Sentenza 4 luglio 1984
Massime • 2
L'ipotesi di licenziamento collettivo, cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, non è configurabile nel caso in cui il licenziamento di una pluralità di lavoratori sia nullo in quanto determinato unicamente da un motivo illecito, come quello di ritorsione e di rappresaglia avverso i diritti, costituzionalmente garantiti, di svolgimento di attività sindacale e di sciopero. ( V 3930/79, mass n 400392; ( V 3781/77, mass n 387453).*
L'assoggettabilità del licenziamento collettivo per riduzione di personale alle regole previste dalla disciplina collettiva ed al Sindacato del giudice non è in contrasto con il principio della libertà d'iniziativa economica privata (art. 41 cost.), comportano invece, questo l'assoluta incensurabilità dei licenziamenti solo ove derivanti dalla totale cessazione dell'attività imprenditoriale, non sussistendo un Obbligo dell'imprenditore di rendere conto dell'intenzione di non restare nel mondo della produzione o dello scambio di beni o di servizi. ( V 1385/80, mass n 404922 e 404923; ( V 1270/79, mass n 397504).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/1984, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 4 luglio 1984 |
Testo completo
L'ipotesi di licenziamento collettivo, cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, non è configurabile nel caso in cui il licenziamento di una pluralità di lavoratori sia nullo in quanto determinato unicamente da un motivo illecito, come quello di ritorsione e di rappresaglia avverso i diritti, costituzionalmente garantiti, di svolgimento di attività sindacale e di sciopero. ( V 3930/79, mass n 400392; ( V 3781/77, mass n 387453).*