Sentenza 15 dicembre 2011
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 15/12/2011, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03002/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02008/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2008 del 2011, proposto da:
SA EL, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Castorina, con domicilio eletto presso avv. Giuseppe Castorina, in IA, via M. Cilestri, 71;
contro
Comune di Milazzo;
per l'esecuzione
del giudicato nascente dalla sentenza n.855/2010 del Giudice di pace di Milazzo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza n. 855/2010 emessa in data 8.11.2010 dal Giudice di pace di Milazzo, a favore del ricorrente EL SA, con la quale il Comune di Milazzo è stato condannato al pagamento della somma di Euro 2.977,10, oltre interessi legali dall’evento fino al soddisfo, ed alle spese processuali liquidate in euro 1582, oltre IVA e CPA e spese generali;
Rilevato che la predetta sentenza è passata in giudicato come si evince dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria del Giudice di pace di Milazzo in data 4.06.2011;
Visto il ricorso in epigrafe proposto ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza;
Visto l’art. 112, co. 2, lett. c, del c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso è fondato, sussistendo l’obbligo della PA di conformarsi al giudicato, e va accolto ordinando al Comune di Milazzo di eseguire la sentenza, corrispondendo – entro giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente decisione – il capitale e gli accessori spettanti al ricorrente EL SA come indicati nella sentenza n. 855/2010;
Ritenuto di dover nominare sin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine supra assegnato, un Commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione inadempiente, individuato nel Segretario Generale del Comune di S. Filippo del Mela, che si insedierà a richiesta del ricorrente ed eseguirà l’incarico nel termine di giorni sessanta dall’insediamento, depositando successivamente presso la Segreteria di questa Sezione – entro il termine perentorio di giorni cento previsto a pena di decadenza dall’art. 71, co. 2, del D.P.R. 115/2002 - l’eventuale documentata nota spese per l’attività svolta, da redigere nel rispetto degli artt. 49 e ss. del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002;
Dopo l’espletamento dell’incarico, il Commissario invierà una relazione dettagliata alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, per l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di Amministratori e funzionari, derivanti dall’inottemperanza al giudicato (avuto riguardo alle spese del presente giudizio, al compenso spettante al commissario “ad acta”);
Ritenuto di non poter accogliere l’ulteriore domanda formulata dal ricorrente, avente ad oggetto la condanna, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e, del c.p.a., del Comune al pagamento di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, e ciò in quanto la funzione deterrente e propulsiva dell’istituto invocato risulta già assolta dall’obbligo di pagamento degli interessi legali previsti in sentenza, che maturano fino alla data di effettivo soddisfo;
Ritenuto, altresì, in base al principio della soccombenza, di dover condannare l’intimato Comune al pagamento delle spese relative al presente giudizio di ottemperanza, come liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed ordina al Comune di Milazzo di eseguire la sentenza n. 855/2010 del Giudice di pace di Milazzo, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Nomina sin da ora il Commissario ad acta indicato in motivazione, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato.
Condanna il Comune di Milazzo al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate in Euro 800 oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato, oltre quelle eventualmente occorrenti per l’intervento del Commissario ad acta che verranno liquidate in seguito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
SA Schillaci, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011
IL SEGRETARIO