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Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24306 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore, Avv. Fabio Taormina insisteva per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24306 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Roma, dopo avere disposto la notifica del decreto di citazione a giudizio, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione presentata nei confronti della sentenza che aveva condannato DA IE per il reato di truffa aggravata ai sensi dell'articolo 61 n. 7) cod. pen. La Corte rilevava (a) che non poteva essere effettuato un processo funzionale alla raccolta di prove mai acquisite;
(b) che le prove nuove allegate, ovvero le testimonianze di EL DO IT e di CH D'AD erano sub ludice, in quanto riversate nel procedimento per calunnia aperto a carico di AN VA, vittima della truffa per la quale IE era stato condannato con la sentenza della quale chiedeva la revisione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (634 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva (a) che la decisione sarebbe stata illegittimamente caratterizzata da valutazioni estranee al perimetro che circoscrive la valutazione della ammissibilità dell'istanza di revisione;
(b) che la Corte di appello avrebbe fatto illegittimo richiamo alle valutazioni contenute nella richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nel procedimento per calunnia a carico di AN VA;
(b) che era illegittimo ritenere che la revisione fosse preclusa dalla pendenza del procedimento per calunnia;
(c) che le testimonianze di IT e D'AD sarebbero decisive, (d) che il ricorrente non aveva chiesto di esplorare il contenuto di prove mai acquisite, ma si era limitato ad allegare la lista dei testi da assumere nel giudizio di revisione. Nel merito si insisteva per la rilevanza (a) della testimonianza di IT, che avrebbe ascoltato la ritrattazione extragiudiziale di AN VA , (b) della testimonianza di D'AD, cliente della banca ove AN VA aveva il conto, che avrebbe assistito alla effettuazione da parte della VA di un bonifico al padre della somma di centossantamila euro, con la causale "risarcimento del danno"; bonifico che risaliva all'il febbraio 2011, ovvero ad una data che sarebbe antecedente alla presunta, tardiva, presa di coscienza del risarcimento, individuata nel marzo 2011, in corrispondenza della richiesta di onorario del IE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2 1.1. In via preliminare deve essere ribadita la legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione intervenuta, come nel caso di specie, dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio, ma prima dell'avvio del dibattimento. Sul punto si registra una autorevole decisione delle Sezioni Unite secondo cui l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen.. Segnatamente, si è ha affermato che sebbene il processo di revisione si sviluppi di regola in due fasi, l'una rescindente - nel corso della quale si valuta de plano l'ammissibilità dell'istanza -, e l'altra rescissoria - che prevede lo sviluppo del processo di revisione -, tuttavia, anche dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio, è consentito alla Corte d'appello "rivalutare" le condizioni di ammissibilità dell'istanza e, dunque, respingerla senza dare corso al giudizio sul merito (Sez. U. n. 18 del 10/12/1997, dep. 2018, Pisco, Rv. 210040) Le Sezioni unite hanno chiarito che «l'emissione del decreto di citazione non è necessaria quando ricorra una ipotesi di inammissibilità, il che peraltro, non sta a significare che ogni qualvolta sia stato emesso il decreto di citazione l'inammissibilità non possa essere dichiarata. Infatti, ancorché siano tra loro diverse,le cause di inammissibilità della revisione - articolo 634 cod. proc. pen. - e le cause di inammissibilità dell'appello - articolo 601 cod. prc. pen., che rinvia all'articolo 591 dello stesso codice -, si, deve convenire che, essendo identico, nel suo insieme, il modello procedimentale prescelto per entrambi i mezzi di impugnazione, anche in tema di revisione si rende applicabile - mutatis mutandis - il disposto dell'articolo 591, comma 4, in base al quale, quando non è stata rilevata d'ufficio, prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento" (cfr. anche Sez. 1, 19 novembre 1991, Coletto;
Sez. V, 17 maggio 1993, n. 7727, Bruni)». Quanto alla possibile dichiarazione della inammissibilità con "sentenza", piuttosto che con "ordinanza", si è poi affermato che non esiste «alcuna norma in base alla quale possa affermarsi che la pronuncia di inammissibilità di una impugnazione debba assumere necessariamente la forma dell'ordinanza e non quella della sentenza, dovendosi al contrario ritenere [...] che sia da adottarsi l'una o l'altra di dette formule a seconda dello stato processuale in cui la decisione è assunta"» (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, cit.). Si tratta di un percorso ermeneutico che ha trovato successive conferme nelle giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, T., Rv. 273452; Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G, Rv. 260989) e che è stata autorevolmente ribadita anche dalle Sezioni unite, che hanno affermato che la norma di cui all'art.634 cod. proc. pen., secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt.629 e 630 cod. 3 proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep.2002, Pisano, Rv. 220441 - 01) 1.2. Il collegio riafferma, pertanto, che quando è emesso il decreto di citazione a giudizio in seguito ad una istanza di revisione, è consentito alla Corte di appello valutare, anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della istanza. L'inammissibilità dell'istanza di revisione può dunque essere dichiarata anche con le forme della "sentenza". Non si intende dare seguito, invece, all'orientamento, invero minoritario, secondo cui la rigida distinzione tra fase rescindente e rescissoria in ipotesi caratterizzante il giudizio di revisione imporrebbe al giudice della revisione di celebrare comunque il processo dopo la citazione a giudizio (in tal senso Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Di Pressa, Rv. 266810). 1.3. In secondo luogo, il collegio ribadisce che l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, in modo evidente ed immediato, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio;
rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento la valutazione della effettiva capacità dirnostrativa delle prove apprezzabile solo all'esito dello svolgimento del giudizio di revisione (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 - 01; Sez. 1, n. 3789 del 18/10/2000, dep. 20021, Tarantino, Rv. 218041). 1.4. Si condivide e ribadisce, dunque, che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità dell'istanza di revisione deve essere limitata alla valutazione della decisività delle prove nuove, ovvero alla loro astratta idoneità a disarticolare il percorso argomentativo della sentenza di condanna passata in giudicato. Ne consegue che la Corte d'appello, quando valuta l'inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'ex art. 634 cod. proc. pen., ha un limitato potere-dovere di apprezzamento della potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento, dovendosi limitare ad una verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova, senza esondare in indebite anticipazioni del giudizio di merito (Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017, Aurichella, Rv. 271306 - 01). 1.5. Quando la prova nuova è una testimonianza tale valutazione prognostica deve essere limitata all'apprezzamento dell'idoneità dei contenuti dichiarativi ad incidere sulle valutazioni passate in giudicato, senza alcuna estensione del giudizio a profili di attendibilità, che possono essere legittimamente scrutinati solo all'esito dell'eventuale audizione effettuata nel giudizio di revisione. 4 qi? Si tratta di una scelta ermeneutica coerente con la necessità che la valutazione della credibilità dei contenuti dichiarativi sia apprezzato direttamente dal giudice che decide. in ossequio ad un principio - quello di immediatezza - di matrice costituzionale, che trova un limita solo nella "inattendibilità manifesta" della testimonianza che può, ad esempio, essere rinvenuta nelle ritrattazioni immotivate (Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714 - 02; Sez. 3, n. 4960 del 28/11/2007, dep. 2008, Galli, Rv. 239089; Sez. 1, n. 968 del 17/02/1998, Sgambelluri, Rv. 210018; Sez. 2, n. 15013 del 21/03/2006, Allegro, Rv. 234306). 1.6. Tale condivisa giurisprudenza deve essere coniugata con quella - che il collegio condivide e ribadisce - secondo cui nell'ipotesi di istanza di revisione fondata su una ritrattazione implicante il carattere calunnioso delle precedenti dichiarazioni rese nel processo definito con sentenza irrevocabile di condanna, e formulata a norma dell'art. 630, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., non spetta al giudice della revisione accertare incidentalmente la calunnia, quando questa "può essere ancora oggetto di verifica pieno iure in esito ad autonomo processo (Sez. 3, n. 51:22 del 05/12/2013, dep. 2014, F., Rv. 258834 - 01; Sez. 5, n. 40169 del 24/06/2009, Hassan, Rv. 245189). L'accertamento relativo alla falsità delle dichiarazioni accusatone poste a fondamento della condanna non può, dunque, essere effettuato in via incidentale nel giudizio di revisione, ma deve essere compiuto nel separato procedimento per calunnia, ove avviato. Unico limite alla necessaria autonomia dei giudizi di revisione e calunnia deve essere rinvenuto nel decorso del termine di prescrizione per la calunnia, situazione questa che legittima l'effettuazione, nel giudizio di revisione, della valutazione circa la ipotetica falsità delle dichiarazioni accusatorie che hanno fondato la decisione di condanna. 1.7. La sentenza impugnata, tenuto conto delle direttrici ermeneutiche sopra descritte si configura (a) legittima nella parte in cui ha valutato l'ammissibilità dell'istanza dopo l'apertura del giudizio di revisione (in ossequio all'insegnamento delle Sezioni unite "Risco", richiamato sub. §1.1.); (b) viziata nella parte in cui esprime un giudizio sulla capacità dimostrativa delle testimonianze di IT e D'AD, allegate come prove nuove, che non si arresta alla valutazione dell'astratta idoneità dei contenuti dichiarativi a disarticolare il ragionamento posto a fondamento della condanna, ma si estende alla valutazione di attendibilità del narrato (peraltro facendo proprie le valutazioni del pubblico ministero che aveva chiesto l'archiviazione per il procedimento per calunnia); laddove tale valutazione, come sopra chiarito (§1.5) può essere legittimamente compiuta solo all'esito del giudizio di merito. La sentenza impugnata effettua, inoltre, un corretto riferimento alla indipendenza dei giudizi di revisione e calunnia (supra § 1.3.) anche se non indica con certezza quale sia lo "stato" del procedimento per calunnia a carico di AN VA;
la sentenza 5 impugnata si limita, infatti, a fare riferimento alla richiesta di archiviazione, ma nulla dice né in ordine ad eventuali opposizioni, né in ordine all'esito della richiesta. 1.8. tenuto conto dei vizi rilevati, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. In sede di rinvio la Corte d'appello: (a) verificherà lo stato del procedimento per calunnia a carico di AN VA;
(b) nel caso in cui tale procedimento sia concluso, o nel caso in cui il reato di calunnia sia prescritto, procederà alla valutazione dell' "ammissibilità" della istanza di revisione con giudizio che dovrà essere limitato a scrutinare l'astratta idoneità delle dichiarazioni di IT e D'AD a disarticolare il ragionamento probatorio posto a fondamento della sentenza di condanna, mentre la valutazione della ipotetica credibilità dei contenuti dichiarativi potrà essere effettuata solo al termine dell'eventuale sviluppo della fase rescissoria, ovvero all'esito del giudizio di revisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il giorno 23 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore, Avv. Fabio Taormina insisteva per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24306 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Roma, dopo avere disposto la notifica del decreto di citazione a giudizio, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione presentata nei confronti della sentenza che aveva condannato DA IE per il reato di truffa aggravata ai sensi dell'articolo 61 n. 7) cod. pen. La Corte rilevava (a) che non poteva essere effettuato un processo funzionale alla raccolta di prove mai acquisite;
(b) che le prove nuove allegate, ovvero le testimonianze di EL DO IT e di CH D'AD erano sub ludice, in quanto riversate nel procedimento per calunnia aperto a carico di AN VA, vittima della truffa per la quale IE era stato condannato con la sentenza della quale chiedeva la revisione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (634 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva (a) che la decisione sarebbe stata illegittimamente caratterizzata da valutazioni estranee al perimetro che circoscrive la valutazione della ammissibilità dell'istanza di revisione;
(b) che la Corte di appello avrebbe fatto illegittimo richiamo alle valutazioni contenute nella richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nel procedimento per calunnia a carico di AN VA;
(b) che era illegittimo ritenere che la revisione fosse preclusa dalla pendenza del procedimento per calunnia;
(c) che le testimonianze di IT e D'AD sarebbero decisive, (d) che il ricorrente non aveva chiesto di esplorare il contenuto di prove mai acquisite, ma si era limitato ad allegare la lista dei testi da assumere nel giudizio di revisione. Nel merito si insisteva per la rilevanza (a) della testimonianza di IT, che avrebbe ascoltato la ritrattazione extragiudiziale di AN VA , (b) della testimonianza di D'AD, cliente della banca ove AN VA aveva il conto, che avrebbe assistito alla effettuazione da parte della VA di un bonifico al padre della somma di centossantamila euro, con la causale "risarcimento del danno"; bonifico che risaliva all'il febbraio 2011, ovvero ad una data che sarebbe antecedente alla presunta, tardiva, presa di coscienza del risarcimento, individuata nel marzo 2011, in corrispondenza della richiesta di onorario del IE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2 1.1. In via preliminare deve essere ribadita la legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione intervenuta, come nel caso di specie, dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio, ma prima dell'avvio del dibattimento. Sul punto si registra una autorevole decisione delle Sezioni Unite secondo cui l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen.. Segnatamente, si è ha affermato che sebbene il processo di revisione si sviluppi di regola in due fasi, l'una rescindente - nel corso della quale si valuta de plano l'ammissibilità dell'istanza -, e l'altra rescissoria - che prevede lo sviluppo del processo di revisione -, tuttavia, anche dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio, è consentito alla Corte d'appello "rivalutare" le condizioni di ammissibilità dell'istanza e, dunque, respingerla senza dare corso al giudizio sul merito (Sez. U. n. 18 del 10/12/1997, dep. 2018, Pisco, Rv. 210040) Le Sezioni unite hanno chiarito che «l'emissione del decreto di citazione non è necessaria quando ricorra una ipotesi di inammissibilità, il che peraltro, non sta a significare che ogni qualvolta sia stato emesso il decreto di citazione l'inammissibilità non possa essere dichiarata. Infatti, ancorché siano tra loro diverse,le cause di inammissibilità della revisione - articolo 634 cod. proc. pen. - e le cause di inammissibilità dell'appello - articolo 601 cod. prc. pen., che rinvia all'articolo 591 dello stesso codice -, si, deve convenire che, essendo identico, nel suo insieme, il modello procedimentale prescelto per entrambi i mezzi di impugnazione, anche in tema di revisione si rende applicabile - mutatis mutandis - il disposto dell'articolo 591, comma 4, in base al quale, quando non è stata rilevata d'ufficio, prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento" (cfr. anche Sez. 1, 19 novembre 1991, Coletto;
Sez. V, 17 maggio 1993, n. 7727, Bruni)». Quanto alla possibile dichiarazione della inammissibilità con "sentenza", piuttosto che con "ordinanza", si è poi affermato che non esiste «alcuna norma in base alla quale possa affermarsi che la pronuncia di inammissibilità di una impugnazione debba assumere necessariamente la forma dell'ordinanza e non quella della sentenza, dovendosi al contrario ritenere [...] che sia da adottarsi l'una o l'altra di dette formule a seconda dello stato processuale in cui la decisione è assunta"» (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, cit.). Si tratta di un percorso ermeneutico che ha trovato successive conferme nelle giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, T., Rv. 273452; Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G, Rv. 260989) e che è stata autorevolmente ribadita anche dalle Sezioni unite, che hanno affermato che la norma di cui all'art.634 cod. proc. pen., secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt.629 e 630 cod. 3 proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep.2002, Pisano, Rv. 220441 - 01) 1.2. Il collegio riafferma, pertanto, che quando è emesso il decreto di citazione a giudizio in seguito ad una istanza di revisione, è consentito alla Corte di appello valutare, anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della istanza. L'inammissibilità dell'istanza di revisione può dunque essere dichiarata anche con le forme della "sentenza". Non si intende dare seguito, invece, all'orientamento, invero minoritario, secondo cui la rigida distinzione tra fase rescindente e rescissoria in ipotesi caratterizzante il giudizio di revisione imporrebbe al giudice della revisione di celebrare comunque il processo dopo la citazione a giudizio (in tal senso Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Di Pressa, Rv. 266810). 1.3. In secondo luogo, il collegio ribadisce che l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, in modo evidente ed immediato, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio;
rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento la valutazione della effettiva capacità dirnostrativa delle prove apprezzabile solo all'esito dello svolgimento del giudizio di revisione (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 - 01; Sez. 1, n. 3789 del 18/10/2000, dep. 20021, Tarantino, Rv. 218041). 1.4. Si condivide e ribadisce, dunque, che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità dell'istanza di revisione deve essere limitata alla valutazione della decisività delle prove nuove, ovvero alla loro astratta idoneità a disarticolare il percorso argomentativo della sentenza di condanna passata in giudicato. Ne consegue che la Corte d'appello, quando valuta l'inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'ex art. 634 cod. proc. pen., ha un limitato potere-dovere di apprezzamento della potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento, dovendosi limitare ad una verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova, senza esondare in indebite anticipazioni del giudizio di merito (Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017, Aurichella, Rv. 271306 - 01). 1.5. Quando la prova nuova è una testimonianza tale valutazione prognostica deve essere limitata all'apprezzamento dell'idoneità dei contenuti dichiarativi ad incidere sulle valutazioni passate in giudicato, senza alcuna estensione del giudizio a profili di attendibilità, che possono essere legittimamente scrutinati solo all'esito dell'eventuale audizione effettuata nel giudizio di revisione. 4 qi? Si tratta di una scelta ermeneutica coerente con la necessità che la valutazione della credibilità dei contenuti dichiarativi sia apprezzato direttamente dal giudice che decide. in ossequio ad un principio - quello di immediatezza - di matrice costituzionale, che trova un limita solo nella "inattendibilità manifesta" della testimonianza che può, ad esempio, essere rinvenuta nelle ritrattazioni immotivate (Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714 - 02; Sez. 3, n. 4960 del 28/11/2007, dep. 2008, Galli, Rv. 239089; Sez. 1, n. 968 del 17/02/1998, Sgambelluri, Rv. 210018; Sez. 2, n. 15013 del 21/03/2006, Allegro, Rv. 234306). 1.6. Tale condivisa giurisprudenza deve essere coniugata con quella - che il collegio condivide e ribadisce - secondo cui nell'ipotesi di istanza di revisione fondata su una ritrattazione implicante il carattere calunnioso delle precedenti dichiarazioni rese nel processo definito con sentenza irrevocabile di condanna, e formulata a norma dell'art. 630, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., non spetta al giudice della revisione accertare incidentalmente la calunnia, quando questa "può essere ancora oggetto di verifica pieno iure in esito ad autonomo processo (Sez. 3, n. 51:22 del 05/12/2013, dep. 2014, F., Rv. 258834 - 01; Sez. 5, n. 40169 del 24/06/2009, Hassan, Rv. 245189). L'accertamento relativo alla falsità delle dichiarazioni accusatone poste a fondamento della condanna non può, dunque, essere effettuato in via incidentale nel giudizio di revisione, ma deve essere compiuto nel separato procedimento per calunnia, ove avviato. Unico limite alla necessaria autonomia dei giudizi di revisione e calunnia deve essere rinvenuto nel decorso del termine di prescrizione per la calunnia, situazione questa che legittima l'effettuazione, nel giudizio di revisione, della valutazione circa la ipotetica falsità delle dichiarazioni accusatorie che hanno fondato la decisione di condanna. 1.7. La sentenza impugnata, tenuto conto delle direttrici ermeneutiche sopra descritte si configura (a) legittima nella parte in cui ha valutato l'ammissibilità dell'istanza dopo l'apertura del giudizio di revisione (in ossequio all'insegnamento delle Sezioni unite "Risco", richiamato sub. §1.1.); (b) viziata nella parte in cui esprime un giudizio sulla capacità dimostrativa delle testimonianze di IT e D'AD, allegate come prove nuove, che non si arresta alla valutazione dell'astratta idoneità dei contenuti dichiarativi a disarticolare il ragionamento posto a fondamento della condanna, ma si estende alla valutazione di attendibilità del narrato (peraltro facendo proprie le valutazioni del pubblico ministero che aveva chiesto l'archiviazione per il procedimento per calunnia); laddove tale valutazione, come sopra chiarito (§1.5) può essere legittimamente compiuta solo all'esito del giudizio di merito. La sentenza impugnata effettua, inoltre, un corretto riferimento alla indipendenza dei giudizi di revisione e calunnia (supra § 1.3.) anche se non indica con certezza quale sia lo "stato" del procedimento per calunnia a carico di AN VA;
la sentenza 5 impugnata si limita, infatti, a fare riferimento alla richiesta di archiviazione, ma nulla dice né in ordine ad eventuali opposizioni, né in ordine all'esito della richiesta. 1.8. tenuto conto dei vizi rilevati, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. In sede di rinvio la Corte d'appello: (a) verificherà lo stato del procedimento per calunnia a carico di AN VA;
(b) nel caso in cui tale procedimento sia concluso, o nel caso in cui il reato di calunnia sia prescritto, procederà alla valutazione dell' "ammissibilità" della istanza di revisione con giudizio che dovrà essere limitato a scrutinare l'astratta idoneità delle dichiarazioni di IT e D'AD a disarticolare il ragionamento probatorio posto a fondamento della sentenza di condanna, mentre la valutazione della ipotetica credibilità dei contenuti dichiarativi potrà essere effettuata solo al termine dell'eventuale sviluppo della fase rescissoria, ovvero all'esito del giudizio di revisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il giorno 23 marzo 2023.