Articolo 16 della Legge 29 aprile 1949, n. 221
Articolo 15Articolo 17
Versione
4 giugno 1949
Art. 16.
Per le pensioni relative ad agenti che, gia' iscritti al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o ai preesistenti istituti da cui questo e' derivato, passarono, continuando ad essere iscritti al Fondo pensioni, al servizio di altre Amministrazioni non di Stato e furono esonerati da queste, la nuova pensione si liquida in relazione al periodo di servizio prestato antecedentemente al predetto passaggio considerando l'agente come se fosse stato allora esonerato per inabilita' fisica.
La differenza fra tale pensione e quella ora in godimento in relazione al suddetto periodo e' concessa come aumento sulla pensione attuale.
Entrata in vigore il 4 giugno 1949