Sentenza 17 febbraio 1998
Massime • 1
Non integra prova nuova ai sensi dell'art. 630, lett. c)- cod. proc. pen. la semplice ritrattazione o la modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1998, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 17/02/1998
1. Dott. BELFIORE SANTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 968
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 33582/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposta da:
1) RI ER nato il [...]
2) AF LV nato il [...]
avverso ordinanza del 26/06/1997 Corte Appello di Reggio Calabria Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Gironi Emilio Lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Febbraro per il rigetto MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza in epigrafe la C.A. di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza 2.10.1992 della Corte d'Assise d'appello della stessa città proposta da AF TO e GA ER, condannati alla pena di 24 anni di reclusione ciascuno per l'omicidio di ME AE, escludendo che la semplice ritrattazione compiuta a distanza di tempo dal teste d'accusa AB AL (le cui originarie dichiarazioni erano state, in sede processuale, ritenute riscontrate da altri elementi di natura indiziaria) potesse legittimare la rescissione di un provvedimento giurisdizionale, in difetto di elementi che consentissero di "far ritenere seria, credibile e veritiera la nuova prospettazione", essendo, per di più, già intervenuto provvedimento di archiviazione in ordine all'ipotesi di falsa testimonianza ravvisata a carico del AB.
Ha proposto ricorso il difensore degli istanti per violazione di legge e vizio di motivazione, sull'assunto che la confessione del delitto di calunnia spontaneamente resa dal AB integrerebbe l'ipotesi di revisione di cui all'art. 630, lett. d), c.p.p. non pertinente essendo, invece, quella della lettera c), alla cui stregua era stata erroneamente valutata l'istanza dalla corte di merito. Con nuovi motivi il medesimo difensore lamenta che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza, evidentemente fondata sulla ritenuta manifesta infondatezza della stessa e non sulla sua estraneità alle ipotesi previste dalla legge ne' sull'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 631, 632, 633 e 641 c.p.p., sarebbe stata emessa a seguito di indebito sconfinamento nel merito, il cui esame è riservato al giudizio successivo, anziché sulla base di una sommaria delibazione in ordine all'astratta idoneità degli elementi addotti a capovolgere il precedente giudicato. Con memoria in data 5.1.1998 altro difensore richiama precedenti di questa Corte circa la possibilità di accertare, nel giudizio di revisione, la falsità di pregresse dichiarazioni ed evidenzia il vizio di motivazione del decreto di archiviazione concernente la falsa testimonianza ipotizzata a carico del AB, esclusivamente basato sul giudicato intervenuto nel processo per l'omicidio, erroneamente ritenuto come vincolante, sottolineando la sostanziale novità della sopravvenuta ritrattazione, da valutare esclusivamente in relazione al suo contenuto, irrilevante essendo la già avvenuta escussione del medesimo dichiarante nel giudizio e la sua mancata condanna irrevocabile come falso testimone o, piuttosto, come calunniatore.
Il ricorso è infondato.
Conformemente ad orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito da questa stessa sezione con sentenza 31.3.1993, Barbaro, in Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 8, 95, deve escludersi che integri "nuova prova", ai sensi dell'art. 630, lett. c), c.p.p. la semplice ritrattazione o la modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone;
anche a prescindere dalla soluzione del problema se a dar luogo alla necessaria "novità" sia sufficiente la novità contenutistica di una dichiarazione proveniente da fonte già nota e già esaminata nel contesto processuale che portò alla pronuncia della sentenza di condanna, od occorra - invece - la sopravvenienza o scoperta di fonti o mezzi di prova del tutto autonomi e diversi rispetto a quelli precedentemente conosciuti ed acquisiti (quesito prevalentemente risolto dalla giurisprudenza nel primo dei sensi indicati), l'ordinamento non può consentire che l'efficacia del giudicato venga, come si chiede nella specie, rimessa in gioco da una tardiva, apodittica ed ingiustificata ritrattazione di una precedente dichiarazione testimoniale, non accompagnata dalla benché minima esplicazione delle ragioni che avrebbero determinato il pregresso, preteso mendacio e la cui genesi (secondo l'esposizione in fatto contenuta nello stesso ricorso) giustifica la diagnosi di "dubbia spontaneità" formulata dal giudice "a quo", essendo essa stata preceduta da altre antecedenti richieste di revisione, fondate su fonti di prova diverse (quella del AF, che invocava l'escussione del parroco di CA e di AB DO - figlio di AL) o (quella dello GA) su di una prima e disattesa iniziativa del medesimo AB AL, resosi autore di una lettera di non meglio precisato contenuto:
Nè, come nel proposto ricorso (ma non in sintonia con quanto rappresentato nella successiva memoria difensiva), la richiesta può ritenersi riconducibile alla previsione di cui all'art. 630 lett. d), c.p.p., mancando allo stato qualsiasi dimostrazione della asserita falsità delle originarie dichiarazioni del sabatino e non essendo venuta meno la possibilità di accertarne la calunniosità, ne' per prescrizione ne' per altre cause estintive, configurandosi nella specie l'ipotesi di cui all'art. 368, 3^ co., 1^ p., cod. pen., per cui è previsto termine prescrizionale di a. 15.
Infondata è, infine, la doglianza secondo cui la corte territoriale avrebbe invaso il campo riservato al giudizio di revisione di cui all'art. 636 c.p.p., eccedendo dai limiti propri della delibazione sulla ammissibilità, avendo il collegio circoscritto l'esame all'individuazione della configurabilità di taluna delle ipotesi previste dall'art. 630, motivatamente escludendola, e della ravvisabilità di elementi concreti (e non meramente formali), potenzialmente idonei a condurre al proscioglimento dei condannati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1998