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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 10593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10593 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice IO TI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 22/10/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 38835/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PARENTI LUIGI, Parte_1
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti MARINI ALESSANDRO, FRANCIONI SERGIO e GISONDI PRISCILLA
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento del socio lavoratore di società cooperativa e indennità sostitutiva del preavviso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 25.10.2024, ha Parte_1 adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- dichiararsi la nullità/inefficacia/inesistenza e/o comunque annullarsi il licenziamento per insussistenza della giusta causa intimatole dalla Cooperativa sociale e di lavoro Operatori sanitari Associati soc. coop sociale onlus;
1 - condannarsi, per l'effetto, la convenuta a reintegrarla CP_2 nel posto di lavoro corrispondendole le retribuzioni maturate fino alla data della effettiva reintegrazione;
- condannarsi la , altresì, a corrisponderle l'indennità CP_2 sostitutiva del preavviso pari ad € 2.700,00 nonché la indennità supplementare in misura pari a 18 mensilità, e quindi in misura pari ad € 32.472,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e, in ogni caso, in misura non inferiore a sei mensilità, oltre accessori come per legge e “Salvo rinuncia alla reintegra e contestuale corresponsione di ulteriori 15 mensilità”;
- in via subordinata, ove fosse ritenuta sussistente la giustificatezza del licenziamento, condannarsi la a corrisponderle CP_2
l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 2.700,00 nonché la indennità supplementare in misura pari a 18 mensilità, e quindi in misura pari ad € 32.472,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e, in ogni caso, in misura non inferiore a sei mensilità, oltre accessori come per legge. La ricorrente, premesso di aver prestato attività di lavoro quale “socia lavoratrice” per conto della convenuta a far data dal CP_2
10.9.2020 con qualifica di infermiera e con inquadramento al livello “D2” del CCNL Cooperative Sociali presso A.S.L. Roma 1, ha esposto in fatto quanto segue:
- in data 6.2.2024 ha ricevuto, tramite PEC, contestazione disciplinare avente ad oggetto una presunta attività lavorativa svolta in favore di altra azienda concorrente;
- alla contestazione, ella ha replicato che non sono chiare le modalità con le quali la sarebbe venuta a conoscenza dei fatti CP_2 descritti nella lettera di contestazione e che gli stessi fatti “passibili di sanzione disciplinare” sono privi della necessaria specificità;
- nessuna critica viceversa è stata mai sollevata in precedenza relativamente al proprio operato, alla professionalità ed al rispetto degli obblighi contrattuali;
- in ogni caso, l'attività prestata “sporadicamente” per altre cooperative non può in alcun modo ritenersi lesiva dei doveri di disciplina e correttezza e, del resto, più volte il compenso per i turni lavorativi era “inferiore rispetto a quanto contrattualmente stabilito” cosicché era necessario integrare il reddito per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia;
- peraltro, nel contratto sottoscritto con la Cooperativa non vi è alcuna clausola di esclusività e, inoltre, i pazienti vengono assegnati
2 alle diverse cooperative accreditate direttamente dalla A.S.L. Roma 1 mentre gli operatori sono chiamati a svolgere con correttezza e professionalità i servizi di assistenza richiesti. Ciò premesso e considerato:
- che, a dispetto dell'inquadramento quale “socia” della Cooperativa, non ricorre alcuno dei requisiti necessari a tal fine come la domanda di adesione dell'aspirante socio, la delibera assembleare di
“approvazione dell'inserimento nella compagine”, il pagamento della quota associativa e la “costante corresponsione dell'annuale diritto di socio”;
- che nessuna menzione viene fatta in contratto ad un patto di non concorrenza e ad un indennizzo pattuito in rapporto al sacrificio imposto al prestatore di lavoro;
- che, in ogni caso, l'art. 3 del Regolamento interno applicabile il quale prevede il divieto per il socio della Cooperativa di eseguire lavori in contrasto o in concorrenza con l'attività della Cooperativa è generico e, comunque, vessatorio nonché contraddittorio rispetto all'art. 2 che, invece, prevede la possibilità per il socio, in caso di mancanza momentanea di lavoro, di stipulare altri contratti di lavoro;
si evidenzia che la sig.ra , “essendosi ritrovata nella Pt_1 posizione di non poter provvedere alle sue esigenze di vita a causa sia del ridottissimo monte ore alla stessa assegnato e sia perché veniva richiesto alla predetta il pagamento di somme a conguaglio che solo nel mese di Gennaio 2024 comportavano la restituzione alla Cooperativa di oltre 3000,00 euro”, si è vista “costretta” a prestare la propria attività in favore di altre cooperative;
- che il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso è previsto dalla legge sicché nessun effetto può avere la rinuncia contrattuale all'indennità;
- che il CCNL applicato al rapporto dedotto non prevede la possibilità della sospensione cautelare disposta nei confronti della ricorrente ma soltanto la possibilità della sospensione dal servizio per un massimo di 4 giorni lavorativi;
- che, comunque, la sanzione violerebbe il principio di proporzionalità;
- che, al fine di prevenire possibili contestazioni, la ricorrente non si è rifiutata di svolgere le mansioni affidatele e che, nonostante fosse affetta da protrusioni cervicali ed ernie cervicali gravi a tal punto da impedirle ogni forma di movimentazione di carichi, proprio queste furono le mansioni a lei affidate;
3 - che il licenziamento è nullo/inefficace/inesistente e/o annullabile e che, ad oggi, non è stata prodotta la copia della delibera di esclusione dalla Cooperativa, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, Controparte_1 si è costituita in giudizio resistendo alla
[...] domanda. Si è fatto rilevare quanto segue:
- in data 29.5.2019, la ricorrente ha presentato la propria domanda di ammissione a socio ordinario autorizzando contestualmente la Cooperativa ad operare le trattenute sulle competenze derivanti dal rapporto mutualistico di lavoro nella misura di 12 rate da € 25,00 ciascuna;
- con la sottoscrizione della domanda, la sig.ra ha dichiarato Pt_1 di aver esaminato attentamente lo Statuto ed il Regolamento interno e di essere pienamente consapevole di acquisire, con l'accoglimento della domanda, la qualità di socio lavoratore;
- in data 30.5.2019, la sig.ra è stata ammessa quale socia Pt_1 della Cooperativa con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione di Rep. n. 67272 ed è stata iscritta nel libro dei soci alla posizione n. 10542;
- in data 6.6.2019, è stato sottoscritto con la parte un contratto di collaborazione professionale avente ad oggetto l'incarico di infermiera nell'ambito dell'“Assistenza Domiciliare di tipo Sanitaria presso il territorio di commessa Adi RM/1”;
- in data 13.9.2019, le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di collaborazione professionale alle medesime condizioni, avente validità dal 1.10.2019 al 30.9.2020;
- a far data dal 16.9.2020 e previo recesso anticipato della lavoratrice dal precedente contratto, la ha assunto la sig.ra CP_2 Pt_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
[...] indeterminato, con mansioni di infermiera, inquadramento nel livello “D2” del CCNL Cooperative Sociali;
- il contratto in questione prevedeva espressamente che il rapporto sarebbe stato disciplinato dal Regolamento interno, dalla lavoratrice ricevuto ed accettato, e, per quanto non previsto, dal CCNL Cooperative Sociali;
- l'art. 3 del citato Regolamento dispone che “Il socio della Cooperativa non può eseguire lavori in contrasto o in concorrenza con l'attività della Cooperativa. Ogni deroga alla disposizione suddetta dovrà
4 essere preventivamente autorizzata dall'Organo Amministrativo o da persona delegata da quest'ultimo, su specifica istanza scritta motivata e documentata. La Cooperativa potrà in ogni momento revocare l'autorizzazione in deroga e in tal caso inviterà il socio a sospendere ogni collaborazione con terzi. In caso di mancata ottemperanza a tale richiesta, la , CP_2 previa diffida scritta a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano, potrà, trascorsi invano 10 giorni dalla ricezione, escludere il socio dalla Cooperativa con delibera assunta dall'Organo Amministrativo a norma dell'articolo 14 dello statuto sociale”;
- l'art. 14 dello Statuto, in particolare, prevede, alla lett. g, che l'esclusione dalla Cooperativa possa essere deliberata, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa o contraria agli interessi sociali, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- lo stesso articolo 14 prevede che contro la delibera di esclusione il socio possa proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni e che, inoltre, lo scioglimento del rapporto sociale determini anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti;
- nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, la sig.ra ha presentato alla diverse certificazioni mediche Pt_1 CP_2 di esenzione dalla vaccinazione contro il SARS – CoV – 2, più esattamente per i periodi dal 14.1.2022 al 15.4.2022, dal 27.7.2022 al26.8.2022, dal 27.8.2022 al 26.9.2022 e al 27.9.2022 al 27.10.2022;
- in ragione di ciò, come confermato anche dal medico competente aziendale, la lavoratrice, che non poteva avere contatto con i pazienti, non ha svolto la propria attività a far data dal mese di febbraio 2022 e fino al novembre 2022, “pur continuando, comunque, a percepire la propria retribuzione mensile”;
- alla ripresa della consueta attività lavorativa, nel periodo “post- pandemia”, la ricorrente ha chiesto alla Cooperativa di poter svolgere l'attività sul territorio, presso pazienti a “Bassa intensità assistenziale, escludendo l'area critica” in quanto lamentava problemi alla schiena ed ha chiesto di essere esclusa dal lavoro notturno perché impegnata nell'assistenza di un familiare disabile;
- in realtà, il giudizio emesso dal medico competente aziendale ne vietava la sola adibizione a “pazienti pesanti e/o non collaboranti”;
- l'attività lavorativa in favore di pazienti a “Bassa intensità assistenziale” comportava necessariamente lo svolgimento di un
5 minor numero di ore di lavoro rispetto ai pazienti assistiti in area critica;
- per tale ragione, nel corso dell'anno 2023, la sig.ra non Pt_1 riusciva a raggiungere il monte orario previsto contrattualmente ed accumulava una flessibilità negativa pari a n. 247,90 ore;
- di conseguenza, come previsto dal Regolamento interno, dall'ultima retribuzione mensile dovuta è stato decurtato il debito orario residuo;
- ella, inoltre, si era rifiutata di prestare attività di mattina in area di alta intensità assistenziale, come le era stato proposto al fine di rendere possibile il raggiungimento del monte ore contrattuale:
- solo in data 29.1.2024, il Responsabile Medico ADI RM 1, dott.ssa
, ha informato la cooperativa dell'attività svolta in Persona_1 concorrenza dalla sig.ra , in assenza della necessaria Pt_1 preventiva autorizzazione, secondo quanto meglio specificato nella memoria difensiva;
- quindi, con lettera del 6.2.2024 consegnata a mani, è stata contestata alla lavoratrice l'attività in concorrenza svolta dalla stessa per conto del Gruppo “Sanimedica”, competitor della , ed CP_2
è stata contestualmente disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare dal servizio;
- nelle controdeduzioni inviate in data 8.2.2024, la dipendente ha confermato l'attività di collaborazione, tuttavia sporadica, per altre aziende;
- la dipendente è stata, quindi, invitata e diffidata a cessare immediatamente ogni attività svolta in concorrenza ed a voler specificare tempi e modalità della predetta attività al fine di consentire la valutazione circa la permanenza della stessa nella compagine sociale;
- la sig.ra , nel riscontro fornito a mezzo PEC in data 23.2.2024 Pt_1 non ha manifestato alcuna volontà di porre fine all'attività svolta in concorrenza limitandosi a sostenere che ciò non risultasse lesivo degli interessi della;
CP_2
- in data 28.2.2024, si è concluso il procedimento disciplinare con l'applicazione della sanzione di 4 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e, nella stessa data, è stata approvata l'esclusione della sig.ra dalla compagine sociale con delibera del Consiglio Pt_1 di Amministrazione, comunicata a mezzo PEC all'interessata con contestuale risoluzione del rapporto mutualistico di lavoro con effetto immediato;
6 - in data 27.4.2024, la lavoratrice ha impugnato il licenziamento comunicatole con lettera del 28.2.2024 perché nullo e/o inefficace e/o illegittimo;
- non è mai pervenuta alla alcuna impugnazione della CP_2 delibera di esclusione da socio. Ciò rilevato, parte resistente ha eccepito, in via preliminare:
- la improcedibilità del ricorso e l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro adito;
sotto quest'aspetto, si osserva che la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta in conseguenza della delibera di esclusione da socio dovuta alla violazione delle clausole regolamentari che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare “con atto di citazione entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa, dinanzi al Tribunale ordinario, nella funzione di sezione specializzata per l'impresa” mentre la stessa ha impugnato innanzi al giudice del lavoro un atto di licenziamento che non vi è mai stato;
- l'intervenuta decadenza dall'impugnazione della delibera di esclusione da socio anche ai sensi dell'art. 2533 c.c.. In subordine, la ha richiamato l'art. 2 della L. 142/2001 CP_2 secondo cui “Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo” ed ha osservato che, comunque, in assenza di un valido atto di impugnazione della delibera di esclusione, “anche nel caso in cui dovesse essere riconosciuta come validamente espressa l'impugnazione del licenziamento, in ogni caso non potrà essere mai riconosciuta alcuna tutela reintegratoria, posto che la qualità di socio si considera comunque perduta”. Nel merito, poi, la Cooperativa ha affermato la piena legittimità dei due distinti procedimenti avviati nei confronti di , il procedimento disciplinare e quello civilistico- Parte_1 associativo, quindi della delibera di esclusione da socio e della conseguente cessazione del rapporto di lavoro in ragione dell'attività in concorrenza svolta dalla ricorrente in favore del Controparte_3 proprio competitor, e peraltro a beneficio dei medesimi pazienti prima affidati alle proprie cure, ciò che evidenzia la maggior gravità della condotta posta in essere. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della nullità/inefficacia/inesistenza o, comunque, l'annullamento del
7 licenziamento “per insussistenza della giusta causa” e la propria reintegrazione del posto di lavoro oltre alla condanna di
[...]
al pagamento dell'indennità sostituiva Controparte_1 del preavviso e dell'indennità “supplementare”.
1. Ciò premesso, sulle eccezioni preliminari sollevate dalla CP_2 resistente, il Tribunale, all'udienza del 11.6.2025, si è riservato. Con ordinanza depositata in data 20.6.2025, sulla competenza si è così espresso:
“Rileva, in materia, l'art. 441ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 32, del D.Lgs. 149/2022, ai sensi del quale sono assoggettate alle norme del processo del lavoro (artt. 409 e sgg. c.p.c.) e rientrano nella competenza circondariale del giudice del lavoro non soltanto le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, incluse le questioni attinenti al rapporto associativo ove proposte, ma, altresì, le esclusioni dei soci medesimi, i casi cioè in cui l'estinzione del rapporto di lavoro segua automaticamente, ope legis, allo scioglimento del vincolo sociale. Controversie, queste ultime, che potevano rientrare nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ex art. D.Lgs. 168/2003, come modificato dall'art. 2 del D.L. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012. Il legislatore si è chiaramente prefisso l'obiettivo di razionalizzare e unificare le norme processuali in materia. Senza necessità di ripercorrere l'excursus normativo precedente in tema di competenza che ha visto, quali snodi fondamentali, la netta ripartizione tra la competenza del giudice del lavoro per le 'controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma' e la competenza del giudice ordinario per le 'controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo' ex art. 5, comma 2, L. 142/2001, nel suo testo originario, e la sostituzione di tale disciplina per effetto dell'art. 9 della L. 30/2003 con una laconica ed ambigua disposizione, 'Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario', non v'è dubbio che nel caso specifico sussista la competenza del giudice del lavoro. In effetti, risultando dagli atti di causa la sola delibera societaria di esclusione dalla cooperativa senza che sia stato intimato alcun licenziamento, l'ipotesi è esattamente riconducibile alla seconda parte dell'art. 441ter c.p.c..
8 Del resto, le disposizioni di cui all'art. 441ter c.p.c., a norma dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022, 'salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti' e, nell'ipotesi de qua, il procedimento è stato introdotto con ricorso depositato il 25.10.2024. L'eccezione sollevata dalla Cooperativa va, perciò, disattesa”. Il Tribunale ha, poi, esaminato le istanze istruttorie, sulle quali ha osservato:
“…, rilevato che si controverte, in definitiva, sulla legittimità o meno dell'esclusione del socio in ragione dello svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con l'attività della – è questo il CP_2 motivo alla base della delibera di esclusione (all. 24 al fasc. resistente) –, considerato che la ricorrente ha ammesso di aver svolto l'attività in questione sostenendo tuttavia, come si è visto, che l'attività fosse lecita e non lesiva degli interessi della società, considerato che la risoluzione della controversia involge una questione prettamente giuridica, di interpretazione segnatamente del contratto di lavoro e del Regolamento interno della Cooperativa (all.ti, rispettivamente, 9 e 2 del fasc. resistente), e che le circostanze oggetto della richiesta di prova orale formulata dalle parti sono in gran parte documentali/documentabili e, per il resto, non consistenti in fatti rilevanti ai fini di causa,…”, e rinviato la causa direttamente per la decisione.
2. Ai fini della decisione è importante, però, sottolineare come l'estinzione del rapporto di lavoro della sig.ra non scaturisca da un atto di Pt_1 licenziamento ma si ponga come conseguenza necessaria della perdita della qualità di socio da parte del socio lavoratore. Ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, con Cass. 35341/2021 coerente con gli approdi di Cass. SS.UU. 27436/2017, che “a) ai sensi dell'art. 5 comma 2 l. n. 142 del 2001 il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo "trascina" con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore;
b) è la caratteristica morfologica dell'unidirezionalità del collegamento fra i rapporti, difatti, a determinare la dipendenza delle loro vicende estintive, non già l'indagine, necessariamente casistica, sulle ragioni che sono poste a fondamento dell'espulsione del socio lavoratore;
c) alla duplicità di
9 rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni”. Da tale ricostruzione si evince che “la estinzione del rapporto di lavoro può tanto derivare quale conseguenza necessitata ex lege dall'adozione della delibera di esclusione del socio lavoratore quanto dall'adozione di un formale atto di licenziamento;
solo in quest'ultimo caso, tuttavia, in presenza dei relativi presupposti, vi sarà spazio per l'esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro: a) solo risarcimento, ai sensi dell'art. 8 legge n. 604 del 1966 in caso di perdita della qualità di socio per effetto di delibera di espulsione non impugnata (…) o di rigetto della opposizione avverso la stessa proposta ai sensi dell'art 2533 cod. civ.; b) tutela obbligatoria o reale nell'ipotesi, invero teorica, di adozione di un provvedimento di licenziamento in assenza di delibera di espulsione” (nel medesimo senso, Cass. ord. 33893/2022). Tanto puntualizzato, la domanda proposta è inammissibile. Come si è detto, non si riscontra nella specie alcun atto formale di licenziamento ma soltanto la delibera di esclusione dalla compagine sociale, verbale del Consiglio di Amministrazione del 28.2.2024 in all. 24 al fasc. resistente, per la “condotta in contrasto con gli obblighi assunti al momento della adesione alla società, nonché gravemente violativa degli obblighi di correttezza, buona fede, diligenza e probità derivanti dallo status di socio lavoratore e dalle previsioni di cui all'art. 3 del Regolamento Interno per i Soci lavoratori. Tale condotta dimostra, inequivocabilmente, la inidoneità e/o incompatibilità del socio di cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali, essendo venuti meno i presupposti indispensabili per la permanenza in seno alla compagine sociale”. La suddetta delibera è stata adottata in ossequio alla prescrizione dell'art. 3 del Regolamento Interno per i Soci Lavoratori che così recita:
“1. Il socio della Cooperativa non può eseguire lavori in contrasto o in concorrenza con la attività della Cooperativa. Ogni deroga alla disposizione suddetta dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Organo Amministrativo o da persona delegata da quest'ultimo, su specifica istanza scritta motivata e documentata. La Cooperativa potrà in ogni momento revocare l'autorizzazione in deroga ed in tal caso inviterà il socio a sospendere ogni collaborazione con terzi.
2. In caso di mancata ottemperanza a tale richiesta, la Cooperativa, previa diffida scritta a mezzo raccomandata AIR o consegnata a mano, potrà, trascorsi invano 10 giorni dalla ricezione, escludere il socio dalla
10 Cooperativa con delibera assunta dall'Organo Amministrativo a norma dell'art. 14 dello statuto sociale” (all. 2 al fasc. resistente). Fra i casi di esclusione del socio rientra ex art. 14, lett. g., dello Statuto, il caso del socio che “svolga attività in concorrenza con la Cooperativa o contraria agli interessi sociali, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo” (all. 1 al fasc. resistente). A fronte della delibera, lo strumento di tutela esperibile era rappresentato dalla opposizione da proporsi, ai sensi dell'art. 2533 c.c.,
“al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione” mentre non sono configurabili le tutele dettate dalla normativa sul licenziamento.
3. Riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso, questa, ai sensi della normativa contrattuale (vd. l'art. 33 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio- sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo in all. 28 al fasc. resistente), si riconnette al recesso dell'una o dell'altra parte senza il rispetto di precisi termini stabiliti dalla stessa normativa in funzione della categoria di appartenenza e dell'anzianità di servizio laddove, come si è detto, nell'ipotesi in esame la risoluzione del rapporto di lavoro è stata conseguenza necessitata ex lege della delibera di esclusione del socio lavoratore dalla compagine sociale;
di conseguenza, alcuna indennità è dovuta alla sig.ra . Pt_1
***
Per i motivi che precedono, la domanda di accertamento della nullità/inefficacia/inesistenza e/o, comunque, di annullamento del licenziamento deve essere dichiarata inammissibile e va rigettata la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.688,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento della nullità/inefficacia/inesistenza e/o, comunque, di annullamento del licenziamento e rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
11 - condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.688,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 22/10/2025
IL GIUDICE
IO TI
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