Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2012, n. 3934
CASS
Sentenza 12 marzo 2012

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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L'accertamento incidentale relativo ad una questione di stato delle persone non è consentita dal nostro ordinamento giuridico, ostandovi nel quadro normativo attuale l'art. 3 cod. proc. pen. e l'art. 8 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104. Ne consegue che in sede di appello di una sentenza relativa all'accertamento di paternità naturale, promossa dal figlio, non può essere richiesto, in via incidentale, dalla parte convenuta il riesame della sentenza di disconoscimento di paternità ottenuta anteriormente all'introduzione del successivo giudizio, essendo, peraltro, escluso dall'art. 244 cod. civ. che il sedicente padre naturale sia legittimato a partecipare al giudizio di disconoscimento di paternità.

Commentari4

  • 1Art. 3 c.p.p. Questioni pregiudiziali
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 4È possibile obbligare un padre a vedere il figlio?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 marzo 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2012, n. 3934
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3934
Data del deposito : 12 marzo 2012

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