Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
RGL 1725/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
02/05/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1725 del R.G. per l'anno 2021, avente ad oggetto: Revocazione promossa da
, in pers. del legale rapp. pro tempore, con l'avv. D. Adornato Pt_1
-Ricorrente in revocazione- contro
, , n.q. di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
, con l'avv. G. Marino
[...]
-Resistenti in revocazione- nonché
, n.q. di erede di Controparte_3 Persona_1
-Resistente contumace-
Conclusioni come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 08/06/2021 l riassumeva l'impugnazione per Pt_1 revocazione del giudizio RG 2999/17 definito con sentenza n. 1253/2018 del 06 dicembre 2018, con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità della suddetta revocazione in quanto secondo il Tribunale di Locri, è trascorso invano il termine per la costituzione dell'attore in revocazione stabilito ex art. 399, c.p.c..”. La sentenza, gravata di ricorso per Cassazione è stata cassata dalla Suprema Corte con ordinanza
Cassazione, statuendo che la domanda di revocazione deve reputarsi proposta nel termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. allorquando il ricorso introduttivo nel relativo procedimento sia stato – come nel caso di specie ove risulta iscritto il 15.11.2017- depositato nella cancelleria del giudice adito entro tale termine (id est: nel termine stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ., ratione temporis applicabile)….la sentenza impugnata che non si è attenuta all'indicato principio è dunque incorsa del vizio denunciato e va cassata ….
Pertanto, l riproponeva l'impugnazione per revocazione già a suo tempo proposta Pt_1 nel procedimento RG 2999/17.
Chiedeva: - preliminarmente ritenere ammissibile l'odierna impugnazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 395 nn. 1 e 4 c.p.c. ;
- previa acquisizione dei fascicoli RG 3408/13 (ATP) ed RG 7029/14 (MERITO), in riforma e revoca della sentenza n. 780/17, dichiarare inammissibili le domande introduttive dei predetti giudizi;
- porre le spese di CTU a carico degli odierni convenuti.
- Con vittoria di spese e competenze.
Deduceva che la valutazione dell'eccezione di decadenza compiuta dal GL (ritenendo ammissibile la domanda perché proposta nel termine di 6 mesi in quanto il verbale di visita della Commissione medica del 10.1.2012 sarebbe stato recapitato, secondo la versione fornita dalla sig.ra , con raccomanda A/R spedita il Persona_1
19.3.2013 ed il ricorso introduttivo per ATP era stato depositato il 10.9.2013) era avvenuta sulla base di una produzione avversaria erronea se non addirittura falsa e frutto di dolo da parte della ricorrente e/o dei resistenti in riassunzione.
Evidenziava che la lettera del 10.1.2012 di trasmissione del verbale di visita era stata alterata, eliminando l'indicazione del numero di raccomandata 61029693407-4.
Dimostrava, con produzione documentale solo nel presente giudizio, che detta raccomandata era stata regolarmente recapitata il 30.1.2012
L , dunque sosteneva che parte ricorrente aveva allegato alla lettera del Pt_1
12.1.2012 solo la facciata priva del numero di raccomandata per fare ritenere veritiero che essa fosse stata recapitata con la ricevuta prodotta (nei giudizii di ATP e di opposizione) del 19.3.2013 avente in realtà tutt'altro numero di raccomandata, cioè
13520442388-5.
Al contrario quest'ultima era riferita a tutt'altra comunicazione, non certamente alla lettera del 10.1.2012 recapitata invece il 30.1.2012.
L'eliminazione del numero della raccomandata dalla facciata del verbale era frutto di dolo avversario inducendo in errore il GL che del tutto in buona fede riteneva che la lettera del 10.1.2012 fosse stata recapitata il 19.3.2013. Per altro verso l deduceva che la decisione impugnata era comunque errata Pt_1
(sotto il profilo di errore sul fatto) nella motivazione relativa alla reiezione dell'eccezione di decadenza, frutto di una ricostruzione dei fatti di causa che avrebbero dovuto meglio essere considerati, e oggi smentiti “per tabulas”.
Il GL, aveva errato nel ritenere relativa alla lettera del 10.1.2012 la ricevuta di raccomanda datata 19.3.2013, non essendo presente alcun elemento che consentisse di ritenere riferibile l'una all'altra avendo supposto il fatto della detta riferibilità, la cui verità è invece incontrastabilmente esclusa e che, quanto meno, avrebbe dovuto essere verificata.
Si costituivano n. q. di eredi di solo i sigg. Persona_1 Controparte_2
e i quali chiedevano: confermare la sentenza n. 780/2017 e,
[...] Controparte_1 per i motivi sopra addotti, respingere le conclusioni rassegnate da parte avversa;
- porre a carico dell le spese di CTU;
con vittoria di spese ed onorari. Pt_1
Deducevano ed argomentavano l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 395 nn. 1
e 4 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda non può trovare accoglimento.
Preliminarmente si deve evidenziare che solo nel presente giudizio l produce Pt_1 integralmente il verbale di visita della Commissione medica del 10.01.2012 e la relativa ricevuta di ritorno.
Nel giudizio di ATP e nella fase di opposizione detta produzione non è avvenuta.
Orbene ad una attenta visione del verbale della visita medica prodotto dall'Istituto (da pag. 39 del file allegato) si evince che vi sono due lettere accompagnatorie e due verbali. Per le lettere accompagnatorie sulla prima vi è il codice della raccomandata e sulla seconda il codice a barre è mancante;
così come per i verbali medici, sul primo vi sono le diagnosi mentre sul secondo tali dati sono omessi.
Dunque, ciò permette di ritenere che la lettera accompagnatoria del verbale della
Commissione Medica, prodotta dal ricorrente ai fini della decorrenza (essendo del tutto identica a quella prodotta dall nel presente giudizio), non appare frutto di Pt_1 alterazione atteso che è stato lo stesso a trasmettere alla parte il documento CP_4 così formato.
Per migliore comprensione è il caso di evidenziare che, nel presente giudizio, l Pt_1 produce sia il verbale (formato dalla lettera accompagnatoria e dal verbale medico) e la raccomandata che è stata allegata dall'originario ricorrente nei precedenti giudizi che i verbali e la ricevuta di ritorno nella disponibilità dell'Istituto stesso. Da questo raffronto è stato possibile affermare della esistenza di un verbale privo della presenza del codice della raccomandata.
Ciò posto occorre verificare sé vi ricorrano gli estremi del dolo nella riferibilità della predetta lettera con la busta raccomandata -allegata dal ricorrente nel giudizio di ATP- al fine di neutralizzare l'eccezione di decadenza. Va premesso che, per costante giurisprudenza, il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 n. 1 cod. proc. civ., solo quando consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale;
ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (Cass., Sez. 6 – L, n.
26078 del 17/10/2018; Sez. 6 – 5, n. 22851 del 26/09/2018; Sez. L, n. 12875 del
09/06/2014, da ultimo Cass. 17/05/2019, n.13437).
Per cui, già al momento della instaurazione del ricorso per ATP e -a maggior ragione successivamente- nel giudizio di opposizione, dal quale è scaturita la gravata sentenza, l si trovava nelle condizioni di rilevare in maniera circostanziata Pt_1
l'incongruenza della raccomandata con il verbale della Commissione Medica.
E' il caso di ribadire che sia nel ricorso di ATP che nel successivo giudizio di opposizione, l non ha articolato in maniera puntuale l'eccezione di decadenza, CP_4 limitandosi ad una “eccezione di stile” senza alcuna produzione documentale a sostegno.
Ciò è acclarato dallo stesso giudice del giudizio di opposizione che nel rigettare la
“larvata” eccezione di decadenza proposta dall statuisce: “…la domanda è Pt_1 ammissibile, perché proposta nel termine di sei mesi di cui al comma 2 del medesimo art. 42 (e, precisamente, il verbale di visita della Commissione Medica del 10/1/2012 è stato recapitato con raccomandata A/R spedita il 19/3/2013 ed il ricorso ax art. 445 bis c.p.c. è stato depositato, per come evidenziato, il 10/9/2013”.
Conseguentemente va esclusa la configurabilità del motivo di revocazione di cui all'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non essendo ravvisabile alcun artificio ingannatorio, da parte dell'odierno resistente, che ha pregiudicato il diritto di difesa dell . Pt_1
Quanto all'errore di fatto previsto dall'art. 395, numero 4, c.p.c. si evidenzia che: … è idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa;
esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero
l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico” ( v. tra le altre, Cass., 3.4.2009, n. 8180 e Cass.,
19.6.2007, n. 14267).
Pertanto, “il giudizio di revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa è ammesso non già quando sia viziata la valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, ma quando sia frutto di una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti e non soltanto era incontroverso, ma neanche era controvertibile,
e non poteva quindi dar luogo ad apprezzamenti di alcun genere;
tale errore deve pertanto avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche, e non è ravvisabile nella diversa ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali” (v. Cass., 28.8.1997,
n. 8118, Cass., 20.9.2013, n. 22080 e Cass., 5.4.2017 n. 8828).
Nel caso di specie, non ricorre un errore di fatto revocatorio, ma –in estrema ipotesi- un erroneo apprezzamento delle prove e delle allegazioni della parte, atteso che il
Tribunale ha valutato la documentazione offerta dalle parti.
Pertanto, risultando la domanda di revocazione proposta al di fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 395 cod. proc. civ., la stessa va rigettata.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza -dovendo provvedere anche alle spese del giudizio di Cassazione- si ritiene opportuno ed equo compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Spese compensate;
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 11/05/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo