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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1028 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/04/1986, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Doriana Origa, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena Meloni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 13/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Monserrato.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
13/09/2015 tra e , trascritto presso il Parte_1 Parte_2
registro dello stato civile del Comune di Monserrato, anno 2015, numero 20, parte
2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in Monserrato il 13 settembre 2015, come risulta dal
Registro dello Stato Civile del Comune di Monserrato, Anno 2015, numero 20, parte II, Serie A, disponendo per le conseguenti annotazioni nei registri anagrafici.
Pag. 2 di 3
2. Stante l'indipendenza economica di entrambi i ricorrenti, nessuna somma è dovuta, reciprocamente, a titolo di contributo economico per il mantenimento.
3. Stante il tempo paritario che il minore figlio trascorre con Persona_1 entrambi i genitori, disporre la revoca dell'obbligo di versamento della somma di € 230,00 che il padre, , doveva versare Parte_1 mensilmente alla signora in forza della sentenza di Parte_2 separazione e quale contributo al mantenimento per il figlio , Persona_1 provvedendo al mantenimento dello stesso entrambi i genitori in modo diretto.
Le parti specificano che, qualora la signora dovesse perdere il lavoro, Pt_2 per il tempo in cui la medesima non percepirà lo stipendio, il signor Pt_1 sarà nuovamente obbligato al versamento della somma di € 230,00 mensili, quale contributo per il mantenimento del minore figlio;
ove tale situazione dovesse verificarsi la signora si obbliga alla comunicazione immediata, Pt_2 al signor della ripresa del lavoro che comporterà nuovamente la Pt_1 perdita del diritto alla percezione del contributo al mantenimento per il figlio minore.
4. Le spese straordinarie relative al figlio minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Rispetto alla individuazione e regolamentazione delle spese, i coniugi si impegnano a far riferimento alle Linee Guida del CNF così come trasmesse a tutti gli ordini in data 29.11.2017, precisando tuttavia che verranno considerate straordinarie e quindi da dividere al 50% quelle relative alla mensa scolastica, alle attività sportive, al campus estivo e alle visite mediche non mutuabili.
5. L'assegno unico verrà percepito dai genitori in misura del 50% ciascuno;
le parti si obbligano fin d'ora a sottoscrivere tutte le eventuali autorizzazioni e/o dichiarazioni affinché ciò avvenga.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1028 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/04/1986, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Doriana Origa, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena Meloni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 13/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Monserrato.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
13/09/2015 tra e , trascritto presso il Parte_1 Parte_2
registro dello stato civile del Comune di Monserrato, anno 2015, numero 20, parte
2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in Monserrato il 13 settembre 2015, come risulta dal
Registro dello Stato Civile del Comune di Monserrato, Anno 2015, numero 20, parte II, Serie A, disponendo per le conseguenti annotazioni nei registri anagrafici.
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2. Stante l'indipendenza economica di entrambi i ricorrenti, nessuna somma è dovuta, reciprocamente, a titolo di contributo economico per il mantenimento.
3. Stante il tempo paritario che il minore figlio trascorre con Persona_1 entrambi i genitori, disporre la revoca dell'obbligo di versamento della somma di € 230,00 che il padre, , doveva versare Parte_1 mensilmente alla signora in forza della sentenza di Parte_2 separazione e quale contributo al mantenimento per il figlio , Persona_1 provvedendo al mantenimento dello stesso entrambi i genitori in modo diretto.
Le parti specificano che, qualora la signora dovesse perdere il lavoro, Pt_2 per il tempo in cui la medesima non percepirà lo stipendio, il signor Pt_1 sarà nuovamente obbligato al versamento della somma di € 230,00 mensili, quale contributo per il mantenimento del minore figlio;
ove tale situazione dovesse verificarsi la signora si obbliga alla comunicazione immediata, Pt_2 al signor della ripresa del lavoro che comporterà nuovamente la Pt_1 perdita del diritto alla percezione del contributo al mantenimento per il figlio minore.
4. Le spese straordinarie relative al figlio minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Rispetto alla individuazione e regolamentazione delle spese, i coniugi si impegnano a far riferimento alle Linee Guida del CNF così come trasmesse a tutti gli ordini in data 29.11.2017, precisando tuttavia che verranno considerate straordinarie e quindi da dividere al 50% quelle relative alla mensa scolastica, alle attività sportive, al campus estivo e alle visite mediche non mutuabili.
5. L'assegno unico verrà percepito dai genitori in misura del 50% ciascuno;
le parti si obbligano fin d'ora a sottoscrivere tutte le eventuali autorizzazioni e/o dichiarazioni affinché ciò avvenga.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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