Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
Sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare per cassazione la sentenza di appello che, anziché riformare nel merito quella di assoluzione di primo grado, ne abbia dichiarato la nullità per motivi di rito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2017, n. 38814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38814 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
388 14-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 28/03/2017 GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente - Sent. n. sez. 924/2017 Rel. Consigliere - MIRELLA CERVADORO - REGISTRO GENERALE ANDREA PELLEGRINO N.43830/2016 SERGIO BELTRANI FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE nel procedimento a carico di: GE UC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 12/05/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dott.Sante Spinaci, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza, e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro Uditi l'avv.Viscomi Gregorio difensore di fiducia di IL LU, anche quale sostituto processuale dell'avv. Leopoldo Marchese difensore di fiducia di OC NI, e l'avv.Antonella Leopizzi sostituto processuale dell'avv.Arnaldo Celia difensore di fiducia di AT SE che hanno concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale e l'accoglimento dei ricorsi di IL, OC e AT. Ritenuto in fatto Con sentenza in data 8.11.213, il Tribunale di Catanzaro assolveva IL LU, OC NI e AT SE dai reati loro ascritti (e di cui agli artt. 629, 582, 605, 612 c.p. 7 1.203/91). Avverso tale pronunzia propose gravame il pubblico ministero, e la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 12.5.2016, rilevato che "la vicenda appare diversa da quella contestata per le forme del concorso nei reati da parte degli imputati, in relazione alla fattispecie consumata contestata al capo a) della rubrica (estorsione aggravata continuata nei confronti di PI IC) dichiarava la nullità della sentenza e disponeva la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.521 co.2 c.p.p., 522 c.p.p., 598 c.p.p., 604 c.p.p., nonché la mancanza, e contraddittorietà della motivazione ai sensi degli artt.606 co.1 lett.b ed e c.p.p., rilevando che, se è pur vero che la Corte d'Appello ha travolto con la propria decisione la sentenza di primo grado in tal modo garantendo che, rispetto al fatto contestato, non si formasse il giudicato assolutorio, tuttavia vi è un concreto interesse ad impugnare la sentenza per rimuovere l'effetto di una indebita regressione, quale risultato "non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole". La stessa sentenza del tutto contraddittoriamente, pur riconoscendo come il fatto, quale ricostruito attraverso gli apporti dichiarativi forniti dai sopravvenuti collaboratori, nella sua essenza, continuasse porsi quale condotta estorsiva, ha indebitamente ritenuto la diversità in relazione al mero movente ed allo schema concorsuale e non agli elementi costitutivi del fatto. Ricorre per cassazione il difensore di GE LU, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.521 co.2 c.p.p., 522 c.p.p., 604 c.p.p., nonché la mancanza, e contraddittorietà della motivazione ai sensi degli artt.606 co.1 lett.b) ed e) c.p.p., rilevando il proprio interesse ad impugnare e l'erroneo governo da parte della corte delle regole di valutazione della prova in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
Ricorre per cassazione il difensore di CI NI, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.521 co.2 c.p.p., 522 c.p.p., 604 c.p.p., nonché la mancanza, e contraddittorietà della motivazione ai sensi degli artt.606 co.1 lett.b) ed e) c.p.p., rilevando il proprio interesse ad impugnare e l'erroneo governo da parte della corte delle regole di valutazione della prova in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che raccontano fatti diversi e sono inattendibili;
Ricorre per cassazione il difensore di RO SE, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 521 co.2 c.p.p., 522 c.p.p., 604 c.p.p., nonché la mancanza, e contraddittorietà della motivazione ai sensi degli artt.606 co.1 lett.b) ed e) c.p.p., rilevando il proprio interesse ad impugnare e l'abnormità della sentenza impugnata che non potendo applicare l'art.604 in quanto la sentenza di primo grado è di assoluzione dispone con un provvedimento contestuale l'annullamento della sentenza e dispone il rinvio degli atti al pubblico ministero, creando un terzo genere di provvedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 605 c.p.p. рес Chiede pertanto tutti l'annullamento della sentenza. Considerato in diritto 1. Occorre preliminarmente rilevare, alla stregua di una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte, che la diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato viola i principi dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio, quale espressione del più generale diritto di difesa, ed obbliga il giudice, a norma dell'art. 521 - e a pena di nullità ex art.522 cod. proc. pen. - a trasmettere gli atti al pubblico ministero. Ne consegue che l'immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (Sez.V, n. 9431 del 17/05/1996, Rv. 205922; più di recente, v. Sez.VI, n. 47549 del 247533). f 10/10/2007, Rv. 238323; Sez. IV, n. 18135 del 09/02/2010, dep. 13/05/2010, Rv. 2 2. Nel ricorrere di tale evenienza, ovviamente, la sentenza ha natura meramente processuale, perchè non si pronuncia sul fatto accertato, ed è soggetta a ricorso per cassazione sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare (Sez.VI, sent.n. 26284 del 26/03/2013, Rv. 256860; Sez. Un., n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244108; Sez.IV, sent.n. 11228/2015, Rv. 262715; Sez.II, sent.n. 17879/2014, Rv. 260006). Entro tale prospettiva ermeneutica, dunque, l'unico limite alla proponibilità del ricorso è costituito dalla sussistenza di un concreto interesse della parte, che deve essere accertato verificando gli obiettivi concreti dell'impugnazione: nel caso in esame, è evidente che l'imputato, assolto in primo grado, ha un interesse concreto ed attuale a veder confermato tale esito decisorio con una pronuncia di merito del giudice di appello, per cui il ricorso per cassazione è funzionale ad eliminare la decisione processuale con cui la su indicata Corte distrettuale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Per effetto della statuizione della decisione impugnata, invero, l'imputato retrocede alla fase delle indagini, dove è vero che potrà difendersi, ma sicuramente "perderà" l'assoluzione che nel frattempo ha guadagnato nel processo svoltosi in primo grado. L'interesse concreto ed attuale alla eliminazione del provvedimento mediante impugnazione ben può essere ritenuto, tenendo presente "il diritto a non veder vanificati ingiustamente ed irrimediabilmente i risultati (in ipotesi favorevoli) scaturiti dalla sentenza di primo grado". La sentenza di appello, infatti, produce la eliminazione della prima decisione, che era suscettibile di passaggio in giudicato, così realizzando un effetto novativo che azzera i risultati già raggiunti nel processo, ai quali vanno commisurati i contrapposti interessi delle parti al relativo mantenimento о caducazione. Tali considerazioni ovviamente non mutano ove l'interesse a ricorrere debba essere riguardato, come nel caso di specie, anche secondo la prospettiva del pubblico ministero. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti avuto modo di sottolineare come il pubblico ministero, avuto riguardo alla qualità di parte pubblica del processo ed alla fondamentale funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi portatore di un interesse a proporre impugnazione ogni volta che ravvisi la violazione o la erronea applicazione di una norma giuridica, purchè tale interesse presenti le caratteristiche della concretezza ed attualità: il che si realizza allorchè, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Più in particolare, si è affermato che l'interesse richiesto dall'art.568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e 3 sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Pertanto, ove la impugnazione sia stata proposta dal pubblico ministero e questo denunci, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi sussistente il presupposto dell'interesse, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, p.m. in proc. Amato;
Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, p.m. in proc. Boido;
Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 42, p.m. in proc. Timpani). La verifica della esistenza di un interesse concreto ed attuale, passa, dunque, attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della norma;
degli specifici "petita" che avevano contraddistinto la posizione della parte;
del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei "petita" che dal successo del gravame possono scaturire (v.Sez. U, Sentenza n. 29529/2009 Rv. 244108). Tanto premesso, rileva il Collegio che anche la parte pubblica ha, nella fattispecie, un interesse concreto ad impugnare;
l'annullamento della pur sfavorevole (all'accusa) sentenza di primo grado, determina comunque un evidente pregiudizio per l'accusa, giacchè dalla illegittima pronuncia in rito è derivata, secondo le prospettive del ricorrente, la mancata riforma della sentenza di primo grado.
2. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato, e va accolto. La sentenza di primo grado aveva assolto gli imputati, avendo il Tribunale ritenuto l'inattendibilità della parte offesa PI, per le numerose incongruenze del suo narrato, e avverso tale pronuncia il pubblico ministero e il procuratore generale avevano proposto appello. In sede di gravame, la Corte d'Appello ha acquisito, con il consenso delle difese, i verbali delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AT SE e AT UA, dichiarazioni dalle quali, come riportato in sentenza, sarebbe emerso che la vicenda aveva avuto origine dalla vendita a credito che AT SE avrebbe fatto al PI di un chilogrammo di marijuana e venti grammi di cocaina, con la promessa che avrebbe ricevuto, a distanza di un mese, il pagamento della merce che aveva acquistato da PÀ SE al quale doveva a propria volta pagarla. Il PI però non era stato puntuale, ed avendo il AT necessità di pagare a propria volta PÀ SE, per il recupero del credito era intervenuto OC NI, insieme al quale egli si era quindi recato dal PI per sollecitare il pagamento dello stupefacente. AT UA aveva anche aggiunto di essere a conoscenza del fatto che il OC aveva minacciato e picchiato il PI in una pineta di 4 Catanzaro e che aveva pure minacciato la compagna del PI che sapeva essere una straniera (v.pagg.
5-8 della sentenza impugnata). Esposti i fatti come riferiti dal collaboratore di giustizia AT SE, la Corte di merito non ha poi adeguatamente argomentato le ragioni giustificative della decisione cui è pervenuta, nel ritenere accertato, sulla base del quadro probatorio delineato in sentenza, un fatto obiettivamente diverso da quello contestato e non riconducibile al tema d'accusa cristallizzato nei capi d'imputazione, e rispetto ai quali gli imputati avevano concretamente esercitato il loro diritto di difesa (l'avere cioè minacciato, in concorso tra loro e anche con l'uso delle armi, a PI IC KO di bruciargli la casa ed ammazzare lui e la compagna AT al fine di conseguire l'ingiusto profitto del pagamento delle somme di cui ai capi di imputazione A) e B) della rubrica), e ciò pur ritenendo che il resoconto offerto dai collaboratori di giustizia e dal AT in particolare, "consenta di individuare un nucleo rappresentativo essenziale di natura comunque estorsiva ai danni del PI"; quindi, omettendo completamente di pronunciarsi sugli ulteriori reati di cui ai capi C) D) E) I) L) per i quali era stato parimenti proposto appello sia dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro che dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. L'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale è del tutto assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso proposti dagli imputati, e peraltro privi dei requisiti di specificità in ordine alla valutazione delle prove acquisite in grado d'appello. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, e gli atti trasmessi ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. Così deliberato, il 28.3.2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Чебеево Mirela Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 AGO. 2017 IL DCA Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli 5