Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2010, n. 18135
CASS
Sentenza 9 febbraio 2010

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Spetta alla Corte di cassazione l'annullamento senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero procedente, della sentenza di primo e secondo grado nel caso in cui il giudice d'appello, rilevata la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, non abbia annullato la sentenza di primo grado ed ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza, ma si sia limitato ad assolvere l'imputato dal reato ascrittogli come contestato ed ordinare la trasmissione degli atti al P.M. per il prosieguo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice d'appello, rilevata la diversità del fatto rispetto all'oggetto dell'imputazione, aveva assolto l'imputato dal reato contestatogli e disposto la trasmissione degli atti al P.M. per procedere in ordine al fatto diverso, disponendo altresì la trasmissione degli atti al P.M. competente per il prosieguo).

È abnorme la sentenza con la quale la Corte d'appello, rilevata la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, abbia assolto l'imputato contestualmente trasmettendo gli atti al P.M. per il prosieguo, poiché, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., l'assoluzione dell'imputato dall'originaria imputazione inibirebbe l'esercizio dell'azione penale in ordine allo stesso fatto diversamente qualificato.

La diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato deve essere rilevata dal giudice d'appello sia quando tale diversità non sia stata rilevata dal giudice di primo grado, sia quando essa sia risultata nel giudizio d'appello, e in quest'ultimo caso, in applicazione analogica dell'art. 604, comma primo, cod. proc. pen., il giudice deve annullare la sentenza di primo grado ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2010, n. 18135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18135
Data del deposito : 9 febbraio 2010

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