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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/10/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.690/ 2024 introdotta
D A
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. MAUTONE SABRINA;
C.F._2
-ricorrenti-
CONTRO
Controparte_1
, (CF. e P.IVA ), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. D'AMORE LYDIA;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.2.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “procedere allo scorrimento e/o utilizzazione della graduatoria definitiva di merito di cui alla Delibera n. 582 del 24.5.2021 seguendo l'ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e procedere quindi all'attribuzione dei posti di coordinamento infermieristico rimasti scoperti - tenendo conto delle vacanze come poc'anzi indicate in favore dei ricorrenti- aventi diritto essendosi classificati al numero
29 e al numero 30 - fino alla integrale copertura dei posti disponibili in guisa da sanare le omissioni poste in essere dalla Direzione dell' b) accertare e dichiarare il Controparte_2 diritto dei ricorrenti alla corretta utilizzazione e scorrimento della graduatoria di merito in 1 conformità alla lex specialis di cui alla delibera n. 756 del 3.8.20202 e, previo scorrimento della graduatoria di merito formata a seguito del regolare espletamento della selezione per conferimento di incarichi di organizzazione del Comparto infermieristico a vedersi attribuire ognuno un incarico di Coordinamento tra quelli allo stato vacanti c) assegnare alla ricorrente Parte_1
l'incarico di Coordinamento di cui alla in quanto avente diritto Parte_3 perché collocata al 29° posto della graduatoria di merito ed avendo indicato tale U.O. tra quelle di preferenza d) condannare l' al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_1
e non patrimoniali subiti e subendi dai ricorrenti nella misura delle differenze retributive e di tutti gli emolumenti dovuti dalla data di assunzione della qualifica di coordinatore, nonché tutti i danni morali ed esistenziali e da perdita di chance da valutarsi in via equitativa e) condannare le
Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione all'esito della produzione di idonea documentazione relativa allo scorrimento in graduatoria in luogo dei ricorrenti degli iscritti in posizione deteriore rispetto a quella spettante a ciascun ricorrente, da liquidarsi in via equitativa secondo l'equo apprezzamento del Giudice. in ogni caso: - adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dai ricorrenti.
f) condannare l' “moscati” alla rifusione delle spese, delle competenze e degli Controparte_1 onorari della presente procedura, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di aver partecipato alla selezione interna, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di incarichi di organizzazione riservato al personale del ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 16 del CCNL di settore, indetta dalla convenuta con delibera n. 774 del 21.8.2020; che la delibera n. 582 del 24.5.2021, dato Controparte_1 atto del regolare espletamento della suddetta selezione, dava mandato alla Direzione Generale Risorse
Umane a conferire n. 25 incarichi di organizzazione di cui all'allegato G della delibera stessa;
che in detto elenco non figuravano né la né il , in quanto collocatosi rispettivamente alla Pt_1 Pt_2 posizione n. 29 e 30, siccome evincibile dall'elenco generale di cui all'allegato F della medesima delibera.
La parte ricorrente precisava di aver espresso, così come tutti gli altri candidati, la propria preferenza, per un massimo di tre, circa i reparti in cui avrebbe voluto ricoprire l'incarico di cui alla selezione de qua e che, specificamente, la aveva scelto i reparti di U.O. Sala Operativa Urologia, Pt_1
Fisiopatologia del Dolore e Nefrologia e quelli di Ortopedia, Pediatria e Cardiologia interventistica il
ROZZA; che proprio sulla base di tali scelte l'Amministrazione aveva provveduto ad effettuare le venticinque assegnazioni, siccome previsto nella delibera n. 582/2021: “secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle scelte espresse dai partecipanti”.
2 I ricorrenti, tuttavia, in questa sede, lamentavano che l' dopo aver assegnato gli incarichi ai c.d. CP_3
“vincitori” secondo le modalità prestabilite, aveva provveduto a spostare taluni di essi presso reparti non indicati nel bando, in quanto resisi disponibili solo successivamente all'espletamento della procedura. Precisavano, inoltre, che l'Amministrazione di conseguenza aveva provveduto allo scorrimento dell'elenco con riferimento a quei reparti rimasti scoperti per effetto di tali spostamenti.
Nello specifico, la sig.ra n. 1 in graduatoria, collocata in Servizio OBI, veniva Parte_4 spostata su un coordinamento non messo a concorso ed al suo posto veniva collocata la sig.ra Per_1
; il sig. , n. 5 in graduatoria, assegnato alla Fisiopatologia del dolore
[...] Parte_5 veniva successivamente allocato in Rianimazione (posto non indicato nel bando); la sig.ra Per_2
n.17 in graduatoria, veniva assegnata alla T.I. Cardiochirurgia e successivamente allocata in
[...]
Sala Operatoria Oculistica;
la sig.ra n.22 della graduatoria, assegnata in Sala Parte_6
Operatoria dell'oculistica, veniva poi allocata in T.I Cardiochirurgia (reparto da essa non scelto); la sig.ra n. 28, veniva assegnata al reparto di Neurologia, reparto non messo a concorso;
Per_3 la sig.ra , al posto n. 25, viene assegnata nell'Unità di ORL;
la sig.ra Persona_4 Parte_7
n. 26 in graduatoria, veniva assegnata nel reparto di Urologia, dove prestava servizio, reparto
[...] non a concorso;
infine, la sig.ra n. 27 in graduatoria, veniva assegnata Parte_8 all'Ambulatorio di ematologia, reparto non presente nel bando di concorso.
I ricorrenti lamentavano altresì che altri reparti, privi di personale di coordinamento, pur vigendo ancora la graduatoria de qua, venivano assegnati ad altro personale interno che non aveva preso parte alla procedura selettiva di cui alla delibera n. 774/2020: “1) l' ( Parte_9 inserita nell'elenco degli incarichi posti a concorso) ha attualmente una coordinatrice f.f., che non risulta nella graduatoria di merito degli incarichi di coordinamento ed è sprovvista di master in coordinamento;
2) L'Unità di Medicina Preventiva rimane vuota nel posto di coordinamento per quiescenza della Coordinatrice ed inspiegabilmente l'incarico viene assegnato alla dipendente
come coordinatrice ff,posto ( la quale risulta classificata al n° 41 della graduatoria di Parte_10 merito per gli incarichi di coordinamento presta servizio presso la suddetta Unità), con lettera di
Assegnazione del primario, la Dott.ssa . 3) L'Unità di Sala Operatoria di Cardiochirurgia Per_5
(inserita nell'elenco dei posti messi a concorso) rimane vuota del posto di coordinamento ad Ottobre per Quiescenza anticipata per patologia della coordinatrice. L'incarico viene assegnato a Per_6
, come coordiantrice f.f, (presta servizio presso l'unità Operativa), dal primario (vd.
[...] Per_7 pag. 3 del ricorso).
3 I ricorrenti, infine, precisavano di essere collocati in posizione utile con riferimento ai reparti di fisiopatologia del dolore e di cardiologia interventista, in quanto i candidati che li precedevano in graduatoria già ricoprivano degli incarichi di coordinamento in altri reparti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Amministrazione convenuta, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree. In particolare, la resistente affermava la legittimità del proprio operato, precisando di aver provveduto all'assegnazione di quei reparti resisi vacanti successivamente all'indizione della procedura de qua tenendo conto dell'ordine della graduatoria generale e all'assegnazione dei reparti a loro volta resisi disponibili tenendo conto della graduatoria e delle preferenze espresse dai singoli candidati.
L'Amministrazione, quindi, riconosceva che in applicazione dei suddetti criteri di assegnazione, la risultava collocata in posizione utile per l'assegnazione dell'incarico presso il reparto di Pt_1
Fisiopatologia del dolore ma chiariva che scelte organizzative interne impedivano ulteriori scorrimenti e pertanto tale nomina. Negava, infine, che durante la vigenza della graduatoria fossero stati assegnati incarichi di coordinamento di con modalità diverse dalla formale Pt_11 procedura selettiva, non essendo ciò possibile ex lege. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione così provvede.
Innanzitutto, deve ribadirsi quanto già affermato da questo GDL nell'ambito del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa e, specificamente, deve richiamarsi il principio secondo cui, nel nostro ordinamento, non è riconosciuto il diritto soggettivo allo scorrimento delle graduatorie;
pertanto, il candidato primo degli idonei in graduatoria non ha un diritto soggettivo all'assunzione qualora il vincitore, o uno dei vincitori, rinunci al posto, perché la pubblica amministrazione ha soltanto la «facoltà», e non l'obbligo, di procedere allo scorrimento (cfr. Cass. n.
25210 del 19.9.2024; n. 14919 del 28.5.2024; n. 4870 del 15.02.2022; n. 22746 del 12.8.2021; Cons.
Stato, Sez. V, 1 marzo 2005, n. 794; ma si vedano ancora le sentenze Cons. Stato, Sez. V, 16 ottobre
2002, n. 5611 e Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 1999, n. 1860). Tale conclusione discende dalle disposizioni in materia di reclutamento (nell'ambito del comparto Sanità si veda il d.p.r. 220/2001), ove espressamente è stabilito che allorquando i posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà e non dovere di procedere ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa. E' stato chiarito infatti la deliberazione che consente l'utilizzo della graduatoria esaurisce i suoi effetti con l'individuazione del candidato vincitore, sicché occorre una nuova manifestazione di volontà della stessa pubblica amministrazione per procedere ad ulteriori assunzioni (cfr. Cass. n. 31427/2021).
4 L'assenza di un diritto soggettivo in senso stretto in capo al candidato idoneo è stata affermata anche con riferimento a selezioni interne finalizzate alle progressioni verticali: “nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, analogamente a quanto accade per le procedure concorsuali preordinate all'assunzione di dipendenti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei "per scorrimento" non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando” (vd. Cass. n. 3332/2019).
Ebbene, questo GDL è consapevole che nel caso di specie non si tratti di una procedura concorsuale, quanto piuttosto di una procedura selettiva interna finalizzata all'attribuzione degli incarichi di l personale interno;
tuttavia, si ritiene che i menzionati principi si possano estendere Pt_11 nella fattispecie in esame, dovendosi anche in tal caso garantire la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, al pari di quanto previsto per le procedure concorsuali in senso stretto.
Di conseguenza, si ritiene che anche nel caso di specie non sussista in capo ai ricorrenti un diritto soggettivo assoluto che consenta di ordinare all'Amministrazione resistente lo scorrimento della graduatoria e la nomina dei ricorrenti, pur essendo pacifica la circostanza che taluni dei posti indicati nel bando risultino allo stato scoperti ovvero che la sia in posizione utile. Pt_1
In particolare, è la stessa resistente che conferma la circostanza che in caso di scorrimento della graduatoria con riferimento al reparto di Fisiopatologia del dolore sia la a dover essere Pt_1 nominata coordinatore (vd. pag. 16 della comparsa di costituzione); tuttavia, ella eccepisce che per ragione organizzative aziendali non è più interessata a ricoprire tale posto.
Pertanto, alla luce dei principi sopra espressi, la domanda attorea deve ritenersi non meritevole di accoglimento in parte de qua, non potendosi configurare in capo alla un diritto soggettivo Pt_1 assoluto ma una mera aspettativa che, in quanto tale, non risulta neppure soggetto a risarcimento.
Inoltre, deve precisarsi che non risulta in atti alcuna prova che il coordinamento del reparto di
Fisiopatologia sia stato assegnato a un altro dipendente, estraneo alla graduatoria, in elusione della procedura de qua. Non emerge in atti alcuna determina in tal senso ovvero un ordine di servizio che possa confutare tale deduzione.
Peraltro, deve osservarsi che la Suprema Corte in più occasioni ha chiarito che “In tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art.10,comma3,del CCNL Comparto Sanità biennio economico 2000-2001,stipulato il 20 settembre 2001,la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia
5 documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale….”(Cass n.25198/2013 e n.10008/2010). Pertanto, in assenza della deduzione e prova di un esborso economico in favore di un ipotetico facente funzione, non si riscontra una volontà della resistente di voler ricoprire il posto preteso dalla ricorrente con modalità diverse da quelle indicate nella procedura selettiva;
né per i principi sopra espressi, questo GDL può spingersi a sindacare la scelta organizzativa dell'amministrazione di non ricoprire più quel posto.
Con riferimento al ricorrente , invece, la documentazione agli atti ha dimostrato che nessuno Pt_2 dei posti messi a bando e dallo stesso indicati nell'opzione di preferenza è disponibile.
Infine, deve osservarsi che non è emersa in atti la prova che la P.A. abbia provveduto al conferimento di incarichi di coordinamento per reparti non indicati nel bando in spregio alla posizione occupata dai ricorrenti. Pertanto, in assenza di condotte da parte della resistente che possano configurarsi come inadempimenti pregiudizievoli nei confronti dei ricorrenti, deve essere altresì rigettata ogni domanda risarcitoria siccome formulata.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate stante la complessità e novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 29.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.690/ 2024 introdotta
D A
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. MAUTONE SABRINA;
C.F._2
-ricorrenti-
CONTRO
Controparte_1
, (CF. e P.IVA ), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. D'AMORE LYDIA;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.2.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “procedere allo scorrimento e/o utilizzazione della graduatoria definitiva di merito di cui alla Delibera n. 582 del 24.5.2021 seguendo l'ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e procedere quindi all'attribuzione dei posti di coordinamento infermieristico rimasti scoperti - tenendo conto delle vacanze come poc'anzi indicate in favore dei ricorrenti- aventi diritto essendosi classificati al numero
29 e al numero 30 - fino alla integrale copertura dei posti disponibili in guisa da sanare le omissioni poste in essere dalla Direzione dell' b) accertare e dichiarare il Controparte_2 diritto dei ricorrenti alla corretta utilizzazione e scorrimento della graduatoria di merito in 1 conformità alla lex specialis di cui alla delibera n. 756 del 3.8.20202 e, previo scorrimento della graduatoria di merito formata a seguito del regolare espletamento della selezione per conferimento di incarichi di organizzazione del Comparto infermieristico a vedersi attribuire ognuno un incarico di Coordinamento tra quelli allo stato vacanti c) assegnare alla ricorrente Parte_1
l'incarico di Coordinamento di cui alla in quanto avente diritto Parte_3 perché collocata al 29° posto della graduatoria di merito ed avendo indicato tale U.O. tra quelle di preferenza d) condannare l' al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_1
e non patrimoniali subiti e subendi dai ricorrenti nella misura delle differenze retributive e di tutti gli emolumenti dovuti dalla data di assunzione della qualifica di coordinatore, nonché tutti i danni morali ed esistenziali e da perdita di chance da valutarsi in via equitativa e) condannare le
Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione all'esito della produzione di idonea documentazione relativa allo scorrimento in graduatoria in luogo dei ricorrenti degli iscritti in posizione deteriore rispetto a quella spettante a ciascun ricorrente, da liquidarsi in via equitativa secondo l'equo apprezzamento del Giudice. in ogni caso: - adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dai ricorrenti.
f) condannare l' “moscati” alla rifusione delle spese, delle competenze e degli Controparte_1 onorari della presente procedura, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di aver partecipato alla selezione interna, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di incarichi di organizzazione riservato al personale del ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 16 del CCNL di settore, indetta dalla convenuta con delibera n. 774 del 21.8.2020; che la delibera n. 582 del 24.5.2021, dato Controparte_1 atto del regolare espletamento della suddetta selezione, dava mandato alla Direzione Generale Risorse
Umane a conferire n. 25 incarichi di organizzazione di cui all'allegato G della delibera stessa;
che in detto elenco non figuravano né la né il , in quanto collocatosi rispettivamente alla Pt_1 Pt_2 posizione n. 29 e 30, siccome evincibile dall'elenco generale di cui all'allegato F della medesima delibera.
La parte ricorrente precisava di aver espresso, così come tutti gli altri candidati, la propria preferenza, per un massimo di tre, circa i reparti in cui avrebbe voluto ricoprire l'incarico di cui alla selezione de qua e che, specificamente, la aveva scelto i reparti di U.O. Sala Operativa Urologia, Pt_1
Fisiopatologia del Dolore e Nefrologia e quelli di Ortopedia, Pediatria e Cardiologia interventistica il
ROZZA; che proprio sulla base di tali scelte l'Amministrazione aveva provveduto ad effettuare le venticinque assegnazioni, siccome previsto nella delibera n. 582/2021: “secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle scelte espresse dai partecipanti”.
2 I ricorrenti, tuttavia, in questa sede, lamentavano che l' dopo aver assegnato gli incarichi ai c.d. CP_3
“vincitori” secondo le modalità prestabilite, aveva provveduto a spostare taluni di essi presso reparti non indicati nel bando, in quanto resisi disponibili solo successivamente all'espletamento della procedura. Precisavano, inoltre, che l'Amministrazione di conseguenza aveva provveduto allo scorrimento dell'elenco con riferimento a quei reparti rimasti scoperti per effetto di tali spostamenti.
Nello specifico, la sig.ra n. 1 in graduatoria, collocata in Servizio OBI, veniva Parte_4 spostata su un coordinamento non messo a concorso ed al suo posto veniva collocata la sig.ra Per_1
; il sig. , n. 5 in graduatoria, assegnato alla Fisiopatologia del dolore
[...] Parte_5 veniva successivamente allocato in Rianimazione (posto non indicato nel bando); la sig.ra Per_2
n.17 in graduatoria, veniva assegnata alla T.I. Cardiochirurgia e successivamente allocata in
[...]
Sala Operatoria Oculistica;
la sig.ra n.22 della graduatoria, assegnata in Sala Parte_6
Operatoria dell'oculistica, veniva poi allocata in T.I Cardiochirurgia (reparto da essa non scelto); la sig.ra n. 28, veniva assegnata al reparto di Neurologia, reparto non messo a concorso;
Per_3 la sig.ra , al posto n. 25, viene assegnata nell'Unità di ORL;
la sig.ra Persona_4 Parte_7
n. 26 in graduatoria, veniva assegnata nel reparto di Urologia, dove prestava servizio, reparto
[...] non a concorso;
infine, la sig.ra n. 27 in graduatoria, veniva assegnata Parte_8 all'Ambulatorio di ematologia, reparto non presente nel bando di concorso.
I ricorrenti lamentavano altresì che altri reparti, privi di personale di coordinamento, pur vigendo ancora la graduatoria de qua, venivano assegnati ad altro personale interno che non aveva preso parte alla procedura selettiva di cui alla delibera n. 774/2020: “1) l' ( Parte_9 inserita nell'elenco degli incarichi posti a concorso) ha attualmente una coordinatrice f.f., che non risulta nella graduatoria di merito degli incarichi di coordinamento ed è sprovvista di master in coordinamento;
2) L'Unità di Medicina Preventiva rimane vuota nel posto di coordinamento per quiescenza della Coordinatrice ed inspiegabilmente l'incarico viene assegnato alla dipendente
come coordinatrice ff,posto ( la quale risulta classificata al n° 41 della graduatoria di Parte_10 merito per gli incarichi di coordinamento presta servizio presso la suddetta Unità), con lettera di
Assegnazione del primario, la Dott.ssa . 3) L'Unità di Sala Operatoria di Cardiochirurgia Per_5
(inserita nell'elenco dei posti messi a concorso) rimane vuota del posto di coordinamento ad Ottobre per Quiescenza anticipata per patologia della coordinatrice. L'incarico viene assegnato a Per_6
, come coordiantrice f.f, (presta servizio presso l'unità Operativa), dal primario (vd.
[...] Per_7 pag. 3 del ricorso).
3 I ricorrenti, infine, precisavano di essere collocati in posizione utile con riferimento ai reparti di fisiopatologia del dolore e di cardiologia interventista, in quanto i candidati che li precedevano in graduatoria già ricoprivano degli incarichi di coordinamento in altri reparti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Amministrazione convenuta, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree. In particolare, la resistente affermava la legittimità del proprio operato, precisando di aver provveduto all'assegnazione di quei reparti resisi vacanti successivamente all'indizione della procedura de qua tenendo conto dell'ordine della graduatoria generale e all'assegnazione dei reparti a loro volta resisi disponibili tenendo conto della graduatoria e delle preferenze espresse dai singoli candidati.
L'Amministrazione, quindi, riconosceva che in applicazione dei suddetti criteri di assegnazione, la risultava collocata in posizione utile per l'assegnazione dell'incarico presso il reparto di Pt_1
Fisiopatologia del dolore ma chiariva che scelte organizzative interne impedivano ulteriori scorrimenti e pertanto tale nomina. Negava, infine, che durante la vigenza della graduatoria fossero stati assegnati incarichi di coordinamento di con modalità diverse dalla formale Pt_11 procedura selettiva, non essendo ciò possibile ex lege. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione così provvede.
Innanzitutto, deve ribadirsi quanto già affermato da questo GDL nell'ambito del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa e, specificamente, deve richiamarsi il principio secondo cui, nel nostro ordinamento, non è riconosciuto il diritto soggettivo allo scorrimento delle graduatorie;
pertanto, il candidato primo degli idonei in graduatoria non ha un diritto soggettivo all'assunzione qualora il vincitore, o uno dei vincitori, rinunci al posto, perché la pubblica amministrazione ha soltanto la «facoltà», e non l'obbligo, di procedere allo scorrimento (cfr. Cass. n.
25210 del 19.9.2024; n. 14919 del 28.5.2024; n. 4870 del 15.02.2022; n. 22746 del 12.8.2021; Cons.
Stato, Sez. V, 1 marzo 2005, n. 794; ma si vedano ancora le sentenze Cons. Stato, Sez. V, 16 ottobre
2002, n. 5611 e Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 1999, n. 1860). Tale conclusione discende dalle disposizioni in materia di reclutamento (nell'ambito del comparto Sanità si veda il d.p.r. 220/2001), ove espressamente è stabilito che allorquando i posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà e non dovere di procedere ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa. E' stato chiarito infatti la deliberazione che consente l'utilizzo della graduatoria esaurisce i suoi effetti con l'individuazione del candidato vincitore, sicché occorre una nuova manifestazione di volontà della stessa pubblica amministrazione per procedere ad ulteriori assunzioni (cfr. Cass. n. 31427/2021).
4 L'assenza di un diritto soggettivo in senso stretto in capo al candidato idoneo è stata affermata anche con riferimento a selezioni interne finalizzate alle progressioni verticali: “nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, analogamente a quanto accade per le procedure concorsuali preordinate all'assunzione di dipendenti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei "per scorrimento" non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando” (vd. Cass. n. 3332/2019).
Ebbene, questo GDL è consapevole che nel caso di specie non si tratti di una procedura concorsuale, quanto piuttosto di una procedura selettiva interna finalizzata all'attribuzione degli incarichi di l personale interno;
tuttavia, si ritiene che i menzionati principi si possano estendere Pt_11 nella fattispecie in esame, dovendosi anche in tal caso garantire la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, al pari di quanto previsto per le procedure concorsuali in senso stretto.
Di conseguenza, si ritiene che anche nel caso di specie non sussista in capo ai ricorrenti un diritto soggettivo assoluto che consenta di ordinare all'Amministrazione resistente lo scorrimento della graduatoria e la nomina dei ricorrenti, pur essendo pacifica la circostanza che taluni dei posti indicati nel bando risultino allo stato scoperti ovvero che la sia in posizione utile. Pt_1
In particolare, è la stessa resistente che conferma la circostanza che in caso di scorrimento della graduatoria con riferimento al reparto di Fisiopatologia del dolore sia la a dover essere Pt_1 nominata coordinatore (vd. pag. 16 della comparsa di costituzione); tuttavia, ella eccepisce che per ragione organizzative aziendali non è più interessata a ricoprire tale posto.
Pertanto, alla luce dei principi sopra espressi, la domanda attorea deve ritenersi non meritevole di accoglimento in parte de qua, non potendosi configurare in capo alla un diritto soggettivo Pt_1 assoluto ma una mera aspettativa che, in quanto tale, non risulta neppure soggetto a risarcimento.
Inoltre, deve precisarsi che non risulta in atti alcuna prova che il coordinamento del reparto di
Fisiopatologia sia stato assegnato a un altro dipendente, estraneo alla graduatoria, in elusione della procedura de qua. Non emerge in atti alcuna determina in tal senso ovvero un ordine di servizio che possa confutare tale deduzione.
Peraltro, deve osservarsi che la Suprema Corte in più occasioni ha chiarito che “In tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art.10,comma3,del CCNL Comparto Sanità biennio economico 2000-2001,stipulato il 20 settembre 2001,la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia
5 documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale….”(Cass n.25198/2013 e n.10008/2010). Pertanto, in assenza della deduzione e prova di un esborso economico in favore di un ipotetico facente funzione, non si riscontra una volontà della resistente di voler ricoprire il posto preteso dalla ricorrente con modalità diverse da quelle indicate nella procedura selettiva;
né per i principi sopra espressi, questo GDL può spingersi a sindacare la scelta organizzativa dell'amministrazione di non ricoprire più quel posto.
Con riferimento al ricorrente , invece, la documentazione agli atti ha dimostrato che nessuno Pt_2 dei posti messi a bando e dallo stesso indicati nell'opzione di preferenza è disponibile.
Infine, deve osservarsi che non è emersa in atti la prova che la P.A. abbia provveduto al conferimento di incarichi di coordinamento per reparti non indicati nel bando in spregio alla posizione occupata dai ricorrenti. Pertanto, in assenza di condotte da parte della resistente che possano configurarsi come inadempimenti pregiudizievoli nei confronti dei ricorrenti, deve essere altresì rigettata ogni domanda risarcitoria siccome formulata.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate stante la complessità e novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 29.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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