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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 669/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
– avv G.Aschero per procura in atti e presso lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliato RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante P.T- elettivamente CP_1 domiciliato presso sede di Cuneo e da avv. M.Cataldi difeso e rappresentato per procura in atti CONVENUTO oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note dep 21.1.25
Per parte convenuta: come da note dep 21.1.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha opposto il D.I. n. 111/2024 del 24.04.2024 del Parte_1
Tribunale di Cuneo con il quale gli veniva intimato il pagamento all' dell'importo complessivo di 75.012,69 euro a titolo di contributi CP_1 previdenziali/assistenziali obbligatori, per euro 26.826,96, sanzioni civili, per euro 17.569,89, TFR ex L. 297/1982, per euro 10.216,72, crediti di lavoro diversi dal TFR ex D.L. n. 80/1992 per euro 10.216,72. A sostegno della opposizione eccepiva la prescrizione (quinquennale) del credito in quanto il D.I. era stato a lui notificato il 4.5.2024, mentre il fallimento che lo aveva attinto ed in cui si era insinuata– CP_1
1 procedura di cui però non forniva alcun dato identificativo- era stato chiuso con decreto 25.1.2018. si costituiva in giudizio precisando che il ricorrente era titolare CP_1 della ditta individuale “ ” dichiarata fallita con Parte_1 sentenza n.17/2011 del Tribunale di Cuneo del 8.08.2011, che l'Istituto aveva proposto domanda di insinuazione nel fallimento per i suoi crediti, che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo in data 5/07/2012, con termine di gg 30 per eventuale giudizio di opposizione;
che a seguito di progetto di riparto era stato parzialmente pagato, che il fallimento era stato chiuso nel 2016, ma poi riaperto in data 02.02.2017 con sentenza del Tribunale di Cuneo n.15/2017 e che l'istituto -con pec ricevuta dalla procedura in data 04.04.2017 – aveva proposto domanda di insinuazione al passivo per il fondo di garanzia ed aveva proposto domanda di rettifica dello stato passivo per crediti diversi dal TFR ex D.L.80/1992 in data 04.04.2017, corredata dalle relative quietanze di pagamento da parte dei lavoratori, sicchè alla data del 04.04.2017 non si era compiuto il quinquennio idoneo al perfezionarsi della prescrizione medesima ( decorrente dalla chiusura della procedura del 2016); quanto ai crediti ( tfr e contributi e sanzioni) insinuati nuovamente alla data di riapertura del fallimento essi erano stati regolarmente ammessi al passivo fallimentare e quindi pagati come da piano di riparto;
infine il fallimento era stato chiuso con decreto del Tribunale di Cuneo il 25.01.2018, da cui decorreva il nuovo quinquennio. A tale data avevano fatto seguito due diffide di pagamento al Parte_1 una del 2019 e una del 2024 con nuove interruzioni del termine di prescrizione, ancora “aperto” a momento del deposito di ricorso monitorio e della notifica del decreto ingiuntivo al debitore. Produceva documentazione a sostegno dei fatti illustrati. Si osserva. L'eccezione di prescrizione formulata dal non è fondata ed Parte_1 anzi appare smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dall' per le ragioni che di seguito si espongono. CP_1
Emerge infatti che l'opponente è stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Cuneo del 2011 ( sentenza n° 17) ,che il fallimento Romanelli, dopo essere stato chiuso a maggio 2016, era stato poi riaperto e quindi nuovamente chiuso in data 18.1.2018 (cfr visura CCIAA e decreto di chiusura) . L'istituto aveva presentato domanda di insinuazione sia nella “prima “ fase della procedura, poi nella procedura riaperta, come analiticamente ricostruito dalla parte opposta nella sua memoria di costituzione, sopra riassunta e che qui si ha per richiamata, ricostruzione storica supportata da documentazione pertinente ( cfr documenti da 2 a 10 prodotti da
. CP_1
2 Orbene le domande di insinuazione al passivo del fallimento hanno pacificamente effetto interruttivo della prescrizione e la sospensione del decorso della prescrizione permane fino alla data di chiusura della procedura concorsuale, sicchè dal momento in cui il debitore torna in bonis decorre un nuovo termine prescrizionale che decorre dalla chiusura della procedura. ( cfr tra le pronunce più recenti Cassazione n° 16415/2023). L'istituto ha documentato di aver insinuato nella procedura sia il credito per contributi non pagati ai dipendenti sia il credito per TFR. Quanto alla prima domanda di insinuazione essa è datata 5.7.2012, la procedura venne chiusa a maggio 2016, rinnovò l'insinuazione CP_1 con domanda 6.4.2017 e quindi fino al 18.1.2018 ( data della 2° chiusura) la prescrizione era sospesa;
poi notificò al diffida ad CP_1 Parte_1 adempiere in data 30.4.2019, ricevuta il 20.5.2019, ma anche successiva diffida -per il pagamento del TFR, contributi e sanzioni IVS- ricevuta da il 22.1.24. Parte_1
E' quindi evidente che il quinquennio di prescrizione risulta essere stato interrotto (più volte) e che tra l'ultima diffida del 2024 ed il ricorso monitorio del 19.4.24 e poi la notifica de D.I. 111/24 sono intercorsi pochi mesi. La opposizione va quindi respinta, con conferma del decreto ingiuntivo 111/2024,; ciò comporta che il soccombente sia condannato al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
Respinge l'opposizione di al D.I. n° 111/24 del Parte_1
Tribunale di Cuneo
Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 di lite, liquidate in euro 3.200,00 oltre accessori di legge
Motivazione in gg 60.
Cuneo, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
– avv G.Aschero per procura in atti e presso lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliato RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante P.T- elettivamente CP_1 domiciliato presso sede di Cuneo e da avv. M.Cataldi difeso e rappresentato per procura in atti CONVENUTO oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note dep 21.1.25
Per parte convenuta: come da note dep 21.1.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha opposto il D.I. n. 111/2024 del 24.04.2024 del Parte_1
Tribunale di Cuneo con il quale gli veniva intimato il pagamento all' dell'importo complessivo di 75.012,69 euro a titolo di contributi CP_1 previdenziali/assistenziali obbligatori, per euro 26.826,96, sanzioni civili, per euro 17.569,89, TFR ex L. 297/1982, per euro 10.216,72, crediti di lavoro diversi dal TFR ex D.L. n. 80/1992 per euro 10.216,72. A sostegno della opposizione eccepiva la prescrizione (quinquennale) del credito in quanto il D.I. era stato a lui notificato il 4.5.2024, mentre il fallimento che lo aveva attinto ed in cui si era insinuata– CP_1
1 procedura di cui però non forniva alcun dato identificativo- era stato chiuso con decreto 25.1.2018. si costituiva in giudizio precisando che il ricorrente era titolare CP_1 della ditta individuale “ ” dichiarata fallita con Parte_1 sentenza n.17/2011 del Tribunale di Cuneo del 8.08.2011, che l'Istituto aveva proposto domanda di insinuazione nel fallimento per i suoi crediti, che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo in data 5/07/2012, con termine di gg 30 per eventuale giudizio di opposizione;
che a seguito di progetto di riparto era stato parzialmente pagato, che il fallimento era stato chiuso nel 2016, ma poi riaperto in data 02.02.2017 con sentenza del Tribunale di Cuneo n.15/2017 e che l'istituto -con pec ricevuta dalla procedura in data 04.04.2017 – aveva proposto domanda di insinuazione al passivo per il fondo di garanzia ed aveva proposto domanda di rettifica dello stato passivo per crediti diversi dal TFR ex D.L.80/1992 in data 04.04.2017, corredata dalle relative quietanze di pagamento da parte dei lavoratori, sicchè alla data del 04.04.2017 non si era compiuto il quinquennio idoneo al perfezionarsi della prescrizione medesima ( decorrente dalla chiusura della procedura del 2016); quanto ai crediti ( tfr e contributi e sanzioni) insinuati nuovamente alla data di riapertura del fallimento essi erano stati regolarmente ammessi al passivo fallimentare e quindi pagati come da piano di riparto;
infine il fallimento era stato chiuso con decreto del Tribunale di Cuneo il 25.01.2018, da cui decorreva il nuovo quinquennio. A tale data avevano fatto seguito due diffide di pagamento al Parte_1 una del 2019 e una del 2024 con nuove interruzioni del termine di prescrizione, ancora “aperto” a momento del deposito di ricorso monitorio e della notifica del decreto ingiuntivo al debitore. Produceva documentazione a sostegno dei fatti illustrati. Si osserva. L'eccezione di prescrizione formulata dal non è fondata ed Parte_1 anzi appare smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dall' per le ragioni che di seguito si espongono. CP_1
Emerge infatti che l'opponente è stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Cuneo del 2011 ( sentenza n° 17) ,che il fallimento Romanelli, dopo essere stato chiuso a maggio 2016, era stato poi riaperto e quindi nuovamente chiuso in data 18.1.2018 (cfr visura CCIAA e decreto di chiusura) . L'istituto aveva presentato domanda di insinuazione sia nella “prima “ fase della procedura, poi nella procedura riaperta, come analiticamente ricostruito dalla parte opposta nella sua memoria di costituzione, sopra riassunta e che qui si ha per richiamata, ricostruzione storica supportata da documentazione pertinente ( cfr documenti da 2 a 10 prodotti da
. CP_1
2 Orbene le domande di insinuazione al passivo del fallimento hanno pacificamente effetto interruttivo della prescrizione e la sospensione del decorso della prescrizione permane fino alla data di chiusura della procedura concorsuale, sicchè dal momento in cui il debitore torna in bonis decorre un nuovo termine prescrizionale che decorre dalla chiusura della procedura. ( cfr tra le pronunce più recenti Cassazione n° 16415/2023). L'istituto ha documentato di aver insinuato nella procedura sia il credito per contributi non pagati ai dipendenti sia il credito per TFR. Quanto alla prima domanda di insinuazione essa è datata 5.7.2012, la procedura venne chiusa a maggio 2016, rinnovò l'insinuazione CP_1 con domanda 6.4.2017 e quindi fino al 18.1.2018 ( data della 2° chiusura) la prescrizione era sospesa;
poi notificò al diffida ad CP_1 Parte_1 adempiere in data 30.4.2019, ricevuta il 20.5.2019, ma anche successiva diffida -per il pagamento del TFR, contributi e sanzioni IVS- ricevuta da il 22.1.24. Parte_1
E' quindi evidente che il quinquennio di prescrizione risulta essere stato interrotto (più volte) e che tra l'ultima diffida del 2024 ed il ricorso monitorio del 19.4.24 e poi la notifica de D.I. 111/24 sono intercorsi pochi mesi. La opposizione va quindi respinta, con conferma del decreto ingiuntivo 111/2024,; ciò comporta che il soccombente sia condannato al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
Respinge l'opposizione di al D.I. n° 111/24 del Parte_1
Tribunale di Cuneo
Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 di lite, liquidate in euro 3.200,00 oltre accessori di legge
Motivazione in gg 60.
Cuneo, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
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