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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/05/2025, n. 4228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4228 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE – CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, nel procedimento iscritto al n. 26225 /2023 R.G., riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati: dott.ssa Laura De Simone Presidente dott. Luca Giani Giudice dott.ssa Rosa Grippo Giudice rel. ha pronunciato il seguente
[...]
(c.f. , elettivamente domiciliato in via C.SO DI P.TA NUOVA N. 20 Parte_1 P.IVA_1
20121 MILANO , presso lo studio dell'avv. CISLAGHI FRANCESCO , che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Opponente
contro
N. 4427/2018 RG (c.f. ), elettivamente domiciliato in via VIA C. Controparte_1 P.IVA_2
FARINI, 8 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. ESPOSTI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Opposto
OGGETTO: opposizione allo stato passivo
Il presente giudizio trae origine dalla domanda di ammissione allo stato passivo della procedura fallimentare suindicata per la somma di € 78.411,60 oltre interessi, in prededuzione e in via chirografaria, pari a n. 18 mensilità insolute da € 4.356,20/cad. decorrenti dall'1.05.2019, presentata in data 10.11.2020 da a titolo di corrispettivo per servizi contrattuali. Parte_1
A fondamento della domanda il ricorrente ha esposto quanto segue:
1. con atto del 26/10/2017 (C.F. ha ceduto a Controparte_2 P.IVA_3 [...]
[...
[...]
[...]
(C.F. ) un ramo di azienda comprensivo “del rapporto giuridico di cui CP_3 P.IVA_4 infra” e successivamente, con atto del 31/07/2018 è stata fusa per Controparte_3 incorporazione nella società con effetto dall'08/08/2018; Parte_1
2. il credito trae origine dai seguenti 4 contratti stipulati da con in Parte_1 CP_1 bonis: il contratto del 13/09/2017, avente ad oggetto l'erogazione di servizio di Housing per n.
4 rack e relativa potenza associata, con un corrispettivo mensile pattuito in complessivi €
3.641,20 oltre IVA e con durata di 36 mesi, tacitamente rinnovabile salvo disdetta entro 60gg dalla scadenza;
il contratto del 23/02/2011, avente ad oggetto l'erogazione di servizio di installazione e manutenzione di apparati presso il proprio Data Center, con un corrispettivo mensile di € 575,00 oltre iva e con durata di 36 mesi, tacitamente rinnovabile salvo disdetta entro 60gg dalla scadenza;
il contratto del 22/04/2010, avente ad oggetto la fornitura e localizzazione di n. 64 indirizzi IP, con un corrispettivo mensile di € 70,00 oltre IVA e con durata di 12 mesi, tacitamente rinnovabile salvo disdetta entro 60gg dalla scadenza;
il contratto del 16/01/2007, avente ad oggetto la fornitura di LAN singola ed aggiuntiva e relativa banda flat, con corrispettivo mensile pattuito in complessivi € 70,00 oltre IVA, con durata di 12 mesi, tacitamente rinnovabile salvo disdetta entro 60gg dalla scadenza;
3. il corrispettivo mensile complessivo contemplato dai predetti contratti ammontava ad €
4.356,20 oltre iva;
4. in data 28.05.2018 è stato comunicato ad da in bonis e Parte_1 CP_1 [...]
che in data 18.04.2018 in bonis aveva concesso in affitto alla CP_4 CP_1 società un ramo d'azienda, comprensivo dei rapporti contrattuali sopra CP_4 menzionati;
5. da quel momento in poi ha provveduto a fatturare i propri corrispettivi contrattuali Pt_1 alla suddetta affittuaria CP_4
6. in data 22/06/2018 DE ha ricevuto avviso ex art. 92 L.F., con il quale la curatela ha comunicato che in data 28/05/2018 è stata dichiarata fallita;
CP_1
7. l'affittuaria ha successivamente provveduto al saldo dei corrispettivi via CP_4 via maturati dalla ricorrente, e ciò sino a quelli relativi ai canoni del periodo 01/04-30/04/2019
(ed oggetto dalla fattura n. 11040878 del 15.04.2019 – doc. 9);
8. nell'aprile del 2019 l'affittuaria ha comunicato verbalmente alla Controparte_4 ricorrente che il predetto ramo d'azienda era stato retrocesso dalla stessa al fallimento e che quindi la citata fattura era da considerarsi l'ultima di propria competenza;
9. ha chiesto chiarimenti alla curatela (con comunicazione del 30.04.2019, e sollecito Pt_1 del 30.4.2019) e quest'ultima con comunicazione del 30.4.2019 ha risposto che “il contratto di
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affitto d'azienda con risulta formalmente disdetto” e che “Tuttavia, la stessa CP_4 alla data odierna non ha ancora provveduto a restituire il ramo d'azienda, CP_4 viceversa continuando ad utilizzarlo, sicché ritengo che la vostra controparte contrattuale non possa che essere effettuava utilizzatrice, sino a quando il ramo aziendale CP_4 verrà retrocesso al Fallimento”;
10. ha in seguito “potuto riscontrare il perdurante utilizzo nei mesi successivi dei Pt_1 propri servizi da parte di , come testimoniato dalle rilevazioni di potenza elettrica CP_4 assorbita dalle macchine ospitate (doc. 13) e dalle plurime richieste ed esecuzioni di accessi al proprio Data Center da parte di soggetti riconducibili a stessa (doc. 14)” ed in CP_4 data 6/12/2019 ha quindi emesso fattura a carico di per i corrispettivi sino ad allora CP_4 maturati (ossia dal 1/5 al 31/12);
11. tuttavia in data 13.12.2019, in occasione di un incontro, ha contestato ad CP_4 Pt_1
“di non essere tenuta al pagamento di tali canoni, ribadendo di aver da tempo restituito
l'azienda e di non utilizzarla più, e ciò quindi in contrasto con quanto in precedenza dichiarato dal Curatore”;
12. ha chiesto quindi nuovamente chiarimenti al curatore (con comunicazione del Pt_1
17.12.2019 e sollecito del 15.1.2020);
13. il curatore con comunicazione del 22/01/2020 ha ribadito che “l'azienda non era invece stata restituita e che la stessa permaneva tutt'allora nella disponibilità di ”; CP_4
14. con comunicazione del 23/1/2020 ha fornito alla ricorrente “maggiori CP_4 dettagli dei rapporti intercorsi col fallimento in riferimento ai servizi erogati dall'esponente, precisando solo in tale occasione che la disdetta dell'affitto d'azienda risaliva al 16/07/18 e che la fruizione del servizio si era protratta “soltanto perché in seguito a richiesta del curatore fallimentare è parso opportuno nell'interesse del fallimento e dei terzi interessati, non interrompere il servizio a quelle società i cui contratti non erano ancora naturalmente scaduti”;
15. pertanto soltanto in tale occasione ha appreso che “la disdetta risaliva addirittura al Pt_1
16/07/18 e, soprattutto, che la proseguita fruizione dei servizi resi era stata oggetto, non di autonoma ed unilaterale determinazione di assunta in contrasto alle volontà della CP_4
Curatela, bensì del beneplacito di quest'ultima”;
16. con successiva comunicazione in data 18/02/2020 ha chiesto nuovamente Pt_1 chiarimenti alla curatela, la quale “ha negato nuovamente di aver mai avuto possesso dell'azienda; negava altresì di aver richiesto a di continuare nella fruizione dei CP_4 servizi (comunicazione del 25/02/2020);
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17. in data 5.3.20 la ricorrente “è stata fatta destinataria per conoscenza di una comunicazione diretta da al Curatore (doc. 24), con la quale la prima ribadiva in particolare CP_4
“che con la rescissione del contratto d'affitto d'azienda del 16 luglio 2018 le sono ritornati in carico sia i dipendenti sia tutta la strumentazione, tant'è che ha conseguentemente provveduto
a licenziare il personale e a mettere all'asta parte dei macchinari che erano nelle disponibilità dell'affittuaria, evidenziati in blu nell'allegato subD. La strumentazione allocata in sede KPN, ora è stata utilizzata in continuità sino al maggio 2019 da Pt_1 CP_4 per portare a termine i contratti formalizzati dalla fallita con la riconsegna o cancellazione dei dati su richiesta dei clienti: di conseguenza abbiamo chiuso le varie forniture di hosting, assistenza hardware e software;
di tutto ciò è stato costantemente informato”;
18. successivamente in data 8.5.20, dopo un nuovo scambio di corrispondenza con la curatela,
ha chiesto il riconoscimento in pagamento prededucibile dei corrispettivi maturati Pt_1 alla data del 30/04/2020 ed ivi quantificati in € 52.274,10 oltre iva in linea capitale (pari a n.
12 mensilità) osservando “l'irrilevanza della retrocessione materiale dell'azienda rispetto alla riconduzione in capo al Fallimento della titolarità e disponibilità dei relativi rapporti (tra
i quali quindi i contratti e, di contro, il carattere dirimente del fatto che Pt_1 CP_4 avesse potuto proseguire la fruizione dei servizi oggetto dei medesimi con il favore della
Curatela, ciò costituendo realizzazione dell'esercizio per fatti concludenti della facoltà di subingresso del Curatore nei rapporti contrattuali in questione”;
19. sussiste il diritto di a ricevere i corrispettivi dei propri servizi quali crediti Pt_1 prededucibili ex art. 111 L.F., in quanto sorti in occasione e funzione del fallimenti in epigrafe e relativi a rapporti contrattuali oggetto di subentro da parte della Curatela;
20. ai sensi dell'art. 2558 c.c. il trasferimento della titolarità dei contratti facenti parte dell'azienda avviene per il solo effetto del perfezionamento del relativo accordo di cessione/affitto, così, allo stesso modo, tale meccanismo automatico operi anche “all'inverso” in caso di cessazione del rapporto di affitto (Cass. n. 11318/2004);
21. nel caso di specie, è dal suddetto momento che il curatore, ridivenuto titolare dei contratti facenti parti dell'azienda affittata, poteva esercitare le facoltà di cui agli artt. 72 e ss L.F. in relazione ai rapporti pendenti;
peraltro l'esercizio da parte del curatore della facoltà di sceltatra lo scioglimento od il subingresso in un contratto pendente può realizzarsi tacitamente o per condotta concludente;
pertanto “risulta conclamato che, rispetto ai contratti pendenti con l'odierna esponente, il Curatore abbia consentito e/o favorito che l'ex-affittuaria proseguisse nell'utilizzo dei relativi servizi, con ciò ponendo in essere una condotta (anche omissiva) incompatibile con la volontà di non proseguire i detti rapporti giuridici”;
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22. peraltro la circostanza che il curatore fosse informato di tale proseguito utilizzo e che tra egli e l'ex-affittuaria siano intercorse intese in tal senso, risulta comprovato “oltreché dalle già surriferite circostanze e dal silenzio al riguardo tenuto dal Curatore, anche dalle seguenti ulteriori:- comunicazione di del 19/12/2019 (doc. 29), nel cui contesto la suddetta CP_4 informava l'esponente che: “abbiamo trasmesso al Curatore Fallimentare, Avvocato Civati, le esigenze sostenute nel sopracitato incontro, sia sul cosa fare dell'attuale strumentazione presso il vostro datacenter, sia sul consenso a mettere a vostra conoscenza scambi epistolari riservati avvenuti tra e il Curatore”; - comunicazione di Net del 27/02/2019 CP_4 CP_4 diretta alla Curatela (doc. 30) avente ad oggetto indicazioni per la gestione delle sopracitata denuncia di attacco informatico nonchè degli utenti finali dei servizi erogati dall'esponente
(…)- comunicazione del Curatore del 16/06/2020 (doc. 31) volta richiedere l'accesso ai server e software del fallimento collocati presso il Data Center dell'esponente ed oggetto dei servizi resi da quest'ultima”.
La curatela ha formulato la seguente proposta di esclusione del credito: “Si rigetta l'istanza per carenza di legittimazione passiva del Fallimento rispetto al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, posto che ad usufruire, in via esclusiva, dei servizi erogati è stato altro soggetto ( come Controparte_4 riconosciuto dalla stessa istante, che, nell'ambito del ricorso ex art. 111 L.F., ha testualmente affermato che:
"in effetti, l'esponente ha in seguito potuto riscontrare il perdurante utilizzo nei mesi successivi dei propri servizi da parte di , come testimoniato dalle rilevazioni di potenza elettrica assorbita dalle CP_4 macchine ospitate [...] e dalle plurime richieste ed esecuzioni di accessi al proprio Data Center da parte di soggetti riconducibili a Net Media stessa [...], ed in data 6/12/2019 ha quindi emesso fattura a carico di
[...] per i corrispettivi sino ad allora maturati [...]" - si veda anche l'analogo contenuto del doc. 19), non CP_4 essendosi verificata, nel periodo preso in esame, alcuna retrocessione d'azienda, né essendovi prova di alcun subingresso, nemmeno per fatti concludenti, del nei contratti con , né di alcun Parte_2 Parte_1 esplicito o implicito benestare del rispetto alla protratta esclusiva fruizione dei servizi da parte Parte_2 di non potendosi ritenere, a tal fine, dirimenti le unilaterali affermazioni di [v. CP_4 CP_4 doc. 18], affermazioni -comunque - recisamente contestate dalla stessa odierna istante [v. doc. 19]), dovendosi, infine, ad abundantiam, osservare che, nel caso, i contratti de quibus, in quanto ad esecuzione continuata, sarebbero rimasti sospesi ex art. 72 L.F., sino all'eventuale comunicazione di subentro del curatore, quindi senza maturazione di alcun compenso a favore dell'istante, avendo quest'ultima anche omesso di richiedere alGiudice Delegato la fissazione del termine previsto dall'art. 72, 2° comma L.F”
Il GD, con decreto del 7.06.2023, in accoglimento della proposta del Curatore, ha rigettato la domanda, motivando nei seguenti termini: “Rilevato che non sono state svolte puntuali osservazioni bensì, unicamente nel presente verbale, una generica opposizione rispetto a quanto rilevato dal Curatore, attesa la
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sommarietà dell'accertamento nella presente sede, si conferma la proposta del Curatore.”
Avverso tale decisione in data 10.07.2023 ha proposto opposizione ex art. 98 l.f., Parte_1 lamentando il rigetto della propria domanda di ammissione al passivo ed insistendo, quindi, per l'ammissione in via prededucibile del proprio credito.
In particolare, dopo aver ribadito quanto già indicato nella domanda di ammissione, ha dedotto l'erroneità della decisione evidenziando che “quanto motivato dal Curatore a supporto della propria proposta di esclusione del 23/05/2023, rimane privo di rilevanza alcuna” in quanto “la materiale fruizione dei servizi sia avvenuta ad opera di terzi (Net media), quanto rispetto all'asserita insussistenza “di alcun esplicito o implicito benestare del rispetto alla protratta esclusiva fruizione dei servizi da parte di Parte_2 [...]
, trova evidente arresto ed inconciliabile contraddizione (i) con l'incontestato e pacifico fatto per CP_4 cui abbia proseguito la fruizione dei servizi in questione dopo la propria disdetta del 16/07/2018; CP_4
(ii) con il fatto che del tanto, altrettanto incontestatamente e pacificamente, il Curatore fosse informato e consapevole per l'intera durata della proseguita fruizione e (iii) con il fatto che la Curatela, infatti, nemmeno abbia mai anche solo allegato di aver quantomeno tentato di inibire tale fruizione (…) Il tutto, peraltro, con la non trascurabile aggravante dell'aver la Curatela tenuto l'esponente all'oscuro delle vicende sopra descritte e, successivamente, essersi mostrata inspiegabilmente ed immotivatamente reticente”
In data 26.09.2023 si è costituita in giudizio la Curatela, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e nel merito infondata.
In particolare la curatela ha in fatto dedotto che:
1. oggetto sociale della è “la produzione di servizi nel campo dell'informatica e CP_1 della trasmissione di dati ed informazioni, la progettazione, realizzazione e la vendita della trasmissione di dati e di informazioni, la progettazione, la realizzazione e la vendita di software applicativo, nonché l'attività di organizzazione e realizzazione di campagne di comunicazione e di marketing”,
2. la per lo svolgimento della propria attività si avvale di propri programmi Controparte_5 software contenuti in più server - quali dispositivi fisici e sistemi informativi di elaborazione e gestione del traffico di informazioni – collocati fisicamente presso i locali della Controparte_6
(già );
[...] Controparte_2
3. con contratto in data 18 aprile 2018 la Società ha concesso in affitto alla CP_1 [...]
l'azienda unitamente a tutti i contratti di somministrazione, di utenze e servizi Parte_3 ancora in corso, ivi compresi i contratti di servizio stipulati con la Società Detto CP_7 contratto è stato stipulato per la durata di un anno decorrente dalla stipula dello stesso con rinnovo tacito di anno in anno. Con successivo contratto modificativo in data 8.5.2018 le parti hanno convenuto che la durata del contratto era fissata al 31 dicembre 2018, confermando la
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clausola del rinnovo tacito;
4. a seguito di domanda di fallimento “in proprio”, con sentenza n. 454/2018 del 24.5.2018, pubblicata in data 28.5.2018, il Tribunale di Milano, sezione fallimentare, ha dichiarato il fallimento della Società CP_1
5. con missiva datata 16 luglio 2018 comunicato al curatore la disdetta del Controparte_4 contratto di affitto di azienda (doc. 2).
6. tuttavia, non ha provveduto a retrocedere l'azienda a favore della procedura Controparte_4 fallimentare, non restituendo materialmente nessun bene aziendale nei confronti della legittimata curatela. Non solo, ma “come ammesso dalla stessa Società opponente Pt_1 la contravvenendo alla propria volontà di disdetta dell'affitto
[...] Parte_3 di azienda, continuava ad operare usando e gestendo i beni aziendali oggetto di locazione usufruendo dei servizi erogati e forniti dalla Società ; Parte_1
7. pertanto è “di evidenza e provato per dichiarazione confessoria di controparte che la Società
- pur avendo manifestato una volontà di disdetta dal contratto di affitto Controparte_4 dell'azienda - ha continuato senza interruzione alcuna a svolgere l'attività di impresa utilizzando i beni di cui all'azienda locata ed usufruendo dei servizi erogati dalla Società
; Parte_1
8. contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, e non provato, nessun accordo successivo alla comunicata disdetta di contratto di affitto di azienda intercorreva tra la curatela del fallimento e la CP_1 Parte_3
In diritto la curatela ha eccepito inammissibilità dell'istanza di ammissione al passivo per le seguenti ragioni:
1. la ricorrente ha presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare in via tardiva con domanda datata 10.11.2020, ossia oltre il termine di un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo “tempestivo” di cui al provvedimento del Giudice delegato in data
9.11.2018, laddove la stessa ricorrente era stata tempestivamente notiziata dal curatore con avviso ex ar.t 92 LF riguardo l'apertura della procedura concorsuale e della fissazione di udienza per l'esame dello stato passivo per il giorno 24/10/2018 fissato dal Tribunale fallimentare;
2. sussiste la carenza di legittimazione passiva del fallimento rispetto al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio come proposto dal curatore in sede di progetto di stato passivo, in quanto come provato sia documentalmente sia per ammissione della stessa controparte, CP_4
– dopo la dichiarazione di fallimento della Società - ha continuato a disporre,
[...] CP_1 ad usare e a gestire i beni aziendali oggetto del contratto di affitto, usufruendo contestualmente
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dei servizi resi da che ha provveduto parzialmente a fatturare il prezzo per le CP_7 forniture operate;
nessuna retrocessione dell'azienda ad oggi è stata eseguita dalla Società
[...]
nessun verbale di consegna dei beni è stato redatto a favore della curatela;
CP_4 parimenti nessun subingresso, nemmeno per fatti concludenti, è stato posto in essere da parte del nei contratti con;
nessun “beneplacito della curatela” al Parte_2 Parte_1 prosieguo dell'attività è stato mai manifestato, comunicato, autorizzato da parte del curatore .
“Invero, è la stessa parte ricorrente-opponente che produce al doc. 30 la comunicazione in data
25.2.2020 del curatore il quale “negava nuovamente di aver mai avuto possesso dell'azienda; negava altresì' di aver richiesto a di continuare nella fruizione dei servizi””. CP_4
Nel merito la curatela ha eccepito l'infondatezza della domanda per le ragioni già indicate sopra ed evidenziando altresì che i contratti stipulati a suo tempo dalla Società con la Società opponente (già CP_1
, contratti ceduti contestualmente all'affitto di azienda alla Società Controparte_2 Controparte_4 sono contratti ad esecuzione continuata. Pertanto, “ferma la circostanza che tali contratti sono ancora vigenti tra la e la qualora fosse intervenuta nessuna la Controparte_6 Parte_3 retrocessione di azienda nei confronti della Società fallita, tali contratti ad esecuzione continuata sarebbero comunque rimasti sospesi ex art. 72 L.F. sino all'eventuale comunicazione di subentro del curatore, con conseguente carenza di maturazione di alcun compenso a favore dell'istante Si tenga, Controparte_8 altresì, presente che la Società ricorrente-opponente ha omesso di richiedere al Giudice delegato la fissazione del termine previsto dal citato art. 72, secondo comma, L.F. al fine di indurre il curatore a prendere una posizione riguardo i contratti sospesi, confermando così la vigenza dei contratti e la loro continuità con la ”. Parte_3
La causa è stata istruita attraverso la documentazione depositata e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza di discussione del 28.05.2024, nella quale le parti si sono riportate ai propri atti introduttivi, nonché alle rispettive memorie di replica.
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Il ricorso è infondato
1. I principi generali applicabili alla fattispecie
Il giudizio di opposizione, regolato dall'art. 99 legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006,
n. 5 e, poi, dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha natura impugnatoria ed è retto, quindi, dal principio dell'immutabilità della domanda, il quale esclude che possano prendersi in considerazione fatti diversi da quelli dedotti in sede di verifica del passivo (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 7278 del 22/03/2013, Cass. sez. 1, sentenza n. 22108 del 22/10/2007).
Tuttavia, altro aspetto qui rilevante, tale giudizio non può essere qualificato come giudizio di appello, con la conseguenza che la disciplina circa le eccezioni proponibili deve ricercarsi esclusivamente nel
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menzionato art. 99, il quale, al settimo comma, descrivendo il contenuto della memoria difensiva di costituzione della parte resistente, fa menzione, tra l'altro, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, senza porre altre limitazioni.
Ne deriva che, in tale giudizio, il curatore può sia riproporre le eccezioni che siano state disattese precedentemente dal giudice delegato in sede di verifica (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 22765 del
12/12/2012), sia proporre nuove eccezioni. Infatti, sotto tale ultimo profilo, non opera la preclusione di cui all'art. 345 cod. proc. civ. in quanto il riesame demandato al giudice dell'opposizione, a cognizione piena, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendole, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 8929 del04/06/2012).
Inoltre, altro tema qui rilevante, è che il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cass. sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cass. sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cass. sez. I, 15 ottobre
1999, n. 11629; Cass. sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cass., sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cass., sez.
II, 31 marzo 1987 n. 3099), mentre graverà sulla curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n.
2832).
Tuttavia, nel procedimento di accertamento del passivo il curatore deve essere considerato terzo sia rispetto al fallito sia rispetto ai creditori concorsuali.
Conseguentemente al curatore non sono opponibili i crediti non aventi data certa (cfr. da ultimo Cass. sez. unite 20.02.2013 n. 4213, Cass.
9.05.2011 n. 1008; Cass. 15.05.2005 n. 5582); al curatore non è applicabile nei suoi confronti l'art. 2709 cod. civ., secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, invocabile solo nei rapporti fra i contraenti o i loro successori, fra i quali ultimi non è annoverabile il curatore nella sua funzione istituzionale di formazione dello stato passivo (ancorchè, peraltro, dette scritture possano essere prese in considerazione dal giudice di merito quali elementi indiziari in ordine all'esistenza del credito) (Cass. Civ.
9.5.2013 n. 11017; Cass. civ., 9-
5.2011 n. 10081; Cass. Sez. I, 15 marzo 2005, n. 5582;).
Inoltre, in sede di ammissione al passivo fallimentare, al fine dell'accertamento dell'anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento, la scrittura privata allegata a documentazione della pretesa
(nell'ipotesi, effetti cambiari emessi da una società successivamente fallita) è soggetta alle regole dettate dall'art. 2704, comma 1, c.c. in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi, le quali possono essere fatte valere nell'interesse della massa o del fallito dal curatore, data la sua posizione di terzietà rispetto agli atti compiuti dal fallito medesimo ( Cass. Sez. civ.
9.5.2011 n. 10081; Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2005,
9
n. 5582; Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 20 luglio 2000, n. 9539; Cass. civ., Sez.
I, 8 febbraio 2000, n. 1370).
Infine, ma in questo caso si tratta di regola generale e non operante in via esclusiva per il , Parte_2 le fatture commerciali non accettate, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio;
ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. Sez. civ. 11,03.2011 n. 5915; Cass. Sez. civ.
3.3.2009 n. 5071; Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2007, n. 10860; Cass. civ. (Ord.), Sez. II, 29 novembre
2004, n. 22401; Cass. civ., Sez. II, 27 agosto 2003, n. 12518; Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2003, n. 3188).
2. La fattispecie concreta
Preliminarmente si osserva che la presente controversia ha natura documentale, pertanto, le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente non possono trovare qui accoglimento.
Altrettanto preliminarmente va evidenziato che deve farsi doverosa applicazione del criterio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva di economia processuale e celerità del giudizio,
costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così, Cass. n. 12002/14 e ivi richiami, nonché S.U. n. 9936/14).
Passando quindi all'esame del caso di specie, va subito osservato che l'ampia e analitica rappresentazione delle tesi difensive sostenute da entrambe le parti si è resa necessaria proprio al fine di comprendere, anche alla luce delle memorie di repliche, la vicenda fattuale sottostante la domanda di ammissione allo stato passivo presentata da . Pt_1
Ebbene, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, è emerso che in data 18.04.2018 in bonis ha concesso in affitto alla società un ramo d'azienda, CP_1 CP_4 comprensivo dei rapporti contrattuali qui in oggetto (contratto del 13/09/2017, il contratto del 23/02/2011, il contratto del 22/04/2010, il contratto del 16/01/2007, tutti di durata di 12 mesi, tacitamente rinnovabile salvo disdetta entro 60gg dalla scadenza, documenti 12,13,14 e 15), che a suo tempo, in data 26/10/2017
[...] aveva ceduto a società che in data 8/08/2018 si era fusa per CP_2 Controparte_3 incorporazione nell' Parte_1
Trattasi di contratti stipulati tra e aventi ad oggetto l'erogazione di CP_1 Controparte_2 servizi, da parte di quest'ultima in favore della prima, nel campo dell'informatica.
A seguito dell'apertura del fallimento (avvenuta il 28.5.25) in data il 16 luglio 2018 ha CP_4 comunicato al curatore la disdetta del contratto di affitto.
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Tuttavia, come affermato dalla stessa ricorrente, ha continuato ad operare ad usare i CP_4 servizi forniti da , tant'è che ha provveduto a fatturare i propri corrispettivi contrattuali a Pt_1 Pt_1
e quest'ultima ha successivamente provveduto al saldo dei corrispettivi via via maturati dalla CP_4 ricorrente, e ciò sino a quelli relativi ai canoni del periodo 01/04-30/04/2019 (ed oggetto dalla fattura n.
11040878 del 15.04.2019 – doc. 9).
Risulta altresì, in quanto circostanza dedotta dalla ricorrente e non contestata dalla controparte, che nell'aprile del 2019 ha comunicato ad di non essere più tenuta al pagamento Controparte_4 Pt_1 dei canoni, in quanto il predetto ramo d'azienda era stato retrocesso dalla stessa al fallimento.
Invero è emerso, quale circostanza dedotta dalla stessa ricorrente, che ciononostante ha CP_4 continuato ad utilizzare i servizi. Si legge, infatti, nel ricorso che, dopo la comunicazione del 30.4.2019 trasmessa dalla curatela, “l'esponente ha in seguito potuto riscontrare il perdurante utilizzo nei mesi successivi dei propri servizi da parte di , come testimoniato dalle rilevazioni di potenza elettrica CP_4 assorbita dalle macchine ospitate (doc. 13) e dalle plurime richieste ed esecuzioni di accessi al proprio Data
Center da parte di soggetti riconducibili a stessa (doc. 14), ed in data 6/12/2019 ha quindi CP_4 emesso fattura a carico di per i corrispettivi sino ad allora maturati (ossia dal 1/5 al 31/12 – CP_4 fattura successivamente fatta oggetto di nota di credito in ragione degli infra descritti sopravvenuti fatti)”.
Non vi è dubbio quindi che il rapporto sia continuato tra quale erogatore del servizio, e Pt_1
, quale utilizzatore del servizio. CP_4
Non è, pertanto, condivisibile la tesi sostenuta dalla ricorrente, ossia che a seguito della disdetta da parte dell'affittuaria, la curatela sarebbe subentrata per facta concludentia, in quanto la stessa, pur informata e consapevole che stesse ancora utilizzando il servizio, non le avrebbe inibito di farlo, così CP_4 acconsentendo che l'ex affittuaria proseguisse nell'utilizzo dei servizi messi a disposizione di non Pt_1 nell'interesse proprio ma nell'interesse del fallimento.
Ciò in quanto, non solo è del tutto sfornita di prova la retrocessione del ramo aziendale al fallimento, così come la consegna di beni aziendali, ma è altrettanto indimostrato che abbia effettuato delle Pt_1 prestazioni nei confronti del fallimento e che quindi quest'ultimo abbia utilizzato i servizi della ricorrente.
Parimenti non è provato che a seguito della disdetta del contratto di affitto siano intervenute intese o accordi tra la curatela e in base ai quali quest'ultima si sarebbe impegnata ad utilizzare i CP_4 servizi nell'interesse del fallimento;
così come non risulta dimostrato che la procedura fallimentare si sia avvantaggiata dell'utilizzazione dei servizi da parte di . CP_4
D'altra parte, una simile volontà della curatela di prosecuzione del rapporto non è neppure desumibile dalla documentazione prodotta relativa alle comunicazioni intercorse tra e la curatela dopo Pt_1
l'apertura del fallimento (cfr. docc. nn. 19-40 del fascicolo di parte ricorrente).
Il ricorrente non ha quindi assolto al proprio onere di fornire la prova della fonte negoziale o legale del
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suo diritto di credito (v. par. precedente).
Alla luce delle suddette considerazioni, non sussiste alcun credito di nei confronti del Pt_1 fallimento. Resta completamente assorbita, pertanto, la questione dell'inammissibilità della domanda per tardività della stessa.
In conclusione, per i motivi suesposti, il Collegio ritiene che l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del provvedimento di esclusione del credito emesso dal GD.
3. Le spese di lite
Le spese del presente giudizio sono regolate dal principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e pertanto parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese legali sostenute, liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014 (valore della controversia da € 52.001 a € 260.000, valori medi, esclusa la fase istruttoria perché non è stata svolta).
P.Q.M.
1. rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del fallimento N. Parte_1 CP_1
4427/2018 RG;
2. condanna a rimborsare al fallimento le spese del presente giudizio che liquida in € Parte_1
8.433,00 oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. di legge;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.5.25
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone
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