Art. 39.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319 ((10)) -------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 11 febbraio 1992, n. 141 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che a decorrere dal 1 gennaio 1993, e' abrogato "il terzo comma del testo formulato, in sostituzione dell' articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , dall' articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , come modificato dall' articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 319 ; l' articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , e successive modificazioni".
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319 ((10)) -------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 11 febbraio 1992, n. 141 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che a decorrere dal 1 gennaio 1993, e' abrogato "il terzo comma del testo formulato, in sostituzione dell' articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , dall' articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , come modificato dall' articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 319 ; l' articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , e successive modificazioni".