Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Anna Maria Beneduce, in funzione di Giudice del lavoro, a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 5.03.2025 ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 16551/2024
TRA
'rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1 CF C.F. 1
APREA LUIGI ed elett.te dom.ta c/o il difensore
Ricorrente
E
P.IVA 1 con sede C.F. Controparte 1 legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana
Cavalcanti giusta procura generale alle liti per notar Persona 1 di Roma del 22.03.2024 (rep.
n° 37875 - rogito n° 7313)ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente.
Resistente
E
Controparte_2 con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14, Codice Fiscale,
Partita IVA numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma P.IVA 2 in persona di CP_3 nella qualità di Procuratore di Agenzia delle Entrate - Riscossione, in virtù dei poteri conferiti giusto atto Notaio Persona 2 - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del
Carmela lovino che lo rappresenta e difende.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di
Napoli in funzione di giudice del lavoro e premesso di aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione l'intimazione di pagamento n. 07120249025897665000 notificata in data 24 giugno
2024, impugnava in questa sede soltanto le cartelle esattoriali contenenti ruoli relativi ad avvisi di addebito CP 1 ed in particolare :
Avviso di addebito n. 37120190015752162000, CP 1, Contributi IVS 2014, presuntivamente notificata il 28 gennaio 2020 - € 25.003,62 ;
2. Avviso di addebito n. 37120220012405121000,
CP 1, Contributi IVS 2016, presuntivamente notificata il 24 novembre 2022 - € 883,43.
Tanto premesso, assumeva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, in quanto non preceduta dalla notifica degli atti presupposti;
la prescrizione dei crediti per essere decorso il termine quinquennale e, previa richiesta di sospensione, concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare sospendere cautelativamente il provvedimento 66
impugnato; II. in via principale, accertare e dichiarare, l'inesistenza e/o la nullità del preteso diritto di credito vantato dall' CP 1 e dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, nella loro rispettiva qualità, fondato su avvisi di addebito non notificati nei termini e modi di legge;
III. in via principale, accertare e dichiarare, l'inesistenza e/o la nullità del preteso diritto di credito vantato dall' CP 1 e dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, nella loro rispettiva qualità, fondato su avviso di addebito
In 371 2019 0015752162 000 sarebbe stato notificato in data 28.01.2020 risulta referente gli anni di contribuzioni 2014 in base al principio dell' Irrinunciabilità della Prescrizione i contributi previdenziali referenti la stessa sono dell' anno 2014 sono pienamente prescritti sin dal momento della presunta notifica;
IV. Ancora in via principale, accertare e dichiarare, l'inesistenza e/o la nullità del preteso diritto di credito vantato dall' CP_1 e dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, nella loro rispettiva qualità, fondato su avviso di addebito n. 371 2022 0012405121 000 sarebbe stato notificato in data
24.11.2022 risulta referente gli anni di contribuzioni 2016 in base al principio dell' Irrinunciabilità della Prescrizione i contributi previdenziali referenti la stessa sono dell' anno 2016 sono pienamente prescritti sin dal momento della presunta notifica;
V. accertare e dichiarare che l' CP_1
e l'Agenzia delle Entrate Riscossione., nelle loro rispettive qualità, alcun credito vantano nei confronti della ricorrente stante quanto tutto quanto rilevato nel presente atto e ci si riporta espressamente il tutto con vittoria di spese."
Si costituiva | CP 1 che rilevava l'inammissibilità della opposizione per difetto di interesse ad agire, la tardività ed inammissibilità della stessa, perché depositata oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito. Deduceva che la tardiva impugnazione precludeva la possibilità di proporre motivi relativi al merito della obbligazione contributiva, ivi inclusa l'eccezione di prescrizione. Precisava che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla notifica degli avvisi di addebito opposti, dalla notifica della opposta intimazione di pagamento Dedotta dunque l'infondatezza nel merito per interruzione dei termini di prescrizione;
concludeva per l'inammissibilità ovvero rigetto della opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme portate nei titoli opposti;
spese vinte.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività, inammissibilità della impugnazione dell'intimazione; deduceva la infondatezza delle avverse doglianze, stante l'intervenuta regolare notifica degli avvisi, l'interruzione dei termini di prescrizione e pertanto la assenza della eccepita prescrizione;
concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.
Non richiedendo istruttoria supplementare, depositate le note ex art 127 ter cpc la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che l'intimazione di CP pagamento per cui è causa afferisce anche a crediti diversi da quelli richiesti dall ,(come si evince dagli atti depositati) e non espressamente oggetto di impugnativa da parte della ricorrente.
Pertanto il presente giudizio ha ad oggetto unicamente l'impugnazione dei crediti pretesi dall CP 1 resistente, relativi a contributi obbligatori IVS gestione commercianti mediante emissione di avvisi di addebito dedotti e puntualmente indicati nel ricorso. Occorre a questo punto esaminare le preliminari eccezioni di difetto di legittimazione passiva di
CP 4 e quello di carenza di interesse ad agire e quindi di inammissibilità della domanda proposta dall CP 1.
Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento e quindi avverso un atto successivo alla notifica del titolo, secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione.
Ne consegue la legittimazione passiva di CP_4 in quanto la ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica dei titoli esecutivi, che, trattandosi di avvisi di addebito, viene effettuata direttamente dall'ente creditore. Pertanto sebbene l'opposizione riguardi unicamente la asserita prescrizione del credito, rilievo che afferendo al merito della questione ( estinzione del credito) colloca in pozione di estraneità CP 4 (cfr Cass. 7514/2022), tuttavia trovandoci al cospetto di un atto prodromico all'esecuzione forzata l'eccezione risulta infondata.
Quanto alla seconda eccezione, avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso, l'opposizione - secondo la prospettazione attorea - deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99 e quindi all'art. 615 c.p.c, dal momento che parte ricorrente ha agito avverso l'intimazione di pagamento, deducendo che trattasi del primo atto con cui e venuta a conoscenza dei pretesi crediti.
Nel caso di specie l'interesse ad agire è quindi senz'altro riscontrabile nella notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Ed infatti, ai sensi dell'Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione) del DPR 602/ 1973 nel testo applicabile ratione temporis: - 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia centottanta giorni dalla data della notifica.." e da luglio 2020 ex dl 76/ 2020 conv in legge, "...trascorso un anno dalla notifica.".
Pertanto atteso che il ricorso in esame è stato depositato 15 luglio 2024 e che a tale data l'intimazione di pagamento, notificata il 24 giugno 2024 aveva ancora efficacia, l'eccezione di carenza di interesse ad agire va disattesa.
Nel merito, tuttavia, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto . CP Deve prendersi atto del deposito, all'atto della costituzione, da parte dell della prova della notifica degli avvisi di addebito fondanti l'atto di intimazione oggetto di opposizione, nelle date indicate nell' intimazione di pagamento;
ciò posto, deve rilevarsi che alcuna specifica CP contestazione ha mosso la parte ricorrente in merito alle notifiche degli avvisi depositati dall notifiche svoltesi nelle date indicate nell'atto di intimazione e con le modalità analiticamente
CP indicate nell'atto di costituzione dell' -, salvo eccepire il principio di irrinunciabilità della prescrizione, che non può trovare accoglimento nel caso che ci occupa.
Deve infatti tenersi in conto che l'avviso di addebito n° 371 2019 0015752162000 e n° 371
20220012405121000 sono stati ritualmente notificati rispettivamente in data 28 gennaio 2020e 24 novembre 2022 ( quest'ultimo preceduto da una comunicazione di debito notificata in data 10 marzo 201) presso la residenza della ricorrente, lo stesso dove veniva notificata l'intimazione di pagamento qui impugnata.
Orbene, l'istante ha fondato la sua opposizione avverso l'atto di intimazione, assumendo che tale atto sia stato l'unico mediante cui è venuto a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa creditoria.
Tale assunto è risultato, per quanto sopra detto, smentito dagli atti di causa, dovendosi ritenere per conseguenza inammissibile per tardività la opposizione agli avvisi di addebito suindicati, con impossibilità di farsi valere i vizi sia formali che di merito che asseritamente affliggono gli stessi, ivi compresa la prescrizione. L'opposizione proposta per il tramite dell'atto di intimazione avverso le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito opposti è pertanto inammissibile perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla data di notifica degli atti presupposti ( cartelle ed avvisi ), previsto dalla legge per far valere vizi di merito qual è la prescrizione dei contributi,, cui vanno senz'altro annoverate le doglianze del ricorso sulla formazione del titolo.
Il termine di 40 giorni per proporre opposizione, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito, è stato ritenuto dalla giurisprudenza dominante un termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso in opposizione presentato oltre tale limite temporale deve esser dichiarato inammissibile.
La decadenza, rilevabile d'ufficio, ha un effetto non solo processuale - quello di rendere, per l'appunto, inammissibile l'opposizione ma anche sostanziale, precludendo la possibilità di
-
esaminare il merito delle contestazioni mosse dal contribuente, in quel giudizio o in altri successivi.
La mancata opposizione nei termini, in altre parole, pur non potendo produrre gli effetti di un
"giudicato" (come ad esempio accade per un decreto ingiuntivo non opposto in termini, che è atto di un giudice), rende definitivamente accertata e non più controvertibile la pretesa dell'Ente . II contribuente che lasci inutilmente decorrere i 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito non può, ad esempio, agire con separato giudizio di accertamento negativo
Una volta divenuto intangibile il credito per effetto della mancata proposizione (nei termini) dell'opposizione all' avviso di addebito, ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi.
Con riferimento al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle e degli avvisi, in primo luogo va rilevato che il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle e degli avvisi è stato validamente interrotto a mezzo della notifica dell'atto di intimazione in data 24 giugno 2024, che è intervenuta antecedentemente alla maturazione del quinquennio dalla notifica degli avvisi di addebito opposti, intervenuta per i contributi anno 2014 in data 28 gennaio 2020, e per i contributi anno 2016 il 24 novembre 2022.
Ne consegue la inammissibilità della opposizione.
La complessità della questione costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione all'atto di intimazione e, per esso, a tutti gli avvisi opposti;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli 19 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Anna Maria Beneduce