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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi - Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, in esito alla udienza del 08.04.2025 ha pronunciato sentenza nel procedimento civile n. 1631/ 2021 R. G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1
(cf: , Parte_2 C.F._2
(cf: ), Parte_3 C.F._3
(cf: ), Parte_4 C.F._4
(cf: ), Parte_5 C.F._5 nella loro qualità di eredi di (n. il 02.02.1933 e deceduto il Parte_2
03.072018), rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Labate del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Ostuni (BR) via Monte Sarago 1/D sono elettivamente domiciliati,
attori contro
(cf e p.iva: ) in persona del l.r., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Mangiatordi del Foro di Brindisi presso il cui
Studio in Brindisi via Dalmazia 21 /a è elettivamente domiciliata, convenuta e contro
(cf : ), Controparte_2 C.F._6 convenuta contumace
***
Ogg: Azione revocatoria ex art. 2901 cc
***
Conclusioni
Per gli attori:
- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cc (legittimazione ad agire, eventus dmani, animus nocendi, scientia fraudis o partecipatio fraudis),
- per l'effetto, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita Rep n. 1756 , Racc. n. 1435 stipulato tra e la in persona Controparte_2 CP_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. , in data CP_3
30.01.2014 dinanzi al Notaio , trascritto in Brindisi il Persona_1
07.04.2014 al numero registro particolare 1660 e di registro generale 1965, dichiarando inefficace nei confronti degli attori l'atto di disposizione del patrimonio;
- ordinare al competente Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione dell'emittenda sentenza, nonché l'annotazione della stessa a norma dell'art. 2655 co. 1 cc a margine delle trascrizioni dell'atto di compravendita de quo;
- condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio per la cui quantificazione ci si rimette alle determinazioni dell'On.le Giudicante con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per la convenuta:
- preliminarmente accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione revocatoria con conseguente rigetto della domanda attorea;
- nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale non ritenesse sussistere la predetta prescrizione, nel merito voglia rigettare la domanda poiché richiesta in mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 cc;
- in ogni caso, condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 cpc co. 1 e 2 al risarcimento dei danni subiti da liquidare anche in via equitativa, per avere introdotto una lite certamente temeraria e senza usare la necessaria prudenza;
- condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
***
Svolgimento del processo Con citazione veniva avanzata domanda di revocatoria avente ad oggetto l'atto di compravendita di un terreno in Carovigno C.da TA (in catasto terreni al fl. 24,
p.lla 1945) contrassegnato da progressivo Rep n. 1756, Racc. n. 1435 e stipulato il
30.01.2014 dal Notaio tra e con trascrizione Persona_2 Controparte_2 CP_1
avvenuta in Brindisi il 07.02.2014.
Deducevano gli attori, quali eredi di , che, in pendenza del Parte_2
giudizio di opposizione di al decreto n. 78/2010 Reg. Decr. Ing. Tribunale Parte_6
di Brindisi- Sez- Dist. che ingiungeva alla stessa il pagamento dei compensi CP_4
professionali maturati da per incarico professionale, la opponente avesse Parte_2
formalizzato la vendita predetta precedendo temporalmente la sentenza n. 1513/ 2015
Reg. Sent. Tribunale di Brindisi del 11.09.2015 che la condannava alla somma di euro
29.886,89 oltre interessi, spese e competenze di lite.
Rappresentavano che, a fronte del pregiudizio causato dall'iniziativa patrimoniale suddetta, avessero già inutilmente esperito gli atti di recupero a mezzo di tre precetti, notificati rispettivamente il 05.11.2015, 29.12.2016, 18.06.2018, nonché, in ultimo, inoltrato racc. del 17.05.2016 sia alla debitrice che alla terza acquirente CP_1
rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituita eccepiva la prescrizione del diritto e contestava la sussistenza CP_1
nel merito dei presupposti di legge.
Pagina 2 Comparse le parti, veniva dichiarata la contumacia di e rigettata Parte_6
l'eccezione sulla tardiva iscrizione a ruolo con assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 cpc . Ammesse le prove con ordinanza del 05.03.2022, si procedeva all'interrogatorio di ed esame di . Controparte_5 Persona_3
Con decreto del 08.05.2023 la causa veniva delegata ad altro Giudice portandosi a compimento la istruzione orale a mezzo dei testi P. Testimone_1
Con sopravvenuto decreto Presidenziale in atti del 07.05.2024 il processo veniva assegnato allo scrivente Giudicante che fissava udienza per la discussione, anche vagliata negativamente la possibilità conciliativa.
In fatto e diritto
Parte attrice postula il rigetto della eccezione di prescrizione in ragione di raccomandata interruttiva a.r. del 17.05.2016 (in all.8 alla citazione), inviata dall'ascendente
[...]
a in cui si manifestava la Parte_2 Controparte_6 determinazione di iniziativa revocatoria rispetto all'atto di compravendita del
30.01.2014, trascritto il 07.02.2014.
Richiama, all'uopo, il principio espresso dalla ordinanza della Suprema Corte n. 24258 del 9.09.2023 “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l'esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell'obbligato”, andando evidenziata la volontà espressa con missiva formale.
Sul punto, si rileva che, rispetto alla disciplina generale dell'istituto ai sensi degli artt.
2934 ss. c.c., l'art. 2903 registri il dimezzamento del termine ordinario e la decorrenza del termine di prescrizione non già dall'incerto e soggettivo momento in cui “il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 c.c.), bensì dalla data oggettiva nella quale è stato posto in essere l'atto revocando.
Lo stringente tenore letterale già di per sé comporta che la prescrizione decorra e maturi integralmente entro il quinquennio anche nell'ipotesi in cui il creditore ignori incolpevolmente il compimento da parte del debitore di uno o più atti depauperatori del suo patrimonio.
La casistica giurisprudenziale e conforme di legittimità, a sua volta, orienta l'interpretazione combinata delle norme succitate circoscrivendo e chiarendo l'ambito
Pagina 3 di operatività della disposizione generale di cui all'art. 2935 cc in rapporto al dettato di cui all'art. 2903 cc.
Sicchè, l'art. 2935 cc è da essere riferito “alla sola possibilità legale dell'esercizio del diritto, mentre non influisce sul decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi il titolare – un semplice impedimento soggettivo – quale l'ignoranza del danneggiato sull'identità della persona obbligata a risarcire i danni”. (si cfr. Cass.
Civile III sez 23 luglio 2003 n. 11451); “l'impossibilità di fare valere il diritto alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio
e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, nel fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo ritardo”. (si cfr. Cass. Civile sez lav. 26 maggio 2015 n.10828).
La ratio riposa sulla esigenza di tutela e certezza dei rapporti giuridici, potendo incidere sul decorso della prescrizione solo ed esclusivamente gli impedimenti di natura legale espressamente previsti, con la conseguenziale irrilevanza delle cause ostative di altra natura, quali ad esempio, quelle meramente personali.
In ultimo, a completamento della fattispecie affrontata, si rammenta la pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 24822 del 19.12.2015 concernente l'ulteriore caso in cui l'atto di citazione in revocatoria, pur consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica entro il termine di prescrizione, venga recapitato a termine spirato. La posizione, in interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione dell'art. 2943 cc e del prevalente orientamento, osserva che “la scissione degli effetti per il mittente e per il destinatario si applica solo alla notifica degli atti processuali e non a quella degli atti sostanziali, né agli effetti sostanziali degli atti processuali”.
Pertanto, avendo la domanda di revocatoria un contestuale effetto processuale e sostanziale, “ciò che rileva è che l'avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per iniziarlo” ed il diritto possa essere fatto valere esclusivamente con un atto processuale
Pagina 4 con la conseguente interruzione della prescrizione dal momento del suo esercizio, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Per i suesposti motivi, la eccezione formulata va accolta, andando dichiarata inammissibile la domanda.
L'esito, in allineamento a soluzioni consolidate, comporta la condanna in solido degli attori alla rifusione dei compensi legali liquidati in euro 2.100,00 secondo parametri aggiornati Dm 55/2014 per scaglione di valore e per fasi, previo contenimento del 30% ex art. 4 co. 4 Dm cit.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa,
previamente accertata la maturata prescrizione, dichiara inammissibile l'azione revocatoria proposta dagli attori;
per l'effetto,
condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , al pagamento in
[...] Parte_4 Parte_5
solido dei compensi di lite in favore di in persona del suo l.r., per CP_1
euro 2.100,00 oltre spese forf, Cassa Avvocati ed iva.
Brindisi, 08-09.04.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, in esito alla udienza del 08.04.2025 ha pronunciato sentenza nel procedimento civile n. 1631/ 2021 R. G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1
(cf: , Parte_2 C.F._2
(cf: ), Parte_3 C.F._3
(cf: ), Parte_4 C.F._4
(cf: ), Parte_5 C.F._5 nella loro qualità di eredi di (n. il 02.02.1933 e deceduto il Parte_2
03.072018), rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Labate del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Ostuni (BR) via Monte Sarago 1/D sono elettivamente domiciliati,
attori contro
(cf e p.iva: ) in persona del l.r., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Mangiatordi del Foro di Brindisi presso il cui
Studio in Brindisi via Dalmazia 21 /a è elettivamente domiciliata, convenuta e contro
(cf : ), Controparte_2 C.F._6 convenuta contumace
***
Ogg: Azione revocatoria ex art. 2901 cc
***
Conclusioni
Per gli attori:
- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cc (legittimazione ad agire, eventus dmani, animus nocendi, scientia fraudis o partecipatio fraudis),
- per l'effetto, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita Rep n. 1756 , Racc. n. 1435 stipulato tra e la in persona Controparte_2 CP_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. , in data CP_3
30.01.2014 dinanzi al Notaio , trascritto in Brindisi il Persona_1
07.04.2014 al numero registro particolare 1660 e di registro generale 1965, dichiarando inefficace nei confronti degli attori l'atto di disposizione del patrimonio;
- ordinare al competente Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione dell'emittenda sentenza, nonché l'annotazione della stessa a norma dell'art. 2655 co. 1 cc a margine delle trascrizioni dell'atto di compravendita de quo;
- condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio per la cui quantificazione ci si rimette alle determinazioni dell'On.le Giudicante con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per la convenuta:
- preliminarmente accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione revocatoria con conseguente rigetto della domanda attorea;
- nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale non ritenesse sussistere la predetta prescrizione, nel merito voglia rigettare la domanda poiché richiesta in mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 cc;
- in ogni caso, condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 cpc co. 1 e 2 al risarcimento dei danni subiti da liquidare anche in via equitativa, per avere introdotto una lite certamente temeraria e senza usare la necessaria prudenza;
- condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
***
Svolgimento del processo Con citazione veniva avanzata domanda di revocatoria avente ad oggetto l'atto di compravendita di un terreno in Carovigno C.da TA (in catasto terreni al fl. 24,
p.lla 1945) contrassegnato da progressivo Rep n. 1756, Racc. n. 1435 e stipulato il
30.01.2014 dal Notaio tra e con trascrizione Persona_2 Controparte_2 CP_1
avvenuta in Brindisi il 07.02.2014.
Deducevano gli attori, quali eredi di , che, in pendenza del Parte_2
giudizio di opposizione di al decreto n. 78/2010 Reg. Decr. Ing. Tribunale Parte_6
di Brindisi- Sez- Dist. che ingiungeva alla stessa il pagamento dei compensi CP_4
professionali maturati da per incarico professionale, la opponente avesse Parte_2
formalizzato la vendita predetta precedendo temporalmente la sentenza n. 1513/ 2015
Reg. Sent. Tribunale di Brindisi del 11.09.2015 che la condannava alla somma di euro
29.886,89 oltre interessi, spese e competenze di lite.
Rappresentavano che, a fronte del pregiudizio causato dall'iniziativa patrimoniale suddetta, avessero già inutilmente esperito gli atti di recupero a mezzo di tre precetti, notificati rispettivamente il 05.11.2015, 29.12.2016, 18.06.2018, nonché, in ultimo, inoltrato racc. del 17.05.2016 sia alla debitrice che alla terza acquirente CP_1
rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituita eccepiva la prescrizione del diritto e contestava la sussistenza CP_1
nel merito dei presupposti di legge.
Pagina 2 Comparse le parti, veniva dichiarata la contumacia di e rigettata Parte_6
l'eccezione sulla tardiva iscrizione a ruolo con assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 cpc . Ammesse le prove con ordinanza del 05.03.2022, si procedeva all'interrogatorio di ed esame di . Controparte_5 Persona_3
Con decreto del 08.05.2023 la causa veniva delegata ad altro Giudice portandosi a compimento la istruzione orale a mezzo dei testi P. Testimone_1
Con sopravvenuto decreto Presidenziale in atti del 07.05.2024 il processo veniva assegnato allo scrivente Giudicante che fissava udienza per la discussione, anche vagliata negativamente la possibilità conciliativa.
In fatto e diritto
Parte attrice postula il rigetto della eccezione di prescrizione in ragione di raccomandata interruttiva a.r. del 17.05.2016 (in all.8 alla citazione), inviata dall'ascendente
[...]
a in cui si manifestava la Parte_2 Controparte_6 determinazione di iniziativa revocatoria rispetto all'atto di compravendita del
30.01.2014, trascritto il 07.02.2014.
Richiama, all'uopo, il principio espresso dalla ordinanza della Suprema Corte n. 24258 del 9.09.2023 “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l'esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell'obbligato”, andando evidenziata la volontà espressa con missiva formale.
Sul punto, si rileva che, rispetto alla disciplina generale dell'istituto ai sensi degli artt.
2934 ss. c.c., l'art. 2903 registri il dimezzamento del termine ordinario e la decorrenza del termine di prescrizione non già dall'incerto e soggettivo momento in cui “il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 c.c.), bensì dalla data oggettiva nella quale è stato posto in essere l'atto revocando.
Lo stringente tenore letterale già di per sé comporta che la prescrizione decorra e maturi integralmente entro il quinquennio anche nell'ipotesi in cui il creditore ignori incolpevolmente il compimento da parte del debitore di uno o più atti depauperatori del suo patrimonio.
La casistica giurisprudenziale e conforme di legittimità, a sua volta, orienta l'interpretazione combinata delle norme succitate circoscrivendo e chiarendo l'ambito
Pagina 3 di operatività della disposizione generale di cui all'art. 2935 cc in rapporto al dettato di cui all'art. 2903 cc.
Sicchè, l'art. 2935 cc è da essere riferito “alla sola possibilità legale dell'esercizio del diritto, mentre non influisce sul decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi il titolare – un semplice impedimento soggettivo – quale l'ignoranza del danneggiato sull'identità della persona obbligata a risarcire i danni”. (si cfr. Cass.
Civile III sez 23 luglio 2003 n. 11451); “l'impossibilità di fare valere il diritto alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio
e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, nel fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo ritardo”. (si cfr. Cass. Civile sez lav. 26 maggio 2015 n.10828).
La ratio riposa sulla esigenza di tutela e certezza dei rapporti giuridici, potendo incidere sul decorso della prescrizione solo ed esclusivamente gli impedimenti di natura legale espressamente previsti, con la conseguenziale irrilevanza delle cause ostative di altra natura, quali ad esempio, quelle meramente personali.
In ultimo, a completamento della fattispecie affrontata, si rammenta la pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 24822 del 19.12.2015 concernente l'ulteriore caso in cui l'atto di citazione in revocatoria, pur consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica entro il termine di prescrizione, venga recapitato a termine spirato. La posizione, in interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione dell'art. 2943 cc e del prevalente orientamento, osserva che “la scissione degli effetti per il mittente e per il destinatario si applica solo alla notifica degli atti processuali e non a quella degli atti sostanziali, né agli effetti sostanziali degli atti processuali”.
Pertanto, avendo la domanda di revocatoria un contestuale effetto processuale e sostanziale, “ciò che rileva è che l'avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per iniziarlo” ed il diritto possa essere fatto valere esclusivamente con un atto processuale
Pagina 4 con la conseguente interruzione della prescrizione dal momento del suo esercizio, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Per i suesposti motivi, la eccezione formulata va accolta, andando dichiarata inammissibile la domanda.
L'esito, in allineamento a soluzioni consolidate, comporta la condanna in solido degli attori alla rifusione dei compensi legali liquidati in euro 2.100,00 secondo parametri aggiornati Dm 55/2014 per scaglione di valore e per fasi, previo contenimento del 30% ex art. 4 co. 4 Dm cit.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa,
previamente accertata la maturata prescrizione, dichiara inammissibile l'azione revocatoria proposta dagli attori;
per l'effetto,
condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , al pagamento in
[...] Parte_4 Parte_5
solido dei compensi di lite in favore di in persona del suo l.r., per CP_1
euro 2.100,00 oltre spese forf, Cassa Avvocati ed iva.
Brindisi, 08-09.04.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
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