Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00201/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2025, proposto da
LA OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara OR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sindaco del Comune di Vernole in qualità di Ufficiale di Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Vernole, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Fasiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Vernole n. 158/2024 del 4.11.2024, notificata al ricorrente in data 19.11.2024, avente ad oggetto “ Ordinanza di rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati art. 192 comma 3 del d.lgs. 3.4.2006, n.152 – sig. OR LA ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Vernole in qualità di Ufficiale di Governo e del Comune di Vernole;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il sig. LA OR, in qualità di proprietario del terreno identificato al foglio 47, particella 49, ha impugnato l’ordinanza sindacale con cui il Comune di Vernole ha ingiunto nei suoi confronti la rimozione e lo smaltimento “ dei rifiuti abbandonati all'interno delle aree suindicate, consistenti in rifiuti di vetro, gomma e metallo derivanti da lastre di vetrocamera in frantumi, occupanti una superficie irregolare di circa mt. 10x2, altezza mt 0,5 circa, verosimilmente appartenenti ai Cer 191204 (gomma) 170202 (vetro) 170402 (alluminio) ”;
Premesso altresì che il ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
- l’art. 192, comma 3, del d.gs. 152/2006 “stabilisce che l’accertamento delle violazioni debba avvenire sin dall’inizio mediante contraddittorio con i soggetti interessati, previa comunicazione e convocazione per il sopralluogo”, laddove invece “dagli atti trasmessi dal Comando di Polizia Locale di Vernole emerge che lo stesso ha avviato il procedimento amministrativo previsto dal citato comma, effettuando il sopralluogo in assenza del proprietario e senza contraddittorio”;
- “manca un’indicazione chiara delle attività svolte per giungere alla responsabilità solidale del sig. OR, il quale non ha ricevuto alcuna notifica né possibilità di difendersi in contraddittorio nel corso del sopralluogo con il quale è iniziato l’accertamento”;
- la “responsabilità omissiva, invocata dall’Amministrazione, non può fondarsi su obblighi generici o indeterminati, come la chiusura dell’area con cancelli o cartelli di divieto, non previsti da norme specifiche”;
- l’Amministrazione comunale “ha sostanzialmente negato al ricorrente il diritto di partecipare attivamente al procedimento, impedendogli di: - assistere al sopralluogo; - essere presente all’accertamento per il previsto contraddittorio, sin dall’inizio con l’avvenuto sopralluogo; - fornire elementi utili alla valutazione; - contestare le risultanze dell’accertamento”;
- l’ordinanza impugnata “si basa su un’istruttoria gravemente carente, caratterizzata da: 1) assenza di analisi tecniche sui rifiuti; 2) mancata verifica dell’epoca dell’abbandono; 3) omessa valutazione delle caratteristiche del luogo; 4) insufficiente documentazione dello stato dei luoghi”;
- “l’imposizione di obblighi di vigilanza e controllo non tiene conto: - della natura del fondo; - della presenza di servitù; - dei limiti oggettivi al controllo; - della sproporzione tra mezzi richiesti e risultati ottenibili”;
- l’Amministrazione comunale “1) ha erroneamente configurato una responsabilità oggettiva “da posizione” basata sulla mera titolarità del diritto di proprietà; 2) non ha dimostrato l’elemento soggettivo (dolo o colpa) richiesto dalla norma; 3) non ha provato alcun nesso causale tra la condotta del ricorrente e l’abbandono dei rifiuti; 4) ha omesso di valutare le concrete misure di custodia e vigilanza adottate dal proprietario, limitandosi a censurare genericamente la mancata recinzione del fondo, nonché la mancata presenza di cancello e cartelli, non previsti da alcuna norma di legge”;
Rilevato che si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Sindaco del Comune di Vernole in qualità di Ufficiale di Governo e il Comune di Vernole;
Rilevato altresì che, con memoria in data 3.2.2025, il ricorrente ha eccepito che la “inammissibilità della costituzione del Comune di Vernole”, dal momento che non “è sufficiente la mera sottoscrizione della procura da parte del legale rappresentante dell’ente, dovendo questa essere preceduta da idonei atti amministrativi che ne costituiscano il presupposto legittimante”;
Considerato che la costante giurisprudenza in materia è nel senso che, in mancanza di diverse prescrizioni statutarie, “ è sufficiente, ai fini del conferimento del mandato difensivo nell'interesse di un Comune, la volontà espressa dal Sindaco quale organo di rappresentanza dell'ente ” (Tar Lazio Latina, Sez. I, 14.10.2024, n. 640);
Considerato altresì che:
- quanto all’accertamento della responsabilità a titolo di colpa, il Comune ha appositamente motivato sul punto, osservando che “ a seguito di apposito sopralluogo sul terreno fg 47 part. 49 si è constatato che il terreno oggetto del deposito non è chiuso da cancello o simili tutele e non vi sono cartelli che prevengano o vietino l'accesso sull'area dalla pubblica via … (omissis) … si ritiene che il proprietario debba impedire, o comunque, rendere difficoltoso l'accesso sull'area privata a persone non autorizzate, attraverso la chiusura degli accessi, posizionamento di cancelli e cartelli che prevengano e vietino l'accesso stesso, nonché mantenere efficienti nel tempo tali misure di protezione e prevenzione ”;
- la riscontrata mancanza di misure volte a impedire l’abbandono dei rifiuti giustifica l’imputazione dell’obbligo ripristinatorio a titolo di colpa: “ La giurisprudenza del Consiglio di Stato (per tutte, sentenze n. 136/2005, n. 323/2005, n. 935/2007) ha pertanto ritenuto che, “pur non sussistendo l'obbligo da parte del proprietario del terreno, oggetto di abbandono di rifiuti, di attivare un servizio di vigilanza a protezione del fondo per impedire l'accesso di ignoti sullo stesso, il proprietario medesimo deve impedire, o comunque, rendere difficoltoso l'accesso sull'area, attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l'accesso stesso, nonché deve mantenere efficienti, nel tempo, le misure di protezione e prevenzione” ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/11/2022, n. 10433);
- non rileva in senso contrario la presenza di un muretto in prossimità del terreno, trattandosi di un manufatto posto in posizione laterale rispetto all’accesso, che non impedisce, né comunque ostacola, il transito veicolare;
- parimenti irrilevanti sono le censure concernenti la presunta servitù di passaggio a carico del fondo in questione, che implicherebbe necessariamente il transito di soggetti terzi, dal momento che non vi è alcuna prova documentale di tale circostanza, né comunque vi è prova del fatto che i fondi limitrofi siano interclusi;
- quanto alla lamentata violazione delle facoltà partecipative di cui all’art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006, è appena il caso di osservare che, nel caso di specie, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento (nota prot. n. 3764 del 17.09.2024) e parte ricorrente ha potuto presentare una puntuale memoria procedimentale (nota in data 18.10.2024), la qual cosa vale a garantire il pieno rispetto delle predette facoltà, tenuto conto che il sig. OR è stato messo nelle condizioni di far valere ogni circostanza ipoteticamente rilevante, e che la norma in esame non prevede che il sopralluogo debba essere svolto in contraddittorio, ma soltanto che l’accertamento delle responsabilità debba avvenire all’esito del contraddittorio procedimentale con l’interessato (che peraltro, nella specie, non ha contestato il fatto oggettivo della presenza dei rifiuti sul terreno di sua proprietà): “ L'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati prevista dall'art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell'eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all'ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito di rifiuti ” (Consiglio di Stato, Sez. I, 18.3.2024, n. 310);
Ritenuto che per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere respinto;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO