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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 37144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Davide Binda, che Parte_1 lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Parte ricorrente
CONTRO
elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Riccardo Fiorentini che la rappresenta e difende come da mandato in atti
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Faddili
-Parte resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 0972024 9081795330000, notificata in data 23.9.2024, e alla cartella di pagamento n. 0972008 0114366252000 ad essa sottesa, con la quale gli era stato chiesto, a titolo di contributi previdenziali, il pagamento della somma di €.
13.924,80.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente deduceva:
1. Il difetto di notifica della cartella impugnata nonché degli atti ad essa prodromici;
2. La nullità della cartella per omessa e/o insufficiente motivazione;
3. la prescrizione quinquennale dei crediti iscritti a ruolo poiché la predetta cartella non sarebbe mai stata notificata, e in ogni caso, tra la data della presunta notifica della cartella e la data di avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe trascorso un tempo superiore ai cinque anni;
4. Nullità della intimazione di pagamento per decorso del termine di decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999.
Concludeva quindi chiedendo “in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e la totale assenza di debenza delle somme portate dalla intimazione di pagamento opposta, in relazione alla cartella di pagamento, dichiarando, altresì, la carenza del titolo e dunque, che nulla è dovuto da parte dell'odierno ricorrente in ordine ai crediti di cui alla cartella di pagamento;
sempre in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e la totale assenza di debenza delle somme portate dalla cartella per come opposta in ricorso, accertando che nulla è dovuto da parte del ricorrente, per intervenuta prescrizione delle somme antecedente e successiva alla asserita notificazione della cartella di pagamento, nonché per decadenza del diritto a riscuotere le stesse per come richieste e iscritte nei ruoli, nella totale assenza di prova di eventuale notifica di atti interruttivi, annullando la parte della intimazione di pagamento relativa a tale cartella;
in via alternativa riformare al ribasso gli importi dovuti dall'opponente, in forza delle doglianze e delle motivazioni di cui al presente ricorso dichiarando l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi;
in via alternativa e subordinata qualora l'ecc.mo Tribunale adito si ritenga incompetente a giudicare tutta o parte dei crediti impugnati, concedere termine di legge al fine di poter adire il
Giudice competente a giudicare su dette somme, senza pregiudizio per parte ricorrente.”, vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo la tardività dell'opposizione per CP_2 essere stata proposta oltre 40 giorni dopo la notifica della cartella impugnata, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti di competenza del Concessionario, chiedendo la produzione a cura di della relata di notifica della Controparte_3 cartella e dei successivi atti interruttivi.
Si costituiva anche producendo la relata di notifica riferita alla Controparte_4 cartella di pagamento oggetto di impugnazione, nonché gli atti di interruzione della prescrizione.
In particolare, l' documentava la notifica della cartella n. 097 2008 0114366252 in data 8 CP_5 luglio 2009 (cfr. all. 3 di ), nonché di successivi atti interruttivi, e segnatamente: l'intimazione CP_5 di pagamento n. 097 2016 9007966216 del 20 ottobre 2016 (cfr. all. 4), l'intimazione di pagamento n. 097 2022 9037292036 del 18 gennaio 2023 (cfr. all. 5) e l'intimazione oggetto di opposizione.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. Ritiene il Tribunale che, esclusa la necessità di esaminare questioni diverse, in virtù del principio della “ragione più liquida”, sia fondata l'eccezione di prescrizione del credito successivamente alla notifica dell'atto presupposto, doglianza ex art.615 c.p.c. non soggetta a termine.
Invero, pur considerando come ritualmente notificata la cartella di pagamento n. 097 2008
0114366252 in data 08.7.2009, occorre rilevare come, in ogni caso, sia intervenuta la prescrizione del credito azionato, essendo decorso oltre un quinquennio tra la notifica di detta cartella e il primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dall'intimazione di pagamento n. 097 2016
9007966216 del 20 ottobre 2016.
I compensi di lite, atteso il motivo di accoglimento per come sopra esplicitato, sono integralmente compensati tra il ricorrente e l' L' , deputata a dare prova della CP_2 Controparte_1 sussistenza di validi atti interruttivi posti in essere successivamente alla notifica degli atti presupposti, deve invece essere condannata alla refusione delle spese a favore di parte ricorrente, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe;
- dichiara l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva di cui alla cartella n. 097 2008 CP_2
0114366252;
- compensa i compensi di lite tra ricorrente e CP_2
- condanna alla refusione, in favore del ricorrente, dei compensi di Controparte_3 lite liquidati in complessivi €. 2.000,00 oltre accessori, da distrarsi.
Roma, 20/03/2025
Il Giudice
Silvia Antonioni