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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div.
nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Alberta Gaia Bani ricorrente contro nata a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Chiara Rocca resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Codogno il 01/09/2013
e dalla loro unione sono nati in Cremona il 14 settembre 2015 il figlio Per_1
e 14 giugno 2020 il figlio . Per_2
Questo Tribunale, con sentenza per divorzio congiunto n. 653/2023, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti: in particolare, ai fini che in questa sede rilevano, si disponeva l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre;
si disponeva altresì che il padre potesse tenere i figli con sé presso la propria abitazione a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, oltre a un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, ferma la possibilità di vederli ogni volta che ne avesse avuto il desiderio, previo avviso e accordo con la madre e compatibilmente con i rispettivi impegni;
quanto al mantenimento dei figli, veniva posto a carico del padre un assegno mensile di €
650,00 (€ 325,00 per ogni figlio) soggetto a rivalutazione Istat, mentre le spese straordinarie, regolate come da Protocollo in uso a questo Tribunale, venivano ripartite tra le parti al 50% tra le parti.
Con ricorso depositato il 19/04/2024 l' ha adito il presente Tribunale Pt_1 per la modifica delle condizioni in essere, in particolare in punto di modalità di esercizio del diritto di visita paterno e di condizioni economiche relative al mantenimento dei figli: esponeva il ricorrente che in data 02/05/2023 aveva provveduto a riconoscere come propria figlia la minore , avuta il Per_3
24/12/2018 dalla sua attuale compagna, che Parte_2
Per_ dall'unione con quest'ultima, in data 15/01/2023, era nata anche la figlia;
evidenziava pertanto la propria difficoltà a rispettare gli impegni di natura economica assunti in sede di divorzio congiunto;
allegava altresì il ricorrente di volere trascorrere più tempo con i minori e , deducendo che Per_2 Per_1 la concreta applicazione della clausaola “aperta” di cui alla sentenza di divorzio
(cioè la possiiblità di ampiamento del diritto di visita su su accordo dei genitori) veniva ostacolata dalla CP_1 La si costituiva regolamente, contestando le allegazioni dell'ex marito, e CP_1 evidenziando l'insussistenza di sopravvenienze giustificanti l'accoglimento della domanda ex art. 9 l. div.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso con ordinanza del 12.9.2024, le parti hanno accolto la proprosta del Giudice di partecipare ad un percordo di mediazione e, avendo tale percorso migliorato la loro capaicità di comunicazione, sono state in grado di trovare un accordo per la definizione del presente giudizio. La causa era trattanuta in decisione all'udienza del 3.4.2025.
La modifica infine concordata non è contraria a legge ed è conforme all'interesse della prole, sicché va fatta propria da questo Tribunale.
L'ascolto della prole è da ritenersi superflua, stante l'età della prole, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vano dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, dispone la parziale modifica alle condizioni del divorzio fra e di cui Parte_1 Controparte_1 alla sentenza Trib. Cremona n. 653/2023, in conformità all'accordo raggiunto, nei seguenti termini:
- a parziale modifica delle condizioni di cui al punto n. 4 della sentenza, il padre terrà i bambini con sé tre venerdì al mese ed un giorno infrasettimanale (in questo caso senza pernotto), che si individua nel giovedì o nel martedì;
- a parziale modifica delle condizioni di cui al punto 5. della sentenza, il padre, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, verserà un assegno di
€ 300,00 al mese e lascerà nell'interezza la sua quota dell'assegno unico alla madre;
si dà atto che il sig. presta il consenso per avviare un percorso Pt_1 psicologico a favore di;
le parti concordano che il costo di tale Per_1 percorso sia sostenuto per intero dalla sig.ra CP_1
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 23/05/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti