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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3823/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3823/2024 V.G.
promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. GAVIOLI KATIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio.
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 10/04/2025.
Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 15/10/1988.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 551, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 157/2024 del 21/06/2024, pubblicata in data 27/06/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex. art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano che:
- la casa coniugale resta in uso al sig. Parte_1
- La signora si impegna a trasferire, entro la fine dell'anno 2024, la quota di sua proprietà Pt_3 dell'immobile sito in Torino via Mercadante 95/4 al sig. Parte_1 pagina 2 di 3 - Il sig. verserà, a fronte della cessione del punto precedente, la somma di euro 45.000,00 Pt_1
secondo le modalità che verranno indicate nel rogito notarile.
DA' ATTO che le parti si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano al mantenimento reciproco.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3823/2024 V.G.
promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. GAVIOLI KATIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio.
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 10/04/2025.
Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 15/10/1988.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 551, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 157/2024 del 21/06/2024, pubblicata in data 27/06/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex. art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano che:
- la casa coniugale resta in uso al sig. Parte_1
- La signora si impegna a trasferire, entro la fine dell'anno 2024, la quota di sua proprietà Pt_3 dell'immobile sito in Torino via Mercadante 95/4 al sig. Parte_1 pagina 2 di 3 - Il sig. verserà, a fronte della cessione del punto precedente, la somma di euro 45.000,00 Pt_1
secondo le modalità che verranno indicate nel rogito notarile.
DA' ATTO che le parti si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano al mantenimento reciproco.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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