto condividersi le conclusioni cui è pervenuto sul punto il giudice di prime cure.
Con terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado dichiara infondata la doglianza con cui la si lamentava dell'erronea Parte_1
Par indicazione dell' in contratto per la rilevata difformità tra ISC indicato e ISC/TAEG applicato in concreto, secondo i calcoli effettuati dal perito di parte., chiedendo al Tribunale adito di dichiarare nulle le relative clausole con conseguente rideterminazione del calcolo degli interessi al tasso BOT.
In particolare, censura la parte di sentenza in cui Giudice di prime cure afferma “che
l'erronea indicazione dell' , in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, Pt_5
può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' Pt_5 fossero state veritiere, ma apparentemente superiori.)”
Anzitutto, è dirimente il fatto che il consulente tecnico ha accertato che il TAEG/ISC concretamente applicato è conforme a quanto pattuito in contratto (pag.15 consulenza tecnica).
Nessuna difformità, pertanto, è stata rilevata tra il TAEG/ISC applicato e il TAEG convenuto.
Tuttavia, per completezza di esposizione occorre sottolineare che la statuizione del giudice prime cure in parte qua recepisce correttamente l'insegnamento costante della Suprema
Corte.
Il TAEG, infatti, costituisce una informativa precontrattuale relativa al costo complessivo dell'operazione, non è un tasso di interesse né, quindi, di per sé un elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri costi e condizioni (Cass. 39169/2021; Cass. 4597/2023; Cass. 14000/2023)
Tale conclusione è avvalorata dalla collocazione sistematica della disciplina del TAEG nell'ambito delle relative Circolari della Banca d'Italia sotto la Sezione II concernente la
“Pubblicità e l'informazione precontrattuale” e non nella Sezione III, disciplinante la forma ed il contenuto minimo dei contratti banca.
In altri termini, il TAEG non costituisce una specifica condizione economica da applicare al finanziamento, ma, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, svolge una funzione meramente informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Pertanto, l'erronea indicazione del TAEG non comporta una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo che non inficia la validità delle pattuizioni del contratto.
Del resto, sulla base dei principi generali, solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto (ossia quelle che riguardano la sua struttura e natura) determina la nullità, mentre la violazione di norme, sia pure imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti è fonte soltanto di responsabilità.
Quindi, si ripete, nell'ipotesi in cui il consulente tecnico avesse rilevato una divergenza tra il
TAEG applicato e TAEG concordato, deve ritenersi pienamente condivisibile la decisione del primo giudice di ricondurre gli effetti della violazione dell'obbligo informativo costituito della denunciata divergenza tra TAEG concordato e TAEG applicato, nell'ambito non della nullità della clausola ma di eventuali vizi della volontà o, al più, quale fonte di responsabilità contrattuale a fini risarcitori, profili in alcun modo dedotti dall'appellante.
Il terzo motivo è pertanto infondato.
Il rigetto del motivo in esame comporta l'assorbimento delle eccezioni riproposte in grado di appello ai sensi dell'art.346 c.p.c..
Deve, a questo punto, procedersi alla disamina dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
propone appello incidentale il cui esame è condizionato dalla Controparte_5
circostanza, accertata positivamente in questa sede, che ai mutui a stato avanzamento lavori con garanzia ipotecaria sia applicabile il TEGM previsto per la categoria mutui a tasso variabile.
A sostegno dell'impugnazione l'appellato deduce l'erroneità del metodo applicato dal consulente nel raffrontare, ai fini della verifica usura, il TAEG al TEGM e ritiene che invece andava comparato il tasso nominale annuo, o al più, il TEG al TEGM per un corretto giudizio di usurarietà.
La censura non è apprezzabile in quanto quello che invece rileva ed appare determinante, ai fini della verifica in concreto del superamento del tasso soglia anti-usura nell'ambito di una specifica operazione finanziaria esaminata, è il TAEG ovvero il tasso annuo effettivo globale relativo a detta singola operazione di mutuo ed effettivamente applicato dall'istituto finanziario per quel determinato contratto.
In particolare, ai fini del calcolo effettivo di detto TAEG concernente uno specifico contratto di mutuo, tasso da porsi poi in rapporto con il richiamato tasso soglia anti-usura determinato sulla base dei decreti ministeriali con riguardo alle singole categorie di operazioni finanziarie, è necessario computare, oltre che gli interessi corrispettivi pattuiti, anche tutte le altre spese e costi fissi previsti in contratto che siano in collegamento funzionale con il prestito/mutuo,
e dunque senza dubbio anche le spese assicurative imposte in contratto e legate al finanziamento.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio di diritto secondo cui, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”. (vedi Cass. n.
37058/2021 del 26 novembre 2021, Cass.n.3025/2022 e, negli stessi termini, Cass.n.
8806/2017).
La funzione della legge n.108/1996 è difatti quella di affermare l'onnicomprensività del calcolo degli oneri dell'operazione di finanziamento allo scopo di contrastare l'usura, in modo tale che nessun “artificio contabile” possa riuscire a “raggirare” in alcun modo l'eventuale superamento del tasso soglia usurario.
La normativa primaria antiusura impone un unico criterio per la rilevanza del costo ai fini della verifica della usura presunta, ovvero la sua attinenza all'erogazione del credito, che senz'altro sussiste nel caso di specie.
Alla luce di quanto sopra esposto, detto contratto di mutuo il TAEG, comprensivo di tutti i costi connessi al rapporto e calcolato secondo quanto previsto dall'art. 644 c.p., comprensivo di commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito - escluse dunque le sole imposte e tasse ed incluso invece il costo dell'assicurazione aveva un tasso pari al 5,784% annuo e, dunque, superava già al momento della pattuizione il tasso soglia anti-usura all'epoca vigente (pari a 5,775%).
Pertanto, stante la nullità di tale tasso in concreto praticato, ai sensi dell'art. 1815 c.c. non sono dovuti interessi di alcun genere e pertanto essi, essendo inclusi nelle rate regolarmente corrisposte dalla mutuataria vanno da esse scorporati e restituiti al Parte_1
mutuatario.
L'appello incidentale è, dunque, infondato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in riforma della impugnata sentenza, va condannata al pagamento in favore della elle Controparte_1 Parte_1 somme indebitamente versate a titolo di interessi, pari ad Euro 335.844,80, come calcolate dal C.T.U. Dr. , oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Persona_7
L'accoglimento anche parziale dell'appello proposto e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003
n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006
n.11491; 5.6.2007 n.13059).
In considerazione dell'esito della controversia le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico dell'appellata risultata soccombente. Controparte_1
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo, in base ai parametri introdotti dal
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n.
33482/2022, Cass. civ., Sez. Unite), con riferimento agli importi tariffari medi, tenuto conto del valore della controversia - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n.
27274/17) - della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, e con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, con attribuzione all'Avv. Andrea Florindi.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1- bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1
sentenza n. 3447/2019 del Tribunale di Napoli nei confronti della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data 7.6.2019, nonché sull'appello incidentale proposto da così provvede: Controparte_1 a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di 335.844,80, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 all'effettivo soddisfo;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese Controparte_1 di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in E.22.457,00 per compensi, e quanto al secondo grado in complessivi E.16.060,00, di cui E.1.821,00 per esborsi ed E.14.239,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv. Andrea Florindi, procuratore anticipatario;
d) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 17.4.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2871/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 3447/2019 del Tribunale di Napoli
TRA
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , con sede legale in Quarto (NA), Corso Italia n. 219, elettivamente Parte_2
domiciliata in Ortona (CH) alla Via Galileo Galilei n.10, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Florindi del Foro di CHIETI (C.F. dal quale è rappresentata e difesa, C.F._1 in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E con sede in Torino, alla Piazza S. Carlo, n. 156 (P. IVA Controparte_1
), quale società incorporante il (P. IVA P.IVA_2 Controparte_2
), in virtù di atto di fusione del 10.10.2018, per notar di P.IVA_3 Persona_1
Torino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per esso del dott.
[...]
in virtù di procura con atto per notar di Milano del 21.3.2019, Per_2 Persona_3
P.IVA_ (Rep. n. , Racc. n. 13795), elettivamente domiciliata in alla Piazza S. Maria CP_2
degli Angeli a Pizzofalcone n. 1, presso lo studio del Prof.Avv. Nicola Rocco di Torrepadula
(C.F.: ), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura su CodiceFiscale_2
foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17 dicembre 2014 la conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli ed esponeva: Controparte_2
- che in data 1 settembre 2005 stipulava con un contratto di mutuo Controparte_2
fondiario (Notaio Rep n.8546-Racc.n.3546) per la somma di Euro Persona_4
1.050.000,00 da rimborsarsi in 120 mesi mediante rate semestrali posticipate;
a garanzia del mutuo e dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti da contratto era concessa ipoteca di primo grado per la somma di Euro 2.100.000,00 su beni immobili della proprietà della nonché di e;
Parte_1 Parte_2 CP_3
- che in data 17 gennaio 2006, ad integrazione della precedente erogazione di Euro
800.000,00 effettuata il 14 ottobre 2005, era stipulato, con il versamento della somma di
Euro 250.000,00, l'atto di erogazione e quietanza di mutuo (Notaio Rep.8797- Persona_4
Racc.3672) , ove all'art.3 era confermato che il tasso percentuale degli interessi corrispettivi era pari ad una quota fissa del 3%, maggiorata di una quota variabile ancorata al tasso
Euribor pari al 2,63%, sicchè il tasso di mutuo era dunque pari al 5,637% nominale annuo;
- che con riferimento all'atto di erogazione e quietanza del 17 gennaio 2006 il tasso d'interesse nominale annuo effettivamente applicato risultava superiore a quello dichiarato nel contratto;
in particolare il TAN applicato era pari al 5,715%, anziché del 5,637%, come da consulenza tecnica di parte espletata dal Dr. e dr. ; Persona_5 Persona_6
- che il TAE, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi, era pari al 5,797%, superiore, pertanto, al tasso soglia rilevato per la categoria mutui a tasso variabile, pari al 5,775%.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto di erogazione e quietanza del
17/01/2006 (rep. 8797 – racc. 3672 per atto Notaio ) ex art. 1418 I comma c.c. per la Per_4
pattuizione di un tasso d'interesse annuo effettivo in violazione della legge 108/1996 ed art.
644 c.p. rilevato nel periodo di stipula del mutuo e per la categoria dei mutui a tasso variabile con garanzia reale;
2. accertare e dichiarare in relazione all'atto di erogazione e quietanza del 17/01/2006 (rep. 8797 – racc. 3672 per atto
Notaio ) la pattuizione di un I.S.C. nonché di un T.A.E.G. superiore ai limiti di cui alla Per_4
L. 108/96 rilevato nel periodo di stipula del mutuo e per la categoria dei mutui a tasso variabile con garanzia reale;
conseguentemente 3. accertare e dichiarare ex art. 1815 c.c.
II comma, che non sono dovuti interessi di alcun genere;
4. accertare e dichiarare il diritto della alla ripetizione delle somme pagate a titolo di interessi e per Parte_1
l'effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice di tali somme pagate quantificate dal CTU alla data del pagamento dell'ultima quietanza del 01/02/2016 in €
335.844,80 oltre interessi e rivalutazione dalla data dei ispettivi pagamenti al saldo, ovvero alla diversa somma minore o maggiore che il Tribunale adito vorrà determinare in corso di causa in base alle risultanze istruttorie;
5. accertare la pattuizione - sia in relazione all'atto di mutuo del 01/09/2005 per atto del Notaio dott. , (rep. 8546 – racc. 3546 ) Persona_4 sia in relazione all'atto di erogazione e quietanza del 17/01/2006 (rep. 8797 – racc. 3672 per atto Notaio ) - di un tasso nominale annuo nonché di un tasso annuo effettivo Per_4
(TAEG/ISC) maggiore rispetto a quello dichiarato in contratto, nonché dichiarare la violazione dell'art. 1284 cc, e dell'117 IV comma D.Lgs.
1.9.1993 n. 385; 6. determinare il debito residuo del mutuo imputando tutti i versamenti effettuati a titolo di interessi, al capitale residuo;
in via subordinata 7. in accoglimento della domanda di cui al punto 5) precedente, accertare e dichiarare il diritto della comparente al pagamento degli interessi ex art. 117 comma VII del D. lgs. 385/1993 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice delle somme pagate in eccesso quantificate dal CTU alla data del pagamento dell'ultima quietanza del 01/02/2016 in € 209.314,95, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo;
in ogni caso 8. condannare la convenuta al pagamento delle spese e compenso all'avvocato di lite oltre gli accessori direttamente in favore dell'Avv.
Andrea Florindi che si dichiara procuratore antistatario, nonché delle spese di CTU”.
Si costituiva che contestava la domanda e proponeva domanda Controparte_2
riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto in caso di accertata usurarietà del tasso di interesse pattuito.
Chiedeva dunque: “1) Dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande. 2) In ogni caso accertare che nulla è dovuto dalla CP_4 all'attrice. 3) In via subordinata, compensare, fino alla concorrenza, il credito della banca con quanto eventualmente dovuto all'attrice. 4) In via subordinata e riconvenzionale, accertare la legittimità del recesso operato dalla banca ai sensi dell'art. 1464 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1373 c.c., o, comunque, in virtù del contratto. 5) Per l'effetto, accertare il credito della banca nei confronti dell'attrice, da liquidare, se del caso, anche in via equitativa. 6) Condannare l'attrice al pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 7) In via ancor più subordinata e riconvenzionale, risolvere il contratto per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 c.c.. 8) Per l'effetto, accertare il credito della banca nei confronti dell'attrice, da liquidare, se del caso, anche in via equitativa.
9) Condannare l'attrice al pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 10) In ogni caso, in via riconvenzionale e condizionatamente al comportamento dell'attrice, accertare l'inadempimento di quest'ultima e dichiarare legittima la risoluzione fatta valere in questa sede dalla banca, o, comunque, risolvere giudizialmente il contratto per inadempimento. 11) In ogni caso, sempre in via riconvenzionale e condizionatamente al comportamento dell'attrice, dichiarare quest'ultima decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.. 12) Per l'effetto, accertare il credito della banca nei confronti dell'attrice, da liquidare, se del caso, anche in via equitativa. 13) Condannare l'attrice al pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 14) In ogni caso, in via riconvenzionale, accertare i danni prodotti dall'attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. anche per la violazione dei principi di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni (art.1175 c.c.), di buona fede nell'interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.), e di buona fede nell'esecuzione dello stesso (art. 1375 c.c.). 15) Condannare l'attrice al risarcimento di tali danni, da liquidare, se del caso, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 16) Condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di causa anche ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c.”.
Depositata documentazione, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, con sentenza n. 3447/2019 pubblicata il 29.03.2019, il Tribunale di Napoli così provvedeva: “a) RIGETTA le domande proposte dalla b) Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite;
c) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in atti, definitivamente a carico della e del Parte_1 Controparte_2 in egual misura”
[...]
Il giudice di prime cure, accogliendo le osservazioni conclusive del C.T.U. Dr.
[...]
, qualificava il contratto in esame quale contratto di mutuo a stato avanzamento Per_7 lavori garantito da ipoteca di primo grado e riconduceva l'intera operazione finanziaria nella categoria denominata dalla Banca d'Italia “Altri finanziamenti”, per la quale il tasso soglia era superiore rispetto a quello previsto per i mutui a tasso variabile, nello specifico pari a
8,445%, e che, di conseguenza il T.a.e.g. indicato in contratto, pari a 5,784 non superava il tasso soglia, con la conseguenza che il tasso di interesse applicato non poteva considerarsi usurario.
Dichiarava, poi, assorbita la domanda di risoluzione del contratto formulata in via riconvenzionale dalla Banca. Avverso la predetta sentenza con atto notificato in data 7.6.2019 la Parte_1
proponeva appello sostenendo 1) la nullità e ingiustizia della sentenza e/o del procedimento di primo grado per erronea interpretazione dei negozi giuridici intervenuti tra le parti”; 2)
“nullità ed ingiustizia della sentenza e/o del procedimento di primo grado per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e per erronea ricostruzione dei fatti”; 3) “nullità ed ingiustizia della sentenza e/o del procedimento di primo grado per violazione e/o falsa
e/o errata e/o contraddittoria interpretazione dell'art. 1284 c.c. - dell'art. 117 IV comma D.
Lgs. 385/93 - dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000 - dell'art. 9 della Delibera CICR del
4.3.03.”;
Chiedeva pertanto l'accoglimento della domanda come proposta in primo grado.
Si costituiva incorporante il n virtù di atto di fusione, Controparte_1 Controparte_2 che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. ed ex art.348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e formulava appello incidentale condizionato a mezzo del quale lamentava l'erroneità della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione con i termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi formulata dall'appellata Controparte_1
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(Cass.Sez.Un. 16.11.2017 n.27199; 30.5.2018 n. 13535, 29.10.2018 n.27391, Sez.Un.
20.11.2018 n. 12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto
e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare
, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675).
Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dall'appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali
(Cass.15.4.2019 n.10422).
Ciò premesso, l'appello proposto dalla è parzialmente fondato e va accolto per Pt_1
quanto di ragione.
Con primo motivo di appello, rubricato “la nullità e ingiustizia della sentenza e/o del procedimento di primo grado per erronea interpretazione dei negozi giuridici intervenuti tra le parti” l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado per illogicità e contraddittorietà.
Evidenzia in particolare che il giudice di prime cure dapprima afferma che “va innanzitutto precisato che non appare corretta la ricostruzione effettuata dalla difesa di parte attrice che pretende di individuare quale fonte negoziale dell'usura il solo accordo di cui all'atto di erogazione e quietanza del 17/01/2006 (rep. 8797 – racc. 3672 per atto Notaio ). Per Per_4
determinare, infatti la categoria dell'operazione finanziaria di riferimento ai fini di individuare il tasso soglia applicabile è infatti necessario l'esame del contratto di mutuo stipulato in data
01/09/2005 per atto del Notaio dott. , (rep. 8546 – racc. 3546)”; poi prosegue Persona_4 affermando: “l'accordo del 17/01/2006, che lasciava inalterata la durata del mutuo, ha per oggetto unicamente la determinazione della misura dei tassi d'interesse e della commissione di estinzione anticipata, senza novazione del rapporto obbligatorio in mancanza di volontà espressa in tale senso”.
Ad avviso di parte appellante il giudice di prime cure ha erroneamente esaminato ai fini della determinazione del tasso soglia applicabile il contratto di mutuo stipulato nel settembre del
2005, pur riconoscendo che la determinazione della misura dei tassi d'interesse e della commissione di estinzione anticipata è oggetto unicamente dell'accordo del 17 gennaio
2006.
Sostiene in proposito che il contratto stipulato in data 1 settembre 2005 è un contratto preliminare di concessione e/o promessa di mutuo, mentre il contratto del 17 gennaio 2006
è un mutuo di natura reale perfezionatosi con la consegna della somma di denaro e conseguimento della disponibilità giuridica di essa da parte della Parte_1
Pertanto, l'usura contestata attiene al tasso di interesse pattuito con l'atto di erogazione e quietanza del 17 gennaio 2006.
Il giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare, ai fini dell'individuazione del tasso soglia applicabile al rapporto di cui causa, l'atto di erogazione e quietanza del gennaio 2006 e non la mera promessa di mutuo del settembre 2005.
Il motivo di appello non è meritevole di accoglimento perché l'appellante ha fornito una lettura interpretativa errata della parte della sentenza oggetto della presente censura.
Invero nessun profilo di contraddittorietà può ravvisarsi nel ragionamento logico-giuridico del giudice di primo grado.
Al riguardo è utile ricordare che la ha chiesto l'accertamento e la Parte_1 declaratoria di nullità parziale dell'atto di erogazione e quietanza del 17 gennaio 2006 ex art.1418 I comma c.c. per la pattuizione di un interesse annuo effettivo in violazione della legge 108/1996 rilevato nel periodo di stipula del mutuo;
di accertare e dichiarare ex art.1815 secondo comma c.c. non dovuti gli interessi corrisposti e per l'effetto condannare la CP_4
alla restituzione di quanto indebitamente versato dalla (pagg. 13-14 Parte_1
atto di citazione I grado). Le parti nell'atto di erogazione e quietanza, sciogliendo la riserva di cui all'art.2 del contratto di mutuo del primo settembre 2005, definivano le modalità di ammortamento del mutuo, confermando la durata in dieci anni e convenendo la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi in 20 rate semestrali posticipate, decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione dell'atto in esame, con determinazione del tasso percentuale degli interessi dovuto per ciascun semestre in misura pari alla somma dei seguenti addendi: una quota fissa nominale annua pari a tre punti percentuali, costituita dal margine di intermediazione della una quota variabile pari al tasso percentuale lettera nominale CP_4
annuo per depositi interbancari in Euro 6 mesi denominato Euribor, allora pari al 2,637%.
Al momento della stipula il tasso di mutuo era pari al 5,637% nominale annuo e l'ISC/TAEG pari al 5,784% nominale annuo.
Tanto considerato, il giudice di prime cure ha attribuito priorità logica alla individuazione dell'operazione finanziaria realizzata, necessariamente implicante l'esame della natura dei due contratti in questione per poter applicare il TEGM di riferimento, e ha poi riservato la verifica di usurarietà al solo atto di erogazione e quietanza contenente la determinazione degli interessi.
Precisamente, ritenuto che la concessione del credito fondiario si era realizzata, nel caso di specie, in due fasi, la prima di preammortamento, in cui era stata attribuita dalla la CP_4 quasi totalità della somma pattuita, in correlazione dell'avanzamento lavori, prodromica alla seconda, relativa alla restituzione dell'integrale capitale ricevuto secondo il piano di ammortamento definito nell'atto di erogazione e quietanza, e ricondotta l'operazione finanziaria nell'ambito della categoria “Altri finanziamenti” in ragione della sua struttura e funzione, il giudice di prime cure ha svolto il giudizio di accertamento di usurarietà del “tasso effettivo globale annuo” indicato dalla pari al 5,784%. CP_4
È operazione necessariamente antecedente la qualificazione dell'operazione finanziaria ai fini della individuazione della categoria di riferimento indicata dalla Banca d'Italia, cui consegue l'individuazione del TEGM di riferimento per la verifica di usurarietà dei tassi pattuiti.
Sotto il profilo logico, la motivazione è, pertanto, coerente e non presenta elementi di contraddittorietà.
Il primo motivo va pertanto rigettato.
Con secondo motivo di appello l'appellante articola complessa censura contestando la qualificazione giuridica che il giudice fa del contratto de quo come contratto di mutuo edilizio a stato avanzamento lavori e, contesta altresì, anche ove fosse un contratto di mutuo a stato avanzamento lavori, la riconducibilità nella categoria “Altri finanziamenti”.
Innanzi tutto sostiene che il mutuo di cui si discute non era preordinato alla realizzazione di alcun edificio e che pertanto esso si presenta come un mutuo di liquidità. Poi prosegue rilevando la stessa controparte non ha mai eccepito una erronea interpretazione della vicenda contrattuale da parte della né ha mai sostenuto l'applicazione al Parte_1 caso di specie del tasso soglia relativo alla categoria “altri finanziamenti”, tacitamente esplicitando il reale originario intento delle parti.
Aggiunge, in merito alla questione se i contratti di mutuo a stato avanzamento lavori rientrino o meno nella categoria 10 individuata dalla Banca d'Italia ossia “Altri finanziamenti” o nella categoria “Mutui a tasso variabile”, che dalle Istruzioni della Banca d'Italia di agosto 2009 si evince che nella categoria “Altri finanziamenti” sono collocati i mutui che prevedono l'erogazione a stato avanzamento lavori, senza specificazione dell'ulteriore connotato che qui ricorre, ossia l'effettiva garanzia ipotecaria.
Ne discende che l'allineamento ai mutui chirografari, contenuto nella definizione della stessa categoria 10, lascia intendere che siano stati considerati come “altri finanziamenti” solo i mutui a SAL non adeguatamente garantiti da ipoteca.
Il giudice avrebbe, quindi, dovuto inquadrare il contratto o i contratti di cui è in causa nella categoria “mutui ipotecari” e non già nella residuale categoria “altri finanziamenti” di cui il contratto de quo non presenta i requisiti, e di conseguenza avrebbe dovuto considerare ai fini dell'accertamento del superamento o meno del tasso soglia, il limite previsto per la categoria dei mutui nel primo trimestre del 2006.
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di quanto in seguito esposto.
Anzitutto, ai fini della disamina della censura articolata, si deve premettere che il mutuo di cui si discute è stato stipulato mediante lo schema del doppio contratto.
Nel settembre del 2005 le parti stipulavano un contratto di mutuo fondiario di 1.500.000,00 da rimborsarsi in 120 mesi mediante rate semestrali posticipate, riservandosi la possibilità di modificare la durata, la periodicità e le modalità dell'ammortamento, in adesione a quanto pattuito all'art.2 del contratto in cui prevedevano la possibilità di modificare le modalità di ammortamento nell'atto di erogazione e quietanza.
A garanzia del mutuo e dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto era concessa ipoteca di primo grado per la somma di Euro 2.100.000,00 a favore della CP_4 su più beni immobili di proprietà della società nonché di Parte_1 Pt_2
e .
[...] CP_3
In data 17 gennaio 2006 era stipulato l'atto di erogazione e quietanza mediante il versamento della somma di Euro 250.000,00 ad integrazione della precedente erogazione di Euro 800.000,00 effettuata il 14 ottobre 2005.
All'art. 3 di detto atto del 17 gennaio 2006, sciogliendo la riserva di cui all'art.2 del contratto del 2005, le parti confermavano la durata dell'ammortamento in 10 anni, pattuivano la restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi in 20 rate semestrali posticipate, confermavano il tasso percentuale degli interessi dovuto per ciascun semestre pari alla metà della somma di una quota fissa nominale di tre punti percentuali, costituita dal margine di intermediazione della e di una quota variabile pari al tasso percentuale lettera CP_4
nominale annuo per depositi interbancari in Euro 6 mesi denominato Euribor, allora pari al
2,637%.
Il contratto di mutuo si intende quindi perfezionato con la stipula dell'atto di erogazione e quietanza del 17 gennaio 2006.
Ciò detto, quanto al primo profilo attinente alla qualificazione dell'operazione finanziaria de qua in termini di contratto di mutuo a stato avanzamento lavori, risulta dall'art.1 del contratto di mutuo del 1/09/2005 che “la Banca mutuante potrà effettuare, a sua esclusiva facoltà, anteriormente all'atto di erogazione e quietanza, erogazioni rateali sul mutuo alla parte mutuataria, ai sensi degli artt.
1-3 e 7 delle condizioni generali”.
All'art.3 delle condizioni generali dei mutui stipulati con si Parte_3 legge “se il mutuo è destinato al finanziamento di opere edilizie, o comunque, di un investimento in corso di realizzazione, la Banca potrà erogarlo mediante versamenti rateali in base a stati avanzamento lavori o alle fasi di realizzazione del programma di investimenti.
L'accertamento dello stato dei lavori e la determinazione della misura, delle modalità e della forma dei versamenti rateali sono riservati alla che, in corso d'opera, avrà diritto di CP_4
far eseguire i controlli relativi agli stati di avanzamento e della conformità delle opere alla legge, agli strumenti urbanistici, al progetto e/o al programma di investimenti consegnato alla medesima. CP_4
Si legge inoltre alla lettera B) - Clausole contrattuali che regolano l'operazione, e segnatamente al capitolo b1) del documento di sintesi ai sensi della delibera C.I.C.R del 4 marzo 2003, allegato al contratto di mutuo del settembre 2005, rubricato Erogazioni rateali mutuo “le parti convengono che le erogazioni rateali a stato avanzamento lavori saranno subordinate, tra l'altro, all'accertamento e cura di un Tecnico incaricato dalla Banca della realizzazione di almeno il 50% dei lavori.
Ebbene è pacifico che anteriormente all'atto di erogazione e quietanza, e precisamente in data 14 ottobre 2005, la ha erogato la somma di Euro 800.000,00. CP_4
Dall'esame delle clausole contrattuali indicate emerge la volontà delle parti di stipulare un contratto di mutuo finalizzato ad attività di costruzione/ristrutturazione di un bene immobile e che la abbia erogato una tranche del totale della somma anteriormente all'atto di CP_4
erogazione e quietanza;
contestualmente alla stipula di tale atto la ha erogato la CP_4
restante somma di 250.000,00 perfezionando il contratto di mutuo.
Le parti contraenti avevano, quindi, dato vita ad un rapporto contrattuale avente ad oggetto la concessione del finanziamento indicato, articolatosi in due fasi: la prima, di preammortamento, in cui era stata attribuita dalla banca la disponibilità a titolo oneroso della quasi totalità della somma pattuita progressivamente, in correlazione con l'avanzamento dei lavori, era prodromica alla seconda, relativa alla restituzione dell'integrale capitale ricevuto secondo il piano di ammortamento e la regolamentazione prevista nell'atto di quietanza del
17/01/2006.
Deve pertanto condividersi la motivazione del Giudice di prime cure in parte qua.
Ciò detto, il secondo profilo del motivo di appello attiene alla riconducibilità del contratto di mutuo a stato avanzamento lavori garantiti da ipoteca nella categoria “Altri finanziamenti” o
“Mutui a tasso variabile” ai fini dell'applicazione del TEGM di riferimento per il giudizio di usurarietà.
In proposito va rilevato dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura che la Banca d'Italia alla categoria “mutui” (categoria 7) stabilisce che “rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che:
a) abbiano durata superiore a cinque anni;
b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi”.
Definisce poi la categoria “Altri finanziamenti” (categoria 10) una categoria residuale in cui vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedentemente individuate e, a titolo esemplificativo, riconduce in tale categoria anche, tra gli altri, i mutui che prevedono l'erogazione a stato avanzamento lavori.
Non vi è dubbio dunque che, mentre il contratto di mutuo in senso proprio è un contratto essenzialmente reale ed unilaterale, con obbligazioni da una sola parte, il quale si perfeziona soltanto con la consegna da parte del mutuante a favore del mutuatario di determinate quantità di danaro o di altre cose fungibili - sorgendo da quel momento, a carico del solo mutuatario, l'obbligazione fondamentale di restituire, nei termini e nei modi previsti, altrettante cose della stessa specie e qualità, con l'aggiunta eventuale dell'obbligazione parallela di prestare gli interessi - il contratto di finanziamento risulta caratterizzato dall'obbligo di un soggetto di fornire capitali a ripetizione, in base ad un rapporto fondamentale di carattere consensuale ed obbligatorio (Cass. 27 novembre 1967, n. 2845).
Di conseguenza, il momento perfezionativo del negozio di mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la traditio, con la consegna, cioè, del denaro (o di altra cosa fungibile) al mutuatario che ne acquista la proprietà, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante;
il contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, è, per converso, fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, che assolve essenzialmente una funzione creditizia, con la conseguenza che la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento, e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché (come nel mutuo) l'elemento costitutivo del contratto (Cass. 21 luglio 1998, n. 7116).
Tanto premesso, però, al di là della morfologia delle singole operazioni, come recentemente affermato dalla Suprema Corte in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi globali medi, l'interprete debba procedere a individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie ivi contemplate, attribuendo rilievo, a tal fine, ai richiamati parametri normativi individuati dall'art. 2, comma
2, I. n. 108/1996 (natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie) e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio giustifichino l'inclusione del finanziamento preso in esame in questa o in quella classe di operazioni. (Cass.5 settembre
2024 n.23866).
Vero è che nei finanziamenti a stato di avanzamento l'interesse più elevato, solitamente praticato dagli intermediari (e risultante, del resto, dal livello dei tassi effettivi globali medi che trova comunemente riscontro nei decreti ministeriali emanati trimestralmente) parrebbe compensare il maggior rischio che l'operatore bancario o finanziario assume con l'erogazione del finanziamento, il quale avviene in assenza di una garanzia reale. Un tale argomento non è, tuttavia, evidentemente spendibile nel caso in cui il finanziamento erogato a stato di avanzamento dei lavori sia assistito da ipoteca, giacché in tale ipotesi l'intermediario - che, rispetto al mutuo, già gode del vantaggio di non erogare l'intera somma in un'unica soluzione, al momento della conclusione del contratto, ma gradualmente, in ragione del progredire dei lavori - è coperto, rispetto a eventuali inadempimenti del finanziato, dalla garanzia reale da questi prestata.
Né, a ben vedere, potrebbe opporsi che tale garanzia inerisca a un bene sprovvisto, prima del completamento dell'opera, di un valore di mercato particolarmente significativo (e che, pertanto, la garanzia non abbia, sul piano economico, la consistenza propria dell'ipoteca accesa su di un fabbricato ultimato, come tale commerciabile): in termini generali, infatti, tale condizione è bilanciata dall'erogazione frazionata delle somme mutuate, che segue la puntuale verifica dell'esecuzione dei lavori;
in conseguenza, l'incremento degli importi mutuati si coniuga con l'accrescimento progressivo del valore del bene oggetto della garanzia. (Cass.6 settembre 2019 n. 22380)
Occorre considerare che da due dei parametri menzionati dal cit. art. 2, comma 1, I. n.
108/1996 - quello dei rischi e quello delle garanzie prestate - può senz'altro desumersi l'omogeneità tra i contratti di finanziamento ipotecario a stato di avanzamenti e quelli di mutuo.
Tale conclusione non è inibita dal principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte (cfr.
Cass. Sez. U. 20 giugno 2018, n. 16303, cit.) secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 1, comma 1, I. n. 108 del
1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione.
Per un verso, infatti, resta indimostrato che la rilevazione, da parte della Banca d'Italia, del tasso effettivo globale medio concernente i mutui con garanzia reale non abbia riguardato anche i finanziamenti a stati di avanzamento assistiti da ipoteca;
per altro verso, e comunque, l'indicato principio non può esimere il giudice dal compito di identificare la categoria di operazioni, tra quelle cui si riferiscono le soglie, che presenti maggiori elementi di omogeneità con la singola operazione della cui usurarietà si controverta: ciò che è implicato nella valutazione che lo stesso giudice è chiamato a compiere a norma dell'art. 2, comma 4, I. n. 108 cit.
Ne discende, in applicazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione che, il mutuo a stato avanzamento lavori assistito da garanzia ipotecaria presenta elementi di omogeneità con il contratto di mutuo e deve pertanto ritenersi applicabile il tasso soglia previsto per la categoria “Mutui a tasso variabile” pari a 5,775%. Non possono pertanto condividersi le conclusioni cui è pervenuto sul punto il giudice di prime cure.
Con terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado dichiara infondata la doglianza con cui la si lamentava dell'erronea Parte_1
Par indicazione dell' in contratto per la rilevata difformità tra ISC indicato e ISC/TAEG applicato in concreto, secondo i calcoli effettuati dal perito di parte., chiedendo al Tribunale adito di dichiarare nulle le relative clausole con conseguente rideterminazione del calcolo degli interessi al tasso BOT.
In particolare, censura la parte di sentenza in cui Giudice di prime cure afferma “che
l'erronea indicazione dell' , in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, Pt_5
può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' Pt_5 fossero state veritiere, ma apparentemente superiori.)”
Anzitutto, è dirimente il fatto che il consulente tecnico ha accertato che il TAEG/ISC concretamente applicato è conforme a quanto pattuito in contratto (pag.15 consulenza tecnica).
Nessuna difformità, pertanto, è stata rilevata tra il TAEG/ISC applicato e il TAEG convenuto.
Tuttavia, per completezza di esposizione occorre sottolineare che la statuizione del giudice prime cure in parte qua recepisce correttamente l'insegnamento costante della Suprema
Corte.
Il TAEG, infatti, costituisce una informativa precontrattuale relativa al costo complessivo dell'operazione, non è un tasso di interesse né, quindi, di per sé un elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri costi e condizioni (Cass. 39169/2021; Cass. 4597/2023; Cass. 14000/2023)
Tale conclusione è avvalorata dalla collocazione sistematica della disciplina del TAEG nell'ambito delle relative Circolari della Banca d'Italia sotto la Sezione II concernente la
“Pubblicità e l'informazione precontrattuale” e non nella Sezione III, disciplinante la forma ed il contenuto minimo dei contratti banca.
In altri termini, il TAEG non costituisce una specifica condizione economica da applicare al finanziamento, ma, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, svolge una funzione meramente informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Pertanto, l'erronea indicazione del TAEG non comporta una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo che non inficia la validità delle pattuizioni del contratto.
Del resto, sulla base dei principi generali, solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto (ossia quelle che riguardano la sua struttura e natura) determina la nullità, mentre la violazione di norme, sia pure imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti è fonte soltanto di responsabilità.
Quindi, si ripete, nell'ipotesi in cui il consulente tecnico avesse rilevato una divergenza tra il
TAEG applicato e TAEG concordato, deve ritenersi pienamente condivisibile la decisione del primo giudice di ricondurre gli effetti della violazione dell'obbligo informativo costituito della denunciata divergenza tra TAEG concordato e TAEG applicato, nell'ambito non della nullità della clausola ma di eventuali vizi della volontà o, al più, quale fonte di responsabilità contrattuale a fini risarcitori, profili in alcun modo dedotti dall'appellante.
Il terzo motivo è pertanto infondato.
Il rigetto del motivo in esame comporta l'assorbimento delle eccezioni riproposte in grado di appello ai sensi dell'art.346 c.p.c..
Deve, a questo punto, procedersi alla disamina dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
propone appello incidentale il cui esame è condizionato dalla Controparte_5
circostanza, accertata positivamente in questa sede, che ai mutui a stato avanzamento lavori con garanzia ipotecaria sia applicabile il TEGM previsto per la categoria mutui a tasso variabile.
A sostegno dell'impugnazione l'appellato deduce l'erroneità del metodo applicato dal consulente nel raffrontare, ai fini della verifica usura, il TAEG al TEGM e ritiene che invece andava comparato il tasso nominale annuo, o al più, il TEG al TEGM per un corretto giudizio di usurarietà.
La censura non è apprezzabile in quanto quello che invece rileva ed appare determinante, ai fini della verifica in concreto del superamento del tasso soglia anti-usura nell'ambito di una specifica operazione finanziaria esaminata, è il TAEG ovvero il tasso annuo effettivo globale relativo a detta singola operazione di mutuo ed effettivamente applicato dall'istituto finanziario per quel determinato contratto.
In particolare, ai fini del calcolo effettivo di detto TAEG concernente uno specifico contratto di mutuo, tasso da porsi poi in rapporto con il richiamato tasso soglia anti-usura determinato sulla base dei decreti ministeriali con riguardo alle singole categorie di operazioni finanziarie, è necessario computare, oltre che gli interessi corrispettivi pattuiti, anche tutte le altre spese e costi fissi previsti in contratto che siano in collegamento funzionale con il prestito/mutuo,
e dunque senza dubbio anche le spese assicurative imposte in contratto e legate al finanziamento.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio di diritto secondo cui, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”. (vedi Cass. n.
37058/2021 del 26 novembre 2021, Cass.n.3025/2022 e, negli stessi termini, Cass.n.
8806/2017).
La funzione della legge n.108/1996 è difatti quella di affermare l'onnicomprensività del calcolo degli oneri dell'operazione di finanziamento allo scopo di contrastare l'usura, in modo tale che nessun “artificio contabile” possa riuscire a “raggirare” in alcun modo l'eventuale superamento del tasso soglia usurario.
La normativa primaria antiusura impone un unico criterio per la rilevanza del costo ai fini della verifica della usura presunta, ovvero la sua attinenza all'erogazione del credito, che senz'altro sussiste nel caso di specie.
Alla luce di quanto sopra esposto, detto contratto di mutuo il TAEG, comprensivo di tutti i costi connessi al rapporto e calcolato secondo quanto previsto dall'art. 644 c.p., comprensivo di commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito - escluse dunque le sole imposte e tasse ed incluso invece il costo dell'assicurazione aveva un tasso pari al 5,784% annuo e, dunque, superava già al momento della pattuizione il tasso soglia anti-usura all'epoca vigente (pari a 5,775%).
Pertanto, stante la nullità di tale tasso in concreto praticato, ai sensi dell'art. 1815 c.c. non sono dovuti interessi di alcun genere e pertanto essi, essendo inclusi nelle rate regolarmente corrisposte dalla mutuataria vanno da esse scorporati e restituiti al Parte_1
mutuatario.
L'appello incidentale è, dunque, infondato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in riforma della impugnata sentenza, va condannata al pagamento in favore della elle Controparte_1 Parte_1 somme indebitamente versate a titolo di interessi, pari ad Euro 335.844,80, come calcolate dal C.T.U. Dr. , oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Persona_7
L'accoglimento anche parziale dell'appello proposto e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003
n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006
n.11491; 5.6.2007 n.13059).
In considerazione dell'esito della controversia le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico dell'appellata risultata soccombente. Controparte_1
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo, in base ai parametri introdotti dal
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n.
33482/2022, Cass. civ., Sez. Unite), con riferimento agli importi tariffari medi, tenuto conto del valore della controversia - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/19 e n.
27274/17) - della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, e con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, con attribuzione all'Avv. Andrea Florindi.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1- bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1
sentenza n. 3447/2019 del Tribunale di Napoli nei confronti della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data 7.6.2019, nonché sull'appello incidentale proposto da così provvede: Controparte_1 a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di 335.844,80, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 all'effettivo soddisfo;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese Controparte_1 di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in E.22.457,00 per compensi, e quanto al secondo grado in complessivi E.16.060,00, di cui E.1.821,00 per esborsi ed E.14.239,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv. Andrea Florindi, procuratore anticipatario;
d) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 17.4.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio