Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6785/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6785/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Montecorvino VE (SA) lo studio dell'avv. Arturo Vassallo dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iliato in Battipaglia (SA), alla via studio dell'avv. Chiara Vicinanza dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
2017 nel Comune di Olevano Sul Tusciano (SA) e che dall' unione coniugale non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 richiesta di separazione. In data 16 gennaio 2025 il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare le parti hanno concordato:
-i coniugi non necessitano di mantenimento alcuno in favore l'uno dell'altra, disponendo attualmente entrambi di una adeguata autonomia reddituale. Si dichiarano, pertanto, economicamente autosufficienti rinunciando espressamente al qualsiasi somma a titolo di mantenimento a carico dell'altro;
-i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione patrimoniale al di fuori di questo atto e, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Napoli il 04.07.1989, C.F.: , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nato a [...] il 27.07.1 CodiceFiscale_2 contratto matrimonio concordatario l Comune di Olevano Sul Tusciano (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olevano Sul Tusciano (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2017, Atto n. 9, Parte II, Serie A); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi