Sentenza 12 marzo 2012
Massime • 1
L'accertamento incidentale relativo ad una questione di stato delle persone non è consentita dal nostro ordinamento giuridico, ostandovi nel quadro normativo attuale l'art. 3 cod. proc. pen. e l'art. 8 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104. Ne consegue che in sede di appello di una sentenza relativa all'accertamento di paternità naturale, promossa dal figlio, non può essere richiesto, in via incidentale, dalla parte convenuta il riesame della sentenza di disconoscimento di paternità ottenuta anteriormente all'introduzione del successivo giudizio, essendo, peraltro, escluso dall'art. 244 cod. civ. che il sedicente padre naturale sia legittimato a partecipare al giudizio di disconoscimento di paternità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2012, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.F. (c.f. (omesso) ), rappresentato e difeso,
per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti TABER Karl (c.f. (omesso) ) e Giampiero Placidi (c.f. (omesso) ) ed elett.te dom.to presso lo studio del secondo in Roma, Via Flaminia n. 79;
- ricorrente -
contro
F.L. ;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano n. 110/2010 depositata il 14 settembre 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2012 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'avv. Giampiero PLACIDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. L..F. , esperita con successo azione di disconoscimento della paternità nei confronti del padre legittimo sig. C..F. , accolta dal Tribunale di Bolzano con sentenza del 16 dicembre 2003 passata in giudicato, intraprese davanti al medesimo Tribunale, nel luglio 2006, azione di accertamento della paternità naturale nei confronti dell'avv. G.F. . Espose di avere, nel corso di un ricovero in ospedale, appreso dalla madre, sig.ra U..N. , di essere in realtà nato da un relazione extraconiugale da lei intrattenuta nel febbraio 1963 - epoca del suo concepimento - con il convenuto, allora giovane avvocato incaricato di difendere C..F. , marito della signora, ristretto in carcere.
Il convenuto resistette eccependo la improponibilità della domanda, l'inefficacia nei suoi confronti della sentenza di disconoscimento della paternità legittima, la decadenza dell'attore da quell'azione, l'infondatezza comunque della domanda proposta contro di lui. Riferì, inoltre, di un procedimento di revocazione della richiamata sentenza del Tribunale instaurato dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 397 c.p.c., n. 2, ed estintosi per rinunzia a seguito degli esami di laboratorio che avevano escluso la paternità di F.C. nei riguardi dell'attore.
Il Tribunale accolse la domanda sul rilievo della comprovata sussistenza di una relazione sessuale fra la madre dell'attore ed il convenuto all'epoca del concepimento;
dell'ingiustificato rifiuto del convenuto di sottoporsi agli esami di laboratorio disposti per accertare la paternità biologica;
del comportamento e- xtraprocessuale del convenuto stesso, che il 28 settembre 2004 aveva sollecitato il P.M. ad intraprendere il giudizio di revocazione di cui si è detto, dimostrando uno "smisurato interesse" a demolire quella sentenza, quasi che l'accertamento negativo della paternità di C..F. comportasse automaticamente la paternità di esso convenuto.
La Corte d'appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano ha poi respinto il gravame del soccombente, aderendo integralmente e facendo proprie le motivazioni del Tribunale ed osservando che il giudicato di disconoscimento della paternità legittima del F. era, in quanto accertamento negativo di status valido erga omnes, incontestabile da parte dell'appellante; che le prove acquisite in quel giudizio erano utilizzabili come indizi anche nel presente;
che era ingiustificato il rifiuto dell'appellante di sottoporsi agli accertamenti di laboratorio, motivato allegando in modo generico ragioni etico-religiose, poi abbandonate, ed insistendo sulla necessità di accertare preventivamente, incidenter tantum, l'irregolarità e ingiustizia della sentenza pronunciata nel giudizio tra l'attore e C..F. , sicché correttamente da quel rifiuto il primo giudice aveva tratto argomenti di prova a carico del convenuto medesimo.
L'avv. G. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi di censura, illustrati anche da memoria. L'intimato non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente perché attengono tutti al diniego opposto dai giudici di appello alla richiesta di riesame, in via incidentale, del merito della sentenza di accoglimento dell'azione di disconoscimento della paternità legittima proposta dal Dott. L..F. nei confronti del sig. C..F. . Il ricorrente sostiene che il giudicato non vincola i soggetti estranei al giudizio che non siano eredi o aventi causa delle parti (primo motivo); che diversamente opinando si violerebbero i principi del contraddittorio e della difesa in giudizio (secondo motivo); che la Corte d'appello ha affermato l'efficacia erga omnes del giudicato di status senza fornire alcuna motivazione (terzo motivo).
1.1. - La complessiva censura non può essere accolta. Va premesso che, trattandosi di questione di diritto, è indifferente se e come il giudice di appello abbia motivato in proposito, essendo comunque consentita in sede di legittimità l'integrazione o correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata (art. 384 c.p.c., comma 2). Va quindi osservato che già Cass. 1515/1966 (seguita da Cass. 1615/1969, resa a sezioni unite, e Cass. 220/1980; cfr. anche Cass. 194/1985) ebbe occasione di chiarire che nel nostro sistema legislativo, come si deduceva dagli artt. 806 e 819 c.p.c., art. 19 c.p.p., artt. 28 e 30 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato e artt. 3 e 5 del T.U. delle leggi sulle giunte provinciali amministrative, deve escludersi la possibilità di un accertamento incidentale su una questione pregiudiziale di stato delle persone con effetto limitato alla controversia principale di diversa natura, specie se vertente fra persone non legittimate all'azione di stato (e l'azione di disconoscimento della paternità, quale quella esercitata da L..F. nei confronti di C..F. , è appunto riservata, ai sensi dell'art. 244 c.c., esclusivamente alla madre, al marito, al figlio dopo la maggiore età o, in caso di figlio di età inferiore, al curatore speciale nominato a richiesta del pubblico ministero:
Cass. 4035/1995, 5661/1986). Tali considerazioni sono valide tuttora pur nel mutato quadro normativo, richiamandosi, in luogo degli abrogati codice di procedura penale del 1930 e testi unici delle leggi sul Consiglio di Stato e sulle giunte provinciali amministrative, l'art. 3 c.p.p., attualmente in vigore e il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art.
8. Nè può ipotizzarsi alcuna violazione del diritto di difesa o al contraddittorio di chi, convenuto in giudizio per l'accertamento della paternità naturale, si veda negata la possibilità di contestare l'accertamento negativo che un altro uomo sia il padre legittimo dell'attore. Quest'ultimo accertamento, infatti, è ben distinto da quello della sua paternità naturale, che non ne è implicata e che egli resta pienamente libero di contestare nella sede giudiziale propria (cfr. Cass. 14315/2001, in motivaz.). 2. - Con il quarto motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., comma 2, si lamenta che i giudici di merito abbiano affermato la sussistenza della relazione sessuale fra la sig.ra N. e l'avv. G.
all'epoca del concepimento di L..F. basandosi su prove - in particolare testimoniali - assunte in un diverso giudizio al quale il ricorrente non aveva partecipato.
2.1. - Il motivo è infondato perché il giudice civile può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o altre parti (cfr., da ult., Cass. 4652/2011, 7767/2007, 21115/2005). Nè un divieto è contenuto nell'art. 111 Cost., come modificato dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2: i commi 3, 4 e 5 di tale norma si riferiscono,
infatti, al solo processo penale, mentre il principio del contraddittorio, affermato nel comma secondo, non è violato dalla sola introduzione nel processo civile di prove testimoniali assunte in un diverso giudizio, restando queste comunque soggette al dibattito fra le parti e alla valutazione del giudice, senza esclusione della stessa facoltà, per le parti, di richiederne il rinnovo.
3. - Con il quinto motivo, denunciando vizio di motivazione, si censura l'affermazione che la predetta relazione sessuale era ricavabile dai documenti prodotti dallo stesso convenuto e dalle dichiarazioni rese dai testi sig.ra U..N. , sig. N.R. e sig.ra E..F. nel precedente giudizio. Osserva il ricorrente:
- che i documenti cui fa riferimento la Corte d'appello attenevano semplicemente all'incarico professionale conferitogli il 21 febbraio 1963 per la difesa di C..F. e segnavano, anzi, la data in cui per la prima volta aveva conosciuto la sig.ra N. , data pertanto posteriore al tempo del concepimento di F.L. , collocabile, secondo la scienza medica, non oltre il 15 febbraio 1963;
- che gli altri due testi non avevano riferito altro che cose loro riferite dalla N. , le cui dichiarazioni, di valore meramente indiziario, erano state acriticamente accolte dai giudici benché rese in diverso giudizio;
- che i giudici avevano contraddittoriamente collocato la relazione sessuale al tempo del concepimento di L..F. pur avendo ammesso di non essere in grado di indicarne "le volte e il preciso periodo" e nonostante l'omessa individuazione e indicazione del tempo del concepimento.
3.1. - Il motivo è inammissibile.
La valutazione degli elementi istruttori da parte del giudice di merito ben può risultare dalle conclusioni che lo stesso ne trae, mentre è onere di chi impugni tali conclusioni in sede di legittimità indicare decisive ragioni di inadeguatezza della corrispondente valutazione. Ciò invece non ha fatto il ricorrente, dato che i documenti da lui indicati sono stati richiamati dai giudici di merito a semplice riscontro della conoscenza tra la sig.ra N. e l'avv. G. , non della data precisa del suo inizio,
e che la prova della paternità naturale può essere fornita con ogni mezzo (art. 269 c.c., comma 2) e non è necessaria l'indicazione della data esatta del concepimento, peraltro niente affatto determinabile in astratto, mediante un mero calcolo basato sulla data della nascita, come mostra invece di ritenere il ricorrente. 4. - Con il sesto motivo, infine, denunciando nuovamente vizio di motivazione, si censura la valutazione di ingiustificatezza del rifiuto opposto dal ricorrente agli esami genetici di laboratorio, nonché il rilievo attribuito al contegno del medesimo, con particolare riguardo allo "smisurato interesse" manifestato alla demolizione della sentenza di accertamento negativo della paternità di C..F. .
A quest'ultimo riguardo il ricorrente osserva di essersi limitato ad esprimere argomentate critiche a quella sentenza, nell'esercizio del suo diritto di difesa, dal quale non è lecito trarre alcuna inferenza sfavorevole.
A proposito del rifiuto di sottoporsi agli esami di laboratorio, giustificato da ragioni etico-religiose, protesta di non aver mai abbandonato detta tesi difensiva e critica la motivazione della sentenza di primo grado, recepita dalla Corte di appello, secondo cui non può ammettersi "che qualsivoglia ordinamento etico o confessione religiosa possano tollerare la condotta di chi voglia sottrarsi alle proprie responsabilità paterne". Il ricorrente osserva che siffatto ragionamento sarebbe valido in presenza di una domanda di riconoscimento della paternità naturale proposta da un minore o da persona bisognosa di assistenza morale o materiale, non certo da un uomo maturo, laureato, bene inserito nel mondo economico e sociale e nella stessa famiglia legittima, come si verifica nella specie. 4.1. - Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al primo profilo, relativo al contegno processuale del ricorrente, va rilevato che non viene colta la ratio della decisione impugnata, riferita chiaramente non al contegno osservato dall'avv. G. nel presente giudizio, bensì alla sollecitazione - in epoca anteriore all'inizio di questo - da lui rivolta al P.M. a richiedere la revocazione della sentenza di accertamento negativo della paternità del sig. C..F. .
Quanto al secondo profilo si osserva che, concentrandosi sulla critica della sentenza di primo grado, il ricorrente finisce col trascurare, ancora una volta, la ratio della decisione di appello: la quale, se è vero che riporta integralmente il testo della sentenza del Tribunale premettendo l'adesione ad essa del collegio giudicante, è anche vero che poi, sul punto della giustificatezza del rifiuto degli esami di laboratorio, esibisce una propria specifica motivazione incentrata, come si è già riferito in narrativa, sulla genericità dei motivi etico-religiosi addotti dall'appellante e sul successivo abbandono degli stessi da parte sua (oltre che sull'inaccettabilità della pretesa di giustificare il rifiuto con l'irregolarità e ingiustizia della sentenza di accertamento negativo della paternità legittima). Osservazioni cui il ricorrente non dedica neppure una smentita, se non quanto all'abbandono dei motivi etico-religiosi; smentita, tuttavia, insufficiente sia in se stessa (essendo necessario che il ricorrente deducesse specificamente di aver riproposto quei motivi con l'atto di appello), sia per la concorrente e decisiva presenza dell'altra ratio, ossia la genericità dei motivi etico-religiosi addotti, non meglio specificati neppure in questa sede.
5. - Il ricorso va in conclusione respinto.
In mancanza di difese della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2012