TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10671/2024, tra
(P.IVA e C.F. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del Procuratore , Controparte_1
nominato giusta procura speciale per atto notarile del 22.06.2023- Rep 180134, Racc. n.
12348, rappresentata e difesa giusta procura speciale resa in calce al presente atto dall'avv.
CO De SI (cf ) ed el.te dom.ta con quest'ultimo in Avellino C.F._1
alla Via Clausura 3
APPELLANTE
e
(cf ), nato a [...] Controparte_2 C.F._2
il 2.03.1965, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Nicola Di Tella (
Cf ) e con questi elettivamente dom.to presso il suo studio in C.F._3
Frignano ( Ce) in via S. Antonio Abate 8.
APPELLATO CONTUMACE
nonché
( cf ), in persona del Sindaco e Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t, con sede in Giugliano in Campania ( Na) in Corso Campano 200
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n.
4951/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, depositata in data 19.06.2024 e mai notificata, con la quale è stato definito il giudizio iscritto al n. 12461/2021 R.G.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza n. 4951/2024 del Giudice di Pace di
[...]
Napoli Nord, depositata in data 19.06.2024 e mai notificata, con la quale è stato definito il giudizio iscritto al n. 12461/2021 R.G, deducendo, quale primo motivo, l'inammissibilità
dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, anche tenuto conto di quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore successivamente alla conclusione del giudizio di prime cure, e, quale secondo motivo, l'inesatta valutazione di merito in ordine all'intervenuta prescrizione, per non aver tenuto in conto degli atti interruttivi prodotti.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 028 2016 0014296386 000,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Seppur ritualmente citati, ed il non Controparte_2 Controparte_3
si sono costituiti.
Sciogliendo la riserva emessa in data 21.10.2025, udienza fissata per la decisione, la causa viene decisa.
MOTIVI
Va dichiarata la contumacia degli appellati e Controparte_2 Controparte_3
regolarmente citati e non costituiti.
[...]
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono. La domanda proposta dinanzi al Giudice di Pace, stando al tenore dell'atto introduttivo allegato dall'appellante, mirava ad ottenere il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione successiva all'emissione della cartella esattoriale.
La domanda, per l'effetto, andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure anche con riguardo alla dedotta prescrizione, atteso che, non potendosi l'opposizione qualificare come “recuperatoria”, finisce per essere una mera opposizione ad estratto ruolo, nella quale non è neppure stato prospettato dall'attore in primo grado un interesse ad agire.
Al fine di addivenire a questa conclusione, tenuto conto della data di emissione della sentenza impugnata, non può invocarsi l'applicabilità della novella di cui all'art.
3-bis del
D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12
del DPR n. 602/1973, con annesso principio espresso da Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n.
26283/2022, in ossequio al principio del tempus regit processum.
Di conseguenza la valutazione dell'interesse ad agire è espressa in concreto, in ossequio a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze (tra le tante) n. 20618/2016 e n.
22946/2016 (confermate da Cass. 6034/2017), le quali, partendo dal presupposto che l'opponente non ha interesse a far valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento fin quando l'iscrizione della cartella nei ruoli esattoriali non gli determina uno specifico pregiudizio, ne presuppongono l'allegazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente nell'atto di citazione in primo grado non aveva dedotto sotto questo profilo alcunché di specifico che potesse riferirsi al caso dell'opponente, facendo ricorso ad una generica allegazione di stile, che ripercorre – senza richiamo espresso - i passaggi degli approdi della Suprema Corte sul tema, e tanto doveva indurre il giudice di prime cure a dichiarare l'inammissibilità della domanda.
L'appello va pertanto accolto.
A detta pronuncia consegue la condanna dell'appellato al pagamento Controparte_2
delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione, per il secondo grado, della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
10671/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4951/2024 del Giudice di Pace
di Napoli Nord, depositata in data 19.06.2024 e mai notificata, con la quale è stato definito il giudizio iscritto al n. 12461/2021 R.G, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e del Controparte_2 Controparte_3
- accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_2
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_2 CP_4
spese sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 913,00
per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_2 CP_4
spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 174,00
per esborsi ed 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
Aversa, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10671/2024, tra
(P.IVA e C.F. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del Procuratore , Controparte_1
nominato giusta procura speciale per atto notarile del 22.06.2023- Rep 180134, Racc. n.
12348, rappresentata e difesa giusta procura speciale resa in calce al presente atto dall'avv.
CO De SI (cf ) ed el.te dom.ta con quest'ultimo in Avellino C.F._1
alla Via Clausura 3
APPELLANTE
e
(cf ), nato a [...] Controparte_2 C.F._2
il 2.03.1965, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Nicola Di Tella (
Cf ) e con questi elettivamente dom.to presso il suo studio in C.F._3
Frignano ( Ce) in via S. Antonio Abate 8.
APPELLATO CONTUMACE
nonché
( cf ), in persona del Sindaco e Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t, con sede in Giugliano in Campania ( Na) in Corso Campano 200
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n.
4951/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, depositata in data 19.06.2024 e mai notificata, con la quale è stato definito il giudizio iscritto al n. 12461/2021 R.G.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza n. 4951/2024 del Giudice di Pace di
[...]
Napoli Nord, depositata in data 19.06.2024 e mai notificata, con la quale è stato definito il giudizio iscritto al n. 12461/2021 R.G, deducendo, quale primo motivo, l'inammissibilità
dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, anche tenuto conto di quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore successivamente alla conclusione del giudizio di prime cure, e, quale secondo motivo, l'inesatta valutazione di merito in ordine all'intervenuta prescrizione, per non aver tenuto in conto degli atti interruttivi prodotti.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 028 2016 0014296386 000,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
Seppur ritualmente citati, ed il non Controparte_2 Controparte_3
si sono costituiti.
Sciogliendo la riserva emessa in data 21.10.2025, udienza fissata per la decisione, la causa viene decisa.
MOTIVI
Va dichiarata la contumacia degli appellati e Controparte_2 Controparte_3
regolarmente citati e non costituiti.
[...]
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono. La domanda proposta dinanzi al Giudice di Pace, stando al tenore dell'atto introduttivo allegato dall'appellante, mirava ad ottenere il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione successiva all'emissione della cartella esattoriale.
La domanda, per l'effetto, andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure anche con riguardo alla dedotta prescrizione, atteso che, non potendosi l'opposizione qualificare come “recuperatoria”, finisce per essere una mera opposizione ad estratto ruolo, nella quale non è neppure stato prospettato dall'attore in primo grado un interesse ad agire.
Al fine di addivenire a questa conclusione, tenuto conto della data di emissione della sentenza impugnata, non può invocarsi l'applicabilità della novella di cui all'art.
3-bis del
D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12
del DPR n. 602/1973, con annesso principio espresso da Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n.
26283/2022, in ossequio al principio del tempus regit processum.
Di conseguenza la valutazione dell'interesse ad agire è espressa in concreto, in ossequio a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze (tra le tante) n. 20618/2016 e n.
22946/2016 (confermate da Cass. 6034/2017), le quali, partendo dal presupposto che l'opponente non ha interesse a far valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento fin quando l'iscrizione della cartella nei ruoli esattoriali non gli determina uno specifico pregiudizio, ne presuppongono l'allegazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente nell'atto di citazione in primo grado non aveva dedotto sotto questo profilo alcunché di specifico che potesse riferirsi al caso dell'opponente, facendo ricorso ad una generica allegazione di stile, che ripercorre – senza richiamo espresso - i passaggi degli approdi della Suprema Corte sul tema, e tanto doveva indurre il giudice di prime cure a dichiarare l'inammissibilità della domanda.
L'appello va pertanto accolto.
A detta pronuncia consegue la condanna dell'appellato al pagamento Controparte_2
delle spese del doppio grado di giudizio, avendo riguardo all'ammontare del credito sotteso alla cartella, per quanto riguarda il valore della causa, con applicazione dei parametri medi, ed esclusione, per il secondo grado, della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
10671/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4951/2024 del Giudice di Pace
di Napoli Nord, depositata in data 19.06.2024 e mai notificata, con la quale è stato definito il giudizio iscritto al n. 12461/2021 R.G, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e del Controparte_2 Controparte_3
- accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_2
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_2 CP_4
spese sostenute per la costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 913,00
per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante delle Controparte_2 CP_4
spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 174,00
per esborsi ed 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
Aversa, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone