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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4087/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4087/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. CASALI LAURA in sost. avv. MARONE GUIDO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente , dr.ssa Controparte_1
BAZZONI DANIELA.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 4087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4087/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARONE GUIDO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dalla dr.ssa BAZZONI DANIELA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente e di essere stata immessa in ruolo nel 1997 Controparte_1
(decorrenza economica 1994), lamenta che, erroneamente, l'Amministrazione scolastica resistente non avrebbe computato l'anno 2013 dal punto di vista pagina 2 di 5 giuridico, ai fini delle progressioni della carriera, circostanza che comporterebbe un rallentamento di anno di ogni progressione.
Chiedeva, dunque, la ricostruzione della carriera in maniera corretta, con condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive.
Si costituiva in giudizio il deducendo la correttezza del proprio CP_1 operato, sul presupposto che l'art. 9 co. 23 del D.L. 78/2010 avrebbe previsto il blocco delle posizioni.
2. Le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento.
L'art. 9 del D.L. n. 78 del 2010 dispone al comma 23 che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
La disciplina è stata poi prorogata anche con riferimento all'a.s. 2013, unico anno in cui, peraltro, è rimasta in vigore.
Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, se pur in un caso diverso (riconoscimento del servizio svolto all'estero) ha rilevato che «le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del
2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art.
14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art.
9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza
pagina 3 di 5 influire negativamente sulla carriera a fini giuridici» (così Cassazione civile sez. lav.,
11/06/2024, n.16133).
Dalla considerazione suddetta, la Corte fa discendere che dovrebbe considerarsi errato che «le norme di legge di blocco non riguardino solo gli
"incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento», sul presupposto che «una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali)
e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni».
3. La ricostruzione offerta dalla Suprema Corte può essere condivisa in linea di principio, confermando la natura eccezionale del comma 23 dell'art. 9 D.L.
78/2010.
Dunque, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo.
Ma il testo normativo è chiaro nel prevedere non solo un blocco stipendiale, ma anche, e soprattutto, che l'anno 2013 (per quanto interessa in questa sede) non è utile «ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali» e soltanto come conseguenza del blocco (non degli stipendi, ma) della maturazione delle posizioni stipendiali, viene previsto il riferimento ai relativi incrementi economici.
Da quanto detto, in ossequio al principio esposto dalla Corte di Cassazione circa la necessità di considerare la norma in parola come di stretta interpretazione, deve concludersi che l'anno 2013 sarà utile sicuramente in senso giuridico ai fini dell'anzianità di servizio, per tutti i fini collegati, tranne che per la maturazione delle classi stipendiali, che, al contrario, è proprio l'oggetto del presente ricorso.
pagina 4 di 5 4. La domanda, allora, non può essere accolta, mentre le spese di lite possono essere integralmente compensate, alla luce del contrasto nella giurisprudenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
A) Respinge il ricorso;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Bologna il 26/03/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4087/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. CASALI LAURA in sost. avv. MARONE GUIDO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente , dr.ssa Controparte_1
BAZZONI DANIELA.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 4087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4087/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARONE GUIDO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dalla dr.ssa BAZZONI DANIELA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente e di essere stata immessa in ruolo nel 1997 Controparte_1
(decorrenza economica 1994), lamenta che, erroneamente, l'Amministrazione scolastica resistente non avrebbe computato l'anno 2013 dal punto di vista pagina 2 di 5 giuridico, ai fini delle progressioni della carriera, circostanza che comporterebbe un rallentamento di anno di ogni progressione.
Chiedeva, dunque, la ricostruzione della carriera in maniera corretta, con condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive.
Si costituiva in giudizio il deducendo la correttezza del proprio CP_1 operato, sul presupposto che l'art. 9 co. 23 del D.L. 78/2010 avrebbe previsto il blocco delle posizioni.
2. Le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento.
L'art. 9 del D.L. n. 78 del 2010 dispone al comma 23 che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
La disciplina è stata poi prorogata anche con riferimento all'a.s. 2013, unico anno in cui, peraltro, è rimasta in vigore.
Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, se pur in un caso diverso (riconoscimento del servizio svolto all'estero) ha rilevato che «le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del
2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art.
14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art.
9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza
pagina 3 di 5 influire negativamente sulla carriera a fini giuridici» (così Cassazione civile sez. lav.,
11/06/2024, n.16133).
Dalla considerazione suddetta, la Corte fa discendere che dovrebbe considerarsi errato che «le norme di legge di blocco non riguardino solo gli
"incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento», sul presupposto che «una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali)
e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni».
3. La ricostruzione offerta dalla Suprema Corte può essere condivisa in linea di principio, confermando la natura eccezionale del comma 23 dell'art. 9 D.L.
78/2010.
Dunque, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo.
Ma il testo normativo è chiaro nel prevedere non solo un blocco stipendiale, ma anche, e soprattutto, che l'anno 2013 (per quanto interessa in questa sede) non è utile «ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali» e soltanto come conseguenza del blocco (non degli stipendi, ma) della maturazione delle posizioni stipendiali, viene previsto il riferimento ai relativi incrementi economici.
Da quanto detto, in ossequio al principio esposto dalla Corte di Cassazione circa la necessità di considerare la norma in parola come di stretta interpretazione, deve concludersi che l'anno 2013 sarà utile sicuramente in senso giuridico ai fini dell'anzianità di servizio, per tutti i fini collegati, tranne che per la maturazione delle classi stipendiali, che, al contrario, è proprio l'oggetto del presente ricorso.
pagina 4 di 5 4. La domanda, allora, non può essere accolta, mentre le spese di lite possono essere integralmente compensate, alla luce del contrasto nella giurisprudenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
A) Respinge il ricorso;
B) compensa integralmente le spese di lite.
Bologna il 26/03/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5