Sentenza 27 marzo 2014
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall'art. 20 L. n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali, ad es., lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale trasmesso dalle autorità romene, in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva disposto il rinvio della consegna sulla sola base delle esigenze processuali interne, omettendo ogni valutazione comparativa con quelle dello Stato richiedente).
Commentario • 1
- 1. MAE e rischio per la salute: nulla osta a consegna se .. (Cass. 34821/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 settembre 2023
In ipotesi eccezionali di grave rischio per la salute della persona in un procedimento per mandato di arresto europeo, i giudici che ricevono la richiesta devono sollecitare le autorità giudiziarie dello Stato richiedente a trasmettere informazioni sulle condizioni nelle quali la persona verrà detenuta o ospitata, in modo da assicurare adeguata tutela alla sua salute, eventualmente anche collocandola in una struttura non carceraria. Soltanto nell'ipotesi in cui le interlocuzioni non consentano di individuare una simile soluzione, l'esecuzione del mandato d'arresto potrà essere rifiutata. Corte di Cassazione sez. feriale penale, ud. 8 agosto 2023 (dep. 10 agosto 2023), n. 34821 Presidente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2014, n. 14860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14860 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/03/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 622
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 10342/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
nei confronti di:
AN CR NS N. IL 14/05/1990;
avverso la sentenza n. 1/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del 29/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 gennaio 2014 la Corte d'appello di Catania ha disposto il rinvio della consegna di IT ST TI alle autorità della Romania (Corte di Slobozia-Provincia Ialomita) sino alla esecutività della sentenza del procedimento penale in corso in Italia (per il reato di concorso in furto aggravato di 300 kg. di rame) ed all'eventuale espiazione della pena, revocando la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei suoi confronti con provvedimento dell'11 gennaio 2014 e disponendone l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
2. Nei confronti del IT la Corte di Slobozia ha emesso il m.a.e. processuale n. 3 del 24 aprile 2013, in relazione al mandato di arresto preventivo n. 15/U.P. dell'11 marzo 2013, perché gravemente indiziato del reato di furto di beni destinati all'attività edile e di 300 litri di nafta, commesso in località Maculasti, provincia Ialomita, nella notte tra il 30 aprile ed il 1 maggio 2012, punito con la pena della reclusione fino ad un massimo edittale di anni quindici.
3. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la medesima Corte, deducendo la mancanza di motivazione in ordine al rinvio della consegna allo Stato richiedente e la violazione di legge in ordine alla revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata in esecuzione del m.a.e. emesso dalle autorità romene. La scelta del rinvio, in particolare, non appare ragionevole, atteso che la persona richiesta in consegna è fuggita dalla Romania dopo aver consumato un grave delitto contro il patrimonio ed in pendenza di un procedimento penale del quale era edotto, rifugiandosi in Italia per delinquere nuovamente, con la conseguenza che l'analisi comparativa delle esigenze processuali proprie dell'autorità giudiziaria rumena non può che condurre ad una valutazione di priorità di queste ultime.
La Corte d'appello, inoltre, ha revocato la misura degli arresti domiciliari, piuttosto che disporne la sospensione, disapplicando in tal guisa il costante insegnamento giurisprudenziale dettato dalla Corte di Cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
5. In ordine al primo profilo di doglianza prospettato nel ricorso, deve rilevarsi come la impugnata pronuncia non abbia fatto buon governo del quadro di principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 45647 del 25/11/2009, dep. 26/11/2009, Rv. 245486; v., inoltre, Sez. 6, n. 19361 del 20/05/2010, dep. 21/05/2010, Rv. 247097), secondo cui la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dalla L. n. 69 del 2005, art. 20 (ossia, della gravità dei reati e della loro data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali, ad es., lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione.
Si tratta, all'evidenza, di un complesso di criteri il cui ponderato e globale apprezzamento deve guidare, con motivazione idonea e pertinente, la valutazione di opportunità rimessa alla cognizione della Corte di merito.
Della completezza di tale vaglio delibativo, tuttavia, non v'è traccia nell'impugnata sentenza, che ha mostrato di considerare solo l'aspetto inerente alle esigenze processuali proprie dello Stato richiesto, omettendo, tra l'altro, qualsiasi valutazione comparativa di quelle proprie dello Stato richiedente.
6. Parimenti fondata deve ritenersi l'ulteriore censura mossa dal ricorrente in ordine alla revoca della misura cautelare in atto, ove si considerino i principii al riguardo dettati da questa Suprema Corte (v. Sez. 6, n. 13483 del 07/04/2010, dep. 09/04/2010, Rv. 246856; v., inoltre, Sez. 6, n. 14177 del 07/04/2010, dep. 13/04/2010, Rv. 247031), secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 24, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto un'altra misura custodiale o esecutiva di tipo detentivo per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualunque ne sia la causa. Dal momento di tale cessazione, inoltre, la misura cautelare riacquista automatica efficacia per i successivi dieci giorni previsti dalla citata Legge, art. 23.
Giova ricordare che, nell'affermare tale principio, questa Corte ha altresì stabilito che spetta alla Corte di appello la verifica della sorte della cautela o della detenzione derivanti dal provvedimento nazionale, per garantire l'efficacia successiva della consegna.
7. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2014