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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria RL - Presidente
Dott.ssa Elvira Palma - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 202 del 2024
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Mercurio e Parte_1
Pasquale Bavaro,
RECLAMANTE
E in persona Controparte_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo Augusto e Antonello V. Daprile.
RECLAMATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 1 L. 92/2012, depositato il 22.04.2022 e iscritto al R.G.
n. 4477/2022, – premesso di aver iniziato a lavorare alle Parte_1 dipendenze dell'appellata indicata in epigrafe in data 01.02.2004, in qualità di
“Medico Aiuto” in servizio presso la clinica Mater Dei Hospital e di essere stato licenziato per giusta causa in data 15.10.2021 – conveniva in giudizio la CP_1 chiedendo al Tribunale di Bari l'accertamento e la declaratoria di nullità del licenziamento, con riconoscimento delle tutele previste, ai sensi e per gli effetti
1 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 e, in via subordinata, la riconducibilità dei fatti contestati nel novero delle condotte punibili con sanzione conservativa alla luce del CCNL di riferimento.
In particolare, l' rappresentava: 1) di aver ricevuto, in data 17.02.2020, Pt_1 una prima contestazione disciplinare in cui gli veniva addebitato: a) il rifiuto sistematico dal febbraio 2019 di svolgere i compiti di sua competenza quali: la compilazione delle S.D.O., la compilazione della cartella clinica per i pazienti ricoverati dal P.S. e la compilazione delle lettere di dimissione ospedaliera;
b) che, svolgendo attività ambulatoriale in regime privatistico a favore di propri pazienti, il mercoledì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in concomitanza anche dei suoi turni di servizio in reparto, prima di iniziare tale tipo di attività privatistica non provvedeva a timbrare l'uscita come cessazione della prestazione di lavoro dipendente, determinando la commistione tra lavoro svolto in regime di rapporto di lavoro dipendente e attività svolta in regime libero professionale;
2) di aver presentato il 20.02.2020 le proprie osservazioni alla società, contestando gli addebiti, deducendone la manifesta tardività nonché la totale infondatezza e chiedendo di essere ascoltato, ma che, nonostante l'audizione, aveva fatto seguito la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni, con provvedimento del 13.03.2020; 3) di aver poi ricevuto, in data
23.03.2021, una seconda contestazione disciplinare sull'assunto che avesse rifiutato di visitare una paziente giunta in Pronto Soccorso, in seguito a richiesta di consulto da parte di un collega, nonostante la stessa presentasse un grave quadro clinico;
4) di aver presentato ricorso giudiziario avverso le citate contestazioni disciplinari, pendente all'epoca della proposizione del ricorso in esame;
5) di aver ricevuto una nuova contestazione disciplinare in data
10.08.2021 nella quale veniva segnalata l'osservanza di una condotta negligente nella giornata del 22.07.2021, comprese mancanze e/o omissioni nella registrazione e compilazione della cartella clinica di una paziente, tale da aver determinato una sottovalutazione del rischio per la salute della stessa;
6) di essere venuto a conoscenza, in seguito all'accesso a copia della cartella clinica riferita alla paziente in questione, della presenza di annotazioni false e non veritiere riportate il 22.07.2021 da due colleghi – nei confronti dei quali aveva sporto querela – e contrarie rispetto alla realtà dei fatti, tali da screditare la sua immagine e professionalità; 7) di aver ricevuto il 22.09.2021 una nuova
2 contestazione disciplinare concernente il presunto comportamento di alterazione dolosa del contenuto della cartella clinica della paziente summenzionata (la sig.ra
Magistro); 7) di essere stato licenziato a dispetto delle spiegazioni fornite e di aver impugnato il licenziamento tramite nota del 27.10.2021.
2. Con provvedimento n.48426 del 28.10.2022, il giudice della fase sommaria rigettava il ricorso, condannando il reclamante al pagamento delle spese processuali.
3. Con ricorso in opposizione, depositato il 29.11.2022 ed iscritto al R.G.
n.12951/2022, conveniva in giudizio la al fine di ottenere Parte_1 CP_1 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, in riforma del decreto di rigetto reso in fase sommaria, una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità del licenziamento irrogato a carico del Dott. con provvedimento del Pt_1
15.10.2021 (in quanto discriminatorio e vessatorio), ordinando alla Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., la reintegrazione del Dott.
[...] nel proprio posto di lavoro e condannando la Società opposta, sempre in persona Pt_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Dott. di un'indennità Pt_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 5.187,06 mensili al lordo, cfr. all. n. 18 fascicolo fase sommaria) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, determinata secondo giustizia dall'Ill.mo Giudice adito (e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della L. n. 300/1970), oltre interessi e rivalutazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto comunque oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata al mancato accoglimento della domanda precedente, accertare e dichiarare che i fatti indicati nelle lettere di contestazione poste a fondamento della comunicazione di licenziamento del 15.10.2021, siano insussistenti ovvero siano riconducibili a condotte punibili con sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL di settore;
conseguentemente, accertare e dichiarare illegittimo ed annullare il licenziamento inflitto al Dott. ed oggi impugnato, condannando la Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 5.187,06 mensili al lordo) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque
3 pari al massimo previsto dall'art. 18, comma 4, della L. n. 300/1970, oltre interessi e rivalutazione (ovvero nella diversa misura che sarà determinata secondo giustizia dall'Ill.mo Giudice adito), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto comunque oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria;
- in via ancora subordinata, accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi della giusta causa né del giustificato motivo soggettivo addotti dal sodalizio convenuto a sostegno dell'impugnato licenziamento
e, pur dichiarando risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore del Dott. di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva Pt_1 pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
o comunque alla minore indennità risarcitoria che l'Ill.mo Giudice adito Vorrà fissare nei limiti di cui all'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970, il tutto comunque oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
4. Con sentenza n.776/2024 del 26.02.2024, il Tribunale di Bari in funzione di
Giudice del Lavoro ha così definito la controversia: “-rigetta l'opposizione e, per
l'effetto, conferma l'ordinanza del Tribunale di Bari, del 28.10.2022; -condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte –che liquida in complessivi Euro 4.629,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-”.
5. Avverso la decisione ha interposto reclamo con ricorso Parte_1 depositato in data 26.03.2024, chiedendone l'integrale riforma.
6. Con memoria del 16.05.2024, si costituiva in giudizio la
[...] che, contestati recisamente i motivi di gravame, ne chiedeva Controparte_1 il rigetto, con conferma della gravata sentenza.
7. All'odierna udienza, esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa e riservata in decisione.
- - - - - - - - - - - - -
I. Sulla sentenza del Tribunale
I.
1. Il Tribunale di Bari, ripercorsi gli accadimenti ed il contenuto delle contestazioni disciplinari, ha rigettato il ricorso in opposizione proposto da ritenendo insussistente l'asserito intento discriminatorio e ritorsivo del Pt_1
4 licenziamento, a fronte dell'accertata gravità delle condotte disciplinarmente censurabili.
Nello specifico, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente, nel trattamento della paziente Magistro affetta da significativa perdita ematica, ha in effetti omesso di registrare in cartella clinica gli interventi eseguiti, di attendere l'esito degli esami ematici, di informare il primario dott. e di lasciare consegne ai colleghi CP_2 in servizio.
Quanto alla contestata manomissione della cartella clinica, il Tribunale ha anche evidenziato la mancanza di specifica contestazione, da parte del reclamante, in ordine all'aggiunta postuma effettuata, apprezzando la valenza disciplinare della condotta anche alla luce della natura di atto pubblico della cartella clinica che esige veridicità, completezza e immediatezza delle relative annotazioni.
Delineati poi i presupposti giuridici della nozione di giusta causa ex art. 2119
c.c. e valutata la proporzionalità della sanzione alla luce del CCNL applicabile, il
Tribunale ha ritenuto che le violazioni accertate - riguardanti prescrizioni di cautela, prudenza e perizia finalizzate alla qualità del servizio sanitario e alla protezione della salute degli utenti – integrino pienamente gli estremi della giusta causa di licenziamento.
Alla luce di tanto, ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
- - - - - - - - - - - - -
II. Sul reclamo.
II.
1.a. Con il primo motivo di gravame, è impugnata la sentenza nella parte in cui ha inteso rigettare le deduzioni relative alla natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento impugnato.
Secondo l' il Tribunale avrebbe omesso di considerare la natura Pt_1 vessatoria ed il comportamento pregiudizievole osservato dalla società datoriale, volto ad emarginarlo dal luogo di lavoro, minando la sua professionalità, credibilità ed autostima;
quanto detto sarebbe provato: a) dall'invio di ben quattro contestazioni disciplinari nell'arco di pochi mesi;
b) da reiterati rimproveri per presunte negligenze, accompagnate da un comportamento di
“pressione”, anche di fronte ai colleghi;
c) dall'uso di toni minacciosi ed ingiuriosi da parte del Primario responsabile dell'unità operativa di assegnazione;
5 d) dall'irrogazione di due immotivate sanzioni a carattere disciplinare e, infine e) dall'adozione del provvedimento di licenziamento.
Sostiene che le origini di tale condotta andrebbero rinvenute in un rapporto turbolento con il collega, Dott. sin dal momento di insediamento nel CP_2 ruolo di Direttore Responsabile dell'Unità Operativa di chirurgia generale e in un atteggiamento di gelosia da parte di quest'ultimo nei propri confronti in quanto in possesso di una maggiore anzianità di servizio e di un credito nell'utenza più ampio.
II.
1.b. Con il secondo motivo di reclamo si censura la pronuncia nella parte in cui ha erroneamente qualificato la condotta del ricorrente come viziata da negligenza, imprudenza ed imperizia rispetto alle circostanze oggetto della contestazione disciplinare del 10.08.2021. Si deduce, in particolare, che il
Tribunale avrebbe operato un travisamento dei fatti, alterando la corretta ricostruzione degli eventi e giungendo quindi a una valutazione giuridica non rispondente alla realtà fattuale.
In particolare, si censura la pronuncia nella parte in cui ha affermato che le dichiarazioni rese dal teste avrebbero trovato riscontro nella versione CP_2 resa in atti dallo stesso reclamante: affermazione che deriverebbe da una manifesta incongruenza fattuale alla luce della diversità di prospettazioni, nonché da una “forzatura” a livello giuridico, funzionale ad “aggirare” ogni concreta presa di posizione sulla limpidezza delle dichiarazioni prestate dal teste
CP_2
Rileva poi che il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che il dott. si sarebbe reso responsabile delle false annotazioni apposte nella CP_2 cartella clinica e dell'alterazione della ricostruzione del proprio operato medico e professionale, né che questi è stato destinatario di una querela presentata nel mese di novembre 2021: ragione per cui la testimonianza resa da costui non potrebbe essere considerata attendibile, trattandosi di soggetto direttamente coinvolto nella vicenda professionale in oggetto ed essendo titolare di una situazione giuridica soggettiva innegabilmente correlata allo sviluppo ed alla decisione del contenzioso.
Aggiunge inoltre che lo stesso teste avrebbe, dapprima, ammesso di CP_2 essere stato impegnato in operazioni chirurgiche nella giornata interessata, non potendo avere contezza dell'operato effettuato in reparto, per poi riferire di non
6 essere a conoscenza dell'eventuale passaggio di consegne al personale infermieristico o di eventuali contatti tenuti dall con la dott.ssa Pt_1 Per_1 che aveva operato la paziente, e ciò a conferma del fatto che costui non avesse cognizione immediata e diretta di quanto avvenuto nella situazione in contesa.
Rileva che il detto teste ha confermato la presenza nel reparto in cui era ricoverata la paziente di due medici disponibili in reperibilità e di una Per_2 guardia medica interdirezionale, evidenziando così che la paziente non è stata lasciata sprovvista di assistenza e vigilanza medica;
ribadisce poi che la teste avrebbe riferito di essere stata contattata telefonicamente in data Per_1
22.07.2021 dall ed informata in ordine alle condizioni cliniche della Pt_1 paziente , comunicandole fosse emodinamicamente stabile. Per_2
Alla stregua di tanto e delle ulteriori deduzioni articolate in chiave critica rispetto alla motivazione del primo giudice, ritiene che tali circostanze comprovino l'insussistenza di una colposa negligenza nell'effettuare le mansioni di competenza ovvero di una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede.
II.
1.c. Con il terzo motivo di reclamo, l impugna nello specifico il Pt_1 capo della sentenza che ha ritenuto sussistente e disciplinarmente rilevante la condotta di manomissione della cartella clinica posta dalla Società datoriale a fondamento della seconda contestazione e, unitamente al primo addebito, della giusta causa del licenziamento.
Sostiene, in particolare, che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale riguarderebbe fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, riferendosi ad episodi di manomissione di cartella clinica a seguito di alterazioni e/o abrasioni di annotazioni già presenti all'interno del documento in parola, laddove nel caso di specie non sussisterebbe alcuna ipotesi di manomissione e/o alterazione di cartella clinica;
del pari, il giudice avrebbe effettuato una indebita ed ingiustificata sovrapposizione tra la fattispecie di reato della manomissione della cartella clinica e la condotta valutabile ai fini disciplinari di integrazioni inserite all'interno di una cartella clinica, omettendo di considerare la diversità ontologica e sostanziale tra le due fattispecie.
Argomenta inoltre che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della posizione dei dott. e , presunti responsabili del fatto di aver apportato CP_2 Per_3 sulla cartella clinica annotazioni false e contrarie alla realtà dei fatti, finalizzate a
7 screditare la sua immagine e professionalità; aggiunge che, al momento della integrazione apposta, la cartella clinica sarebbe stata ancora a disposizione del personale in servizio presso il reparto di chirurgia generale, non essendo stata chiusa né completata né inoltrata alla direzione generale per le verifiche del caso.
In ragione di tanto, sostiene di aver agito, ritenendo doveroso ed opportuno indicare nella cartella i termini essenziali della propria condotta professionale, solo al fine di ripristinare la verità, senza per questo rendersi responsabile di alcuna riproduzione alterata dei fatti – contrariamente a quanto fatto dai dottori e , nei confronti dei quali avrebbe anche sporto querela – né CP_2 Per_3 di accesso abusivo alla cartella clinica della paziente Magistro.
II.
1.d. Con il quarto motivo di reclamo, è censurato il capo della sentenza che ha ritenuto di ravvisare nella fattispecie una giusta causa del licenziamento, anche sotto il profilo della proporzionalità e della congruità della sanzione, alla luce del CCNL di settore.
Sostiene il reclamante, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che nel comportamento complessivamente tenuto non vi sarebbe stata alcuna intenzionalità lesiva del vincolo fiduciario, né una “grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro”, non avendo neppure posto in essere un arbitrario esercizio delle proprie ragioni.
Il reclamante deduce anche che, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito della proporzionalità, il Tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione la sua lunga militanza in servizio nelle vesti di “Dirigente Medico più autorevole del proprio reparto di appartenenza”, non segnata da alcuna contestazione e/o segnalazione disciplinare, né l'aspetto concernente l'assoluta e pacifica mancanza di pregiudizi ipoteticamente sofferti dalla parte datoriale, atteso che la paziente godrebbe di buona salute e non avrebbe subito Per_2 alcun danno e/o lesione dallo sviluppo della dinamica fattuale posta a fondamento delle contestazioni disciplinari.
Aggiunge poi che, alla luce dell'art.11 CCNL per il Personale Medico
Dipendente da Case di Cura, IRCCS, Presidi e Centri di Riabilitazione, dedicato nello specifico ai provvedimenti disciplinari, il licenziamento per giusta causa potrebbe essere irrogato solo in presenza di mancanze particolarmente gravi e rilevanti, mentre tutte le ipotesi richiamate nel provvedimento di irrogazione del licenziamento verrebbero espressamente punite dal CCNL di settore con una
8 sanzione conservativa, e non già con un provvedimento espulsivo, ribadendo per tal guisa l'illegittimità dell'operato della Società reclamata.
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni esposte, ha dunque richiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda proposta, con condanna della società reclamata al riconoscimento delle tutele previste per l'illegittimo licenziamento nonché alla refusione delle spese di giudizio.
- - - - - - - - - - - - -
III.
1. Il reclamo è infondato e deve essere respinto, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
III.
1.a. Va preliminarmente disattesa la prima doglianza finalizzata ad ottenere una declaratoria di nullità del licenziamento in ragione della natura discriminatoria e/o ritorsiva dello stesso.
Come noto, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sulla materia del recesso datoriale fondato su un motivo illecito e determinante, affermando che l'onere di dimostrare l'intento discriminatorio, idoneo a configurare la nullità del recesso (e determinare l'applicazione della più grave delle sanzioni, ai sensi della L. n. 108 del 1990, art. 3), è posto a carico del lavoratore (art. 2697 c.c.) (Cass. n. 3986/2015; n. 17087/11; n. 6282/2011; n.
16155/2009). La spiegazione di una siffatta incombenza probatoria risiede peraltro nel carattere di eccezione della doglianza che rappresenta un “...fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa o d'un giustificato motivo di recesso pur formalmente apparenti...” (Cass., 16.08.2018,
n.20742; Cass. n.6501/2013).
Si osserva in particolare che, per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo (L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 come novellato dalla
L. n. 92 del 2012), perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345
c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 c.c.) o un giustificato motivo (L. n. 604 del 1966, ex art. 3).
In altri termini, come di recente ribadito dalla Cassazione, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, richiede che l'intento ritorsivo del datore di lavoro abbia avuto
9 efficacia determinante ed esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. (Cass., civ., sez. lav.,
19.12.2023, n.35480).
Con la decisiva precisazione che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini dell'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, Stat. Lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Cass., civ., sez. lav., 08.05.2024, n.12602).
Pertanto, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto agli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione della sussistenza di una giusta causa ovvero giustificatezza del recesso, il giudice procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dalla L. n.
300 del 1970, art. 18, comma 1, quindi preliminarmente alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro.
Alla stregua di tali premesse, il primo motivo di reclamo non coglie nel segno, atteso che il primo giudice si è attenuto correttamente ai principi suesposti, verificando innanzitutto la rilevanza disciplinare della condotta contestata al dipendente e ritenuta correttamente idonea a supportare la giusta causa di recesso.
Né peraltro, nel suesposto quadro, assumono rilievo le deduzioni articolate dal reclamante in merito a presunte condotte vessatorie e discriminatorie perpetrate in suo danno, non emergendo dagli atti alcun elemento idoneo a comprovare l'esistenza di una qualche “strategia” datoriale volta ad emarginare il ricorrente dal contesto lavorativo, sulla base di un preteso “sentimento di gelosia” nutrito dal collega e di un “rapporto contrastato e turbolento” instaurato sin dal suo CP_3 arrivo in reparto.
Trattasi di considerazioni eminentemente personali prive di incidenza ai fini dell'asserita vessatorietà della condotta datoriale, non comprendendosi, peraltro, per quale plausibile ragione - specialmente considerando la precisione delle contestazioni mosse - l'atteggiamento personale del collega di reparto avrebbe potuto influenzare la decisione, assunta dai vertici aziendali, di comminare
10 all una sanzione espulsiva, con il solo intento di assecondare un presunto Pt_1 sentimento di "gelosia" nutrito dal CP_2
III.
1.b. Tanto premesso e pervenendo all'esame della giusta causa del recesso, occorre, in punto di fatto e alla luce della documentazione in atti, riepilogare gli elementi qualificanti della vicenda nei seguenti termini:
- con lettera di contestazione disciplinare del 10.08.2021, la contestava CP_1 all di aver, all'esito della visita effettuata in data 22.07.2021 della Pt_1 paziente , interessata da una cospicua perdita ematica nella sacca del Per_2 drenaggio, (tale da richiedere fra l'altro l'esecuzione di un emocromo urgente e l'aggiunta di punti di sutura), inopinatamente ritenuto di: a) non registrare alcunché in cartella clinica;
b) non attendere l'esito dell'esame ematico prescritto;
c) non informare della situazione il primario, il dott. in quel momento CP_2 impegnato in altro intervento chirurgico;
- contestava, inoltre, all il fatto di: a) aver abbandonato la clinica Pt_1 senza verificare che la paziente fosse adeguatamente presa in carico e assicurata a una tempestiva assistenza;
b) non aver lasciato alcuna consegna o segnalazione ai colleghi e al personale infermieristico presente, sottovalutando così il rischio per la salute della paziente e dimostrando una gravissima negligenza nell'adempimento dei doveri di correttezza e diligenza. In ragione di ciò, ha ritenuto la condotta come riconducibile alle ipotesi disciplinari previste dall'art. 11, lettere c, d, f, i ed A del CCNL di riferimento;
- in data 12.08.2021, l' ha contestato la fondatezza dell'addebito Pt_1 rilevando la vessatorietà della condotta della società, in quanto destinatario negli ultimi mesi di una pluralità di sanzioni disciplinari per presunte negligenze, di fatto insussistenti e dando atto della genericità dei fatti posti ad oggetto della suddetta contestazione;
con preciso riguardo all'episodio del 22.07.2021, ha osservato di aver eseguito tutte le verifiche del caso, di aver comunque contattato la dott.ssa che aveva operato la paziente, informandola delle evoluzioni Per_1 del quadro clinico e di essersi trattenuto in reparto circa un'ora dopo l'esecuzione dei controlli della paziente, allontanandosi dopo aver fornito indicazioni agli infermieri del reparto di sorvegliare la paziente e di contattare immediatamente i medici di turno nell'ipotesi di cambiamenti delle condizioni di salute;
- con mail del 13.09.2021 l' ha presentato alla direzione sanitaria Pt_1 richiesta di copia della cartella clinica della paziente;
Per_2
11 - in data 22.09.2021, la società ha elevato una nuova contestazione disciplinare in ragione dell'accesso non autorizzato, in data 16.09.2021, alla cartella clinica della paziente , consegnata dall'addetta alla gestione Per_2 dell'archivio cartelle presso il reparto di chirurgia generale e senza consenso della direzione sanitaria o previa comunicazione al medico responsabile;
è stato inoltre contestato all di aver apposto nella suddetta cartella un'aggiunta Pt_1 postuma, seppur datata 22.07.2021, non presente nel diario clinico quantomeno sino al 30.07.2021 (data in cui la cartella è stata esaminata dal dott. e CP_2 dalla direzione generale per la verifica dell'addebito) e non preventivamente segnalata né autorizzata dal direttore sanitario o dal medico responsabile;
- in data 29.09.2021, l' ha giustificato la condotta addebitatagli Pt_1 asserendo di aver verificato come, all'interno della cartella clinica della paziente
, figurassero indicazioni false e non veritiere riferite alla situazione Per_2 clinica della degente, inserite dalla dott.ssa e dal dott. e che, Per_3 CP_2 ad ogni modo, la cartella in questione era ancora a disposizione del reparto di chirurgia generale e non era ancora stata inoltrata alla direzione generale per le verifiche del caso, non contenendo alcuna riproduzione alterata dei fatti, ma essendo stato riportato semplicemente quanto accaduto in data 22.07.2021;
- in data 15.10.2021, la società ha irrogato la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., richiamando altresì le due sanzioni di natura conservativa del 13.03.2020 e del 20.04.2021; il provvedimento veniva tempestivamente impugnato dall' con nota del Pt_1
27.10.2021.
III.
1.c. Ciò posto, al fine di valutare la condotta contestata all non è Pt_1 superfluo rammentare che, anche alla luce dell'art. 9 CCNL di categoria (allegato da parte reclamata), “Il medico, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza sanitaria, deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione del malato, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua prestazione”.
Appare, dunque, evidente come, in ragione dell'attività espletata in qualità di medico aiuto (si veda il contratto di assunzione del 01.02.2004 all. 2 doc. b fasc. fase sommaria), all' fosse richiesto uno standard professionale Pt_1 particolarmente elevato;
in particolare i suoi obblighi di condotta esigevano non solo un contegno orientato alla comprensione delle esigenze del malato e la piena
12 consapevolezza delle responsabilità connesse alla diligenza qualificata richiesta al personale sanitario, ma anche uno specifico spirito di collaborazione "con il
Responsabile nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti", avendo costui "la responsabilità dei degenti affidatigli" come espressamente previsto dall'art. 7 del
CCNL di categoria.
Al contempo, il ruolo rivestito dall' nella clinica Mater Dei Hospital Pt_1 alla data della contestazione disciplinare richiedeva uno sforzo ulteriore di diligenza professionale, imponendo una particolare attenzione alle potenziali ricadute negative delle proprie condotte, sia commissive che omissive, nell'esercizio dell'attività sanitaria.
Ciò posto, il Collegio rileva che, dall'esame complessivo del compendio istruttorio, emerge che la condotta del dott. risulta censurabile sotto Pt_1 molteplici profili, configurando, in relazione agli episodi contestati, una manifesta violazione dei doveri professionali esigibili da un medico chirurgo esperienza professionale pluriennale.
Nello specifico, riesaminando l'istruttoria espletata, si osserva che il teste ascoltato all'udienza del 24.04.2023 in qualità di responsabile della CP_2 chirurgia generale presso la clinica Mater Dei, nel confermare, in linea con la documentazione aziendale, quanto accaduto il 22.07.2021, ha riferito che: “il dott. lasciò la struttura senza aver atteso l'esito dell'esame ematico prescritto per la Pt_1 paziente e senza avermi informato a riguardo;
confermo che in detto frangente Per_2 temporale stavo completando la sessione chirurgica del pomeriggio;
non posso sapere a che ora il dott. ha lasciato la struttura;
ricordo che il turno del dott. terminava Pt_1 Pt_1 alle 20:00. Preciso che la busta di drenaggio addominale della paziente era piena di sangue rosso vivo. Se mal non ricordo, alle ore 20:30/20:45, in cartella clinica non era segnalato alcun evento avverso riguardante la sig.ra Magistro”; ha inoltre ribadito che “il dott. andò via senza informarmi e senza lasciare consegna a me;
non so se… avesse Pt_1 lasciato consegne al personale infermieristico in servizio;
non so se prima di lasciare la struttura…abbia contattato la dott.ssa che aveva operato la paziente;
ricordo che Per_1 contattai io la per informarla della necessità dell'intervento chirurgico urgente, a Per_1 cui io ho provveduto personalmente”. Infine, ha aggiunto che il reparto ove era ricoverata la paziente era, come da regolamento, controllato da due Per_2 medici in reperibilità (non fisicamente presenti in struttura) e da una guardia
13 interdivisionale “la quale non venne nemmeno allertata circa le condizioni della paziente”.
La teste ascoltata all'udienza del 16.10.2023, in qualità di medico Per_1 aiuto presso il reparto di chirurgia generale, ha riferito quanto segue: “nella serata del 22.7/.021, a fine turno del dott. venivo contattata telefonicamente dallo stesso Pt_1 che mi informava sulle condizioni cliniche della paziente , dicendomi che Persona_4 era emodinamicamente stabile e che ritenendo la perdita ematica da ascrivere alla sede del drenaggio, vi aveva apposto, ulteriore punto di sutura;
mi informava di tanto solo perché ero stata il primo operatore dell'atto chirurgico della paziente… Non mi ricordo se in detta occasione il dott. mi abbia riferito di aver passato le consegne ad infermieri e medici Pt_1 del turno successivo. Ricordo che il dott. non molto tempo dopo la telefonata del CP_2 dott. mi informava che, essendosi modificata la clinica della paziente e verificata la Pt_1 pressione di sangue nel drenaggio, prestava indicazione di revisione chirurgica d'urgenza che lui stesso ha effettuato”.
La rilevanza disciplinare della condotta dell' nella gestione del caso Pt_1 clinico della paziente è poi confermata anche dalla Persona_4 documentazione in atti.
Ed invero, come accertato dal primo giudice con motivazione del tutto condivisibile, è indubbio che l'odierno reclamante, dopo aver visitato la paziente interessata da una cospicua perdita ematica nella sacca del drenaggio Per_2
(circa 300 cc), ha omesso di registrare nella cartella clinica il trattamento somministrato e le cure praticate, venendo meno al fondamentale obbligo di attestazione contestuale degli interventi sanitari: essendo noto che l'annotazione delle attività cliniche rappresenta un dovere primario del medico, rivestendo la cartella il valore di atto pubblico destinato a documentare cronologicamente il decorso della patologia e le terapie somministrate.
La rilevanza di tale omissione risulta ulteriormente aggravata dalla circostanza che il dott. ha lasciato la struttura ospedaliera alle ore 20:54, come Pt_1 documentato dalle timbrature in atti, senza neppure attendere l'esito dell'emocromo urgente da lui stesso prescritto alle ore 20:32, benché la situazione clinica della paziente presentasse evidenti profili di criticità.
In proposito, il teste dott. ha confermato in modo inequivocabile che CP_2 il dott. lasciò la struttura senza aver atteso l'esito dell'esame ematico Pt_1 prescritto per la paziente , precisando altresì che "la busta di drenaggio Per_2
14 della paziente era piena di sangue rosso vivo": circostanza, questa, in parte confermata dalla dott.ssa che ha riferito di essere stata contattata telefonicamente dal Per_1 dott. il quale l'aveva informata che la paziente "era emodinamicamente Pt_1 stabile", valutazione poi rivelatasi non corrispondente alla realtà clinica, tanto da richiedere un successivo intervento chirurgico d'urgenza.
Particolarmente grave risulta, inoltre, l'omessa comunicazione al Medico
Responsabile, dott. o alla guardia medica interdivisionale in merito alle CP_2 condizioni cliniche della paziente.
Il dott. ha infatti dichiarato che il dott. "andò via senza CP_2 Pt_1 informarmi e senza lasciare consegna a me", aggiungendo, come riscontrato in atti, che "alle ore 20:30/20:45 in cartella clinica non era segnalato alcun evento avverso riguardante la signora ". Per_2
La dott.ssa ha riferito di essere stata contattata telefonicamente dal Per_1 dott. il quale le avrebbe comunicato le condizioni della paziente Pt_1 esclusivamente "perché ero stata il primo operatore dell'atto chirurgico", senza confermare che il medico ebbe a fornire indicazioni o consegne al personale infermieristico o ai medici di guardia presenti in struttura. Peraltro, il fatto che la sia stata contattata telefonicamente dall non consente di ritenere Per_1 Pt_1 assolto l'onere di diligenza qualificata richiesta alla figura professionale del medico.
Ed infatti, nel caso in esame, il rispetto dei canoni di prudenza e di diligenza medica, avrebbe richiesto una presa in carico del caso che andasse ben oltre la comunicazione del quadro clinico alla dott.ssa – che aveva in precedenza Per_1 eseguito l'intervento chirurgico –, non essendo questa presente nella struttura, a differenza del primario e del personale medico che avrebbero potuto prontamente verificare e monitorare la situazione clinica.
Tale condotta ha comportato che il dott. sopraggiunto nel reparto CP_2 intorno alle ore 21:00 e dunque poco tempo dopo l'uscita dell' – resosi Pt_1 conto che la sacca del drenaggio “era piena di sangue rosso vivo”, a smentita del fatto che la paziente fosse “emodinamicamente stabile – si è trovato fortuitamente a dover disporre un intervento chirurgico d'urgenza, terminato alle ore 23:35, con conseguente trasferimento della Magistro in rianimazione, come attestato dalla documentazione in atti.
15 Le suesposte risultanze non risultano poi infirmate dalla doglianza secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ai fini dell'inattendibilità del teste del coinvolgimento dello stesso nella vicenda, anche a seguito della CP_2 querela sporta nei suoi confronti.
Giova infatti premettere -al netto della concordanza delle ulteriori prove raccolte- che, con particolare riguardo alla verifica dell'attendibilità del teste, la
Cassazione ha affermato che essa forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.7623 del
2016 e di recente, Cass., n.21239, 09/08/2019).
Orbene, nel caso di specie, rileva il Collegio che l'apprezzamento della testimonianza operato dal primo giudice risulta del tutto coerente con i suesposti principi, dovendosi ritenere che le dichiarazioni del teste trovino CP_2 conforto nella stessa documentazione in atti, da cui emerge la mancata registrazione dell'evento (e dell'aggravamento delle condizioni di salute della paziente) nella cartella clinica;
inoltre, tale versione è ulteriormente avvalorata dalla deposizione della che ha confermato, pur se in via indiretta, il Per_1 mancato passaggio di consegne al personale medico presente nella struttura nonché dal fatto che l ebbe a lasciare la clinica prima che il quadro Pt_1 clinico della Magistro migliorasse ovvero alle ore 20:54 (all. 15 fasc. fase sommaria), e dunque in un momento in cui si stavano manifestando le condizioni che avrebbero reso necessario procedere, in via d'urgenza, ad un nuovo intervento.
Né emergono elementi soggettivi aventi reale incidenza sull'attendibilità ovvero sulla capacità del detto teste, essendo noto che l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in
16 relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (tra le tante, Cass., n.18206 del 03.07.2024 che richiama anche Cass. n. 11314 del 2010).
A ciò si aggiunga che la deposizione del teste si presenta CP_2 intrinsecamente coerente con l'evoluzione della situazione clinica della paziente rappresentata dallo stesso alla ancorché in modo sintetico. Pt_1 Per_1
Del resto, agli atti è provato (all. K e M fasc. fase sommaria) che il dott.
quella sera, ebbe a concludere l'intervento chirurgico nel quale era CP_2 impegnato sicuramente prima delle 21:00, (orario in cui si è recato in reparto e ha preso in carico la Magistro) e dunque in un frangente temporale in cui l Pt_1 stava terminando il servizio, con la conseguenza che quest'ultimo avrebbe avuto il tempo necessario per informare direttamente il primario in merito alla condizione attuale della paziente – circostanza, come detto, mai Per_2 verificatasi.
III.
1.c. Quanto, poi, alla contestata manomissione della cartella clinica per aggiunta, in data successiva al 22.07.2021, di annotazioni postume (all. 13 fasc. fase sommaria), in seguito ad accesso non autorizzato avvenuto a seguito della prima contestazione disciplinare, si osserva quanto segue.
In particolare, come provato documentalmente e confermato dallo stesso reclamante, il 16 settembre 2021, prima ancora che venisse evasa la sua richiesta di copia della cartella clinica inoltrata alla Direzione Sanitaria in data 13 settembre 2021, il dott. si faceva consegnare irritualmente la cartella della Pt_1 paziente Magistro da addetta alla gestione dell'archivio, per CP_4 procedere ad un'annotazione postuma nel diario clinico;
e ciò a dispetto del fatto che, come si evince dalla documentazione in atti (all. 16 fasc. fase sommaria), in data 16.09.2021 il reclamante fosse stato informato dal direttore sanitario della clinica della necessità di attendere indicazioni dall'ufficio legale della società.
Inoltre, come accertato dal dott. e dalla dott.ssa Persona_5
dell'ufficio legale e, in via indiretta, anche dalla dott.ssa Persona_6
Contr
, consulente e delegate dalla Direzione Generale della Persona_7
(che ha confermato che in data 30.07.2021 non risultavano annotazioni postume), il diario clinico presentava un'aggiunta manoscritta in inchiostro blu a firma del dott. con data 22 luglio, quale annotazione inserita dopo il Pt_1
17 diario clinico del 27 luglio 2021, data di dimissione della paziente come indicato nella lettera di contestazione disciplinare.
Tale aggiunta postuma era assente nel diario clinico quantomeno sino al 30 luglio 2021, data in cui la cartella clinica è stata esaminata in sede di incontro con l'Ufficio Legale interno e la Direzione Generale.
La gravità di tale condotta è accentuata dalla circostanza che il dott. Pt_1 ha di fatto alterato la cronologia degli eventi, inserendo tra l'annotazione del 22 luglio relativa all'intervento chirurgico della dott.ssa e quella Per_1 immediatamente successiva delle ore 21 della dott.ssa , un ulteriore Per_3 passaggio - "ore 20,00 vedi consulenza" - quale elemento di raccordo con la più corposa annotazione datata 22 luglio (ma apposta a settembre), collocata dopo l'ultimo evento registrato sul diario clinico il 27 luglio 2021.
Ritiene il Collegio che tale manipolazione, lungi dal rappresentare una mera irregolarità formale, costituisce una grave violazione dei principi di veridicità, immediatezza e continuità cui è improntata la compilazione della cartella clinica che, come noto, costituisce un documento pubblico di fede privilegiata.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con principi validi anche ai fini della valutazione della gravità disciplinare della condotta del lavoratore, integra il reato di falso materiale in atto pubblico l'alterazione di una cartella clinica mediante l'aggiunta di annotazioni, ancorché vere, in un contesto cronologico successivo e diverso da quello reale (Cass. Pen. n.37314/2013).
In tale contesto, la valenza scusante che il dott. tenta di attribuire alla Pt_1 propria condotta, giustificandola con "la necessità ed opportunità di replicare alle censurabili considerazioni sulla professionalità e negligenza", lungi dal ridurne la gravità, ne conferma piuttosto la consapevolezza e l'intenzionalità.
È infatti indubbio che, quand'anche le annotazioni apposte nella cartella clinica dal personale sanitario sopraggiunto non fossero (circostanza peraltro smentita dalle risultanze dell'istruttoria) conformi alla realtà dei fatti, l'RL avrebbe infatti dovuto agire in altre sedi e non già alterare ex post e diversi mesi dopo un atto che, per rilevanza, assume il valore di atto pubblico.
In tal senso, appaiono inconcludenti le deduzioni secondo cui il dipendente avrebbe agito al solo fine di replicare alle falsità contenute nella cartella, non essendo chiaramente quella la sede per “replicare” ad asserite falsità attinenti ad una situazione clinica verificatasi mesi prima.
18 Senza omettere di dire che tale condotta, di per sé gravemente illegittima, risulta essere diretta conseguenza dell'omessa registrazione degli eventi clinici all'esito della visita della paziente e all'intervento sui punti di sutura, essendo chiaro che, qualora l' avesse ottemperato al proprio dovere di registrare Pt_1 tempestivamente l'evoluzione del quadro clinico della Magistro nella stessa serata del 22 luglio, l'asserita esigenza di “ripristinare la verità” dei fatti non sarebbe neppure insorta.
Deve infine escludersi rilevanza giuridica all'asserita falsità delle attestazioni riportate in cartella clinica dai dott.ri e – circostanza addotta CP_2 Per_3 dall a fondamento della giustificatezza delle annotazioni postume. Pt_1
In primo luogo, diversamente dal reclamante - che ha ammesso di aver apposto annotazioni postume -, e hanno escluso di aver CP_2 Per_3 redatto la cartella in epoca successiva agli eventi, né l'istruttoria espletata o la documentazione agli atti hanno fornito riscontri in tal senso.
In secondo luogo, la circostanza in fatto è stata esclusa anche in sede penale, atteso che la sezione GIP/GUP del Tribunale di Bari, in data 23.09.2024, ha reso decreto di archiviazione previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, nell'ambito del procedimento penale apertosi a seguito di denuncia querela sporta dal dott. nei confronti dei dott. e Pt_1 Persona_5 Controparte_5
.
[...]
In particolare, per quel che rileva, nell'ordinanza si legge: “appare allora indubbio che nella vicenda che ci occupa non possa essere mosso alcun rimprovero penale nei riguardi di né di , le cui condotte, a Persona_5 Controparte_5 discapito delle doglianze rappresentate da con la denuncia sporta in data Parte_1
30.11.2021, non risultano integrare in alcun modo la fattispecie di reato di cui agli artt.
476, 479 c.p., difettandone sia l'elemento oggettivo, come appena specificato, sia l'elemento soggettivo… Al di là dell'ipotesi di falso, infine, non si rinviene in alcun altro dei comportamenti descritti dal querelante fatti astrattamente integranti ulteriori fattispecie di reato”. (cfr. provvedimento in atti depositato da parte appellata)
Così ricostruiti gli eventi, va confermato il giudizio di gravità della condotta contestata al lavoratore, assumendo indubbia valenza disciplinare l'alterazione di una cartella clinica mediante l'aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale;
né, a tal fine, può rilevare il fatto che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in
19 quanto la cartella clinica acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, trattandosi di atto avente funzione di "diario" della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve avvenire contestualmente al loro verificarsi.
Ne consegue che la pretesa necessità di apporre annotazioni postume con il dichiarato intento di ristabilire la realtà fattuale risulta manifestamente illegittima e destituita di qualsiasi fondamento giuridico: dovendosi escludere che l'inserimento tardivo di annotazioni cliniche (effettuato a settimane di distanza dagli eventi), possa soddisfare i requisiti di veridicità e completezza imposti dalla normativa e risultare funzionale alla primaria finalità della documentazione sanitaria, ovvero quella di orientare adeguatamente le cure e gli interventi necessari al miglioramento delle condizioni del paziente.
In ragione di tanto, le condotte sopra descritte rivelano, quindi, anche a prescindere dal pregiudizio concreto subito dalla paziente e dalla struttura (ed evitate grazie al tempestivo intervento di altri sanitari) una grave compromissione del vincolo fiduciario, attesa l'incidenza negativa che tali comportamenti esplicano sul grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, con particolare riguardo alla sua qualifica professionale e alle responsabilità connesse all'esercizio della professione medica.
III.
1.d. Ciò detto in merito alla sussistenza e alla rilevanza disciplinare delle condotte, ai fini della proporzionalità della sanzione, deve richiamarsi il fondamentale principio affermato in sede di legittimità (per tutte, Cass. n.
5095/2011; Cass. n. 6498/2012) secondo cui la giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione
(ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.
Sul punto, la Corte ha avuto modo di chiarire che dalla natura legale della nozione di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo di licenziamento deriva che l'elencazione delle corrispondenti ipotesi contenuta nei contratti
20 collettivi abbia valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito (Cass. n. 2830 del 2016; Cass. n.
4060 del 2011; Cass. n. 5372 del 2004; v. pure Cass. n. 27004 del 2018), al quale spetta, non essendo vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie (tra le recenti v. Cass. n. 33811 del 2021).
Come noto, la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce solo uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Cass. n. 17321 del 2020; n. 16784 del 2020) e in tal senso depone l'art. 30 della legge 183 del 2010, in base al quale il giudice, "nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento... tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi..." (Cass. civ. sez. lav. n. 21246 del
30.07.2024).
Nella specie, si sottolinea che il licenziamento è stato irrogato, alla luce del provvedimento in atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del CCNL di settore e dell'art. 2119 c.c..
In particolare, la C.B.H. ha imputato all' le violazioni indicate Pt_1 nell'art. 11, lett. c), d), f), i) ed A) del vigente CCNL;
quest'ultimo, infatti, prevede che sia “consentito il licenziamento per giusta a causa o giustificato motivo: A. nei casi previsti dal capoverso precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità” ovvero ove il lavoratore “c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati dal diretto superiore gerarchico o dalla direzione sanitaria;
d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
i) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della Struttura sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla Legge n.300/70”.
Ritiene il Collegio che gli addebiti contestati all' integrino senza Pt_1 dubbio e nel contesto in cui si sono verificate “infrazioni di particolare gravità”
21 suscettibili di licenziamento, e tanto a smentita della tesi secondo cui sarebbero riconducibili ad ipotesi punibili con sanzioni conservative.
E ciò risulta evidente sia con riferimento all'omessa tempestiva informazione al personale medico responsabile delle condizioni cliniche della paziente prima del termine del turno, sia in relazione alla mancata annotazione dell'evoluzione clinica della Magistro nella cartella sanitaria: entrambe omissioni potenzialmente ostative all'acquisizione, da parte del personale subentrante, di adeguata conoscenza di elementi verosimilmente determinanti per una più efficace gestione del caso e assistenza alla paziente (tenuto conto che il medico ha l'obbligo di controllare la completezza e l'esattezza del contenuto della cartella clinica configurando, l'inottemperanza a tale obbligo, un difetto di diligenza nell'adempimento della prestazione lavorativa. Cass. civ. sez. lav. n. 6218 del
13.03.2009).
A ciò si aggiunga, nella valutazione globale della condotta, l'addebito relativo all'alterazione postuma della cartella clinica, neppure smentita in termini adeguati dal reclamante e della cui gravità si è innanzi detto.
Appare dunque chiaro che, anche a prescindere dalle pregresse infrazioni, le condotte disciplinari contestate all e connesse alla vicenda del Pt_1
22.07.2021, esaminate singolarmente e nella loro portata complessiva, esulano da una mera ed episodica violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., esprimendo piuttosto un approccio alle mansioni lavorative divenuto approssimativo e connotato da gravi negligenze operative, pienamente suscettibili di giustificare la sanzione espulsiva.
III.
1.e. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte e assorbita ogni ulteriore questione, il reclamo va integralmente rigettato alla luce dell'accertamento della sussistenza delle condotte contestate, della loro rilevanza disciplinare e della proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata dalla società.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del reclamante (art. 91
c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM
n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività prestata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n.228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo
22 per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da con ricorso depositato il 26.03.2024, Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 26.02.2024 dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Bari, nei confronti della così Controparte_1 provvede:
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna il reclamante al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 5.000,00, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 18.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria RL
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
23