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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10994 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 16391/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Antonio Rosario Bongarzone, Avv. Paolo Zinzi) Parte_1 contro in persona del legale rapp.te Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, la ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo accertarsi il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107, in relazione all'anno di servizio a tempo determinato svolto (A.S. 2024/2025 dal 16.09.2024 al 30.06.2025); per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto all'accredito in suo favore di € 500,00 relativo a detta annualità, con condanna dell'amministrazione convenuta all'accredito. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, di essere una docente assunta con contratto a tempo determinato;
che l'attività dalla stessa svolta risultava essere assolutamente identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato, per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità; che ciò nonostante, in relazione al periodo di servizio in esame, non aveva potuto usufruire, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e tutto questo proprio in ragione dello status di docente a tempo determinato;
che tale beneficio veniva attualmente riconosciuto ai docenti di ruolo previamente registrati d'ufficio dal quali aventi diritto, con un accredito di € 500,00 annui Controparte_1 sul loro “bor le con quelli relativi agli anni precedenti e/o successivi in caso di mancata utilizzazione dell'intero importo nell'anno scolastico cui ciascun accredito afferisce. Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si costituiva in giudizio CP_1 restando contumace. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto, facendo applicazione del criterio della “ragione più liquida”, nei termini di seguito esposti, con conseguente assorbimento di tutte le questioni proposte e non espressamente trattate. Deve darsi atto che la Carta elettronica del docente è stata riconosciuta sotto forma di bonus dall'articolo 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, a mente del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistic a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 a sua volta, sancisce che:
“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da ado Controparte_3 gore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. E, a norma del comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_3 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Si aggiunga che l'articolo 2 del DPCM 23/9/2015, in materia di “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”; “4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi pagina 2 di 7 disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di CP_4 revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel co anno scolastico”; “5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”. Il legislatore è ancora intervenuto in materia con l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, prevedendo che il beneficio fosse esteso “per l'anno 2023” ai
“docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. In tale cornice normativa, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha riformato la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Controparte_1
Carta del docente, ed ha ritenuto che il sistema adottato dal convenuto determini CP_1 una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quell enti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il Consiglio di Stato, in tale modo si violano gli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., andando così a discapito dell'esigenza di garantire un sistema scolastico che consenta a tutto il personale docente (e non solo a quello di ruolo) di poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde assicurare la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Secondo la predetta sentenza del Consiglio di Stato, la normativa primaria istitutiva della carta docente può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione, valorizzando anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015, in maniera tale da “tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già pagina 3 di 7 ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. sent. Cit.). In tale senso, si aggiunga che anche la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di Controparte_1 CP_1 un ll'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte europea ha quindi affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. Carta elettronica del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di CP_1 questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”; e “La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”. Ne consegue che la situazione dei docenti a tempo determinato è comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, sotto il profilo della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste ai primi. Pertanto, deve essere riconosciuto il beneficio in misura pari ai docenti di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro, dal momento che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, pagina 4 di 7 eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (cfr.sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale CP_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio fi ell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sos rmazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Si ritiene di condividere integralmente il predetto ragionamento, peraltro fatto proprio dalla copiosa giurisprudenza di merito (Tribunale di Cosenza, sent. del 9.11.2022, Tribunale di Vercelli, sent. del 22.09.2022, Tribunale di Roma, sent. del 24.11.2022, del 23.1.2023), che qui si richiama integralmente anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla CGUE, non può dubitarsi della riconducibilità della Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). D'altro canto, avverso l'attribuzione della Carta elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023). Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., pagina 5 di 7 sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss). In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato. (cfr. sentenza Tribunale di Roma, n.592/2023). In tale contesto interpretativo, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 27.10.2023, ha deciso sulle predette questioni, in sede di rinvio pregiudiziale, testualmente statuendo che: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1 all'art. 1, comma 121, L. n. 10 n sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Ebbene, nel caso di specie, deve darsi atto che la parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di essere ancora interna al sistema delle docenze scolastiche. Peraltro, l'esame degli atti processuali non evidenzia elementi idonei a contraddire l'allegata sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente nei periodi in cui ha lavorato a tempo determinato, rispetto a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli. pagina 6 di 7 Conseguentemente, l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, alla luce dei predetti principi, consente di riconoscere il diritto della parte ricorrente alla “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 per gli anni scolastici in cui ha svolto servizio in esecuzione dei contratti a tempo determinato di cui agli atti processuali, con condanna dell'amministrazione all'attribuzione di tale beneficio, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Quanto alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura minima in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, per l'a.s. 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il all'accredito del predetto beneficio, oltre interessi legali dalla data del CP_1 riconoscime itto fino alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in € 258,00 oltre rimborso forfettario spe nerali, iva e cpa come per legge, da distrarsi. Roma, 29 ottobre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 16391/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Antonio Rosario Bongarzone, Avv. Paolo Zinzi) Parte_1 contro in persona del legale rapp.te Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, la ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo accertarsi il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107, in relazione all'anno di servizio a tempo determinato svolto (A.S. 2024/2025 dal 16.09.2024 al 30.06.2025); per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto all'accredito in suo favore di € 500,00 relativo a detta annualità, con condanna dell'amministrazione convenuta all'accredito. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi. Deduceva, a sostegno della domanda, di essere una docente assunta con contratto a tempo determinato;
che l'attività dalla stessa svolta risultava essere assolutamente identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato, per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità; che ciò nonostante, in relazione al periodo di servizio in esame, non aveva potuto usufruire, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e tutto questo proprio in ragione dello status di docente a tempo determinato;
che tale beneficio veniva attualmente riconosciuto ai docenti di ruolo previamente registrati d'ufficio dal quali aventi diritto, con un accredito di € 500,00 annui Controparte_1 sul loro “bor le con quelli relativi agli anni precedenti e/o successivi in caso di mancata utilizzazione dell'intero importo nell'anno scolastico cui ciascun accredito afferisce. Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si costituiva in giudizio CP_1 restando contumace. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto, facendo applicazione del criterio della “ragione più liquida”, nei termini di seguito esposti, con conseguente assorbimento di tutte le questioni proposte e non espressamente trattate. Deve darsi atto che la Carta elettronica del docente è stata riconosciuta sotto forma di bonus dall'articolo 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, a mente del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistic a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 a sua volta, sancisce che:
“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
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e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da ado Controparte_3 gore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. E, a norma del comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_3 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Si aggiunga che l'articolo 2 del DPCM 23/9/2015, in materia di “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”; “4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi pagina 2 di 7 disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di CP_4 revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel co anno scolastico”; “5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”. Il legislatore è ancora intervenuto in materia con l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, prevedendo che il beneficio fosse esteso “per l'anno 2023” ai
“docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. In tale cornice normativa, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha riformato la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Controparte_1
Carta del docente, ed ha ritenuto che il sistema adottato dal convenuto determini CP_1 una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quell enti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il Consiglio di Stato, in tale modo si violano gli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., andando così a discapito dell'esigenza di garantire un sistema scolastico che consenta a tutto il personale docente (e non solo a quello di ruolo) di poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde assicurare la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Secondo la predetta sentenza del Consiglio di Stato, la normativa primaria istitutiva della carta docente può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione, valorizzando anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015, in maniera tale da “tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già pagina 3 di 7 ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. sent. Cit.). In tale senso, si aggiunga che anche la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di Controparte_1 CP_1 un ll'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte europea ha quindi affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. Carta elettronica del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di CP_1 questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”; e “La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”. Ne consegue che la situazione dei docenti a tempo determinato è comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, sotto il profilo della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste ai primi. Pertanto, deve essere riconosciuto il beneficio in misura pari ai docenti di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro, dal momento che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, pagina 4 di 7 eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (cfr.sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale CP_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio fi ell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sos rmazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Si ritiene di condividere integralmente il predetto ragionamento, peraltro fatto proprio dalla copiosa giurisprudenza di merito (Tribunale di Cosenza, sent. del 9.11.2022, Tribunale di Vercelli, sent. del 22.09.2022, Tribunale di Roma, sent. del 24.11.2022, del 23.1.2023), che qui si richiama integralmente anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla CGUE, non può dubitarsi della riconducibilità della Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). D'altro canto, avverso l'attribuzione della Carta elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023). Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., pagina 5 di 7 sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss). In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato. (cfr. sentenza Tribunale di Roma, n.592/2023). In tale contesto interpretativo, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 27.10.2023, ha deciso sulle predette questioni, in sede di rinvio pregiudiziale, testualmente statuendo che: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1 all'art. 1, comma 121, L. n. 10 n sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Ebbene, nel caso di specie, deve darsi atto che la parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di essere ancora interna al sistema delle docenze scolastiche. Peraltro, l'esame degli atti processuali non evidenzia elementi idonei a contraddire l'allegata sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente nei periodi in cui ha lavorato a tempo determinato, rispetto a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli. pagina 6 di 7 Conseguentemente, l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, alla luce dei predetti principi, consente di riconoscere il diritto della parte ricorrente alla “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 per gli anni scolastici in cui ha svolto servizio in esecuzione dei contratti a tempo determinato di cui agli atti processuali, con condanna dell'amministrazione all'attribuzione di tale beneficio, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Quanto alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura minima in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, per l'a.s. 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il all'accredito del predetto beneficio, oltre interessi legali dalla data del CP_1 riconoscime itto fino alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in € 258,00 oltre rimborso forfettario spe nerali, iva e cpa come per legge, da distrarsi. Roma, 29 ottobre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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