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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- dott. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1994/2023 promossa da:
(cf , in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1 Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Micele, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via Giuseppe Mazzini n.9 Casalecchio di Reno
- Attore in riassunzione - contro
(cf ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Adriana Zucconi Galli Fonseca, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via De' Toschi n. 11 Bologna
- convenuta -
In punto di: giudizio di rinvio a seguito della cassazione della Sentenza n.751/2018 della Corte di
Appello di Bologna
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 1233/2010 ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dalla avverso il d.i. n.345/2004 emesso ad istanza della Parte_1 CP_1 per l'importo di € 4.468,05 richiesto a titolo di interessi moratori per il ritardo nel pagamento di
[...]
fatture per forniture effettuate alle Unità Sanitarie Locali n.24 di UD, n. 25 di San Giorgio di
Piano e n. 26 di San Giovanni in Persiceto.
Il Tribunale, in particolare, ha dichiarato prescritto il credito portato dalle fatture n.166/93, n.167/93
e n.487/93 per la mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione;
ha, invece, rigettato l'eccezione di prescrizione in relazione alle fatture nn. 165/93 , 272/93 , 486/93, 412/1994, 38/96 e
414/1994, rilevando che la prescrizione era stata interrotta da con la missiva del 27 aprile CP_1
1994 laddove la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta in data 11 febbraio 2004. Sulla base di tanto ha revocato il d.i., condannando la al pagamento della somma di €3.124,89 “oltre Pt_1 interessi legali dalla domanda al saldo”.
La Corte di Appello di Bologna con la sentenza n. 751/2018 ha rigettato l'appello principale proposto dalla e, in accoglimento dell'appello incidentale di in Parte_1 CP_1 riforma della sentenza del Tribunale, ha “confermato” il d.i. 345/2004 ritenendo validamente interrotta la prescrizione anche dalle missive inoltrate alla neocostituita e/o Parte_2
per conoscenza alla Pt_3 Pt_1
Con Ordinanza n.26648/2023 del 19.9.2023 la Corte di Cassazione ha accolto il primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso proposto dalla e ha cassato la sentenza Parte_1
n.751/2018 della Corte di Appello di Bologna, rinviando alla medesima Corte territoriale in diversa composizione .
Precisamente, in accoglimento del primo motivo, la Suprema Corte, nel rilevare che secondo il disposto dell'art 56 della L.R. Emilia-Romagna 22/1980 ai fini della liquidazione degli interessi Parte moratori è richiesta la presentazione di fattura da parte del fornitore all' ha rilevato l'erroneità del ragionamento della Corte d'appello sulla ritenuta dimostrazione della presentazione delle fatture per interessi da parte della fornitrice in quanto fondato su congetture –quali la regolare tenuta delle
Parte scritture contabile e il pagamento da parte dell' delle fatture per la somma capitale delle forniture – inconferenti ed inidonee a supportare un ragionamento inferenziale ex art. 2729 cc.
In accoglimento del secondo motivo, in relazione al credito portato da due fatture ( fatture nn.38/96
e 412/92) per interessi di mora calcolati su fatture per somme in linea capitale relative a prestazioni eseguite successivamente alla data del 1° luglio 1994, la Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure osservando che secondo la normativa transitoria di cui all'art 2 c14 della Legge 549/1995 e Parte art 6 c1 Legge 724/1994 la quale successore ex lege dell' è obbligata esclusivamente Pt_1
pagina 2 di 7 per i debiti assunti dall'unità sanitaria locale, ossia per i debiti sorti fino al 1°/7/1994, mentre rimangono esclusi i debiti originati da inadempimenti delle Parte_5 nell'arco di tempo tra la data dell'1 luglio 1994 e il 31 dicembre 1994 , ed ha
[...]
rinviato al giudice di merito di individuare specificamente il numero delle fatture ( rilevando la diversa indicazione contenuta nella sentenza impugnata).
In accoglimento del terzo motivo, la Suprema Corte ha cassato la sentenza rilevando che la Corte di merito non si era attenuta ai princìpi di diritto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità nella parte in cui ha statuito che sono validi atti di messa in mora le richieste di pagamento inoltrate alla , nonché quelle inviate “per conoscenza” alla Regione e le Parte_6
richieste inviate alla neocostituita azienda ospedaliera In particolare in ordine ai solleciti rivolti alle
Parte
, richiamando la pronuncia n. 4392 del 2017 , la Suprema Corte ha osservato che “[i]n seguito Part alla soppressione delle ad opera del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le e per Pt_8
effetto degli artt. 6, comma 1, della l. n. 724 del 1994 e 2, comma 14, della l. n. 549 del 1995, si è verificata una successione ex lege delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle
Part
caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata alle gestioni stralcio, con Pt_9 conseguente inefficacia, per i rapporti pregressi all'istituzione delle stesse, degli atti interruttivi della prescrizione indirizzati alle e non alle predette sezioni stralcio». Pt_8
In accoglimento del quarto motivo con il quale la ricorrente lamentava omessa pronuncia sulle censure esposte in relazione alla carenza di prova della spedizione e ricezione da parte dell' Pt_10
[...
di UD della comunicazione del 27 aprile 1994, la Suprema Corte, nel rilevare che la Corte territoriale non aveva esaminato il relativo motivo di appello, ha altresì rilevato l'erroneità del giudizio, evidenziando, laddove si fosse ravvisato un implicito rigetto, la mancanza di prova della ricezione e spedizione della predetta comunicazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha riassunto il giudizio ai Parte_1 sensi dell'art 392 cpc deducendo 1) Insussistenza del diritto di al pagamento degli CP_1
interessi di mora sul rilievo della mancanza di prova della presentazione delle fatture per interessi ai sensi dell'art. 56 c.5 LR Emilia Romagna 29 marzo 1980 n. 22; 2) Carenza di titolarità passiva dell'obbligazione in relazione al credito portato dalla fattura n.38/96 e ad una parte del credito portato dalla fattura n. 412/94 ( rispettivamente dell'importo di € 437,29 e dell'importo di € 35,36) in quanto riferiti ad interessi di mora calcolati su fatture per somme in linea capitale relative a
Parte prestazioni eseguite successivamente al 1 luglio 1994, data di soppressione delle 3)
Prescrizione del diritto di credito sul rilievo che tutte le comunicazioni di sollecito di pagamento Parte risalgono a data successiva a quella di estinzione delle e sono state inviate alle Unità Sanitarie
pagina 3 di 7 Locali dopo la loro soppressione o all' ( carente di Pt_2 Controparte_2 titolarità) e solo “per conoscenza” alla Regione;
rileva inoltre la carenza di prova della ricezione della lettera del 27 aprile 1994 inoltrata all' di UD 6 (prodotta al doc. 3 fascicolo Parte_10
. CP_1
Si è costituita in giudizio chiedendo condannarsi la al CP_1 Parte_1 pagamento della somma di € 4.468,05, oltre interessi;
in via subordinata, accertarsi che non si era verificata la prescrizione in relazione al credito portato dalla fattura n. 487/1993 e conseguentemente condannare la al pagamento della somma di € 3.157,29 oltre accessori. Controparte_3
-Sul primo motivo concernente la carenza di prova della presentazione delle fatture per interessi di mora da parte di . CP_1
Va premesso che ai sensi dell'art 56 LR Emilia Romagna 22/1980 il diritto agli interessi moratori sorge automaticamente “scaduti i termini per il pagamento delle forniture secondo le modalità di cui all'art. 51, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi”, senza dunque necessità di messa in mora, in deroga alla regola di cui all'art 1229 c.2 n.3 che riserva il verificarsi della mora ex re ai soli debiti "portabili" (v. Cass.
2007/5266) .
La presentazione delle fatture, come statuito nell'Ordinanza di rinvio, è requisito necessario ai fini della liquidazione secondo il disposto del richiamato art 56 c. 5 che recita “alla liquidazione degli interessi di cui sopra si provvede sulla scorta fatta pervenire alla Unità Sanitaria Locale dal fornitore”.
Tanto rilevato, nel caso di specie il requisito della presentazione delle fatture può ritenersi soddisfatto al momento della costituzione della in primo grado (19.5.2004), quando la CP_1
che aveva proposto opposizione ex art. 645 cpc, ha avuto la disponibilità delle fatture Pt_1
allegate al decreto ingiuntivo.
Poiché l'art. 51 LR22/80 prevede il termine di pagamento di 90 dalla presentazione fatture, il credito era inesigibile al momento del deposito del ricorso ex art. 633 cpc, per cui le spese della fase monitoria devono, anche per ciò solo, rimanere a carico dell'ingiungente; non di meno l'importo fatturato è dovuto, con i relativi interessi come riconosciuti dal Tribunale, ma con decorrenza dal
17/8/2004.
-Quanto alla carenza di titolarità passiva della in relazione al credito Pt_1 Parte_1
portato dalla fattura n.38/96 e ad una parte del credito portato dalla fattura n. 412/94, come statuito
Parte nell'Ordinanza di rinvio, la quale successore ex lege delle disciolte può essere Pt_1
pagina 4 di 7 chiamata a rispondere solo dei debiti di tali enti sorti prima del 1/7/1994, data della loro soppressione .
Ne discende che il credito per interessi moratori portato dalla fattura n.38/96 dell'importo di
€437,29 è relativo al ritardato pagamento delle fatture n.1206/94, n. 1418/94, n. 1421/94 e 1783/94 che riguardano forniture e riparazioni eseguite successivamente alla data del 1 luglio 1994. Tanto emerge dal contenuto delle predette fatture nelle quali sono indicate le data della bolla e dell'ordine, tutti successivi all'1/7/1994 ( v. fatture doc G fascicolo Regione).
Per quanto riguarda la quota di credito di €35,36 portato dalla fattura n.412/94, essa è relativa al ritardato pagamento della fattura n. 1738/94 emessa in data 15 novembre 1994 (v. doc H fasc
Regione e doc I stralcio della CTU allegato ) il cui documento contabile non è stato prodotto da per cui non vi è prova che la fattura in linea capitale fosse relativa a forniture/prestazioni CP_1 eseguite prima della data dell'1 luglio 1994.
Sul punto deve rilevarsi che l'onere di dimostrare che gli interessi moratori erano relativi al ritardato Parte pagamento di fatture per forniture o prestazioni sorte a carico delle vecchie anteriormente alla data del 1/7/1994 incombeva alla società stante l'espressa contestazione sollevata dalla CP_1
Regione con l'opposizione al d.i. sulla delimitazione temporale della responsabilità che faceva Parte carico alla Regione per i debiti delle disciolte
-Con riguardo alla prescrizione, deve in primo luogo osservarsi che per i crediti portati dalle fatture n. 165/93, 272/93 e 486/93 la prescrizione è stata validamente interrotta dalla lettera inviata il
27.04.1994 alla di UD, rilevato che la notifica del d.i. è stata effettuata in data Pt_10
11/2/2004.
In merito si rileva che la non ha sollevato alcuna contestazione sulla ricezione della Pt_1
comunicazione in questione (doc 3 fascicolo né nella prima udienza né nella memoria ex CP_1 art 180 cpc previgente, essendosi limitata a contestare soltanto l'idoneità ai fini interruttivi delle comunicazioni inviate solo per conoscenza alla Regione e di quelle trasmesse alle Unità Sanitarie
Locali dopo la loro soppressione, nonché di quelle inviate alla neocostituita;
Parte_11
soltanto nella memoria di replica ex art. 190 pc ha rilevato la mancata prova della ricezione della raccomandata, e dunque tardivamente ai sensi degli artt. 115 e 167 cpc.
Non essendo stata tempestivamente contestata la ricezione della 27.04.1994, nessun onere probatorio incombeva sul punto al creditore ( Cass 6725/2018 ) .
Deve invece dichiararsi la prescrizione dei crediti portati dalle fatture nn.166/93, 167/93 e 487/93 .
Alla luce del dictum della Corte di Cassazione deve osservarsi che non ha efficacia interruttiva la comunicazione del 21 ottobre 2002 indirizzata dalla all'Azienda Unità Sanitaria Locale CP_1
pagina 5 di 7 Bologna, carente di titolarità, rilevato che ai sensi degli artt. 6, comma 1, della l. n. 724 del 1994 e 2, comma 14, della l. n. 549 del 1995 si è verificata una successione ex lege delle Regioni nei rapporti
Parte di debito e credito già facenti capo alle caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata alle gestioni stralcio.
Parimenti non può riconoscersi efficacia interruttiva alla comunicazione del 21 ottobre 2002 indirizzata solo per conoscenza alla alla luce dei principi di diritto Parte_1 richiamati nell'Ordinanza di rinvio secondo i quali “per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non
è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (ex multis, Cass. 14/6/2018 n. 15714; Cass.
4/7/2017 n. 16465; Cass. 31/5/2021 n. 15140)
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alle comunicazioni trasmesse alle Unità
Sanitarie Locali successivamente alla data del 1° luglio 1994, non potendo esplicare alcun effetto in quanto trasmesse ad un soggetto ormai inesistente.
Per le ragioni esposte sono dovute dalla le somme portate dalle fatture Parte_1
n.165/93 per €976,99 , n.272/93 per €1.187,22, n.486/93 per €67,78, n.412/94 ( una quota) per
€368,97 e n.414/94 per €51,28 per complessivi €2.652,24 oltre interessi legali dal 17/8/2004 al saldo;
deve invece dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della in relazione ai Pt_1
crediti portati dalle fatture n.38/96 e ad una parte del credito portato dalla fattura n. 412/94
(rispettivamente dell'importo di € 437,29 e dell'importo di € 35,36) , pari a complessivi euro
472,65, essendo relativi ad interessi di mora calcolati su fatture in linea capitale per prestazioni successive al 1/7/1994; vanno infine dichiarati prescritti i crediti portati dalle fatture di CP_1
nn.166/93, 167/93 e 487/93 .
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese processuali di tutti i gradi vengono compensate tra le parti per la metà e per il resto vanno poste a carico della Controparte_3
e liquidate come in dispositivo ai sensi del dm 147/2022. Le spese della CTU vengono poste a carico delle parti metà per ciascuna.
pagina 6 di 7 In accoglimento della domanda di restituzione proposta dalla deve essere Pt_1 CP_1
condannata alla restituzione delle somme in eccedenza ricevute dalla in esecuzione della Pt_1
sentenza della Corte di Appello di Bologna n.751/2018.
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 cpc sulla riassunzione proposta dalla nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- già revocato il d.i. n.345/2004 , condanna la al pagamento in favore di Parte_1
della somma complessiva di €2.652,24 per i titoli indicati, oltre interessi legali dal CP_1
17/8/2004 al saldo;
rigetta le ulteriori pretese della CP_1
- Compensa nella misura del 50% le spese processuali tra le parti e condanna la Parte_1
alla rifusione alla della restante parte che liquida, già decurtato l'importo della
[...] CP_1
metà, per il primo grado in €1.300,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa;
per il primo giudizio di appello in €1.500,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa;
per il giudizio in Cassazione in
€950,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa e per il presente giudizio di rinvio in €1.500,00 per compenso oltre rimb. forf, iva e cpa . Pone le spese della CTU a carico delle parti metà per ciascuna.
- Condanna alla restituzione delle maggiori somme ricevute dalla CP_1 Pt_1 Pt_1
in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n.751/2018.
[...]
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 21/3/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
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