Sentenza 17 ottobre 2018
Massime • 2
L'accertamento nel giudizio di appello del "fatto diverso" da quello contestato, che, in applicazione degli artt. 604, comma 1 e 522 cod. proc. pen., comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è assoggettato alla regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova applicazione con esclusivo riferimento alla sentenza di condanna.
Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare per cassazione la sentenza di appello che, ritenuta ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, annulli la sentenza assolutoria di primo grado e ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in quanto detta pronuncia, pur avendo natura meramente processuale, comporta l'eliminazione della precedente decisione favorevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2018, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2018 |
Testo completo
02069-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - Sent. n.2819 GIOVANNI DIOTALLEVI - Consigliere - P.U. 17.10.2018 GEPPINO RAGO R.G.N. 47227/2017 - Consigliere - PIERLUIGI CIANFROCCA -Rel. Consigliere- GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE LV LI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza n. 2991 emessa dalla Corte d'Appello di Messina il 17 novembre 2016 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 17 ottobre 2018 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO All'esito dell'appello proposto dal P.M., con sentenza del 17 novembre 2016 la Corte distrettuale di Messina, ritenuto il fatto diverso da come contestato, ha dichiarato la nullità della sentenza di assoluzione, emessa 1'8 gennaio 2013 dal Tribunale della stessa città nei confronti di De VO CI, in atti generalizzata, e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica. La Corte d'appello ha ritenuto che l'imputata fosse estranea alla condotta di usura in contestazione, riconducibile solo a NU UN, e che l'apporto, offerto dalla medesima, si ponesse nel momento successivo alla consumazione del reato di usura, quale azione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, lucrato dal NU. 4 Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 521, comma 2, c.p.p. e degli artt. 604 e 605 c.p.p., essendo il giudice d'appello andato ben oltre i limiti e i poteri consentiti dalle norme sopra richiamate, avendo espresso un giudizio di piena colpevolezza in relazione al fatto diverso ipotizzato anziché limitarsi a pronunciare una sentenza meramente dichiarativa della nullità; 2) inosservanza dell'art. 192, comma 2, c.p.p. e vizi di motivazione, per essere la valutazione sulla diversità del fatto stata effettuata solo sulla base di elementi indiziari, privi di gravità e concordanza e contrastanti con quanto accertato dal giudice di prime cure;
3) erronea interpretazione e applicazione dell'art. 125, co. 3, c.p.p. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto e della prova;
inosservanza dell'art. 6 CEDU. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe violato i principi sia della necessità del confronto puntuale, da parte del giudice di secondo grado, con la motivazione di primo grado sia della configurabilità dell'apprezzamento del secondo giudice come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio;
principi che, pur elaborati per diversa fattispecie, in ossequio alle norme processual-penalistiche vigenti, interpretate in modo costituzionalmente orientato e in stretta osservanza dell'art. 6 CEDU, dovrebbero valere anche nel caso in esame, in cui comunque si verificherebbero conseguenze pregiudizievoli per l'imputata. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Deve osservarsi, in via preliminare, che, alla stregua di una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte, la diversità del fatto accertato in giudizio da quello contestato viola i principi dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio, quali espressione del più generale diritto di difesa, ed obbliga il giudice, a norma dell'art. 521 c.p.p. - e a pena di nullità ex art. 522 c.p.p. a trasmettere gli atti al Pubblico ministero. - riconosciuta eNe consegue che l'immutazione del fatto può essere dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598 c.p.p., che impone l'osservanza 2 delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, ed, esplicitamente, dall'art. 604 c.p.p., che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p. (Sez. V, n. 9431 del 17/5/1996, Rv. 205922; più di recente, v. Sez. IV, n. 18135 del 9/2/2010, Rv. 247533). Nel ricorrere di tale evenienza, ovviamente, la sentenza ha natura meramente processuale, perché non si pronuncia sul fatto accertato, ed è soggetta a ricorso per cassazione, sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare (Sez. 2, n. 38814 del 28/3/2017, Rv. 271034; Sez. Un., n. 29529 del 25/6/2009, Rv. 244108). Nel caso in esame, è evidente che la ricorrente, assolta in primo grado, ha un interesse concreto ed attuale a veder confermato tale esito decisorio con una pronuncia di merito del giudice d'appello. Per effetto della statuizione della decisione impugnata, il processo è ritornato alla fase delle indagini, dove è vero che l'imputata potrà difendersi, ma la prima decisione, favorevole alla medesima, è stata eliminata. A fronte, quindi, dell'azzeramento dei risultati, raggiunti nel processo, la ricorrente ha un interesse concreto ed attuale a proporre ricorso per cassazione, al fine di eliminare la sentenza che ha prodotto siffatto effetto novativo.
1.2 Tanto premesso, deve rilevarsi che il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la ricorrente, il giudice d'appello avrebbe travalicato i suoi poteri, avendo espresso un giudizio di piena colpevolezza in relazione al fatto diverso ipotizzato anziché limitarsi a pronunciare una sentenza meramente dichiarativa della nullità. L'assunto è erroneo, poiché trascura di considerare che l'art. 521 c.p.p. dispone che il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero quando "accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio". Si è a tal riguardo ritenuto (Sez. 4, n. 13469 del 23/2/2017, Rv. 269405) che, perché il giudice di appello debba disporre previo annullamento della - sentenza di primo grado la trasmissione degli atti al pubblico ministero per - diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, c.p.p., è necessario che il fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 c.p.p., sia accertato e non solo prospettato dalle parti. In altri termini, il fatto diverso deve emergere dalle risultanze probatorie e, in tal caso, il giudice, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al P.M. 3 ip Nel caso in esame, il giudice d'appello si è mantenuto nel perimetro circoscritto dalla norma. Correttamente, infatti, ha accertato (e non dunque meramente ipotizzato) che la condotta posta in essere dall'imputata, fosse sussumibile nell'ambito dell'art. 648 bis c.p.. e da tale accertamento ha fatto discendere i provvedimenti imposti dall'art. 521 c.p.p.
1.3 Il secondo motivo è privo di specificità. La ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha posto a base della ritenuta diversità del fatto i plurimi elementi, evidenziati anche dal P.M. appellante, quali il bigliettino manoscritto, rinvenuto nell'abitazione dell'imputata, nel quale erano annotati i crediti vantati dal NU nei confronti di IN ZO e TE GI;
la dicitura indicata nel vaglia emesso il 12 novembre 2009 in favore del NU da GI GI;
i vaglia postali a lei intestati quale beneficiaria anziché al NU;
l'assenza di plausibili spiegazioni da parte della stessa. Proprio sulla base di siffatti elementi, con valutazione immune da vizi sindacabili in questa sede, la Corte distrettuale è pervenuta alla conclusione che l'apporto, offerto dall'imputata alla condotta usuraria posta in essere da NU UN, "che in prima persona e da solo gestiva i rapporti con GI GI", si poneva "nel momento successivo alla consumazione del reato, quale azione volta da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro così lucrato dal NU".
1.4 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La regola della responsabilità al di la di ogni ragionevole dubbio, evocata dalla ricorrente, non è conferente, postulando un giudizio di colpevolezza prodromico ad una pronuncia di condanna. Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha evidenziato che la previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Rv. 233785). Sul piano applicativo, la valorizzazione giurisprudenziale della formula del ragionevole dubbio ha portato ad affermare che nel giudizio di appello, per la 4 도 riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio. Questa Corte, infatti, anche nel suo massimo consesso (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, seguita da Sez. U., n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267489 e da Sez. U., n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787), ha puntualizzato che il giudice di appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato, posto che «la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza». Si è anche precisato che di tali principi il giudice di appello deve fare applicazione pur quando si tratti di giudizio che riguarda l'impugnazione della parte civile in relazione alle sole statuizioni civilistiche. Anche in tal caso, infatti, si pone la necessità di osservare la regula iuris espressa dall'art. 533 cod. proc. pen., propria del processo penale nel quale la pretesa civilistica è, infatti, inserita, come del resto evidenziato dal collegamento ineludibile tra pronuncia di condanna e decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno risultante dal testo dell'art. 538 cod. proc. pen. (v. da ultimo Sez. V, n. 54300 del 14/9/2017, Rv. 272082). Nel caso in esame, invece, resta estranea l'applicazione dell'art. 533 c.p.p.: la Corte d'appello, difatti, non ha condannato l'imputata ma ha disposto la regressione del processo alla fase delle indagini, nell'ambito delle quali la medesima ricorrente potrà esercitare il suo diritto di difesa. Correttamente, quindi, il giudice del gravame d'appello ha esaminato gli elementi di dubbio prospettati dal Tribunale e ha ritenuto che gli stessi fossero superati dai dati probatori acquisiti al processo: vaglio, questo, del tutto ossequioso della norma di cui all'art. 521 c.p.p., applicata al fine della dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e della trasmissione degli atti al Pubblico ministero.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso- 5 determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della sanzione - pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 17 ottobre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Giovanni Diotallevi Q R. Pawels Gouse price DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL '17 GEN. 2019 CANC ER E Claudia Pianelli R O O N E C