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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4728 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3961/2025 R.G. vertente tra:
Avv. GARZIA FRANCESCA) Parte_1
- OPPONENTE -
E
(Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI Controparte_1
BARI)
- OPPOSTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con ricorso introduttivo l'Avv. ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 84 e Parte_1
170 del dpr n. 115/2002 e 15 del d.lgs. 150/2011, assumendo di avere prestato la propria attività difensiva in favore di , ammesso allo speciale programma di protezione per collaboratori giustizia, innanzi CP_2 al Tribunale di Bari – Sezione GIP – Giudice dott. Ferraro – p.p. 13546/2018 RG nr – 2132/2021 RG GIP – definito con rito abbreviato e che con decreto del 14.2.2025 il GIP rigettava l'istanza di liquidazione del suo compenso professionale. Ha pertanto chiesto, opponendosi a tale ultimo decreto, che il Tribunale adito:
“disponga la liquidazione degli onorari, secondo l'importo richiesto dal ricorrete, già maturate all'atto dell'efficacia della revoca del provvedimento di revoca, ed in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata normativa, così come risultante dalla nota spese depositata che ivi si acclude.”; con vittoria delle spese di lite.
Costituendosi, il ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria Controparte_1 delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e viene deciso con la presente sentenza all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 23.12.2025.
2. L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Come prospettato nel ricorso introduttivo, nelle more del processo penale in cui l'Avv. ha Pt_1 difeso il collaboratore di giustizia la Commissione Centrale per le misure di protezione, con provvedimento del 24.1.2024, revocava il programma di protezione,
Ne deriva che, per effetto dell'avvenuta revoca del programma di protezione, viene meno la legittimazione dell'Avv. ricorrente a richiedere la liquidazione del compenso a carico dello Stato.
In base al combinato disposto degli artt. 115 e 84 dpr 115/2002 (norma quest'ultima sul patrocinio a spese dello Stato), richiamati dall'art. 8 co. 8 DM n. 161/2004, il difensore del collaboratore di giustizia può spiegare opposizione al decreto di pagamento o di diniego del pagamento del suo compenso. Tuttavia, tale norma presuppone la persistenza dell'ammissione al beneficio del cliente, con la conseguenza che intervenuta la revoca dell'ammissione viene meno il rapporto diretto tra il difensore e lo Stato, ed il primo ha la possibilità di agire nei confronti solo dell'assistito per il pagamento del proprio compenso.
Il presupposto fondamentale affinché il difensore ottenga la liquidazione del compenso maturato per l'assistenza professionale prestata in favore della parte ammessa al beneficio è che il programma di protezione sia ancora in essere. Infatti, è solo con tale provvedimento che viene ad instaurarsi il rapporto diretto tra il difensore e lo Stato che legittima il primo ad esigere la liquidazione del compenso dal secondo, con la conseguenza che, una volta venuto meno il presupposto, si ripristina ex nunc in caso di revoca per fatti sopravvenuti, ovvero ex tunc, ove la revoca sia conseguenza del riscontro della carenza originaria dei requisiti per l'ammissione, il rapporto professionale con il cliente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione fino a € 5.200,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore del che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, il 23/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma