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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3368/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. DANIELE MELE
APPELLANTE contro
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. FRANCESCO RICCI
APPELLATA
OGGETTO: responsabilità da cose in custodia
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 7 giugno 2022, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 328 depositata dal Giudice di pace di Pt_1
il 28 dicembre 2021, per sentirne dichiarare la riforma, con rigetto della
[...] domanda risarcitoria accolta in primo grado e vittoria di spese e competenze di causa.
L'ente appellante riteneva, in particolare, che la sentenza di primo grado non fosse conforme a giustizia a causa di un'errata e/o incompleta valutazione delle prove e contestava altresì la quantificazione del danno riconosciuto. pagina 1 di 6 Costituitasi in giudizio, l'appellata eccepiva l'infondatezza del gravame, chiedendo la conferma nel merito della ricostruzione operata dal Giudice di prime cure. In via incidentale, chiedeva che venisse riquantificata la somma dovuta, parametrando la decurtazione del 50%, in ragione del riconosciuto concorso di colpa, sulla somma di €
7.771,10 (importo quantificato sulla scorta della relazione medica) in luogo dell'importo di € 5.000,00, misura entro la quale era stata contenuta la domanda risarcitoria proposta innanzi al giudice di pace.
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano integralmente riportate, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando loro i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Nel merito, la fondatezza dell'appello proposto dall' impone l'integrale Parte_2
riforma della sentenza gravata.
In tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c., superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato, presuppone sempre la dimostrazione da parte dell'attore della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso (Cass. n. 25214 del 2014, n. 4476 del 2011, n. 20943 del 2009, n. 5741 del 2009, n. 28811 del 2008, n. 4279 del 2008, n.
2075 del 2002), con la conseguenza che l'eventuale imperfezione o vizio della cosa può costituire fonte di responsabilità per il custode solo ove ne venga giudizialmente accertata un'efficienza causale nella determinazione dell'evento lesivo.
Nella fattispecie in esame non può ritenersi che la causa del danno lamentato possa risiedere nel dissesto del manto stradale ritratto nel materiale fotografico in atti e descritto nel corso dell'istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado.
4. I principali elementi di prova ivi raccolti sono rappresentati dalle testimonianze rese dal marito e dalla figlia dell'appellata all'udienza del 3 giugno 2021. Tali deposizioni, al pagina 2 di 6 netto di ogni considerazione in punto di attendibilità derivante dallo stretto rapporto parentale esistente con la danneggiata, si rivelano, invero, inadeguate a supportare una solida ricostruzione probatoria della dinamica e delle modalità del sinistro. Il teste infatti, si limitava ad affermare: «Sono stato attratto dalle urla di Testimone_1
mia moglie nel buio che era caduta. Ho visto, all'improvviso, crollare mia moglie per terra e come mi sono avvicinato a lei non potevo neanche sollevarla poiché le faceva male il braccio». Il teste invece, dichiarava: «All'improvviso Testimone_2 mentre passeggiavamo lungo via RA è caduta mia madre ed ha iniziato ad urlare […] preciso che non abbiamo visto la mamma cadere, dico meglio mia madre era in piedi ed improvvisamente per terra che urlava». I due testi, nel descrivere la dinamica del sinistro, in particolare, non hanno precisato come sia avvenuta la caduta della né in che modo questa possa eziologicamente ricollegarsi CP_1
all'imperfezione presente sul manto stradale: l'estrema genericità delle espressioni in proposito utilizzate sia nel libello introduttivo del primo grado di giudizio («incappava in una buca con annesso dislivello del manto stradale»), sia nelle testimonianze raccolte (secondo cui la “crollava” per terra, ovvero era dapprima in piedi e CP_1
poi improvvisamente per terra) rimangono del tutto silenti sull'individuazione dell'origine, della causa scatenante la caduta, non potendo da esse dedursi, ad esempio, né che l'appellata sia inciampata nel dislivello (ipotesi che ne avrebbe dovuto determinare un balzo o sbilanciamento improvviso del corpo) né che, ad esempio, sia sprofondata con il piede nella buca con conseguente accasciamento.
La teste arrivava persino ad ammettere che «sul momento non Testimone_2
abbiamo potuto vedere dove fosse caduta la mamma perché non si vedeva», confermando così che l'eziologia del sinistro non risultava evidente neanche nelle immediatezze del fatto a coloro che videro la improvvisamente crollare per CP_1
terra.
Gli elementi probatori così presenti in atti risultano dunque del tutto inadeguati a supportare un'adeguata dimostrazione in giudizio dell'esistenza di un nesso causale tra cosa e danno, pure imprescindibile per l'operatività del regime di responsabilità pagina 3 di 6 speciale aggravata delineato dall'art. 2051 c.c.
5. In una prospettiva di motivazione alternativa o di rinforzo, si ritiene che ove anche si avvalorasse l'ipotesi attorea della caduta occorsa in conseguenza del dissesto stradale indicato, nella fattispecie in esame non potrebbe comunque ritenersi che la suddetta imperfezione del manto possa ergersi a causa della caduta della CP_1
Infatti, benché l'evento dedotto sia avvenuto in tarda ora (alle 00:10 circa), in un tratto di strada dotato di illuminazione pubblica, ma che, a detta dei due testi escussi, non era funzionante, deve rilevarsi che la crepa insistente sull'asfalto era agevolmente avvistabile, considerata la sua estensione piuttosto vasta sulla carreggiata stradale.
Inoltre, può ritenersi in via presuntiva che la conoscesse tale tratto di via CP_1
RA, distante dalla propria abitazione appena trecento metri: non vi sono, infatti, ragioni specifiche, non riconducibili nelle normali abitudini connesse alle esigenze fisiologiche di portare a spasso il cane di famiglia, che diversamente potrebbero spiegare come mai la stessa abbia deciso proprio quella notte per la prima volta di avventurarsi in un giro inedito per le consuete uscite dell'animale domestico.
5.1. Da tali elementi di valutazione deve trarsi la convinzione che i danni riportati dall'odierna appellata non possano considerarsi quale normale conseguenza, immediata e diretta, dello stato in cui versava il manto stradale di via RA, la cui conoscenza e visibilità ne esclude qualsiasi rapporto di causalità adeguata con la caduta della pedone, alla stregua del parametro dell'id quod plerumque accidit. Al contrario, lo stato dei luoghi in quel tratto di strada, sito peraltro prossimo all'abitazione della avrebbe dovuto essere da lei diligentemente percepito CP_1
oltre che ben conosciuto: in capo alla stessa gravava di conseguenza l'onere di evitare le imperfezioni stradali (che risultano peraltro essere molteplici su quel tratto di carreggiata, come si rileva dal materiale fotografico allegato dall'odierna appellata nel fascicolo di primo grado), o quantomeno di prestare massima attenzione nel superarle, anche in considerazioni della tarda ora e dell'assenza di luce naturale e artificiale.
5.2. Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di pagina 4 di 6 responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., «la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica» (Cass. n. 15375 del 2011, e
Cass. n. 11946 del 2013).
Inoltre, più nello specifico con riferimento alla fattispecie in esame, «in tema di responsabilità da cose in custodia, deve essere confermata la decisione dei giudici del merito, che hanno escluso la responsabilità dell'ente per l'infortunio occorso ad un cittadino caduto in ora notturna per la presenza di una buca priva di segnalazione sul manto stradale, allorché sia emerso che la mancanza di pavimentazione era ben visibile nonostante l'ora notturna, che la parte conosceva molto bene il luogo della caduta e che, in considerazione della sua età (40 anni), avrebbe potuto facilmente spostarsi aggirando il pericolo, sicché la responsabilità del fatto dannoso andava iscritta alla sua disattenzione nella circostanza della caduta, tale da integrare gli estremi del caso fortuito» (Cass. n. 4663 del 2015). Nello stesso senso Cass. n. 13930 del 2015 ha ricordato che «ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa – nella specie, il dissesto stradale – specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.» (v. anche sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n.
999).
In casi come questo, lo stesso nesso di causalità richiesto dall'art. 2051 c.c. – qui peraltro indimostrato, come già esposto sub § 4. – risulterebbe comunque interrotto dalla conoscenza, prevedibilità e visibilità, le quali rendono la cosa, di per sé inerte, comunque inidonea al nocumento ed escludono dal raggio operativo della responsabilità oggettiva del custode tutte quelle condotte del danneggiato riconducibili al rischio elettivo, all'uso improprio della cosa, o in generale ad un comportamento pagina 5 di 6 imprudente e inconsulto (Cass. n. 7448 del 2015).
6. L'accoglimento dell'appello e il contestuale rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla nel giudizio di primo grado assorbono ogni valutazione in CP_1
merito alla domanda incidentale presentata dalla stessa nel giudizio di appello.
7. In forza del principio della soccombenza, la deve essere condannata a CP_1
rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con pagamento da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura, complessità e valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 328/2021 pronunciata dal Giudice di pace di , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_1
A) in riforma integrale della sentenza appellata, rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado da;
Controparte_1
B) condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del presente giudizio, con pagamento da distrarsi in favore del difensore antistatario, spese che si liquidano per il primo grado in complessivi € 1.205,00, di cui € 225,00 per fase di studio, € 240,00 per fase introduttiva, € 335,00 per fase istruttoria e €
405,00 per fase decisionale, nonché per il secondo grado in complessivi € 1.700,00, di cui € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva e € 850,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge spettanti e € 174,00 per esborsi;
C) pone definitivamente in capo a parte appellata gli oneri di c.t.u. come liquidati in primo grado dal Giudice di pace.
Così deciso in Taranto, il 28/03/2025 Il Giudice
Raffaele Viglione
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3368/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. DANIELE MELE
APPELLANTE contro
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. FRANCESCO RICCI
APPELLATA
OGGETTO: responsabilità da cose in custodia
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 7 giugno 2022, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 328 depositata dal Giudice di pace di Pt_1
il 28 dicembre 2021, per sentirne dichiarare la riforma, con rigetto della
[...] domanda risarcitoria accolta in primo grado e vittoria di spese e competenze di causa.
L'ente appellante riteneva, in particolare, che la sentenza di primo grado non fosse conforme a giustizia a causa di un'errata e/o incompleta valutazione delle prove e contestava altresì la quantificazione del danno riconosciuto. pagina 1 di 6 Costituitasi in giudizio, l'appellata eccepiva l'infondatezza del gravame, chiedendo la conferma nel merito della ricostruzione operata dal Giudice di prime cure. In via incidentale, chiedeva che venisse riquantificata la somma dovuta, parametrando la decurtazione del 50%, in ragione del riconosciuto concorso di colpa, sulla somma di €
7.771,10 (importo quantificato sulla scorta della relazione medica) in luogo dell'importo di € 5.000,00, misura entro la quale era stata contenuta la domanda risarcitoria proposta innanzi al giudice di pace.
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano integralmente riportate, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando loro i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Nel merito, la fondatezza dell'appello proposto dall' impone l'integrale Parte_2
riforma della sentenza gravata.
In tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c., superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato, presuppone sempre la dimostrazione da parte dell'attore della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso (Cass. n. 25214 del 2014, n. 4476 del 2011, n. 20943 del 2009, n. 5741 del 2009, n. 28811 del 2008, n. 4279 del 2008, n.
2075 del 2002), con la conseguenza che l'eventuale imperfezione o vizio della cosa può costituire fonte di responsabilità per il custode solo ove ne venga giudizialmente accertata un'efficienza causale nella determinazione dell'evento lesivo.
Nella fattispecie in esame non può ritenersi che la causa del danno lamentato possa risiedere nel dissesto del manto stradale ritratto nel materiale fotografico in atti e descritto nel corso dell'istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado.
4. I principali elementi di prova ivi raccolti sono rappresentati dalle testimonianze rese dal marito e dalla figlia dell'appellata all'udienza del 3 giugno 2021. Tali deposizioni, al pagina 2 di 6 netto di ogni considerazione in punto di attendibilità derivante dallo stretto rapporto parentale esistente con la danneggiata, si rivelano, invero, inadeguate a supportare una solida ricostruzione probatoria della dinamica e delle modalità del sinistro. Il teste infatti, si limitava ad affermare: «Sono stato attratto dalle urla di Testimone_1
mia moglie nel buio che era caduta. Ho visto, all'improvviso, crollare mia moglie per terra e come mi sono avvicinato a lei non potevo neanche sollevarla poiché le faceva male il braccio». Il teste invece, dichiarava: «All'improvviso Testimone_2 mentre passeggiavamo lungo via RA è caduta mia madre ed ha iniziato ad urlare […] preciso che non abbiamo visto la mamma cadere, dico meglio mia madre era in piedi ed improvvisamente per terra che urlava». I due testi, nel descrivere la dinamica del sinistro, in particolare, non hanno precisato come sia avvenuta la caduta della né in che modo questa possa eziologicamente ricollegarsi CP_1
all'imperfezione presente sul manto stradale: l'estrema genericità delle espressioni in proposito utilizzate sia nel libello introduttivo del primo grado di giudizio («incappava in una buca con annesso dislivello del manto stradale»), sia nelle testimonianze raccolte (secondo cui la “crollava” per terra, ovvero era dapprima in piedi e CP_1
poi improvvisamente per terra) rimangono del tutto silenti sull'individuazione dell'origine, della causa scatenante la caduta, non potendo da esse dedursi, ad esempio, né che l'appellata sia inciampata nel dislivello (ipotesi che ne avrebbe dovuto determinare un balzo o sbilanciamento improvviso del corpo) né che, ad esempio, sia sprofondata con il piede nella buca con conseguente accasciamento.
La teste arrivava persino ad ammettere che «sul momento non Testimone_2
abbiamo potuto vedere dove fosse caduta la mamma perché non si vedeva», confermando così che l'eziologia del sinistro non risultava evidente neanche nelle immediatezze del fatto a coloro che videro la improvvisamente crollare per CP_1
terra.
Gli elementi probatori così presenti in atti risultano dunque del tutto inadeguati a supportare un'adeguata dimostrazione in giudizio dell'esistenza di un nesso causale tra cosa e danno, pure imprescindibile per l'operatività del regime di responsabilità pagina 3 di 6 speciale aggravata delineato dall'art. 2051 c.c.
5. In una prospettiva di motivazione alternativa o di rinforzo, si ritiene che ove anche si avvalorasse l'ipotesi attorea della caduta occorsa in conseguenza del dissesto stradale indicato, nella fattispecie in esame non potrebbe comunque ritenersi che la suddetta imperfezione del manto possa ergersi a causa della caduta della CP_1
Infatti, benché l'evento dedotto sia avvenuto in tarda ora (alle 00:10 circa), in un tratto di strada dotato di illuminazione pubblica, ma che, a detta dei due testi escussi, non era funzionante, deve rilevarsi che la crepa insistente sull'asfalto era agevolmente avvistabile, considerata la sua estensione piuttosto vasta sulla carreggiata stradale.
Inoltre, può ritenersi in via presuntiva che la conoscesse tale tratto di via CP_1
RA, distante dalla propria abitazione appena trecento metri: non vi sono, infatti, ragioni specifiche, non riconducibili nelle normali abitudini connesse alle esigenze fisiologiche di portare a spasso il cane di famiglia, che diversamente potrebbero spiegare come mai la stessa abbia deciso proprio quella notte per la prima volta di avventurarsi in un giro inedito per le consuete uscite dell'animale domestico.
5.1. Da tali elementi di valutazione deve trarsi la convinzione che i danni riportati dall'odierna appellata non possano considerarsi quale normale conseguenza, immediata e diretta, dello stato in cui versava il manto stradale di via RA, la cui conoscenza e visibilità ne esclude qualsiasi rapporto di causalità adeguata con la caduta della pedone, alla stregua del parametro dell'id quod plerumque accidit. Al contrario, lo stato dei luoghi in quel tratto di strada, sito peraltro prossimo all'abitazione della avrebbe dovuto essere da lei diligentemente percepito CP_1
oltre che ben conosciuto: in capo alla stessa gravava di conseguenza l'onere di evitare le imperfezioni stradali (che risultano peraltro essere molteplici su quel tratto di carreggiata, come si rileva dal materiale fotografico allegato dall'odierna appellata nel fascicolo di primo grado), o quantomeno di prestare massima attenzione nel superarle, anche in considerazioni della tarda ora e dell'assenza di luce naturale e artificiale.
5.2. Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di pagina 4 di 6 responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., «la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica» (Cass. n. 15375 del 2011, e
Cass. n. 11946 del 2013).
Inoltre, più nello specifico con riferimento alla fattispecie in esame, «in tema di responsabilità da cose in custodia, deve essere confermata la decisione dei giudici del merito, che hanno escluso la responsabilità dell'ente per l'infortunio occorso ad un cittadino caduto in ora notturna per la presenza di una buca priva di segnalazione sul manto stradale, allorché sia emerso che la mancanza di pavimentazione era ben visibile nonostante l'ora notturna, che la parte conosceva molto bene il luogo della caduta e che, in considerazione della sua età (40 anni), avrebbe potuto facilmente spostarsi aggirando il pericolo, sicché la responsabilità del fatto dannoso andava iscritta alla sua disattenzione nella circostanza della caduta, tale da integrare gli estremi del caso fortuito» (Cass. n. 4663 del 2015). Nello stesso senso Cass. n. 13930 del 2015 ha ricordato che «ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa – nella specie, il dissesto stradale – specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.» (v. anche sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n.
999).
In casi come questo, lo stesso nesso di causalità richiesto dall'art. 2051 c.c. – qui peraltro indimostrato, come già esposto sub § 4. – risulterebbe comunque interrotto dalla conoscenza, prevedibilità e visibilità, le quali rendono la cosa, di per sé inerte, comunque inidonea al nocumento ed escludono dal raggio operativo della responsabilità oggettiva del custode tutte quelle condotte del danneggiato riconducibili al rischio elettivo, all'uso improprio della cosa, o in generale ad un comportamento pagina 5 di 6 imprudente e inconsulto (Cass. n. 7448 del 2015).
6. L'accoglimento dell'appello e il contestuale rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla nel giudizio di primo grado assorbono ogni valutazione in CP_1
merito alla domanda incidentale presentata dalla stessa nel giudizio di appello.
7. In forza del principio della soccombenza, la deve essere condannata a CP_1
rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con pagamento da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura, complessità e valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 328/2021 pronunciata dal Giudice di pace di , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_1
A) in riforma integrale della sentenza appellata, rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado da;
Controparte_1
B) condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del presente giudizio, con pagamento da distrarsi in favore del difensore antistatario, spese che si liquidano per il primo grado in complessivi € 1.205,00, di cui € 225,00 per fase di studio, € 240,00 per fase introduttiva, € 335,00 per fase istruttoria e €
405,00 per fase decisionale, nonché per il secondo grado in complessivi € 1.700,00, di cui € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva e € 850,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge spettanti e € 174,00 per esborsi;
C) pone definitivamente in capo a parte appellata gli oneri di c.t.u. come liquidati in primo grado dal Giudice di pace.
Così deciso in Taranto, il 28/03/2025 Il Giudice
Raffaele Viglione
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