Sentenza 28 giugno 2006
Massime • 1
Con la previsione della regola per la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 5 della legge n. 46 del 2006, modificativo del comma primo dell'art. 533 cod. proc. pen., il legislatore ha formalizzato un principio già acquisito in tema di condizioni per la condanna, stante la preesistente regola, di cui all'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., per la quale in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova l'imputato va assolto.
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Un tema tutt'ora dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza è quello dell'ammissibilità della “perizia psicologica” nel processo penale. Oggi si ritiene che essa possa essere utilizzata “contro” l'imputato, perciò non si ammette. Al contrario, la deposizione della persona offesa dovrà essere sottoposta ad una ferma indagine relativa alla sua credibilità. Per perizia psicologica si intende “l'indagine della personalità del reo inteso come autore di reato, sulla base delle modalità dell'azione, da cui si traggono i tratti e le caratteristiche peculiari della sua personalità.”[1] Tale perizia in ambito penale, si contrappone a quella propria dell'ambito civile e cioè alla c.d. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2006, n. 30402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30402 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 28/06/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 955
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 14165/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LP IO, N. IL 23/12/1949;
avverso SENTENZA del 19/10/2005 CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv.to DE MEO Paolo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19.10.2005 la Corte di Assise di Appello di Venezia ha confermato la sentenza 5.10.2004 della Corte di Assise di Vicenza che aveva dichiarato LP ER colpevole del reato di omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p., u.c., della moglie convivente LL AR RE e lo aveva condannato, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante ed alla recidiva reiterata, alla pena di anni ventuno di reclusione.
L'11 novembre 2002, verso le ore 22 della sera, la LL era precipitata sul suolo stradale dalla finestra della sua camera da letto, posta al terzo piano di una palazzina sita nel viale Trieste di Vicenza, da una altezza di circa dodici metri, riportando lesioni di tale gravità da determinarne il decesso. Gli esami tossicologici avevano accertato la assunzione da parte della donna di sostanze alcoliche e di psicofarmaci il cui effetto sinergico sul sistema nervoso centrale aveva comportato una capacità di difesa inferiore rispetto a quella di una persona normale.
Due giovani presenti sul posto avevano riferito alla polizia, prontamente intervenuta, che avevano visto un uomo affacciarsi alla finestra da cui era caduta la donna e che era la sola finestra aperta all'ultimo piano dello stabile. Gli agenti raggiungevano l'appartamento dalla cui finestra era precipitata la donna e, dopo avere constatato che la porta era chiusa e nessuno rispondeva al suono del campanello, avevano forzato la porta entrando nella casa al cui interno non vi era alcun particolare di rilevo se non la presenza di una chiave nella serratura interna. Accertamenti tecnici successivi consentivano di appurare che la serratura poteva essere chiusa dall'esterno anche con una chiave infilata dall'interno, se quest'ultima veniva spinta fuori di pochi millimetri. La polizia raggiungeva quindi tramite il cellulare il coniuge della donna, LP ER, il quale, avvertito di un malore della moglie, dichiarava di trovarsi nelle vicinanze e sopraggiungeva sul posto dopo circa venti minuti in stato di evidente ebbrezza alcolica, certificata anche da un esame presso il locale pronto soccorso. Il LP veniva riconosciuto dai due giovani come l'uomo che si era affacciato alla finestra da cui era caduta la donna e secondo le dichiarazioni dei testi aveva tenuto di fronte alla moglie appena morta un atteggiamento sostanzialmente impassibile. Veniva accertato che quella sera il LP, che frequentava la associazione degli alcolisti anonimi e che era stato dimesso dall'ospedale pochi giorni prima del fatto con la diagnosi di ubriachezza patologica, si era trovato nel bar Bortolami dove aveva assunto bevande alcoliche e da cui si era allontanato dopo che la moglie lo aveva invitato a rientrare per cena.
Dalle dichiarazioni dei due figli della donna, entrambi in età matura e degli psichiatri che avevano avuto in cura sia il LP che la moglie emergeva che i rapporti fra i coniugi erano difficili. La LL, che aveva avuto in passato problemi di abuso di alcool che si assumevano ormai superati e che aveva anche tentato il suicidio fin dal 1984, assumeva psicofarmaci secondo le indicazioni del Centro di igiene mentale poiché era affetta da un disturbo ossessivo compulsivo e da forme depressive comunque non gravi ed attenuatesi in tempi recenti. Il LP si comportava con la moglie in modo aggressivo e violento, spesso la picchiava con pugni e schiaffi, in una occasione aveva rotto tutti i vetri dell'appartamento ed aveva difficoltà a contenere la propria aggressività riconducibile allo stato di ubriachezza, tanto che proprio il 10 novembre la LL aveva invitato la IA a non andare a trovarla poiché il marito era ubriaco e la aveva minacciata facendole paura;
in una circostanza la LL si era affacciata alla finestra dicendo di volersi buttare giù ed il marito la aveva incoraggiata a farlo, mentre la sera prima del fatto, allorché il figlio si era recato nella casa dei genitori per prendere il suo bambino che aveva lasciato presso i nonni, era stato abbracciato dal LP che aveva baciato anche il nipotino dicendo "sicuramente è l'ultimo bacio che gli do".
Le consulenze tecniche svolte nel corso delle indagini, dirette ad accertare le cause della morte della LL ed a ricostruire le modalità della precipitazione, anche sulla base di una simulazione della caduta, indicavano come maggiormente prospettabile rispetto alle altre la ipotesi omicidiaria, escludendo la ipotesi suicidiaria di lancio nel vuoto autonomo, incompatibile con la posizione del corpo parallela alla facciata dell'edificio ed altresì la semplice caduta da posizione seduta sul davanzale incompatibile con la distanza dal muro, per cui l'unica posizione di partenza compatibile con il punto di caduta e la posizione finale del corpo era quella dello scavalcamento del davanzale con il capo posto verso il lato sinistro della finestra peraltro con una certa velocità iniziale, mentre la presenza di ecchimosi riscontrate sulla coscia sinistra della vittima, compatibili con l'impronta dei polpastrelli di una mano, in assenza della compressione del pollice, dovevano ritenersi impresse con una mano aperta ed esercitante una notevole pressione sulla circonferenza dell'arto con un deciso movimento di proiezione in avanti del braccio in una azione di afferramento laterale con vigorosa applicazione di una azione diretta dall'esterno all'interno della coscia sinistra. Come risulta dalla sentenza impugnata, il LP, dopo avere affermato nel corso di un primo interrogatorio che non era presente nella abitazione allorché era successo il fatto e che aveva cercato di entrarvi senza riuscirci, aveva successivamente, a distanza di tempo,ammesso la sua presenza all'interno della abitazione al momento del fatto, giustificando la diversa versione con una successiva presa di coscienza del reale svolgimento dei fatti solo in occasione di un servizio televisivo del 30 dicembre, nel corso del quale aveva rivisto le immagini del cadavere della moglie e rivissuto quanto realmente accaduto. Aveva quindi dichiarato che, rientrato a casa, aveva sentito la moglie chiedere aiuto in quanto era finita seduta a terra tra il bidet ed il water per cui l'aveva aiutata ad alzarsi prendendola per la mano e per il polso e quindi, mentre si trovava nella sala intento a spogliarsi, aveva sentito la moglie dire dalla camera da letto "vediamo che cosa farai senza di me", dopo di che, entrato nella camera da letto, aveva visto la gamba della moglie che andava fuori dalla finestra, con la coscia appoggiata in posizione orizzontale rispetto al davanzale, mentre non si vedeva il resto il corpo;
si era quindi affacciato alla finestra ed aveva visto il corpo della moglie a terra per cui era stato colto da disperazione e non ricordava più nulla. Più tardi, nel corso del dibattimento, l'imputato aveva sostenuto di avere alzato la moglie caduta fra i sanitari prendendola per un braccio. La perizia medico legale in dibattimento sottolineava però, sempre secondo la ricostruzione dei giudici di merito, come le lesioni agli arti, non riconducibili all'impatto, mal si conciliassero con una caduta in posizione quasi seduta fra i due accessori igienici, suggerendo una azione di afferramento vicino alle ascelle mentre la donna era a terra, afferramento mentre era in piedi per sostenerla e trascinamento per terra tenendola per le braccia o con le braccia avvicinate al torace, mentre i segni sulla coscia della gamba sinistra richiedevano una posizione del proprietario della mano perpendicolare al corpo ed alla coscia della vittima ed erano compatibili con un afferramento ad sollevandum .
Sulla base di tali elementi entrambe le Corti di merito hanno escluso le ipotesi della caduta accidentale ed anche quella suicidiaria, mentre hanno ritenuto accertata la azione omicidiaria da parte dell'imputato sulla base delle caratteristiche personologiche e dello stato di alterazione in cui si trovava il LP la sera del fatto, delle condizioni di minorata difesa della vittima, della accertata presenza dell'imputato nella camera da letto al momento del fatto, del tentativo di depistaggio compiuto dall'imputato subito dopo il fatto, mediante la chiusura a chiave della porta di ingresso della abitazione dall'esterno, che appariva incompatibile con la perdita del senso della realtà e della memoria addotta dall'imputato ed infine delle risultanze delle consulenze medico legali incompatibili con le varie versioni dell'imputato in ordine al preteso aiuto fornito alla moglie caduta a terra fra i sanitari del bagno ed alle modalità di caduta dal davanzale mediante scavalcamene ventrale indicate dall'imputato e compatibili invece con l'evento omicidiario commesso sollevando il corpo della donna da dietro le spalle e poi mediante la mano destra appoggiata alla coscia sinistra. La Corte di secondo grado ha condiviso l'appello dell'imputato laddove aveva ritenuto che la LL poteva in effetti avere dei motivi per suicidarsi, in considerazione della sua situazione psichica, dei precedenti tentativi di suicidio e della situazione di alcolismo e di depressione del marito, ma ha ritenuto, così respingendo gli altri motivi dì appello, che gli elementi emersi fossero idonei a confermare oltre ogni ragionevole dubbio il giudizio di responsabilità del LP in ordine all'omicidio. Ha all'uopo valorizzato, in aggiunta alle risultanze già sottolineate dalla sentenza di primo grado, in modo particolare: il depistaggio che l'uomo aveva posto in essere uscendo furtivamente da casa senza farsi vedere dopo il fatto e chiudendo a chiave la porta dall'esterno lasciando le chiavi inserite nell'interno, attraverso una particolare manovra, onde fare credere che la moglie fosse chiusa in casa da sola al momento del fatto e si fosse suicidata, come egli aveva inizialmente dichiarato, non essendo d'altronde prospettabile che avesse reso quelle prime dichiarazioni a causa dello stato confusionale allegato successivamente, ma inconciliabile con la precisa e lucida strategia difensiva che era stato capace di porre in essere subito dopo il fatto;
le lesioni agli arti superiori ed inferiori accertate sulla vittima, coeve a quelle da precipitazione ma non rapportabili alla precipitazione ed all'impatto, imputabili, invece, alla stregua della perizia in atti, a compressione delle dita di una persona che aveva accostato la vittima esercitando una azione di forza praticamente contemporanea sulle due braccia della donna e quindi sulla coscia sinistra con azione diretta dall'esterno all'interno - di cui l'imputato non aveva dato alcuna spiegazione - compatibile con un afferramento del corpo da parte di una terza persona e di una spinta e quindi con le modalità del fatto come ipotizzato dall'accusa; ed infine, quali elementi di contorno, le dichiarazioni dei figli della donna e del medico che aveva visitato il LP nel corso del ricovero ospedaliero, da cui poteva desumersi che l'omicidio fosse un fatto preannunciato con chiarezza quanto meno fin dal giorno precedente al fatto allorché il LP aveva abbracciato il figlio e baciato il nipotino dicendogli "sicuramente è l'ultimo bacio che gli do".
La sentenza impugnata ha poi ritenuto che il giudizio di equivalenza fra aggravanti ed attenuanti fosse condivisibile in considerazione della rilevanza della aggravante costituita dal rapporto di coniugio. Hanno proposto due distinti ricorsi per Cassazione l'imputato e la sua difesa, il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di ricorsi è stato dedotto:
1 - vizio logico della sentenza impugnata laddove aveva basato la ricostruzione dei fatti ed il giudizio di colpevolezza dell'imputato su elementi di mera probabilità e di verosimiglianza ritenuti alla base di una sufficiente certezza che non poteva però condurre all'oltre ragionevole dubbio, mentre invece l'esame completo degli elementi emersi ed in particolare la perizia medico legale dibattimentale MA e la perizia psichiatrica Luzzago consentivano di affermare con pari probabilità sia la ipotesi dell'omicidio che quella del suicidio;
2 - abnormità ed illogicità delle sentenze di merito laddove avevano escluso la utilizzabilità delle considerazioni svolte dal perito psichiatra e dai consulenti di parte su aspetti estranei al quesito con riguardo alla personalità del periziando ed a soggetti diversi all'imputato, con particolare riferimento alla compatibilità della tesi difensiva del LP con il tipo di relazione e con la personalità dei due coniugi, essendo apparsa plausibile al perito, sul piano psichiatrico, anche la ipotesi del suicidio della LL, nonché omessa valutazione del motivo di appello proposto sul punto dalla difesa dell'imputato;
3 - mancanza di motivazione e violazione degli artt. 179, 62, 63, 64 e 350 c.p.p., per avere la sentenza impugnata posto a base del giudizio di sufficiente certezza della responsabilità dell'imputato la non credibilità dello stesso desunta dalla circostanza che avrebbe negato nel primo interrogatorio di essersi trovato nell'appartamento la sera del fatto pur non esistendo agli atti un primo interrogatorio dell'imputato, mentre le eventuali dichiarazioni rese dal LP nella immediatezza del fatto senza la presenza del difensore non potevano essere utilizzate ne' essere introdotte nel giudizio mediante la sollecitazione all'imputato, in successivi interrogatori, al richiamo a dichiarazioni rese in precedenza senza la presenza del difensore;
4 - erronea valutazione delle conclusioni della perizia MA poiché tale perito aveva sempre prospettato come possibili tutte le tre ipotesi: suicidiaria, omicidiaria ed accidentale e ciò anche con riguardo alle lesioni sugli arti non dovute ad impatto;
5 - illogicità della sentenza laddove non aveva spiegato perché non aveva ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti;
6 - violazione della regola dell'oltre ragionevole dubbio;
7 - imprecisioni fattuali della sentenza di primo grado con riguardo alla presenza di altro locale con le luci accese e dell'ascensore nel condominio in cui era avvenuto il fatto, mancata possibilità per l'imputato di dimostrare che la invalidità delle mani non gli avrebbe consentito di stringere e sollevare la moglie, nonché di controllare le dichiarazioni dei testimoni attraverso la acquisizione dei tabulati telefonici. Con motivi aggiunti in data 18 marzo 2006 la difesa dell'imputato, ai sensi della disposizione transitoria di cui alla L. n. 46 del 2006, ha poi rilevato il travisamento delle risultanze processuali da parte della Corte di primo grado con riguardo alla deposizione del teste UC che aveva visto il LP affacciarsi alla finestra quando aveva alzato gli occhi verso la stessa, il che appariva compatibile con la tesi difensiva dell'imputato che aveva assunto di essersi affacciato dopo avere visto la moglie sparire dalla finestra, mentre invece la Corte di primo grado aveva assunto che l'uomo era già affacciato ed ha indicato gli atti da cui si potrebbe desumere la abnormità della sentenza con riguardo ai motivi di ricorso già proposti. Il ricorso è infondato.
Appare opportuno previamente esaminare, onde seguire l'ordine logico delle doglianze che potrebbero portare ad escludere le singole prove che hanno condotto al giudizio di responsabilità dell'imputato, ovvero a "recuperare" altre prove a discarico, escluse dai giudici di merito, i motivi 2, 3 e 7 dei ricorsi (secondo la numerazione come sopra indicata) ed i motivi aggiunti in data 18 marzo 2006. Va subito rilevato che le imprecisioni fattuali della sentenza di primo grado, anche con riferimento alla deposizione del teste UC (si tratta di uno dei due giovani presenti per la strada nel momento in cui era precipitata la LL), cui la sentenza di primo grado avrebbe attribuito una deposizione diversa da quella effettivamente resa con riguardo al momento in cui il LP si sarebbe affacciato alla finestra, sono irrilevanti in questa sede in quanto, pur se fossero esistenti, non hanno inciso sulla decisione impugnata (quella di secondo grado, che si è discostata nella motivazione da quella di primo grado, pur essendo confermativa nel dispositivo della stessa), la quale, fra l'altro, proprio con particolare riguardo al momento della presenza del LP alla finestra da cui era precipitata la moglie, ha riportato il dato nel senso richiesto dai ricorrenti (per cui il LP si era affacciato allorché il teste aveva alzato gli occhi verso la finestra avendo visto la donna precipitare a terra).
In realtà sia il ricorso personale del LP, sia quello del suo difensore con riguardo ai motivi aggiunti, lamentano un travisamento del fatto, la cui denuncia, secondo la difesa del LP, sarebbe ora consentita pure in sede di ricorso di legittimità dalla modifica legislativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), C.P.P., introdotta con la legge n. 46 del 2006, anche se emergente non dalla sentenza impugnata ma soltanto da altri atti probatori specificamente indicati che la Corte di Cassazione dovrebbe esaminare per verificare se tali atti siano stati riportati fedelmente in sentenza. La interpretazione della modifica legislativa sopra indicata, quale si è andata formando già nei primi mesi successivi all'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, non consente però di addivenire alle conclusioni cui vorrebbe giungere la difesa del LP. È già stato infatti ripetutamente affermato da parte di questa Corte che, allorché si deduca il vizio di motivazione risultante "dagli atti del processo", non è sufficiente che tali atti siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti o valutazioni del giudice di merito o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice di merito;
occorre invece che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza dimostrativa e persuasiva tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Ed a tal fine il ricorrente non può limitarsi ad addurre resistenza di "atti del processo" non presi in esame esplicitamente nella motivazione della sentenza o di "atti processuali" o "probatori" che non sarebbero stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio emergente da tale atto e che risulta incompatibile con la ricostruzione della sentenza impugnata, dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda ed infine indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale"incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (v. per tutte Cass. sez. 6^ n. 14054 del 2006. Strozzanti). Orbene, alla stregua di tali principi appare evidente che non solo le eventuali imprecisioni della sentenza di primo grado, non recepite da quella di secondo grado (come quelle relative alla presenza o meno dell'ascensore nello stabile in cui abitava l'imputato, alla presenza o meno di un locale con le luci accese, ecc., lamentate dal LP nel suo ricorso personale), ma anche quelle della sentenza di secondo grado e pure tutte le eventuali discrasie di tale sentenza denunciate dai ricorrenti restano prive di rilievo, per i fini che qui interessano, laddove non si risolvano in vizi di tale importanza da compromettere in modo decisivo la motivazione della sentenza e cioè da disarticolarla irrimediabilmente dimostrando la presenza al suo interno non già di una diversità o di un errore della valutazione del singolo elemento da quello che potrebbe desumere altro soggetto, bensì della incongruità o della radicale contraddittorietà dell'intero ragionamento svolto dal giudicante e quindi, in sostanza, della assenza della motivazione.
Non si può invero trascurare che la selezione e la valutazione delle prove spetta in via esclusiva al giudice di merito, anche perché non c'è nessuna prova che abbia un significato isolato, slegato o disancorato dal contesto in cui è inserita e solo il giudice di merito può apprezzarne la valenza attraverso la valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio: con la conseguenza che persiste per la Corte di Cassazione, nonostante la novella legislativa, il divieto di accesso agli atti istruttori che non può essere superato neppure attraverso la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso (v. Cass. sez. 5^ n. 18992/2006, Brancatelli), quanto meno nel senso che la Corte di legittimità non potrebbe mai esaminare i singoli atti in modo separato ed atomistico, restando pur sempre il giudizio di cassazione un giudizio di sindacato sulla tenuta della motivazione, cui è preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (v. Cass. sez. 6^ n. 14054/2006). Alla stregua di tali principi appare ancor più evidente che non ogni imprecisione fattuale della sentenza si traduce in mancanza o disarticolazione della motivazione, qualora le imprecisioni addotte non abbiano avuto riflesso sulla motivazione complessiva, la quale non può costituire oggetto di censura, come ha fatto il ricorrente, sotto il profilo che il singolo elemento di fatto potrebbe anche essere letto in modo diverso, bensì soltanto sotto il diverso profilo, non dedotto nel caso in esame, della mancanza di una motivazione effettiva ovvero della contraddizione complessiva interna.
Ciò vale anche con riferimento ai motivi 2 e 3 del ricorso con cui si deduce la erronea esclusione, ad opera dei giudici di merito, di parte della perizia psichiatrica, non attinente al giudizio di capacità di intendere e di volere dell'imputato ed al recupero, per converso, da parte degli stessi giudici, di un presunto interrogatorio reso dall'imputato nella immediatezza dei fatti senza le garanzie difensive e che non sarebbe comunque presente negli atti processuali.
Va premesso che le valutazioni della sentenza impugnata in ordine alla utilizzazione di tali due elementi probatori sono corrette. Infatti il divieto di perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche (indipendenti da causa patologiche) dell'imputato, previsto dall'art. 220 c.p.p., comma 2, e quindi anche della utilizzazione delle parti di perizie psichiatriche che contengano tali valutazioni non attinenti strettamente alla valutazione della capacità di intendere e di volere ed al giudizio di pericolosità sociale conseguente al vizio di mente, è posto a garanzia dell'imputato al fine di sottrarlo ad indagini psicologiche da cui potrebbero trarsi elementi confessori ovvero comunque attinenti alla sua responsabilità al di fuori delle garanzie difensive e degli strumenti di acquisizione della prova previsti dal c.p.p.. L'imputato non può perciò lamentarsi della mancata utilizzazione della parte della perizia psichiatrica che abbia, ad esempio, assunto informazioni da terzi al di fuori delle garanzie previste per la prova testimoniale ovvero abbia raccolto la confessione dell'imputato risultante dai test psicologici o psichiatrici, ma non può lamentarsi neppure della mancata utilizzazione della perizia per la parte in cui, come nel caso in esame, ha studiato le dinamiche di coppia dell'imputato e della vittima, ivi compresi i problemi psicologici di quest'ultima, poiché si tratta di elementi probatori che avrebbero potuto e dovuto trovare ingresso nel processo, se l'imputato li avesse ritenuti rilevanti, attraverso le modalità previste dal c.p.p. e non invece attraverso le informazioni o i documenti acquisiti dal perito o dal consulente tecnico al di fuori del controllo delle parti e del giudice. Ed anche in merito alle dichiarazioni rese dal LP nella immediatezza dei fatti con riguardo alla sua pretesa assenza dalla abitazione allorché la LL era precipitata dalla finestra, esattamente i giudici di meno hanno ritenuto che, al di là della esistenza o meno di un verbale formale, potessero essere utilizzate le dichiarazioni successive, rese dall'indagato con il rispetto delle garanzie difensive, in occasione delle quali aveva ammesso di avere dichiarato in precedenza che non si trovava in casa ed ha precisato come avrebbe poi riacquistato la "memoria" vedendo in un filmato televisivo la moglie morta, trattandosi non già di "recuperare" dichiarazioni inutilizzabili, bensì di utilizzazione di dichiarazioni volontariamente rese dall'indagato anche con riguardo al suo pregresso comportamento nel pieno rispetto delle garanzie difensive, cui quindi non era applicabile la sanzione prevista dall'art. 63 c.p.p., comma 2. Peraltro, anche non volendo condividere tali valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette prove, l'impianto probatorio non verrebbe in alcun modo scalfito poiché la sentenza impugnata, modificando sul punto la motivazione di quella di primo grado, ha già ritenuto plausibile anche la ipotesi del suicidio emergente dalla perizia psichiatrica sulla base di altri elementi legittimamente acquisiti nel corso del dibattimento e concordanti con la valutazione del perito, quali i precedenti tentativi di suicidio della donna, la sua documentata situazione psichica e la intollerabilità della vita che conduceva a causa dell'alcolismo e della depressione del marito, su cui hanno testimoniato entrambi i figli della vittima, compreso anche il figlio che la stessa ha avuto dal LP che non è stato tenero verso il padre. Ed anche con riguardo alla presenza dell'imputato nell'appartamento al momento del fatto, al di là delle dichiarazioni dell'imputato, sono emerse plurime prove dimostrative del fatto che l'imputato aveva cercato, subito dopo il fatto, di accreditare la falsa tesi della sua assenza dalla abitazione. Per cui, anche volendo ritenere corretta la diversa valutazione operata dal ricorrente degli elementi probatori indicati nei numeri 2 e 3 dei motivi di ricorso, la motivazione della sentenza non verrebbe in alcun modo modificata nel suo impianto complessivo, poiché quegli elementi che le diverse prospettazioni del ricorrente vorrebbero escludere, troverebbero ugualmente ingresso attraverso altre fonti probatorie autonome (in primo luogo gli accertamenti tecnici relativi alle modalità di chiusura della porta, il ritrarsi dell'imputato dalla finestra dopo avere notato la presenza di persone per la strada, la assoluta indifferenza verso la moglie morta riversa sulla strada, allorché era arrivato sul posto, chiamato telefonicamente dai carabinieri, dopo essere andato ad ubriacarsi subito dopo l'omicidio) dimostrative del fatto che l'imputato aveva, immediatamente dopo il fatto, con estrema lucidità, chiuso la porta di casa dall'esterno senza fare cadere la chiave che si trovava inserita all'interno, in modo da fare credere, contro il vero, che la moglie si fosse chiusa a chiave in casa, da sola, proprio allo scopo di suicidarsi. Quanto poi alla doglianza concernente la mancata ammissione, da parte dei giudici di merito, di una perizia sulla forza delle braccia dell'imputato e la mancata acquisizione dei tabulati relativi alle telefonate eseguite dai testimoni, al fine di potere verificare la veridicità delle loro dichiarazioni, la Corte di merito ha ritenuto irrilevanti tali accertamenti ed appare di tutta evidenza che non si tratta di prove decisive, come tali idonee ad inficiare la correttezza sostanziale della motivazione della sentenza poiché, a parte la genericità delle deduzioni su tali punti, non è richiesta una particolare forza per afferrare una donna in stato di minorata difesa (quale era la vittima, alla stregua della perizia tossicologica eseguita sul cadavere che aveva evidenziato la assunzione di sostanze alcoliche e di psicofarmaci il cui effetto sinergico sul sistema nervoso centrale aveva comportato una capacità di difesa inferiore rispetto a quella di una persona normale) e non si comprende per quale motivo si debbano esaminare i tabulati telefonici dei testimoni al di fuori di circostanze particolarissime, non emerse nel caso in esame.
Si deve quindi concludere che il materiale probatorio è stato correttamente individuato dai giudici di merito, per cui si può passare all'esame dei motivi 1, 4 e 6 dei ricorsi relativi alla valutazione della prova ed alla allegata violazione della regola dell'oltre ragionevole dubbio introdotta con la L. n. 46 del 2006, art. 5, che ha sostituito l'art. 533 c.p.p., comma 1.
Su tale ultimo punto il legislatore ha effettivamente previsto, in virtù della novella legislativa, che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, però la opinione di gran lunga prevalente è nel senso che il legislatore non abbia fatto altro che formalizzare in legge un principio già acquisito ed incontestabile per cui nel giudizio la condanna dell'imputato è possibile soltanto qualora vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato; cosicché la modifica legislativa finisce per rivelarsi indifferente sul piano del giudizio, considerato pure che già esisteva la regola per cui in caso di insufficienza o di contraddittorietà della prova l'imputato deve essere assolto (art. 530 c.p.p., comma 2).
Quanto invece ai motivi nn. 1 e 4 il ricorrente colpisce l'intero impianto accusatorio rilevando che, alla stregua della perizia medico legale Mango, se interpretata e valutata in modo corretto, soprattutto alla luce dei chiarimenti resi dal perito nel corso del dibattimento, si doveva pervenire a ritenere la plausibilità di tutte e tre le ipotesi dell'evento: suicidiaria, omicidiaria ed accidentale, non essendovi elementi per ritenere l'una più verosimile dell'altra. In sostanza il ricorrente deduce il travisamento della prova centrale del processo su cui si baserebbe l'intero impianto accusatorio, avendo i giudici di merito attribuito al perito Mango una preferenza per la tesi omicidiaria che il suddetto perito, specie nel corso dei chiarimenti dibattimentali, avrebbe escluso.
Si deve però escludere che la sentenza impugnata abbia operato un travisamento della prova, poiché, pur essendo vero che in alcune parti (ad esempio a pagina 18) sembra dare rilevanza ad elementi, quali la distanza del punto di caduta dal muro della palazzina, che potrebbero fare propendere per la preferenza della ipotesi omicidiaria (pur con la precisazione, contenuta correttamente in sentenza che l'elemento non è da solo decisivo e dimostra soltanto che vi è stata una spinta al momento della caduta), peraltro poi, in altri punti (pagina 20), la stessa sentenza riporta completamente e fedelmente la opinione del perito Mango, rilevando che il suddetto perito aveva affermato che, sulla base dei dati oggettivi e delle lesioni dovute in via esclusiva alla caduta, vi era la compatibilità sia della ipotesi dell'omicidio che di quella del suicidio ed addirittura anche di quella della caduta accidentale (anche se la necessità di superare il davanzale rende tale ipotesi più teorica che concreta, a meno che la LL non fosse salita su uno sgabello proprio davanti alla finestra, il che si deve escludere in concreto), ma vi erano poi anche altre lesioni certamente non rapportabili alla caduta ed all'impatto ed ascrivibili ad azione etera indotta per le quali il discorso doveva essere diverso. Ed in effetti le lesioni da caduta ed il punto di caduta, come ha onestamente rilevato il perito Mango, nell'ambito di quanto gli competeva come medico legale, non possono, da sole, dare certezza sulla ipotesi dell'omicidio o del suicidio, dovendo essere invece esaminate unitamente a tutti gli altri elementi di prova emersi nell'ambito di una diversa e globale valutazione che compete al giudice. E ciò è quanto ha fatto la Corte di merito, la quale ha poi valorizzato: le lesioni da afferramento e da presa sulle braccia e sulla coscia della vittima, incompatibili con la versione resa pur tardivamente dall'imputato dell'afferramento al polso per sollevare la LL caduta fra i sanitari e comunque prive di qualsiasi spiegazione da parte dell'imputato (che era pacificamente l'unica persona che si trovava insieme alla vittima allorché quelle lesioni le erano state provocate) per quanto riguarda l'impronta della mano applicata a palmo aperto sulla coscia sinistra, con le dita orientate verso il basso in posizione indicativa di una vigorosa applicazione di una forza diretta dall'esterno all'interno della coscia, proprio del tipo necessario per consentire lo scavalcamelo del davanzale da parte del corpo della LL;
il mendacio iniziale dell'imputato circa la presenza della sola LL nella casa al momento del fatto;
il depistaggio posto in essere dallo stesso onde fare credere, contro il vero, che la moglie si fosse chiusa in casa per suicidarsi;
il comportamento tenuto dall'imputato nei giorni precedenti al fatto che faceva apparire la morte della LL come un fatto annunciato;
il comportamento assolutamente indifferente tenuto subito dopo il fatto allorché aveva visto la moglie morta;
per desumere da tutti tali elementi, prima singolarmente e poi globalmente considerati e non contraddetti da alcun elemento di segno contrario, che si fosse trattato di una defenestrazione provocata dal LP, che era l'unica persona presente insieme con la donna al momento del fatto, che aveva annunciato la sua morte invitandola in altra circostanza a buttarsi giù dalla finestra e che aveva provocato sulla donna, immediatamente prima della defenestrazione, quelle specifiche lesioni sulle braccia e sulla coscia che erano indispensabili per consentire alla stessa, stordita dai farmaci e dall'alcol ed incapace di difendersi, di scavalcare il balcone e di precipitare nel vuoto.
Si tratta di motivazione che, attraverso la concatenazione logica degli indizi fornisce la certezza processuale della ascrivibilità al LP della precipitazione nel vuoto della moglie, a fronte della quale la ipotesi del suicidio, pur se astrattamente prospettabile con riguardo alle sole lesioni da caduta, finisce per soccombere poiché incompatibile con tutti gli altri elementi sopra indicati. Resta da esaminare il motivo di ricorso n. 5 con cui il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti. Premesso che al ricorrente sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti in base ad una specifica valutazione della gravità del fatto come ricostruito ed alla stregua della esistenza del rapporto di coniugio che non aveva indotto l'imputato a fermarsi neppure davanti alla compagna della sua vita, il ricorso si limita a sostenere apoditticamente che mancherebbe una motivazione, il che non è vero e rende aspecifica la doglianza addebitandosi alla sentenza una mancanza di motivazione che invece è propria del motivo di ricorso.
Il ricorso deve essere in definitiva respinto perché totalmente infondato sotto tutti i profili addotti.
Al rigetto del ricorso seguono per legge (art. 616 c.p.p.) le conseguenze in punto di spese indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2006