Articolo 23 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 22Articolo 25
Versione
4 febbraio 1979
>
Versione
8 maggio 2010
Art. 23. Attribuzioni del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale:
a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali;
b) propone al ((Ministro della giustizia)) su parere dei consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) dell'articolo 14;
c) determina, su proposta dei consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera h) dell'articolo 14, nonche' la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;
d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;
e) coordina e promuove le attivita' dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;
f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;
g) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.
La misura delle spettanze di cui alla lettera b) del presente articolo e' stabilita con decreto del ((Ministro della giustizia))
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente