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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 13722 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f. , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Giovanni Murano e Giuseppe Buono, presso il cui studio elett.te domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Giacomo Matteotti n. 15 OPPONENTE E
, c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Fulvio Fucito, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via Carlo de Marco n. 20 OPPOSTA NONCHE' Controparte_2 elettivamente domiciliato presso la sede sita a Napoli, Via Amerigo Vespucci
[...]
172, rapp.to e difeso dall'Avv. Luciano Scafidi e dalla Dott.ssa Rossella Santoro OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: Accertare e dichiarare a norma e per gli effetti dell'art. 3 e seg. della legge 689/81., l'inesistenza del preteso illecito amministrativo a carico del ricorrente, e conseguentemente ordinare la cancellazione dai ruoli della detta somma, determinata a titolo di sanzione amministrativa e per questo annullare l'ordinanza ingiunzione, di cui alla presente opposizione;
Accertare la fondatezza dei motivi di ricorso ed in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la nullità della cartella di pagamento opposta, comunque, la mancanza di responsabilità del ricorrente, erroneamente indicato quale autore dell'illecito amministrativo, conseguentemente, annullare l'atto opposto e tutti gli atti prodromici;
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti suoi procuratori per fatto e facendo anticipo. Per : dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente Riscossore con CP_3 riferimento alle contestazioni sollevate nei confronti (ed inerenti alle attività) dell'Ente
1 Impositore;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, accertare l'obbligo in capo all'ente impositore di tenere indenne e di manlevare l' da ogni conseguenza Controparte_1 pregiudizievole della lite, nella misura in cui sarà appurata la non riferibilità alla medesima delle ragioni di annullamento dell'atto contestato. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio. Per l' : piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, Controparte_2 statuire come segue: a) in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso, stante la sua tardività ex art 617 c.p.c, nonché il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2 con conseguente inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, stante l'accertata corretta notifica degli atti presupposti e definitivi emessi dallo stesso;
b) in via subordinata rigettare, perché infondato, in fatto ed in diritto, il ricorso ex adverso proposto e confermare il provvedimento opposto nella sua immediata esecutività. c) condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di causa, da liquidarsi ai sensi dell'art.196 comma 3 c.p.c. e dell'art 9 comma 2 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 o disporne la compensazione, nei confronti dello in caso di accertati vizi dell'atto impugnato CP_4 imputabili all'agente della riscossione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. ha convenuto in giudizio l'agente della riscossione e l'ente Parte_1 impositore, opponendo Controparte_2 la cartella esattoriale n. 071202240045541804000, notificata il 21/05/2024, relativa ad una sanzione per violazione dell'art. 11 L. 689/1981 comminata nella qualità di l.r.p.t. della soc. cooperativa chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza del preteso CP_5 illecito amministrativo, con conseguente annullamento della cartella di pagamento e con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite. Si sono costituiti l'agente della riscossione e l'ente impositore, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Il ricorso è inammissibile. Infatti, l'ente impositore ha dimostrato la rituale notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 1449/2022 in data 17/12/2022 avvenuta per ritiro del plico in giacenza presso l'ufficio postale. Ai sensi dell'art. 6 dlgs 150/2011 n. 6 il ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione deve essere proposto “a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.”. Per altro, il sig. risulta avere sottoscritto il verbale del 5/04/2019, Parte_1 redatto dagli operanti della guardia di finanza, senza contestare il fatto addebitatogli;
pur se riservò, in tal sede, di presentare controdeduzioni, non risulta che ciò sia stato fatto né risulta una effettiva contestazione dell'esistenza del rapporto di lavoro.
2 Pertanto, a nulla può valere l'accertamento compiuto in sede tributaria, il quale ha come oggetto la diversa sanzione derivante dall'accertamento di maggiore imposta non versata;
non si ha modo di sapere quale documentazione sia stata esaminata dal giudice de quo e, in ogni caso, quanto prodotto nella presente sede è sufficiente a supportare la pronuncia di inammissibilità. Le spese di lite vanno quantificate, ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi (esclusa istruttoria, non espletata) tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 delle competenze di lite che liquida in € 2.906,00 per ciascuna controparte, oltre
[...] spese generali nella misura del 15%, cpa e iva, se dovuta, con riduzione del 20% quanto all'ente impositore ex art 9, comma 2, d.lgs. 149/2015. Così deciso in Napoli, l'08/04/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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