Art. 2.
E' concesso per l'assistenza, sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile, un contributo straordinario di 125 milioni di lire.
E' concesso per l'assistenza, sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile, un contributo straordinario di 125 milioni di lire.