Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2018, n. 2069
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Sentenza 17 ottobre 2018

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L'accertamento nel giudizio di appello del "fatto diverso" da quello contestato, che, in applicazione degli artt. 604, comma 1 e 522 cod. proc. pen., comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è assoggettato alla regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova applicazione con esclusivo riferimento alla sentenza di condanna.

Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare per cassazione la sentenza di appello che, ritenuta ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, annulli la sentenza assolutoria di primo grado e ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in quanto detta pronuncia, pur avendo natura meramente processuale, comporta l'eliminazione della precedente decisione favorevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2018, n. 2069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2069
    Data del deposito : 17 ottobre 2018

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