Sentenza 1 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/05/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Dott. Nicola Saracino Presidente Dott.ssa Gianluca Mauro Consigliere Pellegrini Dott. Giovanna Gianì Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al numero 3988 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/05/2021, vertente TRA
( ), rapp. ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Felice Fazio ( ), del Foro di Roma, presso C.F._2 il cui studio in Roma, alla via Taranto n° 44 si domicilia APPELLANTE E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. domiciliati in Roma, Piazza CP_2 P.IVA_2
Adriana n. 15, presso lo studio dell'Avv. Alberigo Panini che li rappresenta e difende entrambi come da procura in atti;
APPELLATi OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 8430/2020 del Tribunale di Roma, 16° sezione civile emessa in data 20/05/2020 pubblicata il 10/06/2020, notificata il 18/06/2020;
CONCLUSIONI: per l'APPELLANTE « piaccia alla Corte di Appello civile di Roma adita, contrariis rejectis, previa riforma integrale della sentenza impugnata n° 8430/2020 del Tribunale di Roma, 16° sezione civile – G. U. D. ssa Buonocore emessa il 20/05/2020 a definizione del giudizio di prime cure NRG. 5036/2018/CC, pubblicata il 10/06/2020 e notificata a mezzo PEC il 18/06/2020, per i TRE motivi di gravame testè indicati da intendersi qui integralmente trascritti e riportati e fermo il giudicato esterno in punto di in forza CP_3
1
presso la centrale rischi della Banca D'Italia quale cattivo Parte_1 pagatore: IN VIA PRINCIPALE In accoglimento totale dei primi due motivi di gravame:
1- di accertare e dichiarare il diritto della Sig. ra
[...]
al risarcimento del danno per l'ingiusta sua segnalazione presso la _1 centrale rischi della Banca D'Italia quale cattivo pagatore eseguita illegittimamente dalla convenuta per i fatti dedotti in giudizio nella misura di almeno € 15.000/00 da liquidarsi in via equitativa salvo diversa ed accertanda oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla notificazione dell'atto di citazione del 19/04/2010 ed, in subordine, dalla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure avvenuta in data 16/01/2018, fino al totale soddisfo;
2- per l'effetto, di condannare le due società appellate, in via solidale e/o alternativa e/o pro – quota tra loro, a corrispondere alla Sig. ra a titolo risarcitorio ex artt. Parte_1
1218, 1223, 1226, 1453, 1455 ed, in subordine, anche ai sensi dell'art. 2043 – 2056 c. c., la complessiva somma di almeno € 15.000/00 da liquidarsi in via equitativa, salvo diversa ed accertanda, oltre rivalutazione e interessi dalla notificazione dell'atto di citazione del 19/04/2010 e, in subordine, dalla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure avvenuta in data 16/01/2018, fino al totale soddisfo;
3- con vittoria di spese e compensi professionali del DOPPIO grado di giudizio contro le due società appellate, in via solidale e/o alternativa e/o pro – quota tra loro, da liquidarsi ex D. M. n° 55/2014 (con le modifiche apportate dal D. M. 37/2018) oltre CNPAF, IVA e spese generali al 15% e da distrarsi ex art. 93 c. p. c. in favore dell'Avv. Felice Fazio che si dichiara antistatario. Sentenza con clausola”;IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi di rigetto integrale dei primi due motivi di appello e salvo gravame e in accoglimento almeno del terzo e ultimo motivo di impugnazione:
4- di compensare integralmente tra le parti processuali le spese di lite del primo grado di giudizio e, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre CNPAF IVA e spese generali al 15%, del presente giudizio di appello da distrarsi ex art. 93 c. p. c. sempre in favore dell'Avv. Felice Fazio che si dichiara antistatario. Sentenza con clausola». per le parti appellate
“pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 348bis e 348ter c.p.c. l'inammissibilità dell'appello proposto dalla signora le _1 ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
- in ogni caso, rigettare l'appello proposto dalla signora Pt_2
2
[...] siccome inammissibile e/o infondato per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio.”
RAGIONI della DECISIONE Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha così deciso. «Rigetta le domande formulate da . Condanna Parte_1 _1
alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese del
[...] presente giudizio, che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge». Notificata la sentenza ad istanza delle parti appellate il 06.2020, con atto di citazione in appello notificato il 17.07.2020, ha interposto Parte_1 gravame, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe sulla base di vari motivi. Si sono costituite le controparti con un'unica comparsa ove hanno eccepito la inammissibilità e comunque la infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così sintetizzabile aveva agito in un primo giudizio contro la Parte_1 [...]
svolgendo azione di Controparte_4 ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c. c. e, in subordine, di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e ss c. c., per la restituzione della somma di € 8.755/30, prelevata con rate mensili mensilmente dalla banca convenuta dal conto corrente n° 86/30411312 imputandola alla “rata pratica 331138/001” e, dunque, ad un contratto di finanziamento presuntivamente firmato dalla stessa che, invece, ne disconosceva in giudizio la _1 sottoscrizione negando di averlo mai sottoscritto. Inoltre la parte aveva svolto domanda di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio. Con sentenza n° 13779/13, il Tribunale, accertata con consulenza la apocrifia delle firme in calce al contratto di finanziamento, aveva accolto le domande condannando Controparte_5
al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
[...]
8.755/30, oltre interessi da aprile 2010 fino al saldo, oltre al risarcimento dei danni in favore dell'attrice da liquidarsi in separato giudizio. Sulla base di tale decisione, pubblicata il 20/06/2013 e passata in giudicato, la ha successivamente incardinato il giudizio per conseguire il _1 risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi della
3 Banca d'Italia come cattivo pagatore, chiedendo risarcimento del danno contrattuale ex artt. 1218, 1223, 1226, 1453 e 1455 ed, in subordine, anche di natura aquiliana ex artt. 2043 – 2056 c. c., da liquidarsi equitativamente nella misura di almeno € 15.000/00, salvo diversa somma da quantificarsi, oltre rivalutazione e interessi. Qui il Tribunale di Roma aveva evidenziato che: “parte attrice ha dedotto che, a fronte del proprio rifiuto di corrispondere i ratei richiesti dalla banca, ha avuto luogo la propria segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia quale cattivo pagatore e una tale segnalazione, che non è stata contestata, è intrinsecamente produttiva di un danno (CASS. 12626/10)”; da tale accertamento poteva desumersi che la era stata ingiustamente _1 segnalata alla Centrale Rischi di Bankitalia, fatto quest'ultimo intrinsecamente produttivo di danno. Alle domande avevano resistito la e la Controparte_1 cessionaria del credito , e per essa la Controparte_6 mandataria , la quale aveva aderito alle censure e CP_2 conclusioni svolte dalla prima. Il Tribunale, chiamato nel nuovo giudizio a liquidare il danno sulla base della precedente statuizione di condanna generica, respingeva la domanda, in sintesi osservando che l' attrice, pur gravata relativo onere di allegazione e prova, non aveva neppure genericamente indicato il danno in concreto sofferto in conseguenza della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia effettuata a suo carico dalla Crédit Agricole Cariparma SPA né aveva fornito alcun elemento utile per procedere alla relativa liquidazione. Secondo il Tribunale, la pronuncia di condanna generica “non riposa necessariamente sull'acquisita certezza dell'esistenza, in concreto, di un danno risarcibile, ma, al contrario, può esser resa sol che si accerti un fatto illecito, potenzialmente produttivo di danno”
“Segnatamente - osservava il Tribunale - la condanna generica al risarcimento dei danni, avendo come contenuto una mera declaratoria iuris, postula, quali presupposti necessari e sufficienti per la relativa emissione, l'accertamento pieno del fatto illecito (tanto nella materialità della condotta contra ius che nella componente soggettiva) nonché il mero apprezzamento, alla stregua di un giudizio di probabilità e verosimiglianza, della potenzialità lesiva di tale illecito;
per converso, gli accertamenti afferenti l'effettiva esistenza, in concreto, di un danno risarcibile, la relativa entità e consistenza nonché il nesso di causalità tra il pregiudizio accertato ed il fatto illecito altrui non sono richiesti ai fini della pronuncia di condanna generica essendo riservati piuttosto al giudice investito della successiva domanda di quantificazione del danno. Pertanto,
4 il giudicato formatosi sulla statuizione di condanna generica non osta a che, nel susseguente giudizio instaurato per la liquidazione, venga negato il fondamento stesso della domanda risarcitoria, alla stregua della constatazione che il pregiudizio prospettato non si sia in effetti verificato o, comunque, non possa considerarsi eziologicamente connesso all'altrui illecito (in tal senso, CASS. SS. UU. 3 agosto 1993 n° 8545; conf. ex plurimis Cass. Civ. Sez. III 13 novembre 2009 n° 24030; Cass. Civ. Sez. Lavoro 15 giugno 2009 n° 13856; Cass. Civ. Sez. III 15 luglio 2008 n° 19453; Cass. Civ. Sez. III 21 marzo 2008 n° 7695; Cass. Civ. Sez. I 12 ottobre 2007 n° 21428; Cass. Civ. Sez. III 15 marzo 2007 n° 5997; Cass.
Civ. Sez. III 14 luglio 2006 n° 16123; Cass. Civ. Sez. III 18 giugno 2003 n° 9709; Cass. Civ. Sez. II 3 dicembre 1997 n° 12257; Cass. Civ. 17 novembre 1997 n° 5025)…….anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “la condanna generica al risarcimento del danno avendo come contenuto una mera declaratoria iuris, postula quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarla l'accertamento di un fatto ritenuto dal giudice alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di conseguenze impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice della liquidazione, dell'esistenza e dell'entità del danno, nonché del nesso di causalità tra questo ed il fatto illecito” (in tal senso, ex plurimis: Cass. Sentenza n. 18928/2017). Va, poi, evidenziato che sia nel giudizio volto ad ottenere la statuizione di condanna generica, che nel susseguente procedimento promosso per la concreta quantificazione del pregiudizio risarcibile, trovano applicazione gli ordinari criteri in tema di riparto dell'onere della prova, onde è indefettibilmente sulla parte attrice che, invocando la condanna generica, chieda la concreta determinazione e liquidazione del danno risarcibile, che grava l'onere di allegare e dimostrare l'effettiva sussistenza e la consistenza dei pregiudizi asseritamente sofferti per effetto dell'altrui illecito. Atteso, poi, che _1
, nel presente giudizio, ha invocato la liquidazione ex art. 1226 c. c.,
[...] va rimarcato che - come certo ben noto - la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non essendo suscettibile di prova nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica, ché, invece, ove tale certezza non sussista il potere discrezionale del giudice di merito, nonostante l'affermazione generica ed astratta del diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi e deve essere applicato il principio actore non probante reus absolvitur. Ad ogni buon conto è certo noto che al criterio della determinazione equitativa di cui all'art. 1226 c. c. è consentito ricorrere soltanto in presenza di una impossibilità o motivata difficoltà di provare il quantum del danno nel suo esatto ammontare, e non certo per porre rimedio al mancato assolvimento dell'onere di specifica
5 allegazione e prova da parte dell'istante. Resta, poi, fermo che, anche nella sussistenza dei presupposti per l'accesso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c. c., la parte istante ha pur sempre l'onere di allegare e dimostrare le circostanze concrete ed i dati di fatto in suo possesso rilevanti e significativi ai fini della quantificazione del danno, non potendosi quest'ultima risolvere in una determinazione rimessa al mero arbitrio del Giudice per carenza assoluta di prospettazioni della parte onerata. Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, non può non rilevarsi che non ha Parte_1 neppure vagamente indicato - e, dunque, men che mai dimostrato - le conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite in ragione della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, effettuata nei suoi confronti dalla Banca convenuta. Invero l'odierna attrice ha chiesto, a titolo risarcitorio, la somma di euro 15.000,00 senza minimamente indicare i danni in concreto sofferti e le circostanze rilevanti ai fini della cennata quantificazione.
L'appello principale contiene tre motivi, tutti infondati.
Con il primo motivo si censura la NULLITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER GRAVISSIMA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1226 - 2056 C. C. E PER AVERE IL TRIBUNALE DI PRIME CURE INGIUSTAMENTE NEGATO LA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO;
secondo la parte, il Tribunale avrebbe ingiustamente negato la liquidazione equitativa del danno sul presupposto che non fosse certa l'esistenza ontologica del suo diritto al risarcimento del danno che, per contro, si fondava sulla sentenza presupposta n° 13779/13 del Tribunale di Roma che aveva acclarato la condotta illegittima e il grave abuso della banca appellata che aveva intrinsecamente prodotto un danno all'immagine e alla reputazione all'odierna appellante di natura non patrimoniale che era in in re ipsa e che poteva essere certamente liquidato ex art. 1226 c. c. senza necessità di alcuna prova o attività istruttoria sul punto. Il motivo è infondato. La tesi dell'appellante si risolve nel pretendere una liquidazione automatica, in via equitativa, del fatto - definitivamente accertato con precedente giudicato - della indebita segnalazione del suo nominativo alla c.d Centrale Rischi. Assume trattarsi in sostanza di danno in re ipsa, ammettendone la liquidazione direttamente anche in via equitativa.
In senso contrario, osserva il Collegio, il Tribunale ha fatto buon governo del condivisibile principio di legittimità per cui
6 “La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicchè la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione;
conseguentemente il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie riguardante l'accertamento della responsabilità di una banca per l'ingiustificata segnalazione di un credito "in sofferenza" alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, allorchè la Corte di merito, pronunciata sentenza non definitiva sulla sussistenza della responsabilità, aveva riservato alla statuizione definitiva la valutazione del danno subito dall'impresa debitrice” ( cfr ex pluribus Cass. sez. I 12/10/2007 n. 21428) . Alla applicazione di tale principio consegue di ritenere che l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno - rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase - non preclude l'autonomia di giudizio del giudice successivamente adito per la liquidazione, cui è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull' "an". Nel caso di specie, la parte non ha, nell'atto introduttivo, formulato alcuna allegazione idonea a delineare il tipo di pregiudizio patrimoniale subito, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotetico peggioramento della sua affidabilità commerciale in termini di ottenimento o conservazione dei finanziamenti, né paventato lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, ovvero la maggiore difficoltà nell'accesso al credito.
Resta assorbito il secondo motivo con cui la parte lamenta la
“NULLITÀ ED ILL GITTIMITÀ D LLA S NT NZA IMPUGNATA P R VIOLAZION D LL'ART. 115/1° C. P. C. LADDOV IL PREGIUDIZIO DERIVATO ALLA SIG. RA SONIA IOZZINO DALLA ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI DI BANKITALIA RISULTAVA COMUNQUE PROVATO E TALE PROVA È STATA TOTALMENTE TRASCURATA DAL TRIBUNALE DI PRIME CURE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISPONIBILITÀ DELLE PROVE. Si ribadisce anche qui come, per giurisprudenza consolidata, in tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione, in termini di “illegittima segnalazione alla Centrale Rischi "), in quanto costituente
7 “danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. (v. Cass. 28.03.2018 n. 7594 e, da ultimo, 6.03.2023 n. 6589).
Da respingere, infine, anche il terzo motivo, svolto in via subordinata (NULLITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZION D LL'ART. 92/2° C. P. C. PER AVERE IL TRIBUNALE INGIUSTAMENTE POSTO LE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO A CARICO TOTALE ED ESCLUSIVO DELLA SIG. RA SONIA COMPENSARLE INTERAMENTE Parte_3
TRA LE PARTI PROCESSUALI VISTI GLI EFFETTI DELLA PRODROMICA CONDANNA Controparte_7
APPELLATA DISPOSTA NEL GIUDIZIO PRESUPPOSTO COLLEGATO E IL SOPRAVVENUTO MUTAMENTO GIURISPRUDENZIALE RISPETTO ALLE QUESTIONI DIRIMENTI) dovendosi ritenere corretto il criterio di regolazione delle spese conseguente all'accertamento della integrale soccombenza della parte.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 13.08.2022, n. 247 e ss.mm.ii, tenuto conto del valore della lite . Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la 8430/2020 resa tra le parti dal
[...] CP_2
Tribunale di Roma, pubblicata il 10.06.2020, così provvede: a) rigetta l'appello b) condanna l'appellante al rimborso, in favore delle parti appellate delle spese del grado che si liquidano in € 3.000 per compensi, oltre Iva, cpa e spese forfetarie al 15%.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
8 l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 28/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna Gianì Nicola Saracino
9