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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 130 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Messina, via Trento 2/L, presso lo studio dell'avv. Marianna
Barbaro, che li rappresenta e difende come da procura in atti,
RICORRENTI
E
nata a [...] il [...], C.F. , n.q. di curatore Controparte_1 C.F._3 speciale del minore , nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, C.F._4
CURATORE SPECIALE MINORE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica congiunta condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 16/01/2025, i coniugi , nata a [...] l'[...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 chiedevano la modifica delle condizioni di separazione riguardanti il figlio minore , adottate Per_1 da questo Tribunale con sentenza n. 162/2024 pubblicata il 22/01/2024.
1 Esponevano che con il sopramenzionato provvedimento il Tribunale di Messina aveva dichiarato la separazione giudiziale tra le parti in causa, confermando le limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti del figlio minore e nominando Persona_1
Curatore del predetto minore l'avv. CP_1 CP_1
In particolare, il Tribunale aveva disposto che “Il Curatore potrà compiere, senza richiedere
l'autorizzazione del Giudice Tutelare, tutte le iniziative funzionali alla cura della salute fisica e psichica del minore
e al relativo monitoraggio in quanto tali compiti coinvolgono gli aspetti maggiormente patologici della vita Per_1 familiare, per i quali si è sino ad ora riscontrata un' obiettiva incapacità dei genitori di riflettere sui limiti del proprio intervento e di concordare una seria e proficua linea educativa comune. La legittimazione ad operare in autonomia consentirà al Curatore di essere più tempestivo ed incisivo nell'adottare le soluzioni funzionali alla tutela di Per_1
Per ogni attività non concernente il monitoraggio e la cura della salute fisica e psichica del minore, il Curatore- previe intese con il servizio scoiale affidatario- dovrà richiedere l'autorizzazione del Giudice Tutelare al quale andrà trasmesso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 473 bis. 7 c.p.c.”.
Con la sentenza di separazione era stato inoltre confermato l'affidamento del minore Per_1 al Servizio Sociale di Messina con il compito di adottare tutte le decisioni concernenti il minore d'intesa con il Curatore Avv. e con il genitore collocatario (limitatamente Persona_1 CP_1 all'ambito di interessi scolastico) previa individuazione e comunicazione del nominativo del responsabile dell'affidamento, ai sensi dell'art. 5 bis legge 184/1983; nello specifico, “L'affidamento sarà attuato dal servizio tenendo conto delle indicazioni dei genitori e del Curatore di cui appresso nonché previo ascolto del minore ai sensi dell'art. 4 della legge n. 184/1983 e riguarderà tutte le decisioni concernenti la vita del minore con particolare attenzione all'ambito sanitario, relazionale e scolastico e con la finalità di favorire il minore nell'abbandono delle aberranti abitudini di vita che lo hanno condotto ad assumere sostanze stupefacenti”.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, le parti rappresentavano che erano intervenute circostanze nuove rispetto alle statuizioni precedentemente adottate in quanto, in seguito al gravame proposto in sede di appello penale, il Sig. era stato assolto dal reato di Parte_2 maltrattamenti ed il reato contestato era stato riqualificato in “abusi dei mezzi di correzione”, con la revoca di tutte le statuizioni delle decadenze complessive stabilite in primo grado, che gli consentivano la regolare ripresa dei rapporti con i propri figli nonché l'esercizio della potestà genitoriale come per legge.
I coniugi facevano inoltre presente che il figlio minore necessitava allo stato di maggiore Per_1 assistenza da parte dei genitori per affrontare il nuovo percorso terapeutico che stava per intraprendere.
2 Tutto quanto sopra premesso, chiedevano la modifica delle condizioni di separazione nei seguenti termini: “1) Emettere sentenza che consenta ad entrambi i genitori l'esercizio sulla potestà genitoriale nei confronti di , con conseguente revoca del curatore, in persona dell'avv. 2) Spese del Persona_1 CP_1 giudizio interamente compensate”.
Con decreto n. 2046/2025 del 06/02/2025 la Presidente relatrice disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 05/03/2025, invitando il Servizio Sociale di Messina a relazionare circa le attuali condizioni del minore ed al Curatore di relazione in Persona_1 merito all'andamento dei propri interventi e sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori e con i germani.
Il ricorso veniva inoltre trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
13/02/2025.
Con memoria depositata il 22/02/2025 si costituiva in giudizio il Curatore speciale del minore,
Avv. rappresentando che: Controparte_1
- con decreto del 26/01/2024 il Giudice Tutelare, su richiesta della Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina, l'aveva nominava quale curatore speciale del minore anche nell'ambito del procedimento penale instaurato su denunzia dei genitori per i reati di cui agli artt. 572 c. I c.p. e 56, 629 c.p., commessi in loro danno, e per i quali era stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità giusta ordinanza del GIP minorile in data 20 gennaio 2024,
- con decreto del 21/01/2025 la scrivente era stata altresì nominata dal Tribunale per i Minorenni di Messina, quale curatore speciale del minore , nell'ambito del Per_1 procedimento recante r.g.n. 25/2025; in particolare, nel predetto giudizio il collegio G.U.P. aveva disposto acquisirsi relazione del servizio di NPIA di Messina in ordine alla presa in carico del minore, incaricato l'USSM di avviare il trasferimento del minore presso altra struttura comunitaria, statuito ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 448/88 - in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori - il collocamento del minore in Persona_1 comunità anche di tipo terapeutico e confermato l'affido del minore al servizio sociale del comune di Messina, delegandogli le attività di competenza, di concerto con il servizio di
NPIA e raccordandosi con l'USSM.
Il Curatore relazionava quindi sull'attività svolta sin dalla sua nomina, riferendo - da ultimo - circa l'episodio di aggressione compiuto da ai danni di un suo coetaneo, che avrebbe Per_1 determinato la richiesta di revoca della MAP da parte della Procura presso il Tribunale per i
3 Minorenni di Messina ed il trasferimento del minore presso la struttura “La Crisalide” di
Sommatino, dove in pianta stabile è presente anche la figura di uno psichiatra.
Concludeva infine evidenziando le “difficoltà di contenimento educativo del minore da parte dei genitori: la storia familiare pregressa del minore ha inciso sulle vulnerabilità personali dello stesso”, descrivendo Per_1 come “un minore affettuoso, intelligente, con notevoli capacità in ambito culinario e nelle attività manuali, più che altro, con problematiche psichiche però di una certa rilevanza tanto che la più recente diagnosi della NPIA di Messina
(all.22) è di “struttura di personalità antisociale e ipomaniacalità”.
Evidenziava, nelle conclusioni, la necessità che il minore continuasse, in seguito al suo più recente collocamento presso la struttura La Crisalide, serenamente la sua permanenza in essa in modo tale di poter avviare stabilmente il percorso individuale di psicoterapia, oltre che al fine di attuare le ulteriori indicazioni fornite dalla NPIA, rimettendosi alla valutazione del Tribunale sulle domande formulate dai ricorrenti, ma ritenendo “necessario chiedere per allo stato, la prosecuzione Per_1 della permanenza in una struttura comunitaria”.
In data 03/03/2025 veniva trasmessa la relazione dei Servizi Sociali di Messina, i quali davano atto dell'attuale collocazione del minore presso la comunità alloggio La Crisalide, nella quale Per_1 sta tenendo un comportamento adeguato, non oppositivo ed in linea con le regole e l'iter organizzativo previsto per lui.
All'udienza del 05/03/2025, comparivano personalmente le parti, assistite dal procuratore, ed il curatore speciale del minore, Avv. CP_1
L'avv. Barbaro insisteva nella modifica dei provvedimenti adottati con sentenza n. 162/2024 del 17/01//2024, chiedendo la revoca delle limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti e della nomina del curatore speciale. Precisava, comunque, la volontà dei genitori di far permanere il minore nella struttura comunitaria, chiedendo però che qualunque decisione in ordine ad aspetti sanitari concernenti venisse adottata da questi ultimi. Per_1
Il curatore si riportava alla relazione depositata in atti, evidenziando l'importanza per i genitori di curare le tecniche di approccio al minore, anche tramite l'equipe della Crisalide, specializzata sul punto.
Veniva quindi riservata la decisione e, in seguito alla camera di consiglio del 13/03/2025, si adottavano le decisioni che seguono.
***
Non è accoglibile la richiesta revisione dei provvedimenti adottati con la sentenza n. 162 del
17.01.2024.
4 I ricorrenti hanno principalmente evidenziato l'esito del giudizio penale instaurato nei loro confronti che ha visto la signora assolta in primo grado e il , condannato in appello, Pt_1 Per_1 previa riqualificazione del reato di maltrattamenti in quello di abuso dei mezzi di correzione, con la revoca delle decadenze stabilite in primo grado e conseguente possibilità di regolare la ripresa dei rapporti con i propri figli e di ripristinare l'esercizio della potestà genitoriale, come per legge.
Ebbene, risulta sia dalla sentenza citata sia dagli atti allegati, che la situazione familiare del nucleo fosse complicata a causa dei comportamenti dei figli minori, di cui , emulato Parte_3 Per_1 dal fratello , dimostrava un temperamento irrequieto ed oppositivo rispetto alle regole Per_2 impostegli dai genitori, determinando il padre a reagire in modo aggressivo o offensivo.
Tali dinamiche familiari e la “difficoltà di contenimento emotivo” da parte dei genitori, anche a causa delle problematiche psichiche del ragazzo, cui è stata diagnosticata dalla NPIA di Messina una
“struttura di personalità antisociale e ipomanicalità”, comportano che il minore, anche quando continuasse ad essere seguito in comunità, a cagione di tali problematiche, abbisogna di un livello di competenze, di intervento e di comprensione maggiori rispetto a quello ordinario, dovendosi valutare le reali esigenze e supportare i processi di socializzazione e di adattamento all'ambiente, il tutto senza interferenze legate ad agiti impulsivi o permissivi che possano spingere a reazioni improprie favorendo la creazione o il mantenimento di situazioni pericolose o disfunzionali.
Pur dimostrando i ricorrenti particolare premura nei confronti del minore e la volontà di garantire un atteggiamento paritetico rispetto agli altri figli, questo Collegio non ritiene funzionale all'interesse del minore la ripresa della potestà genitoriale degli stessi se non mediata dalla preliminare acquisizione di un comportamento genitoriale appropriato, come peraltro suggerito anche dal Curatore il quale ha evidenziato in udienza la necessità che “che i genitori curino le tecniche di approccio al minore, anche tramite l'equipe della Crisalide, specializzata sul punto”.
Giove peraltro ricordare che il minore pone importanti problemi comportamentali educativi, come si evince peraltro dalla circostanza che è attualmente sottoposto al procedimento Per_1 penale per reati commessi in danno dei genitori, sintomatici di un disagio familiare e personale che porta lo stesso ad assumere comportamenti violenti ed inappropriati nei confronti dei propri congiunti, i quali non sono in grado di contenere tali manifestazioni disfunzionali.
Rigetta la domanda.
Nulla dispone in ordine alle spese trattandosi di un procedimento non contenzioso.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/01/2025, provvede come segue:
Rigetta il ricorso per le ragioni sopra evidenziate.
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/03/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
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